Impresa
& Stato n°44-45
LIBERTA' DI INIZIATIVA
E DI SCELTA
di
Giorgio
Schiavoni
L' Osservatorio per
la Regolazione e la Giustizia del Mercato: un moderno diritto che tuteli
imprenditori e consumatori
Nel
numero 40 di questa rivista, si diceva che "(...) il coinvolgimento delle
Camere di Commercio nel settore della giustizia non è solo una conseguenza
delle nuove funzioni (...) che la Legge 580 ha attribuito alle Camere.
Il coinvolgimento è diventato Progetto perché le nuove funzioni
si sono raggruppate accanto a quelle preesistenti per un’affinità
intrinseca: tutte funzioni che (...) aiutano i privati a costruire e gestire
il loro diritto, il diritto dei privati, ivi compreso quello che vive nella
lite (...). La CdC si propone di osservare (...) non solo l’affinità
intrinseca di queste funzioni (che è solo il punto di partenza del
Progetto stesso) ma la grande quantità di "materiali" privati che
si incontra ..." (G. Schiavoni, Il Progetto della Camera di Milano per
una giustizia civile, Impresa & Stato, Settembre 1997).
È nato così
l’Osservatorio per la Regolazione e la Giustizia del Mercato: "giustizia"
intesa come corretta sintesi della libertà di iniziativa dell’imprenditore
e della libertà di scelta del consumatore, vero scopo di un moderno
diritto del mercato (N. Irti, Concetto giuridico di mercato e dovere di
solidarietà, in Rivista di Diritto Civile, 1995 no. 3).
L’Osservatorio parte dall’affinità
intrinseca delle funzioni "giuridiche" note della CdC, che, dopo la riforma
della legge 580, contribuiscono a regolare il mercato con:
a) la raccolta degli usi
e consuetudini regionali (Legge 121/1910);
b) la tenuta del Registro
delle Imprese;
c) il controllo sulle clausole
vessatorie nei contratti standard con i consumatori;
d) la redazione dei contratti
tipo;
e) i servizi di conciliazione;
f) i servizi di arbitrato;
g) la rilevazione dei prezzi
all’ingrosso.
Negli Usi, l’intervento
della CdC consiste nel raccogliere consuetudini private alle quali la legge
dà il valore di "fonti" di diritto.
Nel Registro, l’intervento
della CdC dà - per legge - valore di "pubblicità legale"
ad una quantità di dati importanti nella vita delle imprese.
Nel controllo sulle clausole
vessatorie, l’intervento della CdC si concreta - per legge - nell’azione
inibitoria ex art. 1469 sexies del Codice Civile.
In tutti questi casi l’intervento
della CdC dà vita ad effetti e mutamenti giuridici previsti da norme
di legge apposite e non altrimenti realizzabili.
In altri casi, come la preparazione
di contratti tipo e i servizi di conciliazione e di arbitrato, la CdC interviene
invece "offrendo" ai privati strumenti perché i privati stessi realizzino
effetti giuridici: con la conciliazione e l’arbitrato ai privati viene
offerta in più una sede, una procedura collaudata per la discussione
del contenzioso, un controllo sulle attività dei terzi giudicanti
e sui costi connessi.
Altre funzioni e servizi
hanno tutt’altra efficacia di "regolazione": parliamo di spazi per la contrattazione
delle merci e la rilevazione dei prezzi all’ingrosso, spazi per laboratori
di analisi merceologiche, e altri; da ultimo, secondo la "riforma Bassanini",
i compiti già degli Uffici Metrici Provinciali.
Tutti questi interventi
della Camera di Commercio, che siano imposti o no dalla legge ordinaria,
che costituiscano o no immediati effetti giuridici, che si ispirino più
alla libertà di iniziativa o più alla protezione del consumatore,
sono interventi mirati ad aiutare i privati a costruirsi il proprio diritto,
dal contratto alla lite. E qui è dove si vede meglio la peculiarità
di un ente pubblico come la Camera di Commercio di essere cerniera importante
tra la regolazione operata dalla mano pubblica e la regolazione operata
dai privati stessi, secondo la distinzione che fa Posner, Economic Analysis
of Law, citato da Predieri, L’erompere delle autorità amministrative
indipendenti (Passigli 1997, pag. 23).
L’Osservatorio si propone
allora di riflettere, con l’aiuto delle categorie economico-professionali
interessate e di altre "voci" qualificate, sul "giuoco" di quella cerniera.
La cui funzione strutturale è - in sintonia con la riforma che vuol
rendere lo Stato più "leggero" - di contribuire ad allargare lo
spazio dei privati, nel senso di dare maggiore libertà, tutela,
quindi responsabilità, al loro agire negoziale (ma per far questo
occorre anche rendere questo spazio più trasparente, aiutando a
rimuovere le disfunzioni provocate da norme statali non abbastanza semplici
e norme statali non abbastanza tutelate – vedi, ad esempio, il recente
riaccendersi dall’abusivismo).
IPOTESI DI LAVORO
Passando ad alcune prime
ipotesi di lavoro, l’Osservatorio si propone:
a) Di esaminare se dall’esame
degli usi negoziali si può arrivare ad identificare quei comportamenti
che - in settori determinanti - siano auspicati o auspicabili come norme
di deontologia e di autodisciplina.
Se questo esame dà
dei risultati, allora ci si può porre la domanda se valga la pena
- per questi settori - di farsi assistere dalla CdC ad emanare delle regole
(interne) che abbiano un qualche tipo di obbligatorietà per gli
appartenenti
al settore, all’Associazione che li rappresenta, all’ordine professionale,
e così via.
b) La redazione dei contratti
tipo. Qui l’intervento di una CdC non può che essere di equilibrio
tra una libertà di concorrenza e una protezione del consumatore.
In pratica l’Osservatorio
potrà, con l’aiuto della categoria interessata, mettere sotto esame
quei materiali privati (contratti individuali, accordi collettivi, lodi
di conciliazione collettiva, regole di autodisciplina, oltre all’indispensabile
documentazione su altre nazioni europee) indispensabili per un’analisi
seria degli interessi che la situazione contrattuale tipica vuol comporre.
Sarà indispensabile
per un lavoro serio avere tutta la collaborazione delle parti in gioco,
la categoria professionale e, di fronte, la categoria "consumatore": ambedue
possiedono i "materiali" necessari per l’intervento della CdC: intervento
non privo di difficoltà perché sarà quello di un compositore-suggeritore
super partes, tenuto ad ispirarsi ai due principi contrapposti di cui sopra.
Tutto ciò, per non
restare nei buoni propositi, deve tramutarsi in strumenti che sia possibile
poi valutare alla luce di una deflazione delle controversie: anche perché
questo ruolo di aiuto a costruire il diritto dei privati potrà essere
vantaggiosamente complementato da uno Sportello di Conciliazione delle
liti.
Chi conosce bene il diritto
di quella parte del mercato, meglio può aiutare a "comporre" un
conflitto: ma per non essere utopico questo assunto deve basarsi su un
progetto fatto da operatori competenti e giuristi capaci.
c) La Composizione o decisione
di una lite. I servizi al pubblico di conciliazione e di arbitrato vanno
visti alla luce di quel che si è detto.
L’Osservatorio prenderà
in esame le liti più ricorrenti nel seno di una data categoria economica:
l’intermediazione immobiliare, gli industrial designers, per fare i primi
esempi che vengono in mente. Questo darà indicazioni per lavorare:
1) sulla possibilità
di proporre, o aiutare a proporre, nuove leggi che - in ipotesi - regolino
meglio la materia;
2) sulla possibilità
di aiutare a proporre norme di autodisciplina all’interno della categoria,
eventualmente con la creazione di Giurì della categoria stessa;
3) sulla possibilità
di creare una sezione specializzata per lo Sportello di Conciliazione della
stessa Camera di Commercio.
Recentissime leggi prevedono
di riservare alle CdC il tentativo obbligatorio di conciliazione per le
piccole liti tra "imprese e consumatori"; e di riservare agli stessi Sportelli
la conciliazione delle liti tra Enel e utenti.
Forse si arriverà
anche ad alcune forme di arbitrato obbligatorio, se i tempi di un radicale
mutamento di pensiero della Corte Costituzionale saranno maturi.
Sta all’Osservatorio cogliere
il senso vero di questi mutamenti anticipando - da un lato - gli interventi
pubblici che si realizzano con riforme legislative, e dall’altro gli interventi
che si realizzano con gli atti dei privati: mediando - se lo saprà
fare - tra questi due attori della regolazione.
|