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Impresa & Stato n°46 
 

LO SVILUPPO DELLE LIBERE PROFESSIONI

di
Maurizio Polato

Aspetti storici, sociologici e giuridici: tre piani di lettura a confronto per avere un’idea più chiara dell’evolversi delle attività intellettuali nel corso degli anni. 

Il campo delle libere professioni ha subito, negli anni, un notevole sviluppo, accelerato in quest’ultimo scorcio di secolo dalla «rivoluzione post-industriale» che ha provocato la terziarizzazione del mercato. La nascita e il consolidamento di un nuovo professionalismo che «determina la comparsa di un elevato numero di forme professionali incorporanti abilità specifiche di nuovo tipo» (G.P. Prandstraller 1994).  Le vecchie professioni (avvocato, medico, notaio) si sono modificate; differenziate a tal punto che ne sono sorte, per gemmazione interna, di nuove, in virtù della specializzazione delle conoscenze, dell’adeguamento del credential system; le nuove professioni, prive di tradizione, hanno risposto in parte ad «un processo di autoaffermazione» (G.P. Prandstraller 1994); in parte ai bisogni nascenti dalla società; in parte all’espressione del consolidarsi e del sistematizzarsi di nuovi ambiti teoretici dovuti all’affermarsi delle scienze; in parte, ancora, all’esistenza di prescrizioni normative che hanno indotto la formazione di nuove specialità professionali alle quali devolvere funzioni di controllo e consulenza. 
Il mondo dei liberi professionisti ha visto, nell’evolversi delle vicende storiche che lo hanno riguardato, oscillanti momenti nel farsi della professionalizzazione. 
Per avere un’idea più chiara del fenomeno delle professioni intellettuali è necessario mettere a confronto tre piani di lettura: quello storico, quello sociologico e quello giuridico. Tre piani che consentono di tematizzare una figura che altrimenti rischierebbe di rimanere in parte in penombra, con la conseguenza di un esito interpretativo parziale ed arbitrario. 

IL PIANO STORICO 
Il processo di professionalizzazione rinviene le sue ascendenze in epoca medioevale. Le opera liberalia erano identificate col lavoro intellettuale, che caratterizzava, in modo trasversale, tutte le classi sociali. Lo stesso intellettuale si considerava come un artigiano che esercitava un’arte. 
Indifferente appariva la commistione tra intelligenza e attività produttiva. Le arti liberali erano organizzate come quelle meccaniche. Le differenze si registreranno successivamente, nel corso dei secoli diciassettesimo e diciottesimo; ma sino alla fine dell’ancien régime le regole giuridiche rimasero pressoché identiche; fu alle soglie della rivoluzione francese che il problema delle corporazioni venne investito da una critica del privilegio che accomunava tutti i lavori. Benché neanche in epoca romanistica la distinzione tra le arti trovi una sua ragionevole definizione, ciò nondimeno un criterio discriminatorio è ravvisabile nella contestualizzazione politica. Già nel tardo impero, l’immagine dell’intellettuale quale prestatore gratuito d’opera verrà comunque sovvertita quando i mutamenti politici impediranno ai giuristi impegnati nell’attività di libera consulenza di godere dei vantaggi indiretti derivanti dalla partecipazione alla vita pubblica. In epoca classica la vita attiva corrispondeva a schiavitù della necessità; il disprezzo per il lavoro si coniugava con le esigenze di astensione da tutto ciò che non fosse attività politica. L’età moderna vedrà il rovesciamento del tradizionale disvalore del lavoro. Il labor è promosso dalla chiesa. La preghiera e il lavoro scandivano, per i monaci benedettini, il passare del tempo. L’esercizio delle arti liberali venne inteso come via alla sapienza a alla vita eterna. Anzi, il mondo dei dotti sembra separarsi dal mondo di chi opera, tra scienza e pratica pare consumarsi la frattura che si cristallizzerà nell’evoluzione aristocratica delle Università, ove si tende a stabilire un’equivalenza cavalleria-scienza (A. Perulli 1996). È certo in epoca rinascimentale che il lavoro nel suo insieme riemerge come fattore creativo e la distinzione tra arti liberali e manuali si va assottigliando, affermandone la piena parità. Ciò che preme sottolineare è la coeva razionalizzazione intellettualistica dell’opera della scienza e della tecnica come «lavoro». Qualsiasi attività, anche quella intellettuale, doveva dimostrarsi utile alla società. L’antica refrattarietà all’ipotesi della mercede e al legame contrattuale cede il passo alla «vergogna» della vita contemplativa, dal lavoro allo svago, dal negotium all’otium. Dopo un non breve periodo in cui le libere professioni sono state considerate improduttive, la riabilitazione avviene attraverso la nozione di necessità e utilità della professione. La divisione sociale del lavoro induce ad affidarsi ai consulenti «perché gl’ignoranti clienti non sanno esaminare le loro carte « (L.A. Muratori 1743). 
Le opere e i servizi intellettuali sono considerati «beni» e «servizi» suscettibili di valutazione economica, perché chi vive del proprio lavoro dal lavoro stesso deve trarre il compenso. Vale la pena sottolineare che la nascita dello stato unitario coincise nel nostro paese con la fase di avvio del moderno professionalismo (M. Malatesta 1993). Il processo di nazionalizzazione della borghesia professionale, fortemente voluto dalla politica liberale, si concretizzò nel superamento del localismo attraverso la sottoposizione a regole comuni di riconoscimento e disciplina della propria attività stabilite dalla legge. Questo processo però non fu voluto solo dall’alto, ma fu anche sollecitato dalla base. Esso servì a creare le basi di una semantica comune tra le diverse professioni. Tale modello si impose a tutte le attività professionali, benchè in tempi diversi e trovò la sua manifestazione nell’ordine, inteso come luogo in cui si realizzava la duplice istituzionalizzazione delle professioni.  
È da osservare che già nel corso del XIX secolo si può rilevare come alcune professioni, a conferma di una struttura giuridica di tipo corporativo che, come visto, si può far risalire al medioevo, hanno un grado di formalizzazione organizzativa che è incomparabilmente superiore a quello goduto da molte altre attività (A. M. Banti 1993). 
Dopo la rivoluzione francese, che, fatta eccezione per l’Inghilterra, fece piazza pulita di ogni sistema corporativo, i ceti professionali, oscillando tra statalismo e autonomia, premettero sul decision making politico affinché si creasse un’area istituzionalizzata dell’agire professionale diretta al riconoscimento del monopolio professionale.  
I dati raccolti sulle origini sociali sembrano indicare una caratterizzazione di tipo uniformemente borghese di avvocati e medici dell’Italia dell’Ottocento (A. M. Banti 1993). Come vedremo più avanti, tale caratterizzazione sembra confermata anche da recenti ricerche sociologiche a testimonianza di una scarsa mobilità sociale sia intergenerazionale che intercategoriale. Benché siffatta conclusione sembra smentita dall’esistenza di forte sacche di disoccupazione intellettuale, con effetti «proletarizzanti», a causa dello squilibrio tra industrializzazione e scolarizzazione. Nondimeno, sarebbe bene dimostrare la tipologia della disoccupazione per escludere che questa sia prevalente nel settore industriale. 

IL PIANO SOCIOLOGICO 
Per molti decenni le libere professioni sono state studiate in quanto occupazioni «speciali», ossia caratterizzate da alcuni attributi che le distinguerebbero dalle altre occupazioni (Tousijn 1987). A fine secolo scorso se ne sono occupati, nell’ambito delle riflessioni sull’evoluzione del capitalismo, Durkheim in Francia, i Webb e Tawney in Gran Bretagna, Flexner, Brandeis e Veblen negli Stati Uniti. Essi, sulla base di un’impostazione eccessivamente ideologica, ne tessevano l’apologia, facendole apparire come un’oasi non ancora toccata dalla logica individualistica del capitalismo (Tousijn 1987). Il programma di ricerche organicistico valuta le associazioni professionali come le sole forme di organizzazione del lavoro capaci di proteggere la società dallo scatenarsi degli interessi economici e dell’individualismo conseguenti alla modernizzazione (Sciortino 1991). 
L’analisi funzionalista concepisce le libere professioni come un gruppo di occupazioni orientate al servizio e che applicano un corpo sistematico di conoscenze a problemi strettamente connessi con valori centrali per la sopravvivenza e l’equilibrio della società nel suo insieme. Poiché il nucleo della professione si colloca nella relazione di ruolo tra cliente e professionista, il focus della professionalizzazione si identifica nello sviluppo di forme istituzionali di controllo e garanzia di quella relazione, ciò che le comuni forme di controllo sociale – il mercato e la gerarchia – non sarebbero in grado di realizzare (Santoro 1994). 
Il programma di ricerche strutturali ha posto l’accento sulle caratteristiche intrinseche, sugli attributi delle libere professioni, ruotanti intorno all’esistenza di un corpus teorico di tipo sistematico-astratto e all’adesione a un ideale di servizio. 
Recentemente alcuni contributi al filone delle teorie tecnocratiche hanno individuato nella crescita, assoluta e relativa, delle libere professioni uno dei fenomeni qualificanti la transizione ad una società postindustriale. 
Ora, non intendo affermare che l’immagine del fenomeno libero-professionale tratteggiata dalle teorie cui ho accennato non sia veritiera, ma con Tousijn non posso fare a meno di rilevare come tali approcci trascurino di cogliere il carattere ideologico del concetto di «libera professione» (Tousijn 1987). La mitologia professionale attraverso l’esaltazione di alcuni caratteri «positivi» ha nascosto condizioni storiche, evolutive e strutturali messe in luce dall’analisi storico-evolutiva vocata ad una più attenta riflessione sul processo di professionalizzazione. A cominciare dalle istanze di istituzionalizzazione delle libere professioni intese ad ottenere il riconoscimento dello status di «professione intellettuale». Si inizia nel 1874 con avvocati e notai e si prosegue con i ragionieri, i medici, i commercialisti, le ostetriche, gli infermieri, i giornalisti, i geologi, eccetera, eccetera. Sicché l’esercizio dell’attività intellettuale si presta nel tempo ad un duplice statuto: da un lato l’esistenza di una disciplina giuspubblicistica diretta alla istituzione e organizzazione di un ordinamento professionale la cui entificazione risponde all’esigenza di curare un interesse generale; dall’altro il soggetto che opera nel mercato in regime di diritto privato in cui i rapporti giuridici di cui è parte sono regolamentati dal codice civile. Interessi pubblici lasciati alle cure degli interessi privati! 
Tale apparente contraddizione potrebbe nascondere un atteggiamento non proprio soddisfacente: monopolizzazione, chiusura sociale e controllo del mercato. 
L’idea sottostante alla teoria della monopolizzazione è che le «professioni» sono gruppi occupazionali organizzati che agiscono con successo sul mercato e/o nell’arena politica al fine di conseguire monopoli, spesso legalmente garantiti, del diritto di fornire servizi e, attraverso un uso intensivo e strategico di credenziali, del diritto di decidere chi può accedere alle occupazioni che forniscono quei servizi (Santoro 1994). 
Sulla base dell’analisi sin qui condotta, ritengo esplicativo, in senso storico-evolutivo, il concetto di professionalizzazione concepito dalla ricerca di Tousijn.  
Il processo di professionalizzazione è costituito da una successione logica e temporale di una serie di fasi: la formazione di una base cognitiva, la nascita di associazioni professionali locali e nazionali, il sorgere di scuole specialistiche e il riconoscimento di forme di protezione statale, il tutto interpretabile come un «progetto professionale» diretto alla conquista del controllo del mercato professionale e all’innalzamento dello status collettivo dei membri della professione, benché il grado di realizzazione del progetto vari grandemente tra una professione e l’altra (Tousijn 1987, 1994).  
Abbiamo ricordato la componente ideologica, la quale non avrebbe potuto sopravvivere così a lungo senza il supporto di un elemento strutturale costituito dal rapporto tra libere professioni e Stato. Esse, secondo Tousijn, possono essere considerate una forma specifica di corporativismo che sembra agire prevalentemente dal lato dell’input del sistema politico, ossia come strumento di intermediazione degli interessi, piuttosto che dal lato dell’output, cioè in sede di formazione e implementazione delle politiche pubbliche (Tousijn 1987). 

IL PIANO GIURIDICO 
La dottrina tradizionale considera l’opera intellettuale come una species del tipo generale «lavoro autonomo». Anzi, del genus costituisce la punta più avanzata, che in essa rinviene la sua principale e più importante applicazione (Perulli 1996).  
Nella prestazione d’opera intellettuale parte della dottrina annette significativa importanza all’aspetto comportamentale: ossia alla professionalità intesa come sistematicità/continuità dell’esercizio della professione.  
Ma se si distingue l’esercizio dalla prestazione, il primo, nelle professioni protette, rimesso al piano pubblicistico dell’iscrizione all’ordine professionale, la seconda, invece, dedotta nel contratto ex art. 2230, co. 1 c.c., l’opera intellettuale si riflette nella professione allorché il professionista iscritto all’albo può dirsi tale persino a prescindere dalla sua posizione di «parte» in un contratto d’opera (Perulli 1996). 
Non è possibile, quindi, sovrapporre al rapporto contrattuale e alla singola prestazione, non suscettibile di stabile reiterazione nel tempo, la cornice normativa, coi suoi riflessi pubblicistici, che disciplina l’attività professionale in quanto finalizzata all’esercizio di un ufficio privato. Si rinviene in ciò quanto è già stato osservato. Il doppio regime, l’ambivalenza delle professioni liberali: da un lato le norme unitarie del codice civile; dall’altro la pluralità di leggi speciali che disciplinano l’esercizio delle libere professioni (Meloncelli 1991; Olgiati 1987). 
Al fine di qualificare la fattispecie, pur non addivenendo a conclusioni univoche, la dottrina pare attestarsi sul concetto di intellettualità, non altrimenti del tutto convincenti sembrando, pur nelle diverse varianti, le nozioni di sistematicità (o professionalità), discrezionalità, liberalità o, seguendo un’indicazione del tutto formalistica, quella teoria che ricondurrebbe all’iscrizione all’albo o all’elenco l’unico requisito distintivo della professionalità.  
L’elemento qualificante dell’opera, che comporta in ogni caso un facere, si distinguerebbe dunque, nella sua natura di creazione, lato sensu intesa, intellettuale (Musolino 1995). Tale definizione, benché onnicomprensiva, rende giustizia non soltanto alla realtà sociale, ma anche sul piano meramente normativo, là dove, nella formulazione del disposto dell’art. 2229, co. 1, c.c., il Legislatore lascia intendere, seppure in via residuale, che l’esercizio delle attività liberali può esplicarsi nonostante non esista un ordinamento professionale che disciplina quella specifica attività. Pertanto nel novero della nozione codicistica di «opera intellettuale» possono includersi, indifferentemente, sia le professioni c.d. «protette», sia le professioni «non protette», giacché è lasciata alla discrezionalità del Legislatore decidere quali tra queste sono meritevoli di una speciale disciplina intesa a garantire il perseguimento di finalità aventi rilievo di interesse collettivo. 
I riflessi giuridici di una tale dicotomia non sono di poco conto: dal problema della personalità della prestazione con i conseguenti limiti in materia di società professionali, alla questione delle «tariffe», dell’acceso, della pubblicità, della responsabilità, delle esclusive, degli ordini, ecc. Tutti argomenti oggetto dell’indagine condotta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha fatto segno delle sue valutazioni parecchi aspetti riguardanti le professioni «protette». 
Essa muove dalla considerazione che l’attuale regolamentazione delle libere professioni non appare più funzionale alle esigenze di sviluppo delle attività professionali, in considerazione anche dell’evoluzione del contesto economico e normativo, in parte riconducibile a fenomeni di carattere sovranazionale (Antitrust 1997). 
Accogliendo le perplessità espresse dall’Antitrust, Perulli invita a ricercare la «natura» degli interessi in funzione dei quali l’esercizio di certe professioni viene subordinato alla verifica di determinati requisiti: ricerca volta a scoprire se vi è in interesse pubblico cospicuo, ovvero se tale meccanismo preclusivo mascheri piuttosto interessi di gruppi organizzati (Perulli 1996). 
A questo riguardo ci si è chiesti se le corporazioni medioevali non siano sopravvissute, in forma moderna, e abbiano persino resistito alla foga iconoclasta della Rivoluzione Francese: sono rimasti infatti gli stessi processi di training, apprendistato, selezione, abilitazione che un tempo si seguivano; gli stessi sistemi lobbistici per l’instaurazione di un rapporto proficuo con le istituzioni (Alpa 1990). 
Alla prestazione d’opera viene attribuito carattere personale e infungibile. Tale caratterizzazione è implicitamente inclusa nel precetto contenuto nell’art. 2222 c.c.; ma il Legislatore non si accontenta perché, con riguardo all’opera intellettuale, la rende esplicita con l’art. 2232 c.c. Ma anche in questo caso la realtà sociale sembra spingersi più avanti del contenuto normativo. Se la norma ha seguito un profilo temporale successivo al farsi del processo sociale, ora sembra in ritardo, onde ne costituisce un limite che spesso sfocia nell’illegittimità. 
Nel contesto del dibattito circa la forma giuridica dell’aggregazione conforme alle espressioni usate negli artt. 1 e 2 (ora abrogati dall’art. 24 della c.d. Legge «Bersani») della Legge n. 1815/39, dottrina e giurisprudenza (per tutte Cass. 31 luglio 1987, n. 6636) hanno affermato che, allorché più professionisti associati per l’esercizio di una professione ai sensi dell’art. 1 L. 1815/39 assumono un incarico congiuntamente (non collegialmente, ove si configurerebbe il sorgere di tanti rapporti giuridici distinti quanti sono i professionisti che assumono l’incarico), «si ha un unico rapporto tra il cliente e i professionisti, di talché questi si presentano al cliente e per esso operano come un’unica parte contrattuale, hanno diritto ad un solo compenso e la prestazione ad essi unitariamente chiesta può essere disimpegnata dall’uno e dall’altro o da tutti congiuntamente».  
Sul punto della rilevanza che, nel tempo, la forma organizzativa va assumendo anche negli studi professionali, autorevole dottrina ha rivalutato tale aspetto argomentando dalla novità rappresentata da numerosi fattori che incidono in ogni caso su tutte le professioni: dall’integrazione delle competenze, attesa la dinamica dei bisogni che spingono verso la settorializzazione delle conoscenze; al lavoro di équipe, alla meccanizzazione/informatizzazione delle strutture professionali, ecc. 
Il professionista sembra schiacciato dall’organizzazione: certo, alla dottrina tradizionale, che è anche maggioritaria, ripugna la correlazione libero-professionista/imprenditore: argomentando dall’art. 2229 c.c., circa l’obbligatorietà dell’iscrizione in «appositi albi o elenchi» riservata alle persone fisiche, dall’art. 2232 circa la personalità nell’esecuzione della prestazione, dal 2238 c.c. circa l’esercizio della professione come elemento di un’attività imprenditoriale il cui oggetto, nella sua globalità, non deve coincidere con quello tipico dell’opera intellettuale «protetta». Ma, sottolinea Alpa, vi sono delle categorie che, ancorché organizzate in ruoli, svolgono l’attività in forma d’impresa: i brokers, gli agenti e rappresentanti di commercio, i mediatori, gli intermediari di valori immobiliari, ecc. 
Si può obiettare: è la legge che lo dispone e al Legislatore tutto è permesso. Tuttavia il Legislatore tutto può fare, tranne che risolvere le antinomie (Alpa 1990). Perciò la professione intellettuale non è antinomica a quella di imprenditore; perciò, ancora, l’art. 2232 c.c. non può essere inteso in senso letterale restrittivo. E la nozione di imprenditore racchiusa dall’art. 2082 sarebbe sufficientemente ampia da investire anche l’esercizio delle libere professioni (Galgano 1998). 
Attraverso una lettura «sociologica» dell’art. 2238 c.c., dettato in un momento storico in cui il facere del professionista dominava sull’autorganizzazione, è pensabile che l’indice di rilevanza economica dell’attività produttiva di un servizio (che l’opera intellettuale sia un servizio commerciale è ormai assodato e partecipa dei principi normativi dell’ordinamento sovranazionale dell’ UE, art. 60 del Trattato; cfr. Santini 1988) superi quella soglia oltre la quale si dà vita ad un’organizzazione complessa di capitale e/o lavoro e quindi ad un’impresa in senso tecnico. Nessuna incongruenza sarebbe riscontrabile tra i predicati normativi ex art. 2082 e gli attributi dell’attività volta alla produzione di opera intellettuale (Perulli 1996). 
Altro argomento assai dibattuto dalla dottrina e ora di grande attualità è quello rappresentato dalle società tra professionisti. 
Prima dell’abrogazione dell’art. 2 della L. n. 1815/39, la giurisprudenza era concorde nell’affermare che «le società delle quali, a norma dell’art. 2 della L. 1815 è vietata la costituzione, sono soltanto quelle la cui attività corrisponda alle prestazioni che possono essere fornite da una o più esercenti le professioni intellettuali «protette» (Cass., 2 marzo 1994, n. 2053), ammettendo le c.d. società di mezzi, destinate o fornire la base strumentale dell’attività, ovvero il contratto associativo a rilevanza interna, con rappresentanza reciproca tra i professionisti associati e solidarietà attiva verso l’esterno.  
Un indirizzo dottrinale, volto a dimostrare la compatibilità tra modello societario e libera professione, ha tentato un’interpretazione non dogmatica della legge del ’39, espressione per taluno di sentimenti antisemiti (Vaccà 1993). 
Secondo quest’insegnamento, la legge si limiterebbe a fornire delle prescrizioni in riferimento al nome associativo e ad altri pochi elementi, mentre per il resto si applicherebbero le norme sulle società (Zaccarelli 1997). 
Il dibattito, ancora in corso, suscitato dall’abrogazione dell’art. 2 della legge n° 1815 non sta esprimendo chiari e definitivi intenti innovativi rispetto ad una tradizione oramai vetusta, giacché il «sistema giuridico non ha saputo uniformarsi, adattarsi, adeguarsi alle nuove esigenze economiche e sociali» (Alpa 1990).  
Al di là delle suggestioni che si manifestano nella invocata normativa ad hoc per disciplinare le società tra professionisti onde riempire il vuoto aperto dalla novella contenuta nella Legge «Bersani», una soluzione, che presupporrebbe la compatibilità tra l’assetto normativo delineato dal codice civile e dalla legislazione speciale, è stata fornita da un autorevole giurista, P. Schlesinger. Il professionista che appartenga ad una compagine sociale tra quelle disciplinate dal c.c. che espleti un contratto che comporti l’esercizio di un’attività «protetta» incontra responsabilità illimitata. Ma ciò non dipende dalla stipulazione del contratto, bensì dalla sua esecuzione. Pertanto, ove il contratto venga stipulato da una società è certo che la persona fisica che esegue la prestazione incontrerà responsabilità illimitata, con l’effetto di sommare la responsabilità (limitata) della società alla responsabilità (illimitata) del socio/lavoratore/professionista (Schlesinger 1998). 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
Il piano storico e il piano sociologico dimostrano che il fenomeno delle professioni liberali si pone in posizione centrale rispetto alle esigenze, ai bisogni, alle domande che sorgono dalla società e dall’economia. Esso è in grado di produrre beni, immateriali, di importanza primaria in rapporto alla protezione dei diritti e al soddisfacimento di rilevanti interessi collettivi.  
Il riconoscimento dello stato conferma tale centralità attraverso la certificazione delle attitudini professionali e morali dell’esercente la libera professione. Ma tale riconoscimento, soprattutto in questi ultimi tempi che vedono parecchi gruppi occupazionali bussare alle porte del Parlamento per chiedere una legittimazione, ha comportato l’estendersi di un controllo sociale che si è tradotto in privilegio ed egoistica concentrazione di reddito. Giuliano Amato si chiede se è giusto che gli ordini abbiano un controllo sugli accessi alla professione, se abbiano ancora un senso certe «riserve» (Amato 1998). Se il divieto di pubblicità non danneggi più il cittadino-utente che l’iscritto all’ordine: la differenza informativa rimane incolmabile, mentre il cittadino non ha gli strumenti per scegliere liberamente. 
Le selezioni all’accesso a volte sembrano proprio delle barriere! 
L’Antitrust ha rilevato che «data la natura degli interessi protetti, il controllo circa il possesso da parte dell’aspirante professionista dei necessari requisiti dovrebbe essere effettuato al di fuori di eventuali pressioni corporative da un organo amministrativo imparziale». Auspicabile sarebbe l’introduzione di una regolamentazione degli esami di stato che fosse espressione di trasparenza ed equità, garantendo maggiore obbiettività nella formazione del giudizio e conoscibilità a priori dei programmi. Prevedersi, in alternativa al tirocinio presso lo studio del professionista, la frequenza di corsi di specializzazione. 
La legge quadro di riforma, lungi dall’introdurre una selvaggia deregulation, dovrebbe conservare il sistema ordinistico nei limiti della tutela di interessi aventi rilevanza costituzionale e precludere agli ordini la rappresentanza particolare degli interessi onde evitare la legittimazione di istanze incompatibili con lo statuto di pubblico interesse incarnato dalle organizzazioni professionali. 
Particolare attenzione va prestata al controllo di qualità, che non deve limitarsi alla certificazione iniziale una tantum, bensì divenire sistematico e periodico audit mirato a correggere il deficit organizzativo e culturale e a stimolare il miglioramento degli standard di qualità. Auspicabile, a tal proposito, l’introduzione di una normativa tecnica ad hoc sulla falsariga della ISO 9004 ter e una conversione degli Istituti di formazione (Università) ad una vocazione multimediale: conferenze e lezioni a distanza, utilizzo di strumenti informatici, come internet o intranet, per facilitare l’aggiornamento professionale decentrato. 
Per concludere, l’auspicio che il legislatore prosegua nel compito «programmatico» di dare piena attuazione all’art. 4 della Costituzione: garantire non solo il diritto al lavoro ma anche la «libertà di lavoro» (Paladin 1995), ricreando condizioni di giustizia sociale affinché «individui diseguali per nascita vengano messi in condizione di maggior favore per eguagliare condizioni di partenza: la nuova eguaglianza è il risultato del pareggiamento di due diseguaglianze» (Bobbio 1995). 

BIBLIOGRAFIA