Impresa
& Stato n°46
L’ORDINAMENTO FORENSE
COMUNITARIO
di
Luigi
Giacomo Scassellati Sforzolini
I modi profondamente
diversi di regolare la professione rendono difficile l’omologazione, nonostante
la necessità di avere una figura coerente di avvocato europeo
Un «ordinamento professionale
(forense) comunitario» non esiste. Non vi sono in questa direzione
né Regolamenti né Direttive, se si esclude il Regolamento
n. 2137/85 sul G.E.I.E.- Gruppo Europeo di Interesse Economico (utilizzabile
anche dagli avvocati) e le tre Direttive intese a facilitare: (i) l’esercizio
effettivo ( transfrontaliero) della libera prestazione di servizi da parte
degli avvocati (n. 77/249/CEE, attuata in Italia con L. n. 31/1982); (ii)
il mutuo riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore sanzionanti
formazioni professionali della durata minima di tre anni (n. 89/48/CEE,
attuata in Italia con D. Legs. n. 115/1992), Direttiva che non riguarda
la sola professione di avvocato; (iii) il diritto di stabilimento degli
avvocati (n. 98/05/CEE del 16.2.1998).
In materia di deontologia,
vi è stato l’autorevolissimo intervento codificatore del Consiglio
degli Ordini Forensi della Comunità Europea (CCBE) dell’ottobre
1988. Le Direttive indicate si applicano ai soli avvocati che intendano
esercitare sporadicamente l’attività professionale in uno Stato
membro dell’Unione Europea diverso da quello di origine ovvero intendano
trasferirvisi stabilmente, ma non creano un vero e proprio sistema ordinamentale
comune alle avvocature dei 15 Paesi dell’Unione, anche se ciascuna di esse
è ovviamente tenuta ad applicare regole conformi al verificarsi
delle ipotesi (e solo esse) previste nelle Direttive appena ricordate.
Ciò premesso e ai
fini di tali normative si intende per «avvocato» ogni persona,
avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare
le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti
titoli professionali: in Belgio: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt; in Danimarca:
Advokat; in Germania: Rechtsanwalt; in Grecia: Dikigoros; in Spagna: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu;
in Francia: Avocat; in Irlanda: Barrister/Solicitor; in Italia: Avvocato;
in Lussemburgo: Avocat; nei Paesi Bassi: Advocat; in Austria: Rechtsanwalt;
in Portogallo: Advogado; in Finlandia: Asianajaja/Advokat; in Svezia: Advokat;
nel Regno Unito: Barrister/Advocate, Solicitor.
I singoli ordinamenti professionali
sono regolati, in alcuni casi da secoli, in modi e con caratteristiche
profondamente diversi: ad esempio, nel Regno Unito (Inghilterra e Galles,
Scozia, Irlanda del Nord) e nella Repubblica di Irlanda coesistono le due
differenti professioni forensi dei Barristers (o Advocates in Scozia) e
dei Solicitors, i secondi - a differenza dei primi - potendo anche unirsi
in associazione (partnership) o società e i primi avendo il diritto
di difendere in udienza nonché di dare opinioni e consigli su materie
legali e giudiziali e di impartire istruzioni ai Solicitors; questi ultimi
- la cui figura non ha equivalente nel continente - possono comparire soltanto
avanti ai Tribunali minori (ma con il nuovo Lord Cancelliere, che è
un Solicitor, si assiste ad un ampliamento delle loro facoltà) o
in procedimenti arbitrali e occuparsi, per il resto, di tutte le attività
normali di un avvocato, con la possibilità di fungere anche da agenti
immobiliari e da notai.
AUSTRIA
La popolazione è
di circa 7.500.000 abitanti e il territorio di circa 83.800 Kmq. I Consigli
degli Ordini locali sono 9; secondo i dati forniti dal CCBE, gli avvocati
iscritti sono 3356 (di cui 328 donne e 1437 praticanti).
La pratica professionale
è mediamente di cinque anni, nel corso dei quali, per almeno nove
mesi, i praticanti debbono esercitarsi presso gli uffici giudiziari e,
per due/tre anni, in uno studio legale. Al tirocinante presso il Tribunale
spetta una borsa di studio per la durata della pratica, borsa corrispondente
al 70% circa dello stipendio del praticante magistrato. Dal tirocinio presso
l’avvocato il praticante apprende i principi della professione forense;
l’avvocato può servirsi del praticante per farsi rappresentare in
Tribunale o davanti ad altre istituzioni sotto la personale responsabilità
dell’avvocato stesso.
BELGIO
L’area territoriale è
di circa 30.000 Kmq e la popolazione approssimativamente di 10 milioni
di unità. Al 31 agosto 1996, gli avvocati erano 11.528. A
Bruxelles esistono due Consigli degli Ordini, uno francese e l’altro fiammingo.
L’avvocato esercita in ogni area legale; solo esso, salvo modeste eccezioni,
ha il diritto di difendere in Tribunale. Gli avvocati abilitati a difendere
avanti la Corte di Cassazione sono assai pochi; essi vengono nominati dal
Re da una lista di tre candidati presentati dalla stessa Corte di Cassazione
e che abbiano una esperienza almeno decennale. I Consigli degli Ordini,
alle volte in modo raggruppato, organizzano un Centro di formazione professionale;
i Regolamenti del Consiglio Nazionale (che portano le date del 28 novembre
1991, 14 ottobre 1993 e 13 gennaio 1994) fissano le obbligazioni minime
che devono rispettarsi da ciascuno di questi Centri. Consta che i citati
Regolamenti nazionali sono attualmente all’esame dell’Autorità belga
sulla concorrenza.
DANIMARCA
La popolazione è
di 5.275.121 persone e l’area territoriale è di 43.080 Kmq. Gli
avvocati iscritti alla data del 1 gennaio 1997 erano 3880. Avanti la Corte
Suprema sono ammessi soltanto avvocati con specifiche qualificazioni o
in ragione dei servizi prestati. Dopo aver ottenuto la laurea, il giovane
deve far pratica per tre anni in uno studio legale di un avvocato esperto;
alla fine di quel periodo quest’ultimo gli rilascerà un certificato
dal quale risulterà che il giovane ha ricevuto adeguata istruzione.
Dal 1 gennaio 1997 per il praticante che desideri ottenere l’autorizzazione
ad esercitare la professione è divenuto obbligatorio un periodo
di formazione post-laurea e il giovane dovrà seguire vari corsi
totalizzando almeno 36 giorni di frequenza e superare un esame. La pratica
si svolge a tempo pieno presso uno studio professionale ovvero, sempre
a tempo pieno, presso gli uffici della procura o della polizia.
FINLANDIA
Il paese ha una superficie
di circa 338.000 Kmq; gli abitanti al 31 dicembre 1994 sono stimati in
5.098.700. Gli avvocati iscritti sono 1340. Non vi sono scuole di formazione
per i giovani praticanti, l’educazione legale essendo concentrata nelle
Università, finanziate con fondi pubblici (sicché lo studio
nelle medesime è praticamente privo di costi, anche se non è
facile entrarvi in ragione di un severo numero chiuso). Per diventare avvocato
è richiesta una esperienza di quattro anni in attività legali,
due dei quali trascorsi nello studio di un avvocato.
La libera professione è
unificata e gli esercenti la professione legale sono soggetti ai regolamenti
della Finnish Bar Association. Gli avvocati possono esercitare individualmente,
in associazione ovvero (dall’aprile 1992) anche a mezzo di società
a responsabilità limitata.
FRANCIA
Il paese ha una superficie
di circa 544.000 Kmq e una popolazione approssimativamente di 56.000.000
abitanti. Esistono importanti associazioni e sindacati. Gli avvocati sono
34.000 (compresi i notai, gli ex-conseils Juridiques e gli avoués);
di essi circa 13.000 esercitano nella capitale (con riferimento al numero
degli abitanti, a Parigi «intramuros» risulta un avvocato ogni
200 abitanti ed in Parigi «couronne» un avvocato ogni 3300
abitanti).
L’ordinamento professionale
è stato modificato con il decreto 27 novembre 1991 in attuazione
della legge 31 dicembre 1990; sono seguite numerose norme integrative che
dettagliatamente regolano gli aspetti della professione: il giovane titolare
di maitrise en droit (o titolo equiparato) deve chiedere l’ammissione ad
uno dei Centri regionali di formazione professionale per avvocati (CRFPA),
creati presso ciascuna Corte di Appello e gestiti da un Consiglio di amministrazione
composto (in maggioranza) da avvocati. Ognuno di questi Centri è
istituto di diritto pubblico con personalità giuridica e ha compiti
molteplici, come quello di partecipare alla preparazione del certificato
di attitudine per la professione di avvocato, di assicurare la formazione
professionale dell’avvocato e di controllare le condizioni di svolgimento
della pratica, di assicurare la formazione permanente degli avvocati e
il conseguimento dei certificati di specializzazione. Per essere iscritti
in un Centro il giovane dovrà avere superato con successo l’esame
di accesso (denominato PRE-CAPA); l’esame comporta prove scritte e orali
ed è organizzato dalle Università; non ci si può presentare
a tale esame più di tre volte. Una volta ammesso, il candidato riceve
dal Centro una formazione teorico-pratica per un periodo di circa 12 mesi
e gli allevi devono contemporaneamente effettuare un periodo di pratica
presso un avvocato o altro professionista giuridico, sia in Francia che
all’estero. Alla fine della formazione così ricevuta, l’allievo
deve superare il c.d. certificato di attitudine alla professione di avvocato
(CAPA). Dopo di ciò, egli potrà chiedere la iscrizione al
Consiglio dell’Ordine presentando idonei documenti, verrà iscritto
in una lista di stage composta dal Consiglio dell’Ordine e dovrà
prestare giuramento avanti alla Corte di Appello. Questa nuova pratica
dura due anni e il CRFPA si assicura che l’allievo partecipi ai lavori,
usi e pratica della professione e frequenti le udienze. La pratica può
essere anche compiuta nello studio di un notaio, presso un avvocato straniero,
presso un revisore dei conti, la Procura della Corte di Appello o di un
Tribunale, presso un’Amministrazione Pubblica o servizi giuridici o fiscali
di una impresa che comprenda almeno tre giuristi, ovvero di una organizzazione
internazionale.
L’avvocato iscritto nella
lista della pratica può compiere tutti gli atti della professione
e alla fine del suo stage il CRFPA gli consegna il certificato di fine
pratica. Gli avvocati iscritti presso un Ordine forense straniero possono
effettuare una pratica della durata di un anno, rinnovabile due volte,
presso un avvocato iscritto all’albo; questi praticanti conservano la qualità
di avvocati stranieri.
Il nuovo sistema francese
ha ricevuto molti elogi all’estero e qualche critica all’interno, anche
se i risultati sono stati per lo più positivi; la formazione è
stata da taluni considerata ambiziosa e male equilibrata, ma nell’insieme
globale e coerente, umanista e tecnica ad un tempo. Se ne parla qui diffusamente
perché il sistema francese è forse il migliore dell’Unione
Europea.
GERMANIA
La superficie del Paese
è 357.000 Kmq.; gli abitanti sono 78 milioni e gli avvocati (in
crescita continua) 85.543, organizzati nella Bundesrechtsanwaltskammer
(Consiglio Federale degli Ordini Forensi) e sindacalizzati nel Deutscher
Anwaltverein. Può accedere alla professione legale chi abbia conseguito
l’abilitazione alla magistratura o abbia superato la prova attitudinale
per la professione forense secondo la legge 6 luglio 1990. Colui che ha
conseguito l’abilitazione per la magistratura in ogni Stato tedesco può
chiedere l’abilitazione all’avvocatura, che viene concessa su domanda;
dopo questo il candidato è autorizzato ad usare il titolo di avvocato.
Ogni avvocato deve essere abilitato presso un determinato ufficio giudiziario
della giurisdizione ordinaria; l’avvocato abilitato presso la Pretura deve
essere contemporaneamente abilitato (su sua domanda) presso il Tribunale
nel cui circondario ha sede la Pretura; soltanto dietro espressa autorizzazione
dell’amministrazione regionale della giustizia e previa audizione del Consiglio
dell’Ordine, un avvocato abilitato presso un Tribunale può essere
abilitato presso un Tribunale confinante. Davanti alla Corte Federale e
alle altre supreme magistrature può essere abilitato solo chi venga
nominato dalla speciale Commissione: attualmente tali avvocati sono in
numero di 28; essi possono costituire una associazione soltanto tra di
loro, ma non possono essere più di due. La formazione professionale
è compito dello Stato: è quindi regolamentata, diretta, organizzata
e finanziata dalla pubblica amministrazione, in particolare dal Ministero
della Giustizia e dalle Corti di Appello, che assumono al riguardo un ruolo
importante; detta formazione è unitaria e uguale per tutti coloro
che hanno compiuto gli studi di giurisprudenza, qualunque sia la loro successiva
destinazione professionale: magistrati, avvocati, notai o giuristi in impieghi
pubblici o privati.
La formazione del giurista
tedesco è divisa in due parti: quella universitaria e quella post-universitaria.
La prima si conclude, normalmente, dopo 8 semestri di studi, con il primo
esame statale che consta di otto prove scritte e di una prova orale e dà
diritto al titolo di Rechtsreferendar, ma non ad una carriera giuridica.
Dopo il primo esame di stato, il Referendar è nominato funzionario
in prova, cioè a revoca, e fino all’età di 26 anni riceve
uno stipendio lordo (che è oggi di DEM 1995 in Baviera, ma può
salire anche a DEM 2166). La seconda parte della pratica dura 24 mesi ed
è suddivisa in cinque periodi chiamati «stazioni»; essa
termina col secondo esame statale e il titolo di Assessor; la formazione
è la stessa per tutte le professioni giuridiche (giudice, procuratore,
funzionario, notaio, avvocato, ecc.).
Il periodo di avviamento
si svolge per 6 mesi presso gli uffici giudiziari civili, per 3 presso
quelli penali, per 7 presso le autorità amministrative, per 4 presso
avvocati a ciò autorizzati. Dopo questo periodo si deve superare
la parte scritta del secondo esame di Stato e dopo di essa il candidato
potrà scegliere una pratica finale di 4 mesi con libera scelta della
materia e del luogo. Durante il periodo di avviamento il referendario è
ulteriormente tenuto a frequentare corsi e a partecipare a gruppi di lavoro
su temi coordinati con la corrispondente «stazione» di pratica.
I gruppi di lavoro sono quindi organizzati in cinque blocchi, paralleli
alle cinque stazioni. In tal modo la pratica presso le varie «stazioni»
è integrata con contemporanei gruppi di lavoro e corsi di studio
su materie corrispondenti alle relative «stazioni».
Nel suo insieme il sistema
tedesco gode di grande considerazione all’estero, anche se all’interno
lo si ritiene mirato per lo più alla formazione del magistrato.
GRECIA
Il Paese conta 10.300.000
abitanti ed ha una superficie di circa 132.000 Kmq. Gli avvocati sono circa
27.000.
Non esistono specializzazioni.
Gli avvocati esercitano per lo più individualmente; solo di recente
è stato loro consentito di riunirsi in società ma per finalità
predeterminate. Chi intende qualificarsi come avvocato deve conseguire
la laurea in una delle tre Facoltà di giurisprudenza esistenti:
Atene, Salonicco, Komotene. Il praticantato è obbligatorio e ha
la durata di un anno e mezzo. Al termine, il praticante deve sostenere
presso la Corte di Appello un esame, consistente in prove scritte ed orali.
Esistono Corsi di formazione teorico-pratica organizzati e finanziati dagli
Ordini, principalmente da quello di Atene; la loro frequenza è obbligatoria
per essere ammessi agli esami.
IRLANDA
Anche in tale Paese esistono
le figure dei Solicitors e dei Barristers. Per coloro che desiderino orientarsi
- dopo la laurea (tre anni di studi presso le tre Università e quattro
presso il Trinity College di Dublino) - verso la professione forense, è
richiesto - dai Kings Inns (per i futuri Barristers) e dalla Law Society
(per i futuri Solicitors) - il superamento di numerosi esami su materie
obbligatorie e facoltative. Per i Barristers la formazione professionale
è assicurata dalla Società dei Kings Inns. Il Corso di studi
è di due anni e prevede numerose materie, compresa la deontologia.
Gli esami sono tenuti ogni anno e si svolgono per iscritto. Agli studenti
è richiesto di socializzare con gli altri praticanti e con i Barristers
partecipando ad un certo numero di cene (almeno 8). Conseguito il diploma
di «Barrister at Law» il candidato si può iscrivere
al locale Bar, ma deve affrontare altri 12 mesi di pratica affiancando
un Barrister che abbia una anzianità di almeno 7 anni, e ciò
allo scopo di familiarizzare con le procedure delle Corti.
Per quanto riguarda i Solicitors,
chi vuole esercitare tale professione deve chiedere di essere ammesso alla
Society’s Law School. Per essere ammesso, il candidato deve superare prove
scritte e orali e contestualmente deve iniziare la pratica presso lo studio
di un Solicitor che abbia almeno 7 anni di anzianità. Il Corso dura
complessivamente 3 anni (o 5 in certi casi). All’inizio del Corso lo studente
è chiamato a superare 6 prove scritte e orali, dopodiché
affronta il periodo di pratica frequentando per 5 mesi un Corso professionale
tenuto presso la Scuola, esercitandosi anche a tempo pieno presso lo studio
di un Solicitor e infine frequentando un Corso avanzato della durata di
6 settimane (sempre presso la Scuola). Il candidato completa il proprio
apprendistato frequentando nuovamente uno studio professionale per il periodo
di tempo residuo, che varia secondo il tipo di corso (3 o 5 anni).
LUSSEMBURGO
Il paese ha una superficie
di 2.556 Kmq. e conta circa 385.000 abitanti. Gli avvocati iscritti sono
391, oltre 203 praticanti. Con la laurea in giurisprudenza, generalmente
ottenuta presso una Università straniera i cui titoli siano riconosciuti
nel Granducato, chi intende intraprendere la professione forense deve seguire
corsi complementari teorico-pratici. Detti corsi sono annuali: iniziano
il 15 di ottobre e terminano il 31 gennaio; al termine viene consegnato
al partecipante un diploma, che certifica la frequenza e i risultati ottenuti
nelle esercitazioni. La contemporanea pratica presso uno studio legale
dura tre anni ed è controllata da una Commissione istituita dal
Ministero della Giustizia. Al termine della pratica, l’aspirante deve sostenere
un esame scritto e uno orale piuttosto articolati.
OLANDA
Il paese copre circa 42.000
Kmq e ha una popolazione approssimativamente di 15.000.000 abitanti. Al
1 gennaio 1997, gli avvocati erano 8757: essi esercitano in ogni area del
diritto; possono chiamarsi avvocati soltanto coloro che siano regolarmente
iscritti all’albo; esistono studi individuali e collettivi (formati in
alcuni casi da centinaia di avvocati). Conseguita la laurea in giurisprudenza,
il giovane acquisisce il titolo di «maestro in legge». L’iscrizione
(condizionata) all’albo degli avvocati consente al praticante di essere
chiamato avvocato e contestualmente gli impone di seguire un corso di formazione
professionale obbligatorio della durata di 3 anni, che si conclude con
un esame di due giorni, al termine del quale riceve il diploma e diventa
membro (senza condizioni) dell’Ordine.
Portogallo
La superficie continentale
del Portogallo è pari a circa 89.000 Kmq e la sua popolazione è
di 9.400.000 abitanti. Gli avvocati iscritti sono approssimativamente 16.000;
non esistono Ordini locali ma soltanto l’Ordine Nazionale con sede a Lisbona.
L’ultima legge sull’ordinamento professionale portoghese è del 6
settembre 1994. È obbligatoria la laurea in giurisprudenza ottenuta
dopo un corso di cinque anni presso le Università di Lisbona, Coimbra
o Porto. Dopo la laurea il futuro avvocato può ottenere l’iscrizione
come praticante presso l’Ordine degli avvocati. La sua formazione dura
17/18 mesi e si svolge in due periodi: il primo (di due mesi) consiste
in un corso teorico pratico; il secondo (di 15 mesi) è il vero e
proprio stage pratico. Le date di inizio di entrambi i periodi sono fisse
e ricorrono due volte all’anno. Per accedere dal primo al secondo corso,
il praticante deve giustificare le proprie presenze nel primo e indicare
i risultati conseguiti. Il secondo stadio di pratica è svolto nello
studio di un avvocato e controllato sia dal Centro di formazione che dall’Ordine,
oltreché dal dominus che dovrà compilare apposita relazione.
Al termine del corso il giovane dovrà superare un test attitudinale.
REGNO UNITO
Ha una superficie di circa
244.000 Kmq e conta approssimativamente 58.400.000 abitanti. I Solicitors
e i Barristers, al 1 gennaio 1997, erano 88.066.
Abbiamo già visto
come i professionisti legali siano distinti in due grandi categorie: i
Barristers (o Advocates in Scozia), poco numerosi, e i Solicitors, ovunque
molto numerosi. I Barristers indossano parrucche e toghe e patrocinano
in giudizio oralmente; i Solicitors forniscono pareri legali, curano la
stesura di documenti e organizzano pratiche contenziose; possono costituire
associazioni e (dal 1992) anche società, mentre i Barristers devono
esercitare individualmente. Dal 1991 è consentita inoltre l’associazione
con avvocati stranieri; la legge del 1990 ha rimosso il divieto di costituire
associazioni multidisciplinari. Esistono soltanto Ordini Nazionali e non
locali; per i Barristers, i Bar Councils d’Inghilterra e Galles e di Irlanda
del Nord nonché, per gli Advocates, la Faculty of Advocates di Scozia;
per i Solicitors, le Law Societies d’Inghilterra e Galles, di Scozia e
di Irlanda del Nord. Il Solicitor - come già ricordato - non ha
equivalente nel continente europeo: esso svolge - come è noto -
anche la professione di notaio ed esercita una vasta gamma di funzioni
giuridiche e giudiziali; non è un pubblico ufficiale, perché
esistono altri soggetti che hanno l’autorità di conferire autenticità
a determinati atti; è esperto nella redazione di contratti e degli
atti necessari per la cessione di immobili, nonché in materia successoria.
I Solicitors seguono una formazione teorica offerta dall’Università
(prima tappa), una professionale predisposta da scuole come il College
of Law (seconda tappa) e una pratica offerta dagli studi di Solicitors
(terza tappa). La disciplina delle tre tappe di formazione è sotto
la supervisione della Law Society e del Dipartimento del Ministero della
Giustizia, responsabili della formazione giuridica e giudiziaria.
Nel 1980 sono stati sostituiti
i vecchi esami «part 1» e «part 2» con un nuovo
sistema; il diploma universitario è diventato obbligatorio ed il
C.P.E. ha sostituito l’antico esame «part 1», laddove un nuovo
esame - il Law Society Finals - ha sostituito l’antico «part 2».
In Inghilterra e nel Galles possono accedere alla formazione quali Solicitors
i laureati in giurisprudenza o in altre discipline considerate di livello
equivalente. La formazione dei Barristers è in gran parte simile
a quella dei Solicitors: i loro studi (Chambers) si trovano raggruppati
intorno al Palazzo di Giustizia e le stesse Chambers sono organizzate in
quattro Collegi detti Inns of Court (proprietari degli uffici affittati
a ciascuna Chamber di Barristers nonché della Scuola di formazione
C.N.E., delle biblioteche e delle grandi sale da pranzo).
Il Barrister attraversa
un periodo di formazione pratica più breve di quella del Solicitor,
il praticantato protraendosi solo per 12 mesi (di cui soltanto i primi
sei rappresentano un vero periodo di formazione); chi ha compiuto gli studi
superiori in una disciplina diversa da quella giuridica può diventare
Barrister praticante dopo due anni e sei mesi di formazione. Durante il
corso viene verificata l’abilità intellettuale, scritta e orale
degli studenti, la loro esperienza di lavoro, i rapporti interpersonali.
La formazione professionale dà diritto agli studenti di accedere
alle biblioteche ma per socializzare con gli altri l’allievo deve pranzare
nella sala 18 volte prima di potersi iscrivere all’albo: nel corso di tali
cene egli incontra altri praticanti e giudici e partecipa a discussioni
orali e a processi fittizi. Dopo aver superato gli esami, l’aspirante Barrister
può iscriversi all’albo nel suo Inns per diventare praticante Barrister.
Il periodo di tirocinio può durare da 2 a 12 mesi.
In Scozia gli studenti che
abbiano ottenuto il «bachelor of law degree» devono conseguire
il diploma in «Legal Practice» e superare due anni di pratica
in uno studio di Solicitor o, sotto la supervisione di un Solicitor, presso
un ente pubblico locale o imprese commerciali. Il diploma in «Legal
Practice» richiede uno stage a tempo pieno, che comprende un anno
di studi accademici presso una delle cinque Università. Tale diploma
è un requisito per essere ammesso alla Faculty of Advocates, che
però non organizza Scuole di formazione. Al candidato non è
richiesto di versare contribuzioni finanziarie durante il «pupillage».
I costi dei Corsi sono sostenuti dalla Faculty, che prevede un limitato
numero di modeste borse di studio per i praticanti, assegnate in ragione
del merito.
Nell’Irlanda del Nord esiste
un centro di formazione presso la Queen’s University a Belfast, che prevede
ogni anno 90 posti (70 per Solicitors e 20 per Barristers). Dei 90, circa
60 ricevono borse dal Dipartimento dell’Educazione dell’Irlanda del Nord
e sono scelti per ragioni di merito; gli altri 30 pagano il Corso a proprie
spese (che ammontano a circa 4.500 sterline). I candidati ai 90 posti devono
superare un esame di ammissione.
SPAGNA
Il territorio continentale
è di circa 494.000 Kmq; la popolazione di 36.500.000 abitanti; gli
avvocati raggiugono approssimativamente le 90.000 unità. Dopo aver
conseguito la laurea, il giovane può ottenere immediatamente l’iscrizione
all’albo, purché presenti una domiciliazione presso uno studio.
Non esistono Corsi istituzionali obbligatori di formazione professionale.
Gli Ordini più grandi organizzano Corsi della durata di due anni,
l’ammissione ai quali è libera e gratuita e alla fine dei quali
non vi sono esami da superare. Le materie insegnate sono quelle che concernono
la professione dell’avvocato, non escluse la deontologia e il diritto comunitario.
Con decreto reale 25 ottobre 1991 è stata attuata in Spagna la Direttiva
n. 89/48 sul riconoscimento dei diplomi; la legge è stata seguita
dal decreto ministeriale del 30 aprile 1996. La novità è
rappresentata dall’introduzione di una prova attitudinale, alla quale è
sottoposto l’avvocato straniero richiedente il riconoscimento.
SVEZIA
La superficie è di
circa 411.000 Kmq e gli abitanti 8.800.000. Gli avvocati iscritti sono
3.400. Non esistono veri e propri Corsi professionali, ma vi sono due requisiti
basilari per diventare membro dell’Ordine forense: il primo è l’aver
ottenuto la laurea in giurisprudenza in una università svedese;
il secondo è l’aver svolto, dopo la laurea, una pratica professionale
di almeno 5 anni. Corsi di formazione post-laurea volontari sono organizzati
dalle Università, dall’autorità denominata National
Courts Administration, dall’Ordine professionale e da una varietà
di organizzazioni e società che si occupano di educazione professionale.
Il costo di questi Corsi varia; la National Courts Administration persegue
lo scopo di ricoprire i costi senza perseguire profitti. Nessuno di questi
Corsi è obbligatorio.
CONCLUSIONI
Gli Ordini forensi europei
diverranno capaci di omologare i propri ordinamenti, verificare la qualità
dei rispettivi sistemi di formazione ed effettuare la ricognizione delle
qualificazioni professionali se si potranno riconciliare, in qualche modo,
a livello universitario gli studi di legge.
La sempre più intensa
circolazione in Europa dei professionisti forensi e la necessità
di avere una figura in qualche misura coerente di avvocato europeo lo richiedono
e c’è da augurarsi che l’esperienza dei singoli Paesi possa valere,
nei prossimi anni, a risolvere o per lo meno ad avviare ad una qualche
ragionevole conclusione il fenomeno qui esaminato (questo è, ad
esempio, il tentativo che si sta tentando di portare a termine in Italia
seguendo, in grandi linee, il sistema francese).
Può oggi sembrare
utopica la costruzione di un Ordine professionale forense europeo, considerate
le diversità esistenti. Perché la professione diventi una
sola e gli avvocati possano avere una sola voce c’è da chiedersi
intanto se il sistema attuale degli Ordini nazionali e locali coesistenti,
senza una struttura di unificazione, sarà in grado di gestire il
flusso della professione a livello europeo (in tutti i Paesi è costante
l’aumento degli Avvocati); e c’è anche da chiedersi se sarebbe necessario,
nell’armonizzare le regole della professione, creare correlativamente un
organo disciplinare di ricorso a livello dell’Unione e magari un «palazzo
dell’avvocato» a Bruxelles, per raggruppare gli uffici di rappresentanza
di tutti gli Ordini nazionali e assicurare una rappresentanza, appunto,
a chi non l’abbia.
C’è da chiedersi
infine, come di recente (23 settembre 1996) è stato fatto a Strasburgo
nel corso del Forum of Bar Leaders organizzato dal CCBE, quali potrebbero
essere le funzioni e le competenze da assegnare ad una struttura europea:
una delimitazione di competenze materiali ovvero una competenza generale
limitata dal principio di sussidiarietà ovvero un sistema misto;
quali poteri normativi e di decisione affidare a questa struttura in rapporto
all’avvocato individuale e alle organizzazioni nazionali e locali; quale
la composizione di una tale struttura (con elezioni di primo o di secondo
grado).
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