Il problema della semplificazione legislativa e amministrativa
delle procedure inerenti la costituzione, l'avviamento e l'operatività
corrente delle imprese è particolarmente sentito in tutti
i Paesi dell'Unione Europea, stante il considerevole numero e
la varia tipologia delle leggi e norme esistenti: rispettare nei
tempi e nei modi gli adempimenti previsti - che spesso mutano
anche di anno in anno - impone di fatto aggravi operativi ed economici
che penalizzano soprattutto le imprese medio-piccole. L'esigenza
di facilitare i rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione
ha di conseguenza indotto il "Club delle Grandi Camere"
ad attivare un proprio Gruppo di lavoro che convogli le esperienze
del mondo camerale europeo in un contributo fattivo per la semplificazione
legislativa e amministrativa delle procedure.
In quest'ottica, la definizione di un modello comune di "punto
unico di servizio" è stata posta dal Gruppo come uno
dei primi obiettivi da perseguire, per cui l'esperienza del Centre
de Formalités d'Entreprise (C.F.E.) appare assai utile
per conoscere come sono già state risolte in Francia alcune
problematiche relative alla realizzazione di uno sportello unico
per le imprese.
Il C.F.E. tuttavia non va considerato un modello già pronto
e completo, replicabile nelle varie realtà nazionali dopo
piccoli adattamenti alle contingenze locali: altre analisi ed
esperienze evidenziano che una semplificazione delle procedure
veramente utile ed efficace richiede un insieme ben più
ampio e raccordato di interventi operativi e legislativi, a livello
nazionale e comunitario, e che le tecnologie informatiche e telematiche
oggi disponibili consentono lo sviluppo di forme di servizio innovative
e con grande valore aggiunto rispetto alle modalità di
funzionamento dell'attuale C.F.E.
Per avere comunque un esempio concreto al quale riferire il concetto
di "punto unico di servizio" nonché, in termini
più generali, per ampliare il nostro grado di conoscenza
sulle altre "stanze" della "casa europea"
comune, è di sicuro interesse approfondire l'analisi delle
caratteristiche funzionali del C.F.E. in Francia, facendo riferimento
a un caso reale rappresentato dalla costituzione di una S.r.l.
presso la CCI di Parigi.
MISSIONE E COMPETENZE DEI C.F.E.
Nel diritto francese ogni creazione di impresa individuale o costituzione
di società deve essere obbligatoriamente dichiarata presso
un "Centre de Formalités d'Entreprise"
(C.F.E.).
Infatti i C.F.E., istituiti con un Decreto il 18 marzo 1981, «permettono
alle imprese di sottoscrivere in uno stesso luogo e su uno stesso
documento le dichiarazioni alle quali sono tenute dalla legge
e dai regolamenti nei campi giuridico, amministrativo, sociale,
fiscale e statistico, attinenti alla loro creazione, alla modifica
della loro situazione e alla cessazione della loro attività».
Di conseguenza, qualunque imprenditore e società commerciale
la cui sede principale o secondaria sia nel territorio di competenza
di un certo C.F.E. può effettuare presso tale centro le
operazioni richieste per la creazione e attivazione di un'impresa,
oppure per la modifica della sua situazione o per la sua cessazione.
La creazione di questi centri evita pertanto alle imprese il moltiplicarsi
delle pratiche presso organismi diversi (Cancelleria del Tribunale
di Commercio, Urssaf, Insee, Assedic, servizi fiscali, ecc.) poiché
il C.F.E. assicura il controllo formale e la trasmissione delle
dichiarazioni, dei documenti giustificativi e degli atti eventuali
ai veri destinatari delle formalità.
La competenza "di merito" dei C.F.E. dipende dalla forma
giuridica e dalle attività dell'impresa. Per esempio, le
società a responsabilità limitata (S.A.R.L. - Société
à responsabilité limitée) dipendono dai
C.F.E. delle Camere di Commercio e dell'Industria, con l'esclusione
delle S.A.R.L. che esercitino un'attività di produzione,
di trasformazione o di riparazione non impiegando più di
10 dipendenti, che sono soggette all'iscrizione nel Registro dei
Mestieri tramite il C.F.E. della Camera dell'Artigianato.
SI FA TUTTO CON UN MODULO
La competenza "geografica" dei C.F.E. è limitata
alle imprese la cui sede sociale si trova nella loro giurisdizione.
Il C.F.E. provvede in forma gratuita ai seguenti servizi:
- fornire all'utente un dossier contenente il modulo prestampato
(uno solo!...) da compilare, l'elenco dei documenti da allegare
e una scheda per la Greffe;
- assicurare il controllo formale e verificare il rispetto dei
tempi; e, nel caso in cui il dossier sia stato fatto pervenire
dall'utente già compilato, spedire una ricevuta di deposito,
se è tutto corretto, oppure fornire una ricevuta di avvenuta
presentazione con l'elenco dei dati errati o dei documenti mancanti,
se il carteggio è carente.
Qualora l'utente abbia particolari urgenze, il C.F.E. può
provvedere opportunamente, previo il pagamento di tariffe predeterminate,
assumendo in certi casi il ruolo di vero e proprio consulente
professionale. Se il dossier è già compilato e corredato
della documentazione, l'utente può richiedere che venga
sottoposto immediatamente ai controlli di merito e il costo del
servizio è pari a 200 FF; se il dossier non è stato
ancora compilato, un impiegato può fornire all'utente,
previo appuntamento, il supporto consulenziale necessario allo
scopo e il costo del servizio è pari a 500 FF.
È sempre garantita la riservatezza delle informazioni raccolte
e, come già detto, è il C.F.E. stesso che provvede
a trasmettere la documentazione ai vari altri enti interessati.
Vediamo più in dettaglio quali sono le operazioni svolte
dalle imprese in relazione alle competenze ed ai servizi del C.F.E.
Grazie al documento unico trattato dal C.F.E., le imprese compilano
in pratica un solo modulo di dichiarazione per la loro iscrizione
al Registro Nazionale delle Imprese, per la loro domanda di immatricolazione
al Registro del Commercio e delle Società, per le loro
dichiarazioni presso gli organismi sociali e fiscali. Esse ricevono
una ricevuta di deposito che prova che le formalità di
costituzione sono state espletate. Il modulo chiamato MO (per
una persona giuridica) comprende tre esemplari, due dei quali
sono destinati alla Cancelleria del Tribunale del Commercio.
Il C.F.E. fa altrettanti duplicati dell'esemplare quanti sono
gli organismi coinvolti dalla dichiarazione di creazione d'impresa.
Nell'ipotesi di un trattamento informatico, viene realizzata
una selezione delle informazioni trasmesse in modo tale che ciascun
organismo riceve solo le informazioni che gli sono destinate.
Le informazioni riportate sul modulo MO si dividono in tre categorie:
- informazioni legate alla persona (identificazione della persona
giuridica e dei rappresentanti);
- informazioni legate alla ditta (identificazione della ditta,
origine del capitale, descrizione delle attività della
ditta, effettivo della ditta);
- informazioni fiscali.
Queste diverse informazioni servono per svolgere le diverse formalità
dichiarative: giuridiche, fiscali, sociali e amministrative.
Il modulo MO deve essere accompagnato dai documenti giustificativi
prescritti dai testi legali e regolamentari. Il C.F.E. li ritrasmette
agli organismi destinatari.
Sempre presso il C.F.E. si effettua anche il pagamento corrispondente
al costo dell'immatricolazione al Registro del Commercio e delle
Società. La dichiarazione di costituzione e i documenti
allegati vengono trasmessi nello stesso giorno dal C.F.E. ai diversi
organismi destinatari. Poiché la società ha la
piena capacità giuridica solo dal giorno in cui viene immatricolata
nel Registro del Commercio e delle Società, il cancelliere
del Tribunale del Commercio dispone di cinque giorni lavorativi
a partire dal ricevimento della documentazione trasmessa dal C.F.E.
per procedere all'iscrizione. Questa iscrizione si concretizza
con il rilascio di un estratto del Registro del Commercio e delle
Società, chiamato "estratto K bis", e l'attribuzione
di un numero di immatricolazione a questo stesso Registro ("numero
RCS").
UNO SPORTELLO PER TUTTE LE FORMALITA'
Entro gli otto giorni successivi all'immatricolazione della società
presso il Registro del Commercio, il cancelliere del Tribunale
del Commercio deve pubblicare sul Bollettino Ufficiale degli Annunci
Civili e Commerciali (Bodacc) un'inserzione contenente le caratteristiche
della società. Il C.F.E. attua un controllo formale dei
documenti che gli vengono inoltrati. Gli organismi destinatari
sono gli unici aventi la competenza per controllare la regolarità
o valutare la validità delle dichiarazioni. Infatti il
centro di formalità non si sostituisce agli organismi destinatari,
i quali mantengono tutta la loro competenza nella gestione delle
documentazioni dopo avere ricevuto le dichiarazioni trasmesse
dal C.F.E.
Le formalità amministrative effettuate dal C.F.E. sono
fiscali, sociali ed amministrative.
Le formalità fiscali consistono in una dichiarazione di
esistenza per poter fare successivamente le dichiarazioni dell'Iva
e una dichiarazione di esistenza per poter fare successivamente
le dichiarazioni di imposta. L'organismo destinatario è
la Direzione dei servizi fiscali che ritrasmette la dichiarazione
al centro delle imposte competente. L'amministratore di maggioranza
(cioè quello che detiene più del 50% delle quote
sociali) è considerato come esercitante una attività
non retribuita, per cui deve iscriversi al sistema di assegni
familiari degli imprenditori e dei lavoratori autonomi; al sistema
per l'assistenza in caso di malattia-maternità dei lavoratori
non salariati non agricoli; al sistema per anzianità delle
professioni artigianali, industriali e commerciali. Il C.F.E.
esegue tutte queste iscrizioni, come pure l'immatricolazione della
società in quanto datore di lavoro alla previdenza sociale
(Urssaf - Unione di Riscossione dei Contributi di Previdenza Sociale).
L'Urssaf ha l'incarico di riscuotere i contributi di assicurazioni
sociali, infortuni sul lavoro, assegni familiari dovuti dai datori
di lavori a favore dei lavoratori dipendenti.
Se la creazione della società comporta l'assunzione di
lavoratori dipendenti, il C.F.E. effettua: la dichiarazione di
apertura di impresa all'ispettorato del lavoro incaricato di controllare
l'applicazione delle disposizioni legali e regolamentari relative
al regime lavorativo; la dichiarazione di prima assunzione presso
l'Urssaf; la dichiarazione di prima assunzione presso l'Assedic
(Association pour l'Emploi dans l'Industrie e le Commerce),
che riscuote i contributi di assicurazione di disoccupazione pagati
dai datori di lavoro; la dichiarazione di prima assunzione alla
Cram (Caisse Régionale d'Assurance Maladie), che
stabilisce il tasso di contributo per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali e che collabora con le imprese nella
prevenzione in questi ambiti.
Per quanto concerne le formalità amministrative il C.F.E.
inoltra una domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle
Imprese tenuto dall'Insee (Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques). Questo Registro identifica ogni
impresa attribuendole un numero di identità unico a nove
cifre che essa può utilizzare nei suoi rapporti sociali
con gli organismi e un codice di attività Ape per scopi
statistici.