L'attività notarile,
considerata dal punto di vista strettamente operativo, consiste
nella trasposizione in testo scritto di dichiarazioni verbali.
Il negozio giuridico, infatti, sul piano fattuale, consiste in
dichiarazioni informali delle parti che il notaio "traduce"
nell'atto pubblico. Un primo livello di quest'elaborazione consiste
nell'applicazione delle regole della lingua scritta che danno
al contenuto una veste genericamente documentaria; il secondo
livello d'intervento conferisce al documento la struttura di atto
pubblico mediante l'applicazione delle norme stabilite dal diritto
e dalle regole della tradizione professionale notarile. L'attività
del notaio consiste qui nel destrutturare le dichiarazioni delle
parti isolandone i contenuti negoziali comuni, possibili, utili
e leciti per comporli linguisticamente nell'atto pubblico, assumendo
le responsabilità dell'operazione e del risultato. Di tale
attività intellettuale, ai fini dell'informatizzazione,
è stata considerata, in termini di operazioni e strumenti
per realizzarle, la componente materiale evidenziando così:
A) le regole d'azione direttamente meccanizzabili perché
spiegabili completamente mediante algoritmi delegabili all'automa;
B) le regole d'azione meccanizzabili sostitutive di quelle non
algoritmiche con risultati operativi funzionalmente uguali a quelle
tradizionali.
Non costituiscono "regole" utili per realizzare gli
algoritmi necessari per la creazione del software le strutture
del linguaggio naturale, le quali sfuggono a ogni tentativo esaustivo
di spiegazione e ricostruzione di tipo algoritmico (come dimostra
lo stato dell'arte in tema di traduzione automatica interlingua,
tuttora oggetto d'interessante ricerca, dopo trent'anni di studio).
Pressoché totale invece il successo nell'informatizzazione
delle "regole" della dattilografia del testo, come dimostrano
i programmi di word processing.
Per quanto riguarda infine la notarizzazione del contenuto negoziale,
che conferisce a questo le caratteristiche d'atto pubblico, lo
stato attuale dell'informatizzazione dimostra come di alcune attività
soltanto sono stati realizzati gli algoritmi e quindi il software,
così che le modalità per la stesura degli atti notarili,
anche nei sistemi a meccanizzazione più spinta, sono di
interazione uomo/macchina, dove al notaio spetta la decisione
delle situazioni non risolvibili con algoritmi. Ciò che
comunque più interessa qui mettere in luce è il
fatto che ogni situazione negoziale trova nell'atto pubblico la
definitiva struttura testuale; quindi ogni problema di riproduzione
anche informatizzata del contenuto del negozio trova nel testo
dell'atto pubblico la sua soluzione definitiva e la lettura del
titolo è essenziale ai fini della conoscenza legale, scopo
della pubblicità.
In effetti, la norma che per tutti i sistemi della pubblicità
legale prescrive per l'input dei dati l'atto pubblico, non sembra
poter avere altra spiegazione razionale se non quella che l'ordinamento
da un lato dispone, anche ai fini dell'opponibilità, che
la conoscenza efficace delle intese negoziali non possa che derivare,
per le parti come per i terzi, dalle risultanze dell'atto notarile,
dall'altro richiede che la nota contenga solo dati presenti nel
titolo.
Ora la nota è nata, come la storia dell'istituto dimostra,
per evidenziare i dati identificativi (indicizzazione) del titolo
nell'archivio, ai fini della ricerca del titolo stesso (dati di
indirizzo) ed è il risultato di un processo di destrutturazione
del contenuto del titolo e di ristrutturazione di alcuni elementi
di questo in una struttura linguistico/documentaria nuova, senza
che il processo abbia un responsabile (l'autore della nota non
è, oggi, necessariamente il notaio autore del titolo).
Qualunque destrutturazione/ristrutturazione delle componenti
informative portate dall'atto pubblico, implicando, come è
evidente, conseguenze semantiche sui contenuti negoziali, non
può essere neutra quanto agli effetti informativo/semantici
del contenuto negoziale. La modificazione della tecnologia, sia
per la gestione dell'archivio che nel la confezione dell'atto
pubblico, ha reso superflua la nota per l'indicizzazione del titolo,
dato che l'informatizzazione dello studio notarile e dell'Ufficio
del Registro permette l'identificazione automatica delle componenti
del titolo che costituiscono la nota mediante opportune integrazioni
software fra i due sistemi.
Gli atti soggetti alla pubblicità legale dunque non solo
contengono, con i dati informativi, anche i dati d'indirizzo,
ma questi ultimi sono identificabili meccanicamente all'interno
di ciascun atto. Consegue che se le righe del testo del titolo
fossero numerate e fossero quindi esattamente identificabili i
luoghi testuali dove compaiono i dati d'indirizzo (cioè
quelli che oggi la nota deve contenere), la "trascrizione"
degli atti modificativi (quelli successivi all'atto costitutivo)
potrebbe consistere nell'indicazione delle righe da aggiungere
o/e da togliere e dalle istruzioni di taglia/incolla, presenti,
come ormai tutti sanno, in ogni programma di WP.
Un software ad hoc potrebbe permettere, ove richiesto, il ripristino
del testo originario con evidenziazione della data delle modifiche.
Se con il Registro delle Imprese la pubblicità societaria
ha assunto un nuovo ruolo pubblicistico, può essere che
a questi nuovi fini non sia essenziale la lettura integrale del
titolo, ma l'esigenza di attendibilità dei dati, a maggior
ragione, richiede la provenienza degli stessi da fonte intrinsecamente
sicura, identica a quella dalla quale vengono ricavati, come si
è visto, i dati ai fini civilistici.
Ma se i dati che il Registro deve rendere accessibili ai fini
pubblicistici non sono presenti nel titolo, che essi risultino
dalla sola nota contraddice quanto osservato in tema di garanzia
d'attendibilità del dato (l'autore della nota non è
il notaio) o postula che la norma del Registro imponga la presenza
di quei dati nell'atto pubblico.