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Impresa & Stato n°44-45

LE CAMERE PARTI CIVILI NEI PROCESSI PER REATI ECONOMICI

di
Renato Palmieri

L' articolo 2.5 della legge 580: i diritti e gli interessi di produttori e consumatori di cui le Camere di Commercio devono guarire la tutela.

La parte civile è un soggetto quasi sempre antipatico. S’introduce di soppiatto nel processo penale mentre vi si discute di elevati equilibri sociali (sacrificare o no la libertà personale di qualcuno, che si assume abbia leso con un’azione criminosa l’interesse pubblico alla non disgregazione del corpo sociale), pretendendo di farvi valere diverse e un po’ grette questioni di denaro. Pretende, poi, di ricevere un trattamento simile a quello delle altre parti processuali (l’imputato e il Pubblico Ministero). Vuole dire la sua. E quando ha intascato i quattrini che persegue saluta tutti ed esce dal processo.
Per questi motivi il Legislatore del 1988 (l’autore, cioè, del nuovo codice di procedura penale) ha ritenuto di manifestare netta avversione per questo pur classico soggetto processuale, relegandolo in un ruolo ridotto (ad esempio, esso nulla può dire né ottenere in caso di patteggiamento, soluzione ormai naturale per una gran quantità di processi, altrimenti non fattibili per mancanza di tempo e di denaro). Quanto alla prassi giudiziaria, non è andata meglio. Nella ribollente stagione di Mani pulite le parti civili presenti nei processi a rappresentare gli Enti di cui gli imputati erano stati amministratori infedeli sono state spesso viste non come preziose collaboratrici per la ricostruzione documentale della verità, ma come un ostacolo agli accomodamenti patteggiatorii e, al limite, come una sorta di "ladri della scena". Succede.
Ma sul punto bisogna dire che il legislatore è stato, soprattutto, contraddittorio.
Il nuovo codice di procedura penale, infatti, ha strettamente vincolato la facoltà di costituirsi parte civile nei processi penali alla qualità di danneggiato dal reato. Non a quella, si badi bene, di "persona offesa" (portatrice, cioè, di quell’interesse "tipico" per difendere il quale la legge incrimina un certo reato), bensì proprio a quella di soggetto qualsiasi che dal reato deriva un qualsiasi danno risarcibile, anche diverso dalla lesione dell’interesse tipicamente offeso dall’illecito e protetto dalla norma incriminatrice. Proprio per ottenere la rifusione di questo danno è consentito al danneggiato (e non solo alla persona offesa) di costituirsi parte civile nel processo penale. Si tenga presente che danneggiato è, sempre e soltanto, colui che dal reato ha visto ledere non un suo qualunque interesse ancorché legittimo, bensì un vero e proprio "diritto soggettivo" (e cioè - per intendersi - un interesse strutturato dall’ordinamento in modo particolarmente adatto alla sua più estesa ed intensa protezione). 
Per la verità, questo principio vigeva già sotto l’impero del codice di procedura precedente. Ma nel frattempo - complice l’emergere di una forte e condivisa avversione verso certi reati offensivi di "interessi diffusi", diversi e meno protetti dei diritti soggettivi (i reati ambientali, ad esempio, o quelli contro la sicurezza del lavoro) - si era per qualche lustro affermata una prassi giurisprudenziale favorevole, per ragioni pratiche o politiche, a che gli interessi stessi fossero rappresentati nel processo penale da soggetti che in qualche modo ne fossero "esponenziali" (ad esempio, e a seconda dei casi, le associazioni ambientalistiche o i sindacati), malgrado non ne fossero essi stessi direttamente lesi sul piano dei loro diritti soggettivi. Parallelamente, si era affermata (e tuttora si afferma) l’esistenza di "diritti soggettivi pubblici" (tipo quello che si riconosce ad ogni Ente territoriale in relazione al rispetto delle norme inerenti alla gestione del territorio): operanti, cioè, in ambito pubblicistico, fuori dal terreno strettamente privatistico sul quale nei secoli era sorta e si era strutturata la categoria dei diritti soggettivi tradizionali. 
A tutto questo il nuovo codice di procedura penale, preoccupato dal proliferare di associazioni, comitati e gruppi di ogni genere troppo interessati ad entrare, anche rumorosamente, nel processo penale, ha posto un deciso fermo sancendo il ritorno ad un legame molto stretto e rigoroso fra la facoltà di costituirsi parte civile e la qualità di soggetto danneggiato dal reato (e quindi titolare dei diritti soggettivi, di natura privatistica o pubblicistica, lesi, sia pure indirettamente, dal reato). Di più, ha introdotto un nuovo istituto processuale ad uso specifico degli Enti rappresentativi di interessi diffusi: l’intervento nel processo penale, posizione in qualche modo simile a quella di una parte civile ma ulteriormente, e fortemente, attenuata e infragilita. Infine, il legislatore dell’88 ha ribadito questo nuovo sistema con una disposizione d’attuazione inequivoca (l’art. 212 disp. att.) secondo cui ogni norma, che anche fuori del codice di procedura avesse in precedenza riconosciuto (magari solo in seguito ad una permissiva interpretazione giurisprudenziale) a soggetti non "danneggiati" la facoltà di costituirsi parte civile, doveva di lì in poi intendersi come legittimante non più a ciò bensì al solo "intervento" nel processo, nel senso ora detto. Tutto chiaro. 
Se non che in seguito nell’ordinamento compare una nuova norma che sembra ripristinare, in parte ma in modo netto, lo schema affermatosi negli ultimi decenni di vigenza del vecchio codice di procedura: ed è l’art. 2.5 della legge regolatrice delle Camere di Commercio che stabilisce, in capo a queste ultime, la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti per reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Mutazione comunque dirompente: perché non solo sembra comportare una vistosa inversione di tendenza (posto che, almeno a prima vista, non pare che le Camere di Commercio possano intendersi come soggetti "danneggiati" dai reati in questione), ma difficilmente eviterà qualche problema di costituzionalità all’art. 212 disp. att. (sotto il profilo del pari trattamento: art. 3 Cost.) rispetto a tutte quelle situazioni, già precedentemente regolate, che questa norma aveva depresso ad un ruolo processuale minore. Né, d’altra parte, è pensabile che l’art. 212 possieda una forza ultrattiva (propria solo delle norme di rango costituzionale) tale da infirmare la portata, ben ferma invece, dell’art. 2.5 delle L. 580/93: rispetto a quello, quest’ultimo è norma sopravveniente e su di esso prevale, almeno per quanto riguarda la posizione delle Camere di Commercio. 
Di vero ribaltamento del sistema, tuttavia, si può parlare solo in quanto si pensi che dai reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, le Camere non vedano leso un proprio autentico diritto soggettivo. Perché, se invece così fosse, l’art. 5.2 della L. 580/93 non vulnererebbe per nulla il sistema impostato dal nuovo codice di procedura ma vi si inserirebbe - almeno formalmente, anche se non in linea con l’ispirazione sostanziale originaria - a pieno titolo. E dico "formalmente" in quanto non si può comunque affermare che il Legislatore del 1988, quando distinse fra soggetti danneggiati e soggetti esponenziali di interessi diffusi, intendesse collocare le Camere di Commercio fra i primi. Una certa lacerazione nell’ordito di fondo del sistema processuale - è bene dirlo - sembra dunque destinata in ogni caso a restare.
C’è da chiedersi, allora, quale stacco si è formato nel sistema valutativo del Legislatore fra l’88 e il ‘93. Escludendo l’errore banale, che la teoria delle fonti normative per principio e per metodo non accetta.

L’ IDEA DEL LEGISLATORE
Credo si debba accogliere, e sviluppare, l’idea profonda contenuta nell’innovazione legislativa. Partendo da lontano. 
L’art. 2.5, in realtà, non arriva sul vuoto e dal vuoto. Nasce invece sulla scorta di talune esigenze insopprimibili, di cui proprio nel ‘93 si è proposta a difensore un’importante sentenza della Corte di Cassazione, rimasta per ora isolata ma estremamente significativa. Questa sentenza ha ritenuto che qualora determinati Enti, per loro statuto o per legge, abbiano assunto come proprio (e cioè come loro ragion d’essere) non un interesse riconducibile alla categoria di quelli che si chiamano interessi diffusi (appartenenti cioè, per definizione, a soggetti non determinati e non determinabili), bensì interessi risalenti a collettività determinate e circoscritte, ciò attribuisca loro un vero e proprio "diritto soggettivo" al rispetto di quegli interessi (tale dunque che la sua violazione costituisca danno risarcibile). Tali Enti si trovano, in tal caso, nella posizione di soggetti danneggiati, e possono costituirsi parte civile per il ristoro del danno subito.
L’esigenza profonda di cui questa sentenza è portatrice sta nella permanente necessità-opportunità che i poteri tipici della parte civile (cioè dell’accusa privata) vengano giocati nel processo penale anche da Enti che, pur non gestendo interessi propri, incarnino tuttavia un sistema istituzionale di tutela, per statuto o per legge, di interessi appartenenti a collettività determinate: a gruppi, cioè, da un lato sufficientemente e stabilmente identificabili e, dall’altro, portatori di interessi per ciò stesso meno volatili di quelli chiamati "interessi diffusi". Quegli Enti, allora, vengono ad assumere, di fronte al reato che ne lede gli interessi oggetto di tutela privilegiata, la posizione del "danneggiato". Perché da quel reato essi vedono compresso il proprio "diritto soggettivo" (di natura spesso pubblicistica) a perseguire e realizzare quella tutela. Diritto estrapolato dalla loro stessa costituzione statutaria e legale: dalla loro ragion d’essere, giuridica e sociale, al servizio degli interessi legittimi di un gruppo umano riconoscibile nel gioco dialettico dell’economia e della società civile. Su questo concetto del tutto nuovo (appena embrionalmente accennato nella stessa sentenza della Corte) va detto qualcosa. 
La ragione per cui la sentenza si riferisce ai soli interessi riconducibili a collettività determinate ha un senso preciso e decisivo. Se avesse parlato - come spesso avviene in situazioni simili a quella ivi trattata (interessi ambientali di un comitato tutore di un circoscritto territorio) - solo di interessi "diffusi", attribuendo loro una qualche valenza rispetto alla facoltà di costituirsi parte civile, essa avrebbe - tra l’altro - di fatto abrogato quella parte del codice di procedura (gli art. 91, 92, 93, 94) che prevede, come si è detto, l’intervento nel processo (e non la costituzione di parte civile) per gli Enti tutori, appunto, di tale tipo di interessi. Se ogni interesse collettivo diverso dai diritti soggettivi coincidesse sempre col concetto di "interesse diffuso", e gli interessi diffusi fossero peraltro sempre incanalabili nel modello trattato nella sentenza, non avremmo più la figura dell’Ente esponenziale "interveniente": perché avremmo, al contrario, sempre Enti esponenziali muniti del potere di costituirsi parte civile. E questo, soprattutto questo, non è accettabile nello schema delineato dal nuovo codice di procedura. 
La sentenza in questione tende allora a risolvere il problema del dar voce sufficientemente ampia nel processo penale a certi interessi collettivi, evitando però di contrapporsi frontalmente al sistema processuale vigente: il che viene ottenuto distinguendo gli interessi collettivi abilitati alla costituzione di parte civile rispetto agli interessi diffusi e restringendo l’area dei primi a quella in cui gli interessi collettivi fanno capo a gruppi "determinati". A collettivi, cioè, facilmente identificabili in base a stabili e apprezzabili connotati sociologici.
Qualcosa bolle, insomma, sotto la sentenza. E vi bolle lo stesso pensiero che sottende alle ragioni per le quali il legislatore - non per errore ma per un’intuizione tutta da valorizzare - si è pronunciato con l’art. 2.5. In realtà, una cosa sono gli "interessi diffusi" (e di essi si occupano quegli Enti esponenziali di cui al già richiamato art. 91 del codice, che per legge abbiano "finalità di tutela" - questa è la formula di legge - di interessi collettivi non meglio identificati), interessi che possono appartenere a molte indeterminate persone e in modo tendenzialmente casuale, ondivago, passeggero. Queste persone costituiscono sì, anch’esse e in lato senso, una collettività, ma tramite un’appartenenza temporanea, non stabile, estranea a dinamiche sociali istituzionalizzate e di lungo periodo. Altra cosa sono, invece, gli interessi tipicamente riportabili ad ambiti sociali consolidati, stabilmente e riconoscibilmente presenti nella dialettica sociale e cioè, appunto, a collettività determinate: interessi la cui rappresentanza si aggrega attorno a specifici Enti, onerati della loro stabile tutela in modo istituzionale (per statuto o, a maggior ragione, per legge), e che conferiscono ad essi un diritto soggettivo, proprio degli Enti stessi, a perseguirne comunque (e dunque fungendo anche da accusa privata in certi processi penali) la più ampia salvaguardia.
La stabilità è probabilmente il concetto chiave per cogliere la natura degli interessi collettivi rispetto ai quali l’ordinamento continui a riconoscere opportuna una loro presenza motrice nel processo penale sotto forma di accusa privata. Stabilità di presenza nel tessuto sociale; stabilità di appartenenza di quegli interessi a gruppi che proprio in conseguenza di ciò vengono individuati come collettività stabili, composte di soggetti identificabili e caratterizzate da funzioni (collettive, appunto) socialmente rilevanti e meritevoli di accentuata tutela. 
Discorso inevitabilmente incerto, questo, perché allo stato nascente: ma fra i fenomeni di cui si è detto una differenza sostanziale e forte c’è e va evidenziata e capita se vogliamo - tanto per cominciare - mantenere la coerenza del sistema processuale e della dialettica tra i diversi ruoli che lo animano. Ma, soprattutto, se vogliamo abbozzare un disegno di più largo respiro volto a riqualificare l’istanza punitiva "privata" (intendendosi per "pubblica" quella propria del Pubblico ministero) all’interno di quell’autentico dramma che è il processo penale cui non giova l’eccesso di astrazione illuministica che vorrebbe la sparizione totale, al limite, dell’accusa privata per tutto riservare alle scelte, spesso oscillanti fra il burocratico e il politico, delle Procure della Repubblica. E se vogliamo, sullo sfondo ma in prospettiva ancor più generale, promuovere ed enfatizzare un certo assetto, decentrato quanto efficace, dei legami che si formano nella dinamica sociale fra interessi e istituzioni destinate a rappresentarli o anche soltanto (come nel caso delle Camere di Commercio) ad averne la diuturna tutela.
Non tutti, forse, ma molti degli interessi di cui per legge la Camera di Commercio è resa tutrice (perché proprio di tutela si tratta) appartengono a collettività determinate. Tali sono, a mio avviso, le comunità di produttori non meno che alcune di quelle di consumatori (almeno rispetto ad alcuni consumi abituali). Se così è, ci troviamo nell’alveo della autorevole sentenza che ha elaborato (o, forse, per ora solo proposto) il relativo concetto; e quindi in presenza di interessi rispetto ai quali il diritto-dovere di tutela fonda un diritto soggettivo del soggetto tutore, ponendolo in una condizione riconducibile, a reato compiuto, alla nozione di soggetto danneggiato e allo schema di cui all’art. 74 c.p.p. Tale è la veste assunta dalla Camera di Commercio ogni qual volta si verifichino reati lesivi degli interessi in questione, e questa veste è del tutto probabile abbia inteso riconoscere il dettato - altrimenti anomalo - dell’art. 2.5. 

I REATI CONTRO LE CdC
Due parole soltanto, ora, per dire rispetto a quali reati ciò avvenga.
Anche qui la legge ci crea un problema. Minore di quello precedente, ma pur sempre un problema. Vi si dice che la facoltà della Camera di costituirsi parte civile attiene a processi per reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Queste stesse parole si rinvengono nella rubrica di un preciso titolo del codice penale, l’8°, nel quale si tratta, per l’appunto, dei "reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio". 
Per tradizione legislativa, però, quando si vuol affermare qualcosa rispetto a un certo gruppo di reati in norme diverse da quelle che direttamente li incriminano, si usano due metodi alternativi: o quello di riferirsi a un concetto categoriale (e questo è il caso che si rinviene nel testo dell’art. 2.5); o quello di riferirsi a una specifica parte del codice penale rinviando ad essa con la citazione del solo numero edittale, ad esempio: "per i reati di cui al titolo 8°". Ora, quando si usa un concetto categoriale, ancorché si adoperi letteralmente la stessa formula con la quale un certo testo legislativo identifica un ben determinato compendio di reati, di solito non ci si vuole riferire strettamente a tale compendio ma, al contrario, a tutti i reati che possono ricondursi al concetto categoriale stesso. E così, si pone la seria questione se la disposizione dell’art. 2.5 rinvii ai soli reati di cui al titolo 8° del codice penale, oppure, invece, a tutti i reati in qualche misura lesivi di industria, commercio ed economia pubblica.
La serietà del discorso già emerge da qualche rapido scorcio. Basti un esempio: nel titolo 8° del codice penale si incrimina - oltre alle frodi in commercio, al boicottaggio, alle forme di sciopero non consentite e a diverse altre interessanti fattispecie - l’aggiotaggio comune. L’aggiotaggio è dunque uno dei reati cui immediatamente si applica l’art. 2.5 perché tale figura appartiene in senso stretto alla lista codicistica dei reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Ma non c’è nessuna ragione perché i differenti tipi di "aggiotaggio speciale", che si rinvengono in altre parti dell’ordinamento, debbano restare fuori del raggio d’azione processuale delle Camere di Commercio. L’aggiotaggio societario mostra, così come quello di borsa, identica ispirazione e addirittura parziali sovrapposizioni di materia con quello di cui all’art. 501 c.p. 
La tutela contro la concorrenza sleale, cui pure si riferisce l’art. 2.5, pone analoghi problemi. Peraltro è fondamentale osservare che non si potrebbe mai circoscrivere correttamente l’ambito in questione senza tener presente che la facoltà processuale delle Camere discende direttamente dalla natura degli interessi (istituzionali e di collettività determinate) da esse per legge tutelati. Anche per questo è ben più naturale pensare che la dizione "reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio" contenga un rinvio categoriale anziché meramente formale (e cioè ai soli reati descritti nell’8° titolo del codice penale). 
Infine. Secondo quell’art. 91 c.p.p. di cui si è parlato prima, gli Enti esponenziali di interessi diffusi - cui è concesso non di costituirsi parte civile, ma di operare solo un "intervento" nel processo penale (vale a dire una presenza nella causa senza che vi si possano presentare conclusioni, senza discutere nell’arringa finale, senza che vi si possa fare l’esame e il controesame dei testi o degli imputati) - sono pur sempre definiti come quelli che per legge hanno la tutela di tali interessi. Se dunque dovessimo concludere che al di fuori della ristretta cerchia di cui al titolo 8° del codice penale le Camere non possano costituirsi parte civile, a termini della nota sentenza, esse - certamente Enti esponenziali degli interessi diffusi colpiti da una ben più vasta area di illeciti penali - rispetto a questi ultimi e al relativo processo almeno il diritto all’intervento, che già è qualcosa, dovrebbero avercelo. 
La materia è calda, e a seconda di come la si gestisce ci si può trovare a far troppo, a non fare nulla, oppure a fare molte utili cose. Dietro questo bollore, anche di concetti, stanno una grande incertezza e una forte spinta innovativa: tutte le volte che si cerca di innovare - ridando per esempio forza processuale a quegli Enti che esprimono la capacità dei produttori di autoregolarsi - le spinte e le controspinte sono tante, ed è facile, direi inevitabile, che per un certo lasso di tempo anche le leggi rispecchino questa sotterranea contraddittorietà. La prassi, e la cultura che si applica alla prassi, devono poi adoperarsi per risolvere queste contraddizioni. Il nuovo - e di solito il nuovo migliore - nasce così.