Lo sviluppo dei mercati finanziari in Italia è stato accompagnato
nel corso dell'ultimo ventennio da un notevole sforzo normativo
sia primario che secondario. Tale impegno si è orientato
a un disegno della regolamentazione dei mercati che ne ha consentito,
e talvolta anticipato, l'evoluzione; allo stesso tempo, peraltro,
si sta consolidando una graduale tendenza alla maggiore responsabilizzazione
degli operatori e alla "privatizzazione dei mercati",
soprattutto con il recente recepimento della cosiddetta direttiva
Eurosim. Tali fenomeni sono allo stesso tempo causa ed effetto
delle trasformazioni in atto nel mercato finanziario i cui tradizionali
segmenti (bancario, mobiliare e assicurativo) tendono progressivamente
a sovrapporsi a causa delle sempre più labili distinzioni
tra gli strumenti sottostanti; gli intermediari, in forma diretta
o indiretta, divengono polifunzionali alla ricerca di fonti reddituali
diversificate che consentano loro di resistere alla concorrenza,
interna e internazionale. Gli stessi profili regolamentari sono
in rapida evoluzione così come il ruolo delle autorità
di vigilanza che, originariamente poste a baluardo di ordinamenti
sezionali, sono sempre più orientate, dall'indirizzo politico
della regolamentazione, a porsi come garanti di obiettivi "orizzontali"
rispetto all'identità soggettiva degli intermediari; di
più, e di conseguenza, le stesse autorità di vigilanza
diventano una componente del più ampio spettro di istituzioni
che concorrono a regolamentare l'attività economica. In
tal senso la legge comunitaria 1994 coglie l'occasione per chiarire
gli obiettivi anche più generali della regolamentazione:
trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari,
tutela degli investitori, stabilità, competitività
e buon funzionamento del sistema finanziario, sana e prudente
gestione degli intermediari e, infine, non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più
servizi di investimento (art. 21, co. 1, lett. f).
LE AUTORITA' INDIPENDENTI NEL SISTEMA ECONOMICO
Nel nostro ordinamento, infatti, sono presenti (e stanno per essere
creati) organismi, variamente denominati e con competenze piuttosto
eterogenee che a vario titolo svolgono funzioni generali ovvero
tecnico-settoriali caratterizzate in generale da una particolare
autonomia. Una classificazione degli organismi esistenti è
stata elaborata in sede governativa con un documento redatto dal
Dipartimento della Funzione pubblica, formalmente fatto proprio
dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26 maggio
1995.
La tassonomia che ne deriva può descriversi come segue.
In primo luogo, si individuano autorità per le quali è
prevalente la funzione di garanzia di interessi pubblici o collettivi,
di derivazione costituzionale. Tra queste si possono annoverare:
la Consob e, per alcuni aspetti, la Banca d'Italia, con riferimento
all'art. 47 della Costituzione; l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, in relazione all'art. 41; il Garante
per la radiodiffusione e l'editoria, con riguardo all'art.
21.
In secondo luogo, si identificano agenzie con prevalenti funzioni
di regolazione amministrativa di determinati settori della vita
economica. Tali istituzioni svolgono prevalentemente compiti di
controllo della correttezza dei comportamenti di soggetti pubblici
e privati e con esclusione tendenziale di ogni attività
di gestione. Il riferimento è per tale fattispecie all'Isvap
e alle istituende agenzie di regolamentazione dei servizi di pubblica
utilità («organismi indipendenti per la regolarizzazione
delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi
di rilevante interesse pubblico», art. 1-bis, L. 474/1994).
Infine, vi sono organismi con funzioni prevalentemente amministrative,
preposti a settori eminentemente tecnici, e comunque ben circoscritti,
per finalità di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Tra
essi, per esempio, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica
amministrazione e ad altre "agenzie" quali l'agenzia
per i servizi sanitari o l'agenzia nazionale per la protezione
ambientale.
Caratteristica comune di tutti gli organismi così descritti,
ma in particolare delle autorità appartenenti al primo
gruppo, è l'autonomia dal potere esecutivo, nel rispetto
peraltro di una relazione necessaria con il medesimo, che deriva
dal citato ruolo di regolazione di un particolare contesto economico.
L'indirizzo politico della regolamentazione non può essere
infatti demandato alle stesse autorità indipendenti, in
quanto non coerente con la stessa genesi, la natura e la funzione
delle medesime: tali figure istituzionali nascono proprio in quanto
il legislatore accorda una sfera di prerogative tali da assicurare
loro una posizione di particolare indipendenza rispetto al potere
politico ed economico, che ne resta comunque la fonte istitutiva.
Neppure nell'esperienza statunitense, in cui le Autorità
indipendenti rappresenterebbero una sorta di "quarto potere",
la cogenza e la trasparenza delle azioni e delle procedure delle
stesse sostituisce il controllo politico.
Allo stesso tempo si individuano circostanze che originano dagli
attori economici del mercato e che esaltano il ruolo di organismi
regolatori indipendenti. Infatti esistono difficoltà degli
operatori a risolvere spontaneamente i problemi di inefficienza
e instabilità del mercato: la mancanza di un'Autorità
pubblica potrebbe indurre tali operatori a ricercare soluzioni
di tipo cooperativo che possono confliggere con i tre obiettivi
principali della stabilità, della tutela del risparmio
e della competitività del sistema.
ARBITRI PER TUTELARE INTERESSI COLLETTIVI
In tal senso, le autorità amministrative indipendenti vengono
a configurarsi come "arbitri/mediatori" dotati necessariamente
di caratteristiche duali: da un lato, restano di emanazione pubblica
in quanto il loro intervento sui mercati realizza la massimizzazione
del benessere sociale, non sempre compatibile con la miope visione
massimizzante di breve periodo dei singoli operatori.
D'altro canto, l'autorità indipendente non deve essere
considerata come espressione diretta del potere politico, poiché
anzi, nella sua veste di "arbitro", svolge il ruolo
di "scremare" la regolamentazione nelle sue due componenti:
quella di indirizzo politico, spettante per definizione all'organismo
politico, e quella di "gestione" della regolamentazione,
che impropriamente l'organismo pubblico ha esercitato in assenza
o supplenza di credibili autorità indipendenti. In questo
stesso contesto le autorità indipendenti sono anche i soggetti
preposti a prevedere eventuali spazi di autonomia regolamentare
a favore degli operatori dei mercati. In sintesi esiste la presenza
di un elemento comune per le sopracitate autorità alla
quali è stato riconosciuto, seppure in misura diversa,
uno specifico grado di indipendenza nei rispetti del potere politico,
di quello burocratico e di quello economico. Eppure la forse eccessiva
proliferazione delle Authority, le cui competenze sembrano talvolta
sovrapporsi, rende il modello autorità amministrativa indipendente
non facilmente enucleabile in concreto: si è, infatti,
in presenza di organismi "ibridi" che svolgono funzioni
di tipo pubblicistico, ma che non sono tipizzabili né in
base alla struttura ovvero alla nomina dei vertici, né
alle finalità perseguite, né in rapporto alla tipologia
di poteri esercitati, né al settore economico-sociale al
quale sono preposti, né, infine, alle relazioni che intercorrono
con il Parlamento e con il Governo. Un riordinamento teorico,
allora, prima che sulla base del diritto positivo, sarebbe necessario
al fine di individuare le caratteristiche necessarie affinché
un organismo sia effettivamente un'Autorità indipendente:
in tale direzione vanno proposte di legge formalizzate dalla più
recente dottrina come anche proposte di "costituzionalizzazione"
delle autorità del già citato primo livello (Antitrust,
Banca d'Italia, Consob e Garante per l'editoria).
Le Autorità indipendenti in senso stretto dovrebbero, quindi,
essere solo quelle che svolgono funzioni di disciplina e di protezione
di interesse collettivi in settori socialmente rilevanti, garantiti
a livello costituzion ale, operando in piena autonomia organizzativa
e funzionale e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
In astratto sul mercato finanziario potrebbero essere sufficienti
un'autorità a presidio della stabilità del sistema
e della sana e prudente gestione degli intermediari (indipendentemente
dalla loro matrice bancaria, mobiliare o assicurativa), un'autorità
a tutela del corretto funzionamento del sistema e della trasparenza
e regolarità dei comportamenti di tutti gli intermediari
(di nuovo senza distinzioni soggettive) e, infine, l'autorità
che presidia la competitività dell'intero sistema economico
a tutela della concorrenza tra gli intermediari stessi.
LA "QUINTA CONSOB" QUALE AUTORITA' INDIPENDENTE
In questo contesto la Consob presenta caratteristiche in parte
omogenee e in parte peculiari rispetto alle altre autorità.
L'identità e il ruolo della Consob si sono notevolmente
evoluti nel ventennio trascorso dalla data delle sua costituzione.
Si sono individuate quattro fasi di tale evoluzione, corrispondenti
a "quattro Consob". Tali fasi segnano il passaggio da
"istituzione meramente nazionale a organismo-parte di una
rete sovranazionale di poteri pubblici; da vertice dell'ordinamento
delle borse valori a vertice dell'ordinamento dei mercati mobiliari;
da organo del Ministero del Tesoro ad autorità amministrativa
indipendente".
Questa evoluzione è stata parallela a cambiamenti significativi
che hanno investito la struttura dei mercati finanziari, il ruolo
degli intermediari e le tecniche operative. La classica distinzione
in base alla quale i segmenti bancario, assicurativo e mobiliare
funzionano in base a logiche operative distinte, delineando una
simmetrica tripartizione nella tipologia degli intermediari, può
dirsi superata. I confini tra i vari tipi di istituzioni finanziarie
stanno diventando sempre più incerti. Si allenta, pertanto,
l'efficacia di una regolamentazione che disegni organi di vertice
di ordinamenti "sezionali", realizzata nel nostro Paese
attraverso l'attribuzione di competenze rigidamente istituzionali
alla Banca d'Italia, alla Consob e all'Isvap. Il modello che tende
ora a emergere traduce esplicitamente la circostanza per la quale
alle autorità è attribuito il compito di proteggere
settori sociali sensibili ovvero interessi degni di tutela e costituzionalmente
rilevanti.
Le considerazioni fin qui svolte preludono alla individuazione
e alla definizione di una rinnovata Consob (la "quinta"
Consob), che segua nel processo evolutivo le note e già
ricordate precedenti quattro fasi. Essa si pone come organismo
appartenente alla prima tra le categorie di autorità individuate
in precedenza. Infatti, nella sua "essenza" rispetta
il requisito della fonte di derivazione costituzionale anche se,
nell'attuale sistema normativo relativo alle autorità in
parola, il procedimento di nomina dei componenti della Consob
è eterogeneo: infatti mentre il Garante per l'editoria
e i membri dell'Autorità Antitrust, pur con alcune differenze,
sono nominati dai Presidenti delle Camere, i membri della Consob
sono nominati con d.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio
previa deliberazione del Consiglio stesso. In tal senso sarebbe
auspicabile una convergenza verso criteri maggiormente omogenei
e sempre orientati a garantire l'indipendenza delle autorità
dagli interessi dei soggetti controllati. L'indipendenza dall'esecutivo
conosce diverse accezioni: il modello statunitense, spesso preso
come riferimento prevede espressamente, ad esempio per la Federal
Trade Commission, che i commissari appartengano ad un partito,
anche se non più di tre su cinque appartenenti allo stesso.
Inoltre, i commissari della Consob, pur se rieleggibili per un
mandato, durano in carica per un periodo relativamente breve,
configurando un'asimmetria rispetto ad altre autorità (quale
ad esempio l'Antitrust) e, naturalmente, alla Banca d'Italia.
PER IL MERCATO, PIU' POTERI
Di importanza rilevante appaiono i poteri normativi della Consob,
seppur con livelli di autonomia differenziati. Mentre, infatti,
al pari di altre autorità, il potere di disciplinare la
propria organizzazione interna, la contabilità e la gestione
del personale rende necessario l'intervento di altri organi dello
Stato per rendere esecutivi tali regolamenti, l'autonomia della
Consob è piena, e quindi non è necessario l'intervento
di altri soggetti, ad esempio, nel caso dei regolamenti di disciplina
di settore: questi diventano immediatamente operativi senza controlli
di legittimità o visti di alcun genere. Tale ultima possibilità
non è concessa, ad esempio, all'Antitrust, che non ha poteri
normativi. Un aspetto che differenzia la Consob esaltandone la
fisionomia di Autorità indipendente è la sua parziale
autonomia finanziaria. Infatti, a partire dallo scorso esercizio,
si è realizzata una sostanziale riduzione dello stanziamento
a carico del Ministero del Tesoro, compensata da un sistema contributivo
per il suo finanziamento. Formule di questo tipo, che si riscontrano
in molti altri Paesi con riguardo alle agenzie di regolamentazione
dei mercati mobiliari, concorrono a qualificare ulteriormente
la natura indipendente di questi organismi. Esse inoltre possono
facilitare la valutazione da parte degli stessi "controllati/contribuenti"
del rapporto costi/benefici della regolamentazione: in tal senso
la sempre più stretta collaborazione con i soggetti escossi
potrebbe sfociare in una qualche forma di rappresentatività
all'interno delle stesse autorità. In tal senso, ove possibile,
il finanziamento con risorse diverse da quelle pubbliche è
auspicabile anche per le altre Autorità indipendenti. Ciò
peraltro dovrebbe portare a un ripensamento degli stessi controlli
in materia di amministrazione e spesa, pur necessari in quanto
anche fonti di finanziamento esterne derivano comunque da "potestà
impositive" consustanziali al ruolo pubblicistico delle stesse.
Un ulteriore aspetto che rileva ai fini della efficace e autonoma
operatività delle Autorità indipendenti concerne
i poteri di decisione, normazione e di azione sanzionatoria loro
attribuiti. Soprattutto con riferimento alla disciplina delle
sanzioni, l'attribuzione in via principale alle autorità
in parola di poteri comminatori sembrerebbe un necessario ed efficiente
strumento diretto di intervento nella repressione di comportamenti
non corretti. Pertanto, tali prerogative andrebbero estese - con
particolare riguardo alla Consob - rispetto a quelle attualmente
già previste. Lo stesso strumentario a disposizione delle
autorità indipendenti, e in particolare della Consob, deve
essere meglio definito e articolato. I poteri sanzionatori dovrebbero
avere come necessaria premessa la previsione di modalità
istruttorie predeterminate e, se del caso, rafforzate: la contestazione
degli addebiti, la audizione delle parti, i poteri strumentali
di indagine e di ispezione. L'efficacia dell'azione amministrativa
e la stessa tutela degli interessi che la legge mira a proteggere
si doteranno così di quel rigore e di quella trasparenza
che ne renderanno più propria l'esplicazione nei settori
di riferimento.
L'occasione per l'adeguamento "normativo" della Consob
potrebbe essere il Testo Unico sulla finanza di prossima emanazione
mentre un riordino generale in tema di autorità indipendenti
potrebbe essere oggetto di apposite iniziative legislative se
non addirittura entrare nel dibattito sulle riforme della Costituzione.