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Impresa & Stato n°46  

  

L’ORDINAMENTO FORENSE COMUNITARIO

di 
 Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini 

I modi profondamente diversi di regolare la professione rendono difficile l’omologazione, nonostante la necessità di avere una figura coerente di avvocato europeo 

Un «ordinamento professionale (forense) comunitario» non esiste. Non vi sono in questa direzione né Regolamenti né Direttive, se si esclude il Regolamento n. 2137/85 sul G.E.I.E.- Gruppo Europeo di Interesse Economico (utilizzabile anche dagli avvocati) e le tre Direttive intese a facilitare: (i) l’esercizio effettivo ( transfrontaliero) della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (n. 77/249/CEE, attuata in Italia con L. n. 31/1982); (ii) il mutuo riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore sanzionanti formazioni professionali della durata minima di tre anni (n. 89/48/CEE, attuata in Italia con D. Legs. n. 115/1992), Direttiva che non riguarda la sola professione di avvocato; (iii) il diritto di stabilimento degli avvocati (n. 98/05/CEE del 16.2.1998). 
In materia di deontologia, vi è stato l’autorevolissimo intervento codificatore del Consiglio degli Ordini Forensi della Comunità Europea (CCBE) dell’ottobre 1988. Le Direttive indicate si applicano ai soli avvocati che intendano esercitare sporadicamente l’attività professionale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello di origine ovvero intendano trasferirvisi stabilmente, ma non creano un vero e proprio sistema ordinamentale comune alle avvocature dei 15 Paesi dell’Unione, anche se ciascuna di esse è ovviamente tenuta ad applicare regole conformi al verificarsi delle ipotesi (e solo esse) previste nelle Direttive appena ricordate. 
Ciò premesso e ai fini di tali normative si intende per «avvocato» ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali: in Belgio: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt; in Danimarca: Advokat; in Germania: Rechtsanwalt; in Grecia: Dikigoros; in Spagna: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu; in Francia: Avocat; in Irlanda: Barrister/Solicitor; in Italia: Avvocato; in Lussemburgo: Avocat; nei Paesi Bassi: Advocat; in Austria: Rechtsanwalt; in Portogallo: Advogado; in Finlandia: Asianajaja/Advokat; in Svezia: Advokat; nel Regno Unito: Barrister/Advocate, Solicitor.  
I singoli ordinamenti professionali sono regolati, in alcuni casi da secoli, in modi e con caratteristiche profondamente diversi: ad esempio, nel Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda del Nord) e nella Repubblica di Irlanda coesistono le due differenti professioni forensi dei Barristers (o Advocates in Scozia) e dei Solicitors, i secondi - a differenza dei primi - potendo anche unirsi in associazione (partnership) o società e i primi avendo il diritto di difendere in udienza nonché di dare opinioni e consigli su materie legali e giudiziali e di impartire istruzioni ai Solicitors; questi ultimi - la cui figura non ha equivalente nel continente - possono comparire soltanto avanti ai Tribunali minori (ma con il nuovo Lord Cancelliere, che è un Solicitor, si assiste ad un ampliamento delle loro facoltà) o in procedimenti arbitrali e occuparsi, per il resto, di tutte le attività normali di un avvocato, con la possibilità di fungere anche da agenti immobiliari e da notai

AUSTRIA 
La popolazione è di circa 7.500.000 abitanti e il territorio di circa 83.800 Kmq. I Consigli degli Ordini locali sono 9; secondo i dati forniti dal CCBE, gli avvocati iscritti sono 3356 (di cui 328 donne e 1437 praticanti). 
La pratica professionale è mediamente di cinque anni, nel corso dei quali, per almeno nove mesi, i praticanti debbono esercitarsi presso gli uffici giudiziari e, per due/tre anni, in uno studio legale. Al tirocinante presso il Tribunale spetta una borsa di studio per la durata della pratica, borsa corrispondente al 70% circa dello stipendio del praticante magistrato. Dal tirocinio presso l’avvocato il praticante apprende i principi della professione forense; l’avvocato può servirsi del praticante per farsi rappresentare in Tribunale o davanti ad altre istituzioni sotto la personale responsabilità dell’avvocato stesso. 

BELGIO 
L’area territoriale è di circa 30.000 Kmq e la popolazione approssimativamente di 10 milioni di unità. Al 31 agosto 1996, gli avvocati erano 11.528.  A Bruxelles esistono due Consigli degli Ordini, uno francese e l’altro fiammingo. L’avvocato esercita in ogni area legale; solo esso, salvo modeste eccezioni, ha il diritto di difendere in Tribunale. Gli avvocati abilitati a difendere avanti la Corte di Cassazione sono assai pochi; essi vengono nominati dal Re da una lista di tre candidati presentati dalla stessa Corte di Cassazione e che abbiano una esperienza almeno decennale. I Consigli degli Ordini, alle volte in modo raggruppato, organizzano un Centro di formazione professionale; i Regolamenti del Consiglio Nazionale (che portano le date del 28 novembre 1991, 14 ottobre 1993 e 13 gennaio 1994) fissano le obbligazioni minime che devono rispettarsi da ciascuno di questi Centri. Consta che i citati Regolamenti nazionali sono attualmente all’esame dell’Autorità belga sulla concorrenza. 

DANIMARCA 
La popolazione è di 5.275.121 persone e l’area territoriale è di 43.080 Kmq. Gli avvocati iscritti alla data del 1 gennaio 1997 erano 3880. Avanti la Corte Suprema sono ammessi soltanto avvocati con specifiche qualificazioni o in ragione dei servizi prestati. Dopo aver ottenuto la laurea, il giovane deve far pratica per tre anni in uno studio legale di un avvocato esperto; alla fine di quel periodo quest’ultimo gli rilascerà un certificato dal quale risulterà che il giovane ha ricevuto adeguata istruzione. Dal 1 gennaio 1997 per il praticante che desideri ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione è divenuto obbligatorio un periodo di formazione post-laurea e il giovane dovrà seguire vari corsi totalizzando almeno 36 giorni di frequenza e superare un esame. La pratica si svolge a tempo pieno presso uno studio professionale ovvero, sempre a tempo pieno, presso gli uffici della procura o della polizia. 

FINLANDIA 
Il paese ha una superficie di circa 338.000 Kmq; gli abitanti al 31 dicembre 1994 sono stimati in 5.098.700. Gli avvocati iscritti sono 1340. Non vi sono scuole di formazione per i giovani praticanti, l’educazione legale essendo concentrata nelle Università, finanziate con fondi pubblici (sicché lo studio nelle medesime è praticamente privo di costi, anche se non è facile entrarvi in ragione di un severo numero chiuso). Per diventare avvocato è richiesta una esperienza di quattro anni in attività legali, due dei quali trascorsi nello studio di un avvocato. 
La libera professione è unificata e gli esercenti la professione legale sono soggetti ai regolamenti della Finnish Bar Association. Gli avvocati possono esercitare individualmente, in associazione ovvero (dall’aprile 1992) anche a mezzo di società a responsabilità limitata. 

FRANCIA 
Il paese ha una superficie di circa 544.000 Kmq e una popolazione approssimativamente di 56.000.000 abitanti. Esistono importanti associazioni e sindacati. Gli avvocati sono 34.000 (compresi i notai, gli ex-conseils Juridiques e gli avoués); di essi circa 13.000 esercitano nella capitale (con riferimento al numero degli abitanti, a Parigi «intramuros» risulta un avvocato ogni 200 abitanti ed in Parigi «couronne» un avvocato ogni 3300 abitanti). 
L’ordinamento professionale è stato modificato con il decreto 27 novembre 1991 in attuazione della legge 31 dicembre 1990; sono seguite numerose norme integrative che dettagliatamente regolano gli aspetti della professione: il giovane titolare di maitrise en droit (o titolo equiparato) deve chiedere l’ammissione ad uno dei Centri regionali di formazione professionale per avvocati (CRFPA), creati presso ciascuna Corte di Appello e gestiti da un Consiglio di amministrazione composto (in maggioranza) da avvocati. Ognuno di questi Centri è istituto di diritto pubblico con personalità giuridica e ha compiti molteplici, come quello di partecipare alla preparazione del certificato di attitudine per la professione di avvocato, di assicurare la formazione professionale dell’avvocato e di controllare le condizioni di svolgimento della pratica, di assicurare la formazione permanente degli avvocati e il conseguimento dei certificati di specializzazione. Per essere iscritti in un Centro il giovane dovrà avere superato con successo l’esame di accesso (denominato PRE-CAPA); l’esame comporta prove scritte e orali ed è organizzato dalle Università; non ci si può presentare a tale esame più di tre volte. Una volta ammesso, il candidato riceve dal Centro una formazione teorico-pratica per un periodo di circa 12 mesi e gli allevi devono contemporaneamente effettuare un periodo di pratica presso un avvocato o altro professionista giuridico, sia in Francia che all’estero. Alla fine della formazione così ricevuta, l’allievo deve superare il c.d. certificato di attitudine alla professione di avvocato (CAPA). Dopo di ciò, egli potrà chiedere la iscrizione al Consiglio dell’Ordine presentando idonei documenti, verrà iscritto in una lista di stage composta dal Consiglio dell’Ordine e dovrà prestare giuramento avanti alla Corte di Appello. Questa nuova pratica dura due anni e il CRFPA si assicura che l’allievo partecipi ai lavori, usi e pratica della professione e frequenti le udienze. La pratica può essere anche compiuta nello studio di un notaio, presso un avvocato straniero, presso un revisore dei conti, la Procura della Corte di Appello o di un Tribunale, presso un’Amministrazione Pubblica o servizi giuridici o fiscali di una impresa che comprenda almeno tre giuristi, ovvero di una organizzazione internazionale. 
L’avvocato iscritto nella lista della pratica può compiere tutti gli atti della professione e alla fine del suo stage il CRFPA gli consegna il certificato di fine pratica. Gli avvocati iscritti presso un Ordine forense straniero possono effettuare una pratica della durata di un anno, rinnovabile due volte, presso un avvocato iscritto all’albo; questi praticanti conservano la qualità di avvocati stranieri. 
Il nuovo sistema francese ha ricevuto molti elogi all’estero e qualche critica all’interno, anche se i risultati sono stati per lo più positivi; la formazione è stata da taluni considerata ambiziosa e male equilibrata, ma nell’insieme globale e coerente, umanista e tecnica ad un tempo. Se ne parla qui diffusamente perché il sistema francese è forse il migliore dell’Unione Europea. 

GERMANIA 
La superficie del Paese è 357.000 Kmq.; gli abitanti sono 78 milioni e gli avvocati (in crescita continua) 85.543, organizzati nella Bundesrechtsanwaltskammer (Consiglio Federale degli Ordini Forensi) e sindacalizzati nel Deutscher Anwaltverein. Può accedere alla professione legale chi abbia conseguito l’abilitazione alla magistratura o abbia superato la prova attitudinale per la professione forense secondo la legge 6 luglio 1990. Colui che ha conseguito l’abilitazione per la magistratura in ogni Stato tedesco può chiedere l’abilitazione all’avvocatura, che viene concessa su domanda; dopo questo il candidato è autorizzato ad usare il titolo di avvocato. Ogni avvocato deve essere abilitato presso un determinato ufficio giudiziario della giurisdizione ordinaria; l’avvocato abilitato presso la Pretura deve essere contemporaneamente abilitato (su sua domanda) presso il Tribunale nel cui circondario ha sede la Pretura; soltanto dietro espressa autorizzazione dell’amministrazione regionale della giustizia e previa audizione del Consiglio dell’Ordine, un avvocato abilitato presso un Tribunale può essere abilitato presso un Tribunale confinante. Davanti alla Corte Federale e alle altre supreme magistrature può essere abilitato solo chi venga nominato dalla speciale Commissione: attualmente tali avvocati sono in numero di 28; essi possono costituire una associazione soltanto tra di loro, ma non possono essere più di due. La formazione professionale è compito dello Stato: è quindi regolamentata, diretta, organizzata e finanziata dalla pubblica amministrazione, in particolare dal Ministero della Giustizia e dalle Corti di Appello, che assumono al riguardo un ruolo importante; detta formazione è unitaria e uguale per tutti coloro che hanno compiuto gli studi di giurisprudenza, qualunque sia la loro successiva destinazione professionale: magistrati, avvocati, notai o giuristi in impieghi pubblici o privati. 
La formazione del giurista tedesco è divisa in due parti: quella universitaria e quella post-universitaria. La prima si conclude, normalmente, dopo 8 semestri di studi, con il primo esame statale che consta di otto prove scritte e di una prova orale e dà diritto al titolo di Rechtsreferendar, ma non ad una carriera giuridica. Dopo il primo esame di stato, il Referendar è nominato funzionario in prova, cioè a revoca, e fino all’età di 26 anni riceve uno stipendio lordo (che è oggi di DEM 1995 in Baviera, ma può salire anche a DEM 2166). La seconda parte della pratica dura 24 mesi ed è suddivisa in cinque periodi chiamati «stazioni»; essa termina col secondo esame statale e il titolo di Assessor; la formazione è la stessa per tutte le professioni giuridiche (giudice, procuratore, funzionario, notaio, avvocato, ecc.).  
Il periodo di avviamento si svolge per 6 mesi presso gli uffici giudiziari civili, per 3 presso quelli penali, per 7 presso le autorità amministrative, per 4 presso avvocati a ciò autorizzati. Dopo questo periodo si deve superare la parte scritta del secondo esame di Stato e dopo di essa il candidato potrà scegliere una pratica finale di 4 mesi con libera scelta della materia e del luogo. Durante il periodo di avviamento il referendario è ulteriormente tenuto a frequentare corsi e a partecipare a gruppi di lavoro su temi coordinati con la corrispondente «stazione» di pratica. I gruppi di lavoro sono quindi organizzati in cinque blocchi, paralleli alle cinque stazioni. In tal modo la pratica presso le varie «stazioni» è integrata con contemporanei gruppi di lavoro e corsi di studio su materie corrispondenti alle relative «stazioni». 
Nel suo insieme il sistema tedesco gode di grande considerazione all’estero, anche se all’interno lo si ritiene mirato per lo più alla formazione del magistrato. 

GRECIA 
Il Paese conta 10.300.000 abitanti ed ha una superficie di circa 132.000 Kmq. Gli avvocati sono circa 27.000. 
Non esistono specializzazioni. Gli avvocati esercitano per lo più individualmente; solo di recente è stato loro consentito di riunirsi in società ma per finalità predeterminate. Chi intende qualificarsi come avvocato deve conseguire la laurea in una delle tre Facoltà di giurisprudenza esistenti: Atene, Salonicco, Komotene. Il praticantato è obbligatorio e ha la durata di un anno e mezzo. Al termine, il praticante deve sostenere presso la Corte di Appello un esame, consistente in prove scritte ed orali. Esistono Corsi di formazione teorico-pratica organizzati e finanziati dagli Ordini, principalmente da quello di Atene; la loro frequenza è obbligatoria per essere ammessi agli esami.  

IRLANDA 
Anche in tale Paese esistono le figure dei Solicitors e dei Barristers. Per coloro che desiderino orientarsi - dopo la laurea (tre anni di studi presso le tre Università e quattro presso il Trinity College di Dublino) - verso la professione forense, è richiesto - dai Kings Inns (per i futuri Barristers) e dalla Law Society (per i futuri Solicitors) - il superamento di numerosi esami su materie obbligatorie e facoltative. Per i Barristers la formazione professionale è assicurata dalla Società dei Kings Inns. Il Corso di studi è di due anni e prevede numerose materie, compresa la deontologia. Gli esami sono tenuti ogni anno e si svolgono per iscritto. Agli studenti è richiesto di socializzare con gli altri praticanti e con i Barristers partecipando ad un certo numero di cene (almeno 8). Conseguito il diploma di «Barrister at Law» il candidato si può iscrivere al locale Bar, ma deve affrontare altri 12 mesi di pratica affiancando un Barrister che abbia una anzianità di almeno 7 anni, e ciò allo scopo di familiarizzare con le procedure delle Corti. 
Per quanto riguarda i Solicitors, chi vuole esercitare tale professione deve chiedere di essere ammesso alla Society’s Law School. Per essere ammesso, il candidato deve superare prove scritte e orali e contestualmente deve iniziare la pratica presso lo studio di un Solicitor che abbia almeno 7 anni di anzianità. Il Corso dura complessivamente 3 anni (o 5 in certi casi). All’inizio del Corso lo studente è chiamato a superare 6 prove scritte e orali, dopodiché affronta il periodo di pratica frequentando per 5 mesi un Corso professionale tenuto presso la Scuola, esercitandosi anche a tempo pieno presso lo studio di un Solicitor e infine frequentando un Corso avanzato della durata di 6 settimane (sempre presso la Scuola). Il candidato completa il proprio apprendistato frequentando nuovamente uno studio professionale per il periodo di tempo residuo, che varia secondo il tipo di corso (3 o 5 anni). 

LUSSEMBURGO 
Il paese ha una superficie di 2.556 Kmq. e conta circa 385.000 abitanti. Gli avvocati iscritti sono 391, oltre 203 praticanti. Con la laurea in giurisprudenza, generalmente ottenuta presso una Università straniera i cui titoli siano riconosciuti nel Granducato, chi intende intraprendere la professione forense deve seguire corsi complementari teorico-pratici. Detti corsi sono annuali: iniziano il 15 di ottobre e terminano il 31 gennaio; al termine viene consegnato al partecipante un diploma, che certifica la frequenza e i risultati ottenuti nelle esercitazioni. La contemporanea pratica presso uno studio legale dura tre anni ed è controllata da una Commissione istituita dal Ministero della Giustizia. Al termine della pratica, l’aspirante deve sostenere un esame scritto e uno orale piuttosto articolati.  

OLANDA 
Il paese copre circa 42.000 Kmq e ha una popolazione approssimativamente di 15.000.000 abitanti. Al 1 gennaio 1997, gli avvocati erano 8757: essi esercitano in ogni area del diritto; possono chiamarsi avvocati soltanto coloro che siano regolarmente iscritti all’albo; esistono studi individuali e collettivi (formati in alcuni casi da centinaia di avvocati). Conseguita la laurea in giurisprudenza, il giovane acquisisce il titolo di «maestro in legge». L’iscrizione (condizionata) all’albo degli avvocati consente al praticante di essere chiamato avvocato e contestualmente gli impone di seguire un corso di formazione professionale obbligatorio della durata di 3 anni, che si conclude con un esame di due giorni, al termine del quale riceve il diploma e diventa membro (senza condizioni) dell’Ordine.  
Portogallo  
La superficie continentale del Portogallo è pari a circa 89.000 Kmq e la sua popolazione è di 9.400.000 abitanti. Gli avvocati iscritti sono approssimativamente 16.000; non esistono Ordini locali ma soltanto l’Ordine Nazionale con sede a Lisbona. L’ultima legge sull’ordinamento professionale portoghese è del 6 settembre 1994. È obbligatoria la laurea in giurisprudenza ottenuta dopo un corso di cinque anni presso le Università di Lisbona, Coimbra o Porto. Dopo la laurea il futuro avvocato può ottenere l’iscrizione come praticante presso l’Ordine degli avvocati. La sua formazione dura 17/18 mesi e si svolge in due periodi: il primo (di due mesi) consiste in un corso teorico pratico; il secondo (di 15 mesi) è il vero e proprio stage pratico. Le date di inizio di entrambi i periodi sono fisse e ricorrono due volte all’anno. Per accedere dal primo al secondo corso, il praticante deve giustificare le proprie presenze nel primo e indicare i risultati conseguiti. Il secondo stadio di pratica è svolto nello studio di un avvocato e controllato sia dal Centro di formazione che dall’Ordine, oltreché dal dominus che dovrà compilare apposita relazione. Al termine del corso il giovane dovrà superare un test attitudinale.  

REGNO UNITO 
Ha una superficie di circa 244.000 Kmq e conta approssimativamente 58.400.000 abitanti. I Solicitors e i Barristers, al 1 gennaio 1997, erano 88.066.  
Abbiamo già visto come i professionisti legali siano distinti in due grandi categorie: i Barristers (o Advocates in Scozia), poco numerosi, e i Solicitors, ovunque molto numerosi. I Barristers indossano parrucche e toghe e patrocinano in giudizio oralmente; i Solicitors forniscono pareri legali, curano la stesura di documenti e organizzano pratiche contenziose; possono costituire associazioni e (dal 1992) anche società, mentre i Barristers devono esercitare individualmente. Dal 1991 è consentita inoltre l’associazione con avvocati stranieri; la legge del 1990 ha rimosso il divieto di costituire associazioni multidisciplinari. Esistono soltanto Ordini Nazionali e non locali; per i Barristers, i Bar Councils d’Inghilterra e Galles e di Irlanda del Nord nonché, per gli Advocates, la Faculty of Advocates di Scozia; per i Solicitors, le Law Societies d’Inghilterra e Galles, di Scozia e di Irlanda del Nord. Il Solicitor - come già ricordato - non ha equivalente nel continente europeo: esso svolge - come è noto - anche la professione di notaio ed esercita una vasta gamma di funzioni giuridiche e giudiziali; non è un pubblico ufficiale, perché esistono altri soggetti che hanno l’autorità di conferire autenticità a determinati atti; è esperto nella redazione di contratti e degli atti necessari per la cessione di immobili, nonché in materia successoria. I Solicitors seguono una formazione teorica offerta dall’Università (prima tappa), una professionale predisposta da scuole come il College of Law (seconda tappa) e una pratica offerta dagli studi di Solicitors (terza tappa). La disciplina delle tre tappe di formazione è sotto la supervisione della Law Society e del Dipartimento del Ministero della Giustizia, responsabili della formazione giuridica e giudiziaria.  
Nel 1980 sono stati sostituiti i vecchi esami «part 1» e «part 2» con un nuovo sistema; il diploma universitario è diventato obbligatorio ed il C.P.E. ha sostituito l’antico esame «part 1», laddove un nuovo esame - il Law Society Finals - ha sostituito l’antico «part 2». In Inghilterra e nel Galles possono accedere alla formazione quali Solicitors i laureati in giurisprudenza o in altre discipline considerate di livello equivalente. La formazione dei Barristers è in gran parte simile a quella dei Solicitors: i loro studi (Chambers) si trovano raggruppati intorno al Palazzo di Giustizia e le stesse Chambers sono organizzate in quattro Collegi detti Inns of Court (proprietari degli uffici affittati a ciascuna Chamber di Barristers nonché della Scuola di formazione C.N.E., delle biblioteche e delle grandi sale da pranzo).  
Il Barrister attraversa un periodo di formazione pratica più breve di quella del Solicitor, il praticantato protraendosi solo per 12 mesi (di cui soltanto i primi sei rappresentano un vero periodo di formazione); chi ha compiuto gli studi superiori in una disciplina diversa da quella giuridica può diventare Barrister praticante dopo due anni e sei mesi di formazione. Durante il corso viene verificata l’abilità intellettuale, scritta e orale degli studenti, la loro esperienza di lavoro, i rapporti interpersonali. La formazione professionale dà diritto agli studenti di accedere alle biblioteche ma per socializzare con gli altri l’allievo deve pranzare nella sala 18 volte prima di potersi iscrivere all’albo: nel corso di tali cene egli incontra altri praticanti e giudici e partecipa a discussioni orali e a processi fittizi. Dopo aver superato gli esami, l’aspirante Barrister può iscriversi all’albo nel suo Inns per diventare praticante Barrister. Il periodo di tirocinio può durare da 2 a 12 mesi.  
In Scozia gli studenti che abbiano ottenuto il «bachelor of law degree» devono conseguire il diploma in «Legal Practice» e superare due anni di pratica in uno studio di Solicitor o, sotto la supervisione di un Solicitor, presso un ente pubblico locale o imprese commerciali. Il diploma in «Legal Practice» richiede uno stage a tempo pieno, che comprende un anno di studi accademici presso una delle cinque Università. Tale diploma è un requisito per essere ammesso alla Faculty of Advocates, che però non organizza Scuole di formazione. Al candidato non è richiesto di versare contribuzioni finanziarie durante il «pupillage». I costi dei Corsi sono sostenuti dalla Faculty, che prevede un limitato numero di modeste borse di studio per i praticanti, assegnate in ragione del merito.  
Nell’Irlanda del Nord esiste un centro di formazione presso la Queen’s University a Belfast, che prevede ogni anno 90 posti (70 per Solicitors e 20 per Barristers). Dei 90, circa 60 ricevono borse dal Dipartimento dell’Educazione dell’Irlanda del Nord e sono scelti per ragioni di merito; gli altri 30 pagano il Corso a proprie spese (che ammontano a circa 4.500 sterline). I candidati ai 90 posti devono superare un esame di ammissione.  

SPAGNA 
Il territorio continentale è di circa 494.000 Kmq; la popolazione di 36.500.000 abitanti; gli avvocati raggiugono approssimativamente le 90.000 unità. Dopo aver conseguito la laurea, il giovane può ottenere immediatamente l’iscrizione all’albo, purché presenti una domiciliazione presso uno studio. Non esistono Corsi istituzionali obbligatori di formazione professionale. Gli Ordini più grandi organizzano Corsi della durata di due anni, l’ammissione ai quali è libera e gratuita e alla fine dei quali non vi sono esami da superare. Le materie insegnate sono quelle che concernono la professione dell’avvocato, non escluse la deontologia e il diritto comunitario. Con decreto reale 25 ottobre 1991 è stata attuata in Spagna la Direttiva n. 89/48 sul riconoscimento dei diplomi; la legge è stata seguita dal decreto ministeriale del 30 aprile 1996. La novità è rappresentata dall’introduzione di una prova attitudinale, alla quale è sottoposto l’avvocato straniero richiedente il riconoscimento.  

SVEZIA 
La superficie è di circa 411.000 Kmq e gli abitanti 8.800.000. Gli avvocati iscritti sono 3.400. Non esistono veri e propri Corsi professionali, ma vi sono due requisiti basilari per diventare membro dell’Ordine forense: il primo è l’aver ottenuto la laurea in giurisprudenza in una università svedese; il secondo è l’aver svolto, dopo la laurea, una pratica professionale di almeno 5 anni. Corsi di formazione post-laurea volontari sono organizzati dalle Università, dall’autorità denominata  National Courts Administration, dall’Ordine professionale e da una varietà di organizzazioni e società che si occupano di educazione professionale. Il costo di questi Corsi varia; la National Courts Administration persegue lo scopo di ricoprire i costi senza perseguire profitti. Nessuno di questi Corsi è obbligatorio.  

CONCLUSIONI 
Gli Ordini forensi europei diverranno capaci di omologare i propri ordinamenti, verificare la qualità dei rispettivi sistemi di formazione ed effettuare la ricognizione delle qualificazioni professionali se si potranno riconciliare, in qualche modo, a livello universitario gli studi di legge.  
La sempre più intensa circolazione in Europa dei professionisti forensi e la necessità di avere una figura in qualche misura coerente di avvocato europeo lo richiedono e c’è da augurarsi che l’esperienza dei singoli Paesi possa valere, nei prossimi anni, a risolvere o per lo meno ad avviare ad una qualche ragionevole conclusione il fenomeno qui esaminato (questo è, ad esempio, il tentativo che si sta tentando di portare a termine in Italia seguendo, in grandi linee, il sistema francese).  
Può oggi sembrare utopica la costruzione di un Ordine professionale forense europeo, considerate le diversità esistenti. Perché la professione diventi una sola e gli avvocati possano avere una sola voce c’è da chiedersi intanto se il sistema attuale degli Ordini nazionali e locali coesistenti, senza una struttura di unificazione, sarà in grado di gestire il flusso della professione a livello europeo (in tutti i Paesi è costante l’aumento degli Avvocati); e c’è anche da chiedersi se sarebbe necessario, nell’armonizzare le regole della professione, creare correlativamente un organo disciplinare di ricorso a livello dell’Unione e magari un «palazzo dell’avvocato» a Bruxelles, per raggruppare gli uffici di rappresentanza di tutti gli Ordini nazionali e assicurare una rappresentanza, appunto, a chi non l’abbia.  
C’è da chiedersi infine, come di recente (23 settembre 1996) è stato fatto a Strasburgo nel corso del Forum of Bar Leaders organizzato dal CCBE, quali potrebbero essere le funzioni e le competenze da assegnare ad una struttura europea: una delimitazione di competenze materiali ovvero una competenza generale limitata dal principio di sussidiarietà ovvero un sistema misto; quali poteri normativi e di decisione affidare a questa struttura in rapporto all’avvocato individuale e alle organizzazioni nazionali e locali; quale la composizione di una tale struttura (con elezioni di primo o di secondo grado).