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Impresa & Stato n°47 

LA QUESTIONE AMBIENTALE

L’ALBO GESTORI RIFIUTI E LE SUE PROBLEMATICHE


 di 
 Wanda Ferla

Istituito nel 1987 e articolato in sezioni regionali presso le CdC, è operativo dal 1984 e riunisce le imprese che svolgono attività di smaltimento.

Nell’ultimo decennio vi è stata una riforma del sistema autorizzatorio in campo ambientale, in armonia con quanto previsto dalle direttive CEE. Il continuo variare della normativa sui rifiuti, il più delle volte a distanza di pochi mesi, ha creato problemi e dubbi sia all’utenza, sia agli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e al controllo.
Nel 1987 è stato istituito l’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, articolato in Sezioni Regionali istituite presso le Camere di Commercio capoluogo di regione, con il compito di provvedere alla raccolta delle domande di iscrizione all’Albo nel relativo ambito di competenza e alla loro trasmissione all’Albo Nazionale costituito presso il Ministero dell’Ambiente. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge doveva essere emanato il regolamento di attuazione.
Solo quattro anni dopo, nel 1991, è stato pubblicato tale regolamento che ha obbligato, con le disposizioni transitorie, ben 20.000 ditte a presentare alle Sezioni Regionali le istanze di iscrizione.
L’operatività dell’Albo, fissata a decorrere dall’1.6.94, con decreto ministeriale del 30.3.94, ha annullato tali iscrizioni, costringendo le imprese, seppure in numero ridotto, ad una nuova presentazione della domanda.

L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione all’Albo era prevista per le imprese che svolgevano attività di smaltimento di rifiuti, sia nel campo del trasporto che in quello della gestione di impianti. L’iscrizione per il trasporto rifiuti sostituiva l’autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate ai sensi del D.P.R. 915/82, mentre l’iscrizione per la gestione di impianti aveva effetti abilitanti ed era condizione necessaria per la successiva richiesta di autorizzazione regionale o provinciale. Le copie delle autorizzazioni dovevano essere poi prodotte alla Sezione al fine della definizione delle pratiche.
Per l’iscrizione all’Albo dovevano essere dimostrati i requisiti soggettivi dei legali rappresentanti e dei responsabili tecnici, i requisiti tecnici, cioè l’attrezzatura tecnica e le qualifiche professionali dei responsabili tecnici, e la capacità finanziaria delle imprese. 
Le disposizioni transitorie, previste per le imprese già in possesso di autorizzazione regionale o provinciale ex D.P.R. 915/82, hanno agevolato l’iter burocratico. Molti imprenditori non hanno provveduto all’iscrizione entro il 30.11.1994, termine ultimo per usufruire delle agevolazioni previste dalle suddette disposizioni. Queste ultime hanno dovuto produrre tutta la documentazione prevista per le nuove imprese.
La dimostrazione dei requisiti tecnici ha creato non pochi problemi, soprattutto per le imprese di trasporto dei rifiuti, in particolare per il numero minimo degli automezzi, previsto dalla deliberazione del Comitato Nazionale del 3.5.1994, che è stato considerato eccessivo, in specie per il trasporto dei rifiuti solidi urbani. Analoga difficoltà è stata riscontrata per l’esperienza necessaria ad acquisire la nomina a responsabile tecnico, dovendo a tal fine dimostrare un certo numero di anni di pratica svolta in aziende operanti nello stesso settore per cui viene richiesta l’iscrizione. 
Le imprese lamentano la mancanza di responsabilità, definite per legge, per il direttore tecnico e gli eccessivi oneri economici per l’assegnazione di tale incarico.
L’iter prevede inoltre, entro 60 giorni dall’ammissione della domanda, la presentazione di perizie tecniche e igienico-sanitarie dei mezzi, nonché quella del sito di rimessaggio. Le perizie devono essere redatte da professionisti (art. 15 comma 4 del regolamento) e devono essere conformi allo schema ministeriale del 20.9.94.
L’8.6.94 è stata convocata la prima riunione dell’Albo e il 6.7.94 sono state esaminate le prime pratiche già istruite dall’ufficio. Le domande, con il parere espresso dalla Sezione, sono state poi trasmesse al Comitato Nazionale al fine di deliberarne l’iscrizione. Questa procedura è stata poi seguita fino all’emanazione del D.L. 463/95 con il quale è stato delegato alle Sezioni Regionali il compito di provvedere all’istruttoria definitiva e al rilascio dei provvedimenti di iscrizione.
Parecchi mesi dopo l’invio delle pratiche al Comitato Nazionale, le Sezioni si sono ritrovate a gestire le stesse pratiche, con il compito di reistruirle alla luce delle nuove disposizioni impartite dal Comitato e deliberarne l’iscrizione.
Queste nuove competenze hanno provocato un grosso carico di lavoro per l’ufficio, che ha comunque saputo affrontarlo, riuscendo in tempi brevi a rilasciare le prime delibere di iscrizione e modifica.
Il problema maggiore è stato rivedere le pratiche sulla base delle nuove disposizioni: si veda il caso del trasporto in conto proprio, attività non iscrivibile all’Albo sino al 16.10.95, data della circolare ministeriale.
Il decentramento alle Sezioni ha comunque «costretto» la Sezione Regionale Lombardia, in alcuni casi, a prendere delle decisioni in via autonoma, concordandole con il Segretario del Comitato Nazionale e portandole a conoscenza del Comitato Nazionale tramite l’inoltro dei verbali di commissione.

IL DECRETO RONCHI
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi), non solo viene cambiata la denominazione dell’ex Albo Smaltitori in Albo gestori rifiuti, ma vi è una sostanziale riforma sia della struttura, sia del sistema autorizzatorio in armonia con quanto previsto dalla direttiva 91/156/CEE sui rifiuti che il decreto ha attuato.
L’Albo è individuato come l’autorità competente, prevista dall’art.12 della suddetta direttiva CEE, presso la quale hanno l’obbligo di iscriversi le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti in conto terzi e di rifiuti pericolosi in conto proprio e le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi. All’emanazione dei relativi decreti attuativi, saranno obbligate all’iscrizione anche le imprese di commercio e intermediazione rifiuti, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto e le imprese di gestione di impianti mobili di smaltimento rifiuti.
Il decreto Ronchi ha affidato inoltre alle Sezioni regionali il compito di iscrivere (mediante procedura semplificata) le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al riutilizzo, regolamentando un settore in cui, per mancanza di chiarezza e di norme precise, è prevalso l’abusivismo.
Ulteriore innovazione del Decreto Ronchi è l’affidamento alle sezioni regionali dell’accettazione delle garanzie finanziarie, sino all’1.1.98 di competenza del Comitato Nazionale. Il decentramento ha favorito le imprese, almeno in termini di tempo, riducendo i termini di attesa dai sei mesi agli attuali 30 giorni.
Da quanto precede si può capire la mole di lavoro che le sezioni regionali si sono trovate ad affrontare all’inizio del 1998, quando il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso l’arretrato di sei mesi relativo alle fideiussioni unitamente alle oltre 2.000 istanze di iscrizione con procedura semplificata presentate dalle aziende per i rifiuti destinati al riutilizzo. 
La Sezione Regionale Lombardia ha assolto tali compiti disattendendo i 15 giorni previsti dalla normativa per il rilascio delle delibere, ma riuscendo a contenere il tempo d’attesa nel termine più che decoroso di 30 giorni dal completamento dell’istanza.
La funzionalità dell’ufficio non ha favorito la Sezione Lombardia che ha dovuto provvedere al rilascio di un successivo provvedimento di iscrizione, su richiesta delle imprese stesse che hanno dovuto comunicare i nuovi codici, a seguito dell’emanazione delle norme tecniche dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, pubblicate con D.M. 5.2.98.
Un ulteriore provvedimento dovrà inoltre essere emesso con le norme tecniche dei rifiuti pericolosi di cui si è in attesa di pubblicazione.
Lo snellimento degli organi collegiali, previsto dal decreto Ronchi e tanto auspicato dalle altre sezioni regionali che non riuscivano a riunire la commissione per mancanza del numero legale, non è stato ritenuto dalla Sezione Lombardia più funzionale. Anzi, è stata richiesta da parte del Segretario e del Presidente la continuazione della collaborazione con i rappresentanti delle amministrazioni provinciali per far sì che, almeno a livello regionale, vi siano comportamenti univoci e l’esperienza delle varie amministrazioni possa servire da supporto non solo agli altri organi di controllo, ma anche alle imprese.