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Impresa & Stato n°44-45

LIBERTA' DI INIZIATIVA E DI SCELTA

di
Giorgio Schiavoni

L' Osservatorio per la Regolazione e la Giustizia del Mercato: un moderno diritto che tuteli imprenditori e consumatori

Nel numero 40 di questa rivista, si diceva che "(...) il coinvolgimento delle Camere di Commercio nel settore della giustizia non è solo una conseguenza delle nuove funzioni (...) che la Legge 580 ha attribuito alle Camere. Il coinvolgimento è diventato Progetto perché le nuove funzioni si sono raggruppate accanto a quelle preesistenti per un’affinità intrinseca: tutte funzioni che (...) aiutano i privati a costruire e gestire il loro diritto, il diritto dei privati, ivi compreso quello che vive nella lite (...). La CdC si propone di osservare (...) non solo l’affinità intrinseca di queste funzioni (che è solo il punto di partenza del Progetto stesso) ma la grande quantità di "materiali" privati che si incontra ..." (G. Schiavoni, Il Progetto della Camera di Milano per una giustizia civile, Impresa & Stato, Settembre 1997). 
È nato così l’Osservatorio per la Regolazione e la Giustizia del Mercato: "giustizia" intesa come corretta sintesi della libertà di iniziativa dell’imprenditore e della libertà di scelta del consumatore, vero scopo di un moderno diritto del mercato (N. Irti, Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà, in Rivista di Diritto Civile, 1995 no. 3). 
L’Osservatorio parte dall’affinità intrinseca delle funzioni "giuridiche" note della CdC, che, dopo la riforma della legge 580, contribuiscono a regolare il mercato con: 
a) la raccolta degli usi e consuetudini regionali (Legge 121/1910); 
b) la tenuta del Registro delle Imprese; 
c) il controllo sulle clausole vessatorie nei contratti standard con i consumatori; 
d) la redazione dei contratti tipo; 
e) i servizi di conciliazione; 
f) i servizi di arbitrato; 
g) la rilevazione dei prezzi all’ingrosso. 
Negli Usi, l’intervento della CdC consiste nel raccogliere consuetudini private alle quali la legge dà il valore di "fonti" di diritto. 
Nel Registro, l’intervento della CdC dà - per legge - valore di "pubblicità legale" ad una quantità di dati importanti nella vita delle imprese. 
Nel controllo sulle clausole vessatorie, l’intervento della CdC si concreta - per legge - nell’azione inibitoria ex art. 1469 sexies del Codice Civile. 
In tutti questi casi l’intervento della CdC dà vita ad effetti e mutamenti giuridici previsti da norme di legge apposite e non altrimenti realizzabili. 
In altri casi, come la preparazione di contratti tipo e i servizi di conciliazione e di arbitrato, la CdC interviene invece "offrendo" ai privati strumenti perché i privati stessi realizzino effetti giuridici: con la conciliazione e l’arbitrato ai privati viene offerta in più una sede, una procedura collaudata per la discussione del contenzioso, un controllo sulle attività dei terzi giudicanti e sui costi connessi. 
Altre funzioni e servizi hanno tutt’altra efficacia di "regolazione": parliamo di spazi per la contrattazione delle merci e la rilevazione dei prezzi all’ingrosso, spazi per laboratori di analisi merceologiche, e altri; da ultimo, secondo la "riforma Bassanini", i compiti già degli Uffici Metrici Provinciali. 
Tutti questi interventi della Camera di Commercio, che siano imposti o no dalla legge ordinaria, che costituiscano o no immediati effetti giuridici, che si ispirino più alla libertà di iniziativa o più alla protezione del consumatore, sono interventi mirati ad aiutare i privati a costruirsi il proprio diritto, dal contratto alla lite. E qui è dove si vede meglio la peculiarità di un ente pubblico come la Camera di Commercio di essere cerniera importante tra la regolazione operata dalla mano pubblica e la regolazione operata dai privati stessi, secondo la distinzione che fa Posner, Economic Analysis of Law, citato da Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti (Passigli 1997, pag. 23). 
L’Osservatorio si propone allora di riflettere, con l’aiuto delle categorie economico-professionali interessate e di altre "voci" qualificate, sul "giuoco" di quella cerniera. La cui funzione strutturale è - in sintonia con la riforma che vuol rendere lo Stato più "leggero" - di contribuire ad allargare lo spazio dei privati, nel senso di dare maggiore libertà, tutela, quindi responsabilità, al loro agire negoziale (ma per far questo occorre anche rendere questo spazio più trasparente, aiutando a rimuovere le disfunzioni provocate da norme statali non abbastanza semplici e norme statali non abbastanza tutelate – vedi, ad esempio, il recente riaccendersi dall’abusivismo). 

IPOTESI DI LAVORO 
Passando ad alcune prime ipotesi di lavoro, l’Osservatorio si propone: 
a) Di esaminare se dall’esame degli usi negoziali si può arrivare ad identificare quei comportamenti che - in settori determinanti - siano auspicati o auspicabili come norme di deontologia e di autodisciplina. 
Se questo esame dà dei risultati, allora ci si può porre la domanda se valga la pena - per questi settori - di farsi assistere dalla CdC ad emanare delle regole (interne) che abbiano un qualche tipo di obbligatorietà per gli appartenenti al settore, all’Associazione che li rappresenta, all’ordine professionale, e così via. 
b) La redazione dei contratti tipo. Qui l’intervento di una CdC non può che essere di equilibrio tra una libertà di concorrenza e una protezione del consumatore. 
In pratica l’Osservatorio potrà, con l’aiuto della categoria interessata, mettere sotto esame quei materiali privati (contratti individuali, accordi collettivi, lodi di conciliazione collettiva, regole di autodisciplina, oltre all’indispensabile documentazione su altre nazioni europee) indispensabili per un’analisi seria degli interessi che la situazione contrattuale tipica vuol comporre. 
Sarà indispensabile per un lavoro serio avere tutta la collaborazione delle parti in gioco, la categoria professionale e, di fronte, la categoria "consumatore": ambedue possiedono i "materiali" necessari per l’intervento della CdC: intervento non privo di difficoltà perché sarà quello di un compositore-suggeritore super partes, tenuto ad ispirarsi ai due principi contrapposti di cui sopra. 
Tutto ciò, per non restare nei buoni propositi, deve tramutarsi in strumenti che sia possibile poi valutare alla luce di una deflazione delle controversie: anche perché questo ruolo di aiuto a costruire il diritto dei privati potrà essere vantaggiosamente complementato da uno Sportello di Conciliazione delle liti. 
Chi conosce bene il diritto di quella parte del mercato, meglio può aiutare a "comporre" un conflitto: ma per non essere utopico questo assunto deve basarsi su un progetto fatto da operatori competenti e giuristi capaci. 
c) La Composizione o decisione di una lite. I servizi al pubblico di conciliazione e di arbitrato vanno visti alla luce di quel che si è detto. 
L’Osservatorio prenderà in esame le liti più ricorrenti nel seno di una data categoria economica: l’intermediazione immobiliare, gli industrial designers, per fare i primi esempi che vengono in mente. Questo darà indicazioni per lavorare: 
1) sulla possibilità di proporre, o aiutare a proporre, nuove leggi che - in ipotesi - regolino meglio la materia; 
2) sulla possibilità di aiutare a proporre norme di autodisciplina all’interno della categoria, eventualmente con la creazione di Giurì della categoria stessa; 
3) sulla possibilità di creare una sezione specializzata per lo Sportello di Conciliazione della stessa Camera di Commercio. 
Recentissime leggi prevedono di riservare alle CdC il tentativo obbligatorio di conciliazione per le piccole liti tra "imprese e consumatori"; e di riservare agli stessi Sportelli la conciliazione delle liti tra Enel e utenti. 
Forse si arriverà anche ad alcune forme di arbitrato obbligatorio, se i tempi di un radicale mutamento di pensiero della Corte Costituzionale saranno maturi. 
Sta all’Osservatorio cogliere il senso vero di questi mutamenti anticipando - da un lato - gli interventi pubblici che si realizzano con riforme legislative, e dall’altro gli interventi che si realizzano con gli atti dei privati: mediando - se lo saprà fare - tra questi due attori della regolazione.