Impresa
& Stato n°47
LA QUESTIONE
AMBIENTALE
L’ALBO GESTORI RIFIUTI
E LE SUE PROBLEMATICHE
di
Wanda
Ferla
Istituito nel 1987 e articolato
in sezioni regionali presso le CdC, è operativo dal 1984 e riunisce
le imprese che svolgono attività di smaltimento.
Nell’ultimo
decennio vi è stata una riforma del sistema autorizzatorio in campo
ambientale, in armonia con quanto previsto dalle direttive CEE. Il continuo
variare della normativa sui rifiuti, il più delle volte a distanza
di pochi mesi, ha creato problemi e dubbi sia all’utenza, sia agli Enti
preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo.
Nel
1987 è stato istituito l’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento rifiuti, articolato in Sezioni Regionali istituite
presso le Camere di Commercio capoluogo di regione, con il compito di provvedere
alla raccolta delle domande di iscrizione all’Albo nel relativo ambito
di competenza e alla loro trasmissione all’Albo Nazionale costituito presso
il Ministero dell’Ambiente. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge doveva essere emanato il regolamento di attuazione.
Solo
quattro anni dopo, nel 1991, è stato pubblicato tale regolamento
che ha obbligato, con le disposizioni transitorie, ben 20.000 ditte a presentare
alle Sezioni Regionali le istanze di iscrizione.
L’operatività
dell’Albo, fissata a decorrere dall’1.6.94, con decreto ministeriale del
30.3.94, ha annullato tali iscrizioni, costringendo le imprese, seppure
in numero ridotto, ad una nuova presentazione della domanda.
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione
all’Albo era prevista per le imprese che svolgevano attività di
smaltimento di rifiuti, sia nel campo del trasporto che in quello della
gestione di impianti. L’iscrizione per il trasporto rifiuti sostituiva
l’autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Regione o dalle Province
delegate ai sensi del D.P.R. 915/82, mentre l’iscrizione per la gestione
di impianti aveva effetti abilitanti ed era condizione necessaria per la
successiva richiesta di autorizzazione regionale o provinciale. Le copie
delle autorizzazioni dovevano essere poi prodotte alla Sezione al fine
della definizione delle pratiche.
Per
l’iscrizione all’Albo dovevano essere dimostrati i requisiti soggettivi
dei legali rappresentanti e dei responsabili tecnici, i requisiti tecnici,
cioè l’attrezzatura tecnica e le qualifiche professionali dei responsabili
tecnici, e la capacità finanziaria delle imprese.
Le
disposizioni transitorie, previste per le imprese già in possesso
di autorizzazione regionale o provinciale ex D.P.R. 915/82, hanno agevolato
l’iter burocratico. Molti imprenditori non hanno provveduto all’iscrizione
entro il 30.11.1994, termine ultimo per usufruire delle agevolazioni previste
dalle suddette disposizioni. Queste ultime hanno dovuto produrre tutta
la documentazione prevista per le nuove imprese.
La
dimostrazione dei requisiti tecnici ha creato non pochi problemi, soprattutto
per le imprese di trasporto dei rifiuti, in particolare per il numero minimo
degli automezzi, previsto dalla deliberazione del Comitato Nazionale del
3.5.1994, che è stato considerato eccessivo, in specie per il trasporto
dei rifiuti solidi urbani. Analoga difficoltà è stata riscontrata
per l’esperienza necessaria ad acquisire la nomina a responsabile tecnico,
dovendo a tal fine dimostrare un certo numero di anni di pratica svolta
in aziende operanti nello stesso settore per cui viene richiesta l’iscrizione.
Le
imprese lamentano la mancanza di responsabilità, definite per legge,
per il direttore tecnico e gli eccessivi oneri economici per l’assegnazione
di tale incarico.
L’iter
prevede inoltre, entro 60 giorni dall’ammissione della domanda, la presentazione
di perizie tecniche e igienico-sanitarie dei mezzi, nonché quella
del sito di rimessaggio. Le perizie devono essere redatte da professionisti
(art. 15 comma 4 del regolamento) e devono essere conformi allo schema
ministeriale del 20.9.94.
L’8.6.94
è stata convocata la prima riunione dell’Albo e il 6.7.94 sono state
esaminate le prime pratiche già istruite dall’ufficio. Le domande,
con il parere espresso dalla Sezione, sono state poi trasmesse al Comitato
Nazionale al fine di deliberarne l’iscrizione. Questa procedura è
stata poi seguita fino all’emanazione del D.L. 463/95 con il quale è
stato delegato alle Sezioni Regionali il compito di provvedere all’istruttoria
definitiva e al rilascio dei provvedimenti di iscrizione.
Parecchi
mesi dopo l’invio delle pratiche al Comitato Nazionale, le Sezioni si sono
ritrovate a gestire le stesse pratiche, con il compito di reistruirle alla
luce delle nuove disposizioni impartite dal Comitato e deliberarne l’iscrizione.
Queste
nuove competenze hanno provocato un grosso carico di lavoro per l’ufficio,
che ha comunque saputo affrontarlo, riuscendo in tempi brevi a rilasciare
le prime delibere di iscrizione e modifica.
Il
problema maggiore è stato rivedere le pratiche sulla base delle
nuove disposizioni: si veda il caso del trasporto in conto proprio, attività
non iscrivibile all’Albo sino al 16.10.95, data della circolare ministeriale.
Il
decentramento alle Sezioni ha comunque «costretto» la Sezione
Regionale Lombardia, in alcuni casi, a prendere delle decisioni in via
autonoma, concordandole con il Segretario del Comitato Nazionale e portandole
a conoscenza del Comitato Nazionale tramite l’inoltro dei verbali di commissione.
IL DECRETO RONCHI
Con
l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi), non solo viene cambiata
la denominazione dell’ex Albo Smaltitori in Albo gestori rifiuti, ma vi
è una sostanziale riforma sia della struttura, sia del sistema autorizzatorio
in armonia con quanto previsto dalla direttiva 91/156/CEE sui rifiuti che
il decreto ha attuato.
L’Albo
è individuato come l’autorità competente, prevista dall’art.12
della suddetta direttiva CEE, presso la quale hanno l’obbligo di iscriversi
le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti in conto
terzi e di rifiuti pericolosi in conto proprio e le imprese che gestiscono
impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi. All’emanazione
dei relativi decreti attuativi, saranno obbligate all’iscrizione anche
le imprese di commercio e intermediazione rifiuti, le imprese che intendono
effettuare attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto
e le imprese di gestione di impianti mobili di smaltimento rifiuti.
Il
decreto Ronchi ha affidato inoltre alle Sezioni regionali il compito di
iscrivere (mediante procedura semplificata) le imprese che effettuano attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al riutilizzo, regolamentando
un settore in cui, per mancanza di chiarezza e di norme precise, è
prevalso l’abusivismo.
Ulteriore
innovazione del Decreto Ronchi è l’affidamento alle sezioni regionali
dell’accettazione delle garanzie finanziarie, sino all’1.1.98 di competenza
del Comitato Nazionale. Il decentramento ha favorito le imprese, almeno
in termini di tempo, riducendo i termini di attesa dai sei mesi agli attuali
30 giorni.
Da
quanto precede si può capire la mole di lavoro che le sezioni regionali
si sono trovate ad affrontare all’inizio del 1998, quando il Ministero
dell’Ambiente ha trasmesso l’arretrato di sei mesi relativo alle fideiussioni
unitamente alle oltre 2.000 istanze di iscrizione con procedura semplificata
presentate dalle aziende per i rifiuti destinati al riutilizzo.
La
Sezione Regionale Lombardia ha assolto tali compiti disattendendo i 15
giorni previsti dalla normativa per il rilascio delle delibere, ma riuscendo
a contenere il tempo d’attesa nel termine più che decoroso di 30
giorni dal completamento dell’istanza.
La
funzionalità dell’ufficio non ha favorito la Sezione Lombardia che
ha dovuto provvedere al rilascio di un successivo provvedimento di iscrizione,
su richiesta delle imprese stesse che hanno dovuto comunicare i nuovi codici,
a seguito dell’emanazione delle norme tecniche dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate, pubblicate con D.M. 5.2.98.
Un
ulteriore provvedimento dovrà inoltre essere emesso con le norme
tecniche dei rifiuti pericolosi di cui si è in attesa di pubblicazione.
Lo
snellimento degli organi collegiali, previsto dal decreto Ronchi e tanto
auspicato dalle altre sezioni regionali che non riuscivano a riunire la
commissione per mancanza del numero legale, non è stato ritenuto
dalla Sezione Lombardia più funzionale. Anzi, è stata richiesta
da parte del Segretario e del Presidente la continuazione della collaborazione
con i rappresentanti delle amministrazioni provinciali per far sì
che, almeno a livello regionale, vi siano comportamenti univoci e l’esperienza
delle varie amministrazioni possa servire da supporto non solo agli altri
organi di controllo, ma anche alle imprese.
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