di Enzo Berlanda
INFORMAZIONE PUBBLICA E INFORMAZIONE PRIVATA
Nel settore finanziario la regolamentazione si deve pertanto articolare in funzione dell’aspetto privato e
dell’aspetto pubblico dell’informazione. Le decisioni di investimento degli operatori, soprattutto nel
mercato azionario, sono fortemente soggette all’influenza dei flussi informativi disponibili. Una ridotta
predisposizione alla trasparenza determinerebbe pertanto la presenza di posizioni privilegiate (quando
non dominanti). Al contrario un eccessivo obbligo di diffusione scoraggerebbe la stessa produzione di
nuove informazioni, generando il fenomeno un po’ paradossale per cui le esigenze di trasparenza, volute
per massimizzare l’utilità sociale, portano in realtà una situazione meno soddisfacente sotto il profilo
informativo.
L’intervento delle autorità preposte alla regolamentazione deve quindi garantire un’equa ed efficiente
distribuzione delle risorse informative attraverso l’individuazione preliminare delle notizie ritenute
rilevanti per il mercato e una puntuale definizione delle modalità di diffusione. Nello stesso tempo
devono però essere protetti i legittimi interessi degli operatori che investono per la produzione e l’analisi
di informazioni dal contenuto, per così dire, "privato".
Negli ultimi anni sono nati e si sono sviluppati mercati nei quali notizie, dati e ricerche sono oggetto di
scambio tra i soggetti economici. La riforma dell’intermediazione finanziaria in Italia ha portato, tra
l’altro, all’individuazione di aree specifiche per l’attività di intermediazione mobiliare. In questo quadro
è stata esplicitamente prevista la figura di soggetti che indirizzino la propria azione verso la fornitura di
servizi di consulenza, con la realizzazione di analisi e ricerche dirette a veicolare opportunamente i flussi
informativi relativi al mercato dei valori mobiliari.
Quanto esposto finora consente di capire perché il "sistema" dell’informazione finanziaria si articola su
più livelli. L’apparato normativo disciplina gli obblighi di diffusione delle informazioni, tenendo
opportunamente conto del ruolo specifico delle società quotate, e punisce severamente l’abuso di
posizioni privilegiate. A esso si affianca l’attività di un organismo di controllo, preposto alla vigilanza
sull’applicazione delle norme, in grado di intervenire con flessibilità, tempestività ed efficacia. Tutto
questo non basterebbe a soddisfare le esigenze di un mercato e di una società moderni: è infatti
necessario il concorso di soggetti che provvedano, con competenza, professionalità e indipendenza, a
un’effettiva e ampia diffusione dei flussi informativi, indirizzandoli verso diversi canali che li rendano
accessibili a tutte le tipologie di operatori, dal più sofisticato investitore istituzionale fino al piccolo
risparmiatore.
Gli interventi della CONSOB perseguono l’obiettivo della trasparenza: non sono finalizzati alla
realizzazione di un controllo di merito, ma alla diffusione di flussi informativi adeguati per qualità e
tempestività. Dal punto di vista operativo, l’azione della CONSOB in merito all’informativa societaria
può essere distinta secondo l’impostazione temporale che ne è alla base. Da un lato vi è infatti la
necessità di disciplinare la diffusione delle informazioni di contenuto, per così dire, istituzionale relative
alle società con titoli quotati, dall’altro quella di prevedere misure tempestive ed efficaci da porre in atto
quando si ritenga che sul mercato siano presenti situazioni di asimmetria informativa in grado di
influenzare il regolare processo di formazione dei prezzi.
In seguito alla recente produzione legislativa, che ha profondamente modificato la normativa del mercato
finanziario, la CONSOB ha provveduto a un’ampia opera di regolamentazione. Richiamandosi alle norme
della Legge 157/91, meglio conosciuta come legge sull’insider trading, la CONSOB ha tra l’altro
disciplinato la diffusione (con comunicazioni alla CONSOB, ai mercati e al pubblico) di notizie, dati e
studi relativi a titoli quotati. Pertanto in occasione di ogni momento rilevante della propria attività
(assemblee sociali, stesura e approvazione dei bilanci, aumenti di capitale, emissione di titoli
obbligazionari, accordi industriali e commerciali, acquisizioni, scorpori e così via), le società quotate
sono tenute a ottemperare a precisi obblighi di trasparenza che possono andare da un semplice
comunicato stampa alla redazione di un prospetto informativo (per esempio, nel caso di offerte al
pubblico di valori mobiliari).
L’articolazione del quadro normativo, regolamentare e operativo della gestione delle informazioni nel
settore finanziario non è però sufficiente ad assicurare una diffusione delle informazioni completa,
tempestiva e qualitativamente apprezzabile.
Oltre ad assicurare la completezza del sistema dell’informazione finanziaria, garantendo che essa
raggiunga effettivamente tutte le varie categorie di "utenti" di tale bene pubblico, l’azione regolamentare
deve anche essere in grado di tener conto delle caratteristiche del mercato e della sua evoluzione.
Nella realtà del sistema delle imprese italiane assume una particolare rilevanza, sotto questo profilo, il
fenomeno dei gruppi societari, che appare profondamente radicato e, soprattutto in questi ultimi anni,
dinamico nelle sue manifestazioni. La regolamentazione di tale fenomeno si presenta quindi come una
funzione complessa che deve puntare a favorire la compatibilità degli elementi di efficienza connessi
alla forma organizzativa di gruppo con gli obiettivi di trasparenza e di tutela degli azionisti.
Al centro della legislazione italiana c’è la singola società: il gruppo non è regolamentato in maniera
organica, ma con riferimento a specifici aspetti e con criteri non sempre omogenei per quanto attiene, per
esempio, alla nozione di controllo.
Attualmente, nella regolamentazione del mercato mobiliare, il gruppo è considerato con riferimento alla
presentazione dell’informativa contabile, all’operatività dei gruppi sul mercato, ai passaggi del controllo,
all’informativa sulle partecipazioni rilevanti, alla determinazione dei criteri di ammissione a quotazione.
La regolamentazione dei vari aspetti della presenza dei gruppi in Borsa è mirata a favorire la trasparenza
di questa forma di organizzazione di attività economiche che, per sua natura, presenta elementi di
opacità sistematica. La scarsa trasparenza strutturale dei gruppi presenta caratteristiche fisiologiche,
connesse al funzionamento di meccanismi allocativi che si svolgono all’interno del gruppo. Sono però
possibili anche manifestazioni di tipo patologico, dovute alla possibilità di comportamenti opportunistici
derivanti dalle rilevanti asimmetrie informative, difficilmente sanzionabili con i tradizionali strumenti
del mercato.
La necessità di garantire adeguate condizioni di trasparenza è resa ancor più stringente dalla debolezza
strutturale del meccanismo allocativo della proprietà e del controllo nel mercato italiano. Le funzioni
che nei sistemi anglosassoni sono svolte dal mercato del corporate control e nei sistemi dell’Europa
continentale e del Giappone dalle istituzioni finanziarie, nella realtà italiana hanno scarso sviluppo e
rendono meno efficaci i meccanismi di formazione, diffusione e selezione delle informazioni che sono
alla base di un efficiente mercato azionario.
LA CONSOB E LA TRASPARENZA SOCIETARIA
L’azione della CONSOB sulla trasparenza societaria ha seguito un’evoluzione costante, al cui interno
l’attenzione per gli aspetti legati alla diffusa presenza di legami di controllo è notevolmente cresciuta in
questi ultimi anni. È indubbio che questa azione vada rafforzata, tenuto conto della continua evoluzione
del fenomeno dei gruppi, della sempre più ampia diffusione dell’azionariato e del crescente ruolo degli
investitori istituzionali.
Nel definire i contenuti dell’azione di controllo svolgono una funzione di guida alcune caratteristiche
dell’informativa societaria che, valide per tutto il mercato, assumono particolare valenza per i gruppi. Ci
si riferisce in particolare alle caratteristiche di completezza, profondità e tempestività che l’informativa
societaria deve garantire per assicurare un efficace funzionamento del mercato.
Per quanto riguarda il requisito della completezza, c’è una tendenza, ormai consolidata, all’affermarsi di
un nuovo concetto di informativa societaria che comprende gli strumenti contabili, le notizie occasionali
rilevanti e le informazioni sulle strutture proprietarie e di controllo delle società quotate. La possibilità di
integrare le diverse fonti informative diventa una condizione necessaria per consentire una visione
unitaria del fenomeno del gruppo, indispensabile sia al funzionamento del mercato sia all’efficacia
dell’autorità di controllo.
Per quanto riguarda la profondità dell’informazione, l’interconnessione economica tra le entità
giuridiche che fanno parte di un gruppo richiede in modo particolare che siano rese trasparenti le
conseguenze dei singoli atti e dei singoli eventi sul complesso delle attività economiche.
Per quanto riguarda, infine, la tempestività dell’informazione, i prezzi di mercato devono essere in grado
di riflettere costantemente i valori delle imprese rappresentate: tutte le informazioni utili a tale scopo
devono essere rese immediatamente disponibili nelle forme e nelle modalità che ne consentano il loro
impiego. Alcuni degli strumenti tipici di trasparenza dei gruppi (si pensi ai bilanci consolidati) hanno
attualmente una periodicità (sei mesi) che può non essere adeguata alle esigenze informative del
mercato. Appare quindi necessario da un lato puntare a un accorciamento della periodicità, dall’altro
rafforzare gli strumenti di comunicazione immediata al mercato.
Più in generale, si può realizzare un ulteriore sforzo di trasparenza per descrivere, comprendere e
valutare i complessi legami di partecipazione e di controllo che si intrecciano in Borsa. La normativa
italiana sulla comunicazione delle partecipazioni rilevanti è la più stringente tra quelle dei Paesi
sviluppati. Essa prevede delle soglie per le comunicazioni delle partecipazioni nel capitale delle società
quotate particolarmente basse (2%) a fronte del 5% previsto dalla direttiva comunitaria e dalla
regolamentazione degli Stati Uniti. Molto importante, inoltre, al fine di fornire informazioni sulla
struttura dei gruppi, è l’obbligo per le società quotate di comunicare le partecipazioni superiori al 10%
detenute direttamente o indirettamente in società non quotate.
Questi obblighi informativi, con le collegate sanzioni per l’inosservanza, costituiscono uno strumento
potenzialmente molto efficace per garantire la trasparenza degli assetti proprietari. Perché l’informazione
diventi utilizzabile dal mercato, è necessario che sia controllata nella sua qualità e organizzata in modo
tale da essere confrontabile. A tal fine la CONSOB, a partire dal momento in cui le informazioni
sull’azionariato e sui possessi delle società quotate sono diventate pubbliche, e cioè dalla legge sull’Opa
del febbraio 1992, si è posta il problema di trovare le modalità più efficaci per la gestione e
l’organizzazione di questi dati.
È attualmente in fase operativa un progetto, al quale sta collaborando attivamente la Banca d’Italia e al
quale partecipano anche l’Antitrust e l’ISVAP, finalizzato alla creazione di un sistema informativo sulla
struttura proprietaria che sia in grado di garantire la qualità dei dati, l’accessibilità da parte del pubblico
e la tempestività nell’aggiornamento. Tale progetto porterà, dopo una necessaria fase di sperimentazione,
a procedure di invio, organizzazione e diffusione dei dati completamente informatizzate, secondo
modalità che consentiranno un alleggerimento degli oneri per i soggetti comunicanti a fronte di un
allargamento della copertura informativa delle comunicazioni.
Un primo lavoro di ricerca condotto da Banca d’Italia e CONSOB su un archivio sperimentale delle
partecipazioni ha consentito di ricavare indicazioni utili sulle metodologie da seguire nella definizione di
un sistema informativo istituzionale e ha fornito alcuni risultati importanti sul piano dell’analisi
economica che rafforzano l’esigenza di puntare su una maggiore trasparenza dei legami proprietari.
In conclusione, il sistema delle imprese italiane sta vivendo una fase di lento cambiamento destinato a
far crescere il ruolo del mercato nell’allocazione della proprietà e del controllo delle attività economiche.
Per assecondare questo processo è necessario garantire un quadro regolamentare che privilegi la
trasparenza e la diffusione delle informazioni, dedicando particolare attenzione alla presenza sul mercato
di società quotate appartenenti a gruppi di imprese che devono conciliare l’efficienza di una gestione
unitaria e la trasparenza delle singole società.
L’impegno a comporre queste spinte contrastanti non può prescindere dalla crescente integrazione
internazionale. Nella competizione tra i mercati finanziari assume infatti un ruolo sempre più importante
la qualità e la quantità dell’informazione disponibile per gli operatori. In particolare per gli investitori
istituzionali dai quali può venire un contributo non soltanto nel canalizzare il risparmio verso
l’investimento azionario, ma anche nel creare una dialettica tra azionisti e società in funzione di vaglio e
di stimolo all’azione del management.