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Impresa & Stato n°35

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Burocrazia: dolce Francia per l'impresa


Il "Centre de Formalités d'Entreprise" e lo sportello unico.
Un'esperienza che la tecnologia può rendere ancora più ampia e innovativa.

di
MAURO BONETTO e
GIANFRANCO MANCUSO

Il problema della semplificazione legislativa e amministrativa delle procedure inerenti la costituzione, l'avviamento e l'operatività corrente delle imprese è particolarmente sentito in tutti i Paesi dell'Unione Europea, stante il considerevole numero e la varia tipologia delle leggi e norme esistenti: rispettare nei tempi e nei modi gli adempimenti previsti - che spesso mutano anche di anno in anno - impone di fatto aggravi operativi ed economici che penalizzano soprattutto le imprese medio-piccole. L'esigenza di facilitare i rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione ha di conseguenza indotto il "Club delle Grandi Camere" ad attivare un proprio Gruppo di lavoro che convogli le esperienze del mondo camerale europeo in un contributo fattivo per la semplificazione legislativa e amministrativa delle procedure.
In quest'ottica, la definizione di un modello comune di "punto unico di servizio" è stata posta dal Gruppo come uno dei primi obiettivi da perseguire, per cui l'esperienza del Centre de Formalités d'Entreprise (C.F.E.) appare assai utile per conoscere come sono già state risolte in Francia alcune problematiche relative alla realizzazione di uno sportello unico per le imprese.
Il C.F.E. tuttavia non va considerato un modello già pronto e completo, replicabile nelle varie realtà nazionali dopo piccoli adattamenti alle contingenze locali: altre analisi ed esperienze evidenziano che una semplificazione delle procedure veramente utile ed efficace richiede un insieme ben più ampio e raccordato di interventi operativi e legislativi, a livello nazionale e comunitario, e che le tecnologie informatiche e telematiche oggi disponibili consentono lo sviluppo di forme di servizio innovative e con grande valore aggiunto rispetto alle modalità di funzionamento dell'attuale C.F.E.
Per avere comunque un esempio concreto al quale riferire il concetto di "punto unico di servizio" nonché, in termini più generali, per ampliare il nostro grado di conoscenza sulle altre "stanze" della "casa europea" comune, è di sicuro interesse approfondire l'analisi delle caratteristiche funzionali del C.F.E. in Francia, facendo riferimento a un caso reale rappresentato dalla costituzione di una S.r.l. presso la CCI di Parigi.

MISSIONE E COMPETENZE DEI C.F.E.
Nel diritto francese ogni creazione di impresa individuale o costituzione di società deve essere obbligatoriamente dichiarata presso un "Centre de Formalités d'Entreprise" (C.F.E.).
Infatti i C.F.E., istituiti con un Decreto il 18 marzo 1981, «permettono alle imprese di sottoscrivere in uno stesso luogo e su uno stesso documento le dichiarazioni alle quali sono tenute dalla legge e dai regolamenti nei campi giuridico, amministrativo, sociale, fiscale e statistico, attinenti alla loro creazione, alla modifica della loro situazione e alla cessazione della loro attività».
Di conseguenza, qualunque imprenditore e società commerciale la cui sede principale o secondaria sia nel territorio di competenza di un certo C.F.E. può effettuare presso tale centro le operazioni richieste per la creazione e attivazione di un'impresa, oppure per la modifica della sua situazione o per la sua cessazione.
La creazione di questi centri evita pertanto alle imprese il moltiplicarsi delle pratiche presso organismi diversi (Cancelleria del Tribunale di Commercio, Urssaf, Insee, Assedic, servizi fiscali, ecc.) poiché il C.F.E. assicura il controllo formale e la trasmissione delle dichiarazioni, dei documenti giustificativi e degli atti eventuali ai veri destinatari delle formalità.
La competenza "di merito" dei C.F.E. dipende dalla forma giuridica e dalle attività dell'impresa. Per esempio, le società a responsabilità limitata (S.A.R.L. - Société à responsabilité limitée) dipendono dai C.F.E. delle Camere di Commercio e dell'Industria, con l'esclusione delle S.A.R.L. che esercitino un'attività di produzione, di trasformazione o di riparazione non impiegando più di 10 dipendenti, che sono soggette all'iscrizione nel Registro dei Mestieri tramite il C.F.E. della Camera dell'Artigianato.

SI FA TUTTO CON UN MODULO
La competenza "geografica" dei C.F.E. è limitata alle imprese la cui sede sociale si trova nella loro giurisdizione.
Il C.F.E. provvede in forma gratuita ai seguenti servizi:
- fornire all'utente un dossier contenente il modulo prestampato (uno solo!...) da compilare, l'elenco dei documenti da allegare e una scheda per la Greffe;
- assicurare il controllo formale e verificare il rispetto dei tempi; e, nel caso in cui il dossier sia stato fatto pervenire dall'utente già compilato, spedire una ricevuta di deposito, se è tutto corretto, oppure fornire una ricevuta di avvenuta presentazione con l'elenco dei dati errati o dei documenti mancanti, se il carteggio è carente.
Qualora l'utente abbia particolari urgenze, il C.F.E. può provvedere opportunamente, previo il pagamento di tariffe predeterminate, assumendo in certi casi il ruolo di vero e proprio consulente professionale. Se il dossier è già compilato e corredato della documentazione, l'utente può richiedere che venga sottoposto immediatamente ai controlli di merito e il costo del servizio è pari a 200 FF; se il dossier non è stato ancora compilato, un impiegato può fornire all'utente, previo appuntamento, il supporto consulenziale necessario allo scopo e il costo del servizio è pari a 500 FF.
È sempre garantita la riservatezza delle informazioni raccolte e, come già detto, è il C.F.E. stesso che provvede a trasmettere la documentazione ai vari altri enti interessati.
Vediamo più in dettaglio quali sono le operazioni svolte dalle imprese in relazione alle competenze ed ai servizi del C.F.E. Grazie al documento unico trattato dal C.F.E., le imprese compilano in pratica un solo modulo di dichiarazione per la loro iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese, per la loro domanda di immatricolazione al Registro del Commercio e delle Società, per le loro dichiarazioni presso gli organismi sociali e fiscali. Esse ricevono una ricevuta di deposito che prova che le formalità di costituzione sono state espletate. Il modulo chiamato MO (per una persona giuridica) comprende tre esemplari, due dei quali sono destinati alla Cancelleria del Tribunale del Commercio. Il C.F.E. fa altrettanti duplicati dell'esemplare quanti sono gli organismi coinvolti dalla dichiarazione di creazione d'impresa. Nell'ipotesi di un trattamento informatico, viene realizzata una selezione delle informazioni trasmesse in modo tale che ciascun organismo riceve solo le informazioni che gli sono destinate.
Le informazioni riportate sul modulo MO si dividono in tre categorie:
- informazioni legate alla persona (identificazione della persona giuridica e dei rappresentanti);
- informazioni legate alla ditta (identificazione della ditta, origine del capitale, descrizione delle attività della ditta, effettivo della ditta);
- informazioni fiscali.
Queste diverse informazioni servono per svolgere le diverse formalità dichiarative: giuridiche, fiscali, sociali e amministrative. Il modulo MO deve essere accompagnato dai documenti giustificativi prescritti dai testi legali e regolamentari. Il C.F.E. li ritrasmette agli organismi destinatari.
Sempre presso il C.F.E. si effettua anche il pagamento corrispondente al costo dell'immatricolazione al Registro del Commercio e delle Società. La dichiarazione di costituzione e i documenti allegati vengono trasmessi nello stesso giorno dal C.F.E. ai diversi organismi destinatari. Poiché la società ha la piena capacità giuridica solo dal giorno in cui viene immatricolata nel Registro del Commercio e delle Società, il cancelliere del Tribunale del Commercio dispone di cinque giorni lavorativi a partire dal ricevimento della documentazione trasmessa dal C.F.E. per procedere all'iscrizione. Questa iscrizione si concretizza con il rilascio di un estratto del Registro del Commercio e delle Società, chiamato "estratto K bis", e l'attribuzione di un numero di immatricolazione a questo stesso Registro ("numero RCS").

UNO SPORTELLO PER TUTTE LE FORMALITA'
Entro gli otto giorni successivi all'immatricolazione della società presso il Registro del Commercio, il cancelliere del Tribunale del Commercio deve pubblicare sul Bollettino Ufficiale degli Annunci Civili e Commerciali (Bodacc) un'inserzione contenente le caratteristiche della società. Il C.F.E. attua un controllo formale dei documenti che gli vengono inoltrati. Gli organismi destinatari sono gli unici aventi la competenza per controllare la regolarità o valutare la validità delle dichiarazioni. Infatti il centro di formalità non si sostituisce agli organismi destinatari, i quali mantengono tutta la loro competenza nella gestione delle documentazioni dopo avere ricevuto le dichiarazioni trasmesse dal C.F.E.
Le formalità amministrative effettuate dal C.F.E. sono fiscali, sociali ed amministrative.
Le formalità fiscali consistono in una dichiarazione di esistenza per poter fare successivamente le dichiarazioni dell'Iva e una dichiarazione di esistenza per poter fare successivamente le dichiarazioni di imposta. L'organismo destinatario è la Direzione dei servizi fiscali che ritrasmette la dichiarazione al centro delle imposte competente. L'amministratore di maggioranza (cioè quello che detiene più del 50% delle quote sociali) è considerato come esercitante una attività non retribuita, per cui deve iscriversi al sistema di assegni familiari degli imprenditori e dei lavoratori autonomi; al sistema per l'assistenza in caso di malattia-maternità dei lavoratori non salariati non agricoli; al sistema per anzianità delle professioni artigianali, industriali e commerciali. Il C.F.E. esegue tutte queste iscrizioni, come pure l'immatricolazione della società in quanto datore di lavoro alla previdenza sociale (Urssaf - Unione di Riscossione dei Contributi di Previdenza Sociale). L'Urssaf ha l'incarico di riscuotere i contributi di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, assegni familiari dovuti dai datori di lavori a favore dei lavoratori dipendenti.
Se la creazione della società comporta l'assunzione di lavoratori dipendenti, il C.F.E. effettua: la dichiarazione di apertura di impresa all'ispettorato del lavoro incaricato di controllare l'applicazione delle disposizioni legali e regolamentari relative al regime lavorativo; la dichiarazione di prima assunzione presso l'Urssaf; la dichiarazione di prima assunzione presso l'Assedic (Association pour l'Emploi dans l'Industrie e le Commerce), che riscuote i contributi di assicurazione di disoccupazione pagati dai datori di lavoro; la dichiarazione di prima assunzione alla Cram (Caisse Régionale d'Assurance Maladie), che stabilisce il tasso di contributo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che collabora con le imprese nella prevenzione in questi ambiti.
Per quanto concerne le formalità amministrative il C.F.E. inoltra una domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese tenuto dall'Insee (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). Questo Registro identifica ogni impresa attribuendole un numero di identità unico a nove cifre che essa può utilizzare nei suoi rapporti sociali con gli organismi e un codice di attività Ape per scopi statistici.