Impresa
& Stato n°44-45
LA REGOLAZIONE
DEL MERCATO
I nuovi strumenti di
garanzia della
Camera
Vessatorieta'
delle clausole, equita' dei contatti, raccolte degli usi: l'opera di controllo
delle commissioni in una prospettiva dinamica
di
Eliana
Romano
Il
percorso di studio e di ricerca della CCIAA di Milano scaturito dalla Legge
580/93 e finalizzato all’individuazione di nuovi strumenti di garanzia
per il corretto funzionamento dei meccanismi di mercato ha segnato una
prima importante tappa nella elaborazione di un progetto pilota in materia
di controllo di vessatorietà sulle clausole standard inserite nei
contratti tra professionisti e consumatori.
Si tratta di controllo di
carattere preventivo e generale che lascia come extrema ratio l’esercizio
dell’azione giudiziale inibitoria e che si concretizza appunto nel controllo
delle clausole vessatorie predisposte da Associazioni di Categoria, destinate
solo in futuro ad essere utilizzate dai singoli aderenti.
In questa prima fase l’ambito
del controllo ha riguardato tre settori di prioritaria importanza per l’area
economica milanese, quali la mediazione immobiliare, i contratti turistici
e la multiproprietà.
Le condizioni generali di
contratto sono state esaminate da parte della Commissione Camerale di Controllo,
sia sotto il profilo della vessatorietà riferita all’elenco delle
clausole contenute nella legge comunitaria, sia sotto il profilo sostanziale
dell’equilibrio contrattuale, sia sotto quello della trasparenza.
Tale esame ha portato non
solo all’identificazione delle clausole vessatorie presenti nei contratti,
ma anche alla individuazione di alcuni principi che possono essere utili
per la riformulazione di tali clausole e per la stesura di contratti equi
e trasparenti.
Ad esempio, a fronte di
clausole presunte vessatorie, come quelle di irrevocabilità ed esclusiva
dell’incarico nella mediazione immobiliare, è parso necessario consigliare
l’introduzione di obblighi sufficientemente impegnativi per il mediatore,
tali da bilanciare lo squilibrio contrattuale esistente in danno del consumatore:
quale la pubblicazione di annunci a pagamento su quotidiani e /o settimanali,
l’affissione di locandine nelle vetrine delle agenzie, l’inserimento degli
elementi dell’immobile in banche dati, garantire in Agenzia la reperibilità
di persone in grado di fornire informazioni agli interessati, oltre ad
assicurare la possibilità di visite effettive dell’immobile, ecc.
Per assicurare la trasparenza
è stato poi consigliato l’utilizzo di termini appropriati, ma comprensibili
anche per i "non addetti ai lavori", l’utilizzo di caratteri facilmente
leggibili e di una veste grafica che evidenzi gli elementi essenziali del
contratto, la precisione nell’identificazione dei contraenti nell’identificazione
dell’immobile (con l’indicazione dei dati catastali, di eventuali ipoteche),
nell’indicazione del prezzo e della provvigione dovuta.
Un ulteriore esempio è
poi rappresentato dai contratti di viaggio definiti "tutto compreso" ove
le clausole che disciplinano il recesso oneroso del turista sono state
considerate vessatorie, in quanto stabiliscono a carico del turista un
corrispettivo per il recesso, mentre non riconoscono al consumatore il
diritto di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta,
quando sia il professionista a non concludere il contratto e a recedere.
La Commissione ha suggerito
pertanto una ricostruzione di tali clausole, che le rendano conformi alle
disposizioni di legge che disciplinano la materia.
Anche l’analisi delle clausole
di limitazione e/o esonero da responsabilità ha reso evidente una
generale mancanza di trasparenza oltre ad una eccessiva genericità,
in contrasto con l’art. 1469 ter cc. Pertanto la Commissione ha ritenuto
insufficiente il mero rinvio a norme contenute in Convenzioni Internazionali
e ha invitato alla riproduzione integrale di dette disposizioni. Inoltre
ha evidenziato la necessità di operare una distinzione tra le tipologie
di danno rispetto alle quali il tour operator limita la propria responsabilità.
Con riguardo alle clausole
che disciplinano l’esonero da responsabilità per "fatto del terzo"
la Commissione ritiene che tale concetto indichi solo chi è estraneo
all’organizzazione del tour operator: pertanto sono nulle ed inefficaci,
oltre che vessatorie, le clausole che prevedono l’esonero da responsabilità
del tour operator per il fatto di ausiliari, in quanto limitano l’azione
del consumatore nei confronti del professionista.
La Commissione in certi
casi ha proposto clausole tipo in sostituzione di quelle esistenti nei
contratti.
Ciò è avvenuto
ad esempio per la revisione del prezzo di viaggio, ove è stata proposta
una clausola che, attuando il principio di trasparenza, pone il consumatore
in grado di conoscere esattamente le modalità e le percentuali del
calcolo di revisione.
Nella fase successiva l’esame
delle clausole vessatorie si rivolgerà ad altri settori che ad un
primo monitoraggio rivestono particolare interesse per la business community
milanese: il leasing, le assicurazioni, i contratti della pubblica amministrazione,
i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, i contratti negoziati
a distanza.
CONTATTI PIU'
EQUI
Per rendere agevole la riformulazione
delle condizioni contrattuali e per consentire ampia diffusione delle informazioni
ad imprese e consumatori è stata creata dall’Unità di Regolazione
del Mercato, ed è funzionante da febbraio, una banca dati inserita
su Internet, contenente la normativa, la giurisprudenza, i commenti e i
principi elaborati dall’Ufficio sulla base dei lavori svolti dalla Commissione
di Controllo sulle clausole vessatorie.
Tale banca, che rappresenta
un unicum in Italia, può servire altresì come tassello di
completamento della Banca Dati Clab Europa effettuata in sede di Unione
Europea per la tutela dei consumatori, contenente la giurisprudenza sulla
materia degli altri Paesi europei, ad eccezione dell’Italia.
L’"assistenza contrattuale
" di fatto resa dalla CCIAA alle imprese e ai consumatori può essere
considerata un ausilio concreto per favorire lo sviluppo spontaneo di una
contrattualistica equa nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale sancita
dalla Costituzione e dai principi di concorrenza nel mercato, tutelati
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Si renderà pertanto
indispensabile, per giungere ad uno step ulteriore, prima approfondire
in modo adeguato il rapporto intercorrente nell’odierno sistema giuridico
italiano tra i concetti di "regolazione del mercato" e concorrenza dello
stesso, nell’intento di favorire un dibattito attraverso seminari o pubblicazioni
che può consentire l’individuazione di tutte le problematiche connesse.
Tale approfondimento servirà in primo luogo a chiarire il contesto
e i termini in cui si inserisce la funzione di predisposizione di contratti
tipo attribuiti alle Camere di Commercio dalla Legge 580.
Infatti, la Camera di Milano
si è fatta promotrice di alcuni convegni e di una collana di pubblicazioni
per iniziare a riflettere sui compiti di regolazione del mercato attribuiti
alle Camere di Commercio.
Con riferimento alla predisposizione
di contratti tipo da parte degli enti camerali, una prima considerazione
emersa è stata proprio quella che essi debbano favorire la proliferazione
della contrattazione standardizzata di imprese e Associazioni e non tentare
di far emergere un unico contratto tipo per categoria. Fatto quest’ultimo
che potrebbe contrastare con il principio di concorrenza nel mercato, cardine
della normativa comunitaria.
Ci troviamo inoltre in una
situazione in evoluzione, in quanto concetti ed equilibri già consolidati
sotto l’aspetto giuridico sono in via di ridefinizione.
Alla luce di tale evoluzione
il ruolo camerale sulla materia potrebbe essere quello di stimolo alla
diversità anche contrattuale, previa verifica dell’equità
delle condizioni generali previste. Ma tutto ciò va adeguatamente
approfondito.
GLI USI
Al concetto di equità
si ricollega anche una delle attività camerali risalenti più
indietro nel tempo che rientrano nell’ambito della Regolazione del Mercato:
gli usi.
Come è noto, gli
enti camerali hanno l’obbligo di accertare e revisionare gli usi e le consuetudini
connessi alle attività economiche e commerciali. Tale attribuzione
è stata prevista originariamente dalla legge n. 121 del 20 marzo
1910 ed è stata poi confermata dal r.d. n. 2011 del 1934.
Questa attribuzione, in
merito alla quale le Camere hanno già una consolidata esperienza,
rientrante nell’ambito della "regolazione del mercato", si collega alle
stesse finalità di accertamento delle regole di equità contrattuale
che oggi si intendono perseguire attraverso la repressione di clausole
a danno delle parti contrattualmente più deboli e non giustificate
dall’equilibrio degli interessi regolati dal contratto.
Gli usi sono norme giuridiche
non scritte derivanti dal comportamento generale uniforme e costante, osservate
per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma
giuridica obbligatoria. L’uso non può né formarsi né
essere contrario al disposto della legge stessa, non può essere
quindi "contra legem".
Nel nostro ordinamento giuridico
gli usi sono fonte terziaria, dopo la legge e i regolamenti: essi, come
recita l’art. 8 delle preleggi, hanno efficacia solo se espressamente richiamati,
nel caso di materie regolate da leggi e regolamenti (c.d. uso "secundum
legem"); gli usi sono invece fonte autonoma nelle materie non regolate
da legge o regolamento (c.d. uso "praeter legem"). Sono fonti del
diritto esclusivamente quelli c.d. normativi (art. 1374 c.c.), che si distinguono
da quelli c.d. negoziali o contrattuali (art. 1340 c.c.), i quali hanno
funzione di integrare e di interpretare i contratti.
La revisione degli usi è
quinquennale e avviene mediante l’attività di una Commissione Provinciale
e di diversi Comitati Tecnici, in contraddittorio delle parti interessate
con la presenza anche delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti.
La registrazione degli usi
si articola in diverse fasi delle quali la pubblicazione rappresenta il
momento conclusivo, da cui discende la possibilità di utilizzare
la raccolta dei fatti e dei comportamenti registrati come fonte di diritto
senza necessità di dimostrazione del caso concreto; "fino a prova
contraria", come recita l’art. 9 delle disposizioni sulla legge in generale.
L’esistenza di usi registrati
dalle Camere costituisce un punto di riferimento certo per gli operatori
del settore, utile altresì a prevenire l’insorgere di contenzioso.
La Camera di Commercio di
Milano nel realizzare la raccolta degli usi ha sempre cercato di uscire
dalla dimensione provinciale, aprendosi ai mercati nazionale ed estero
e affrontando e, quando opportuno, recependo fenomeni, prassi contrattuali
e comportamenti non agevolmente inseribili negli schemi normativi offerti
dalla legislazione. Le raccolte degli usi in tema di leasing, factoring,
franchising, software, non solo hanno permesso di preparare il terreno
agli interventi normativi, recependo prassi di origine anglo-americana,
ma hanno contribuito direttamente al disegno della nuova disciplina codicistica,
come ad esempio è avvenuto a proposito della cessione dei crediti
d’impresa (factoring), regolati con norme specifiche solo con la legge
21 febbraio 1991, n. 52, successivamente all’accertamento di usi avvenuto
nel 1985. Ugualmente sta avvenendo per il franchising che, accertato dalla
Commissione Usi nel 1991, è ora oggetto di disciplina da parte di
un disegno di legge che si trova in Commissione Industria al Senato.
La Commissione Usi di Milano
raccoglie e registra, oltre agli usi normativi, quelli negoziali, che costituiscono
la maggioranza della Raccolta. Ciò fa in modo che la Raccolta rappresenti
un termometro sensibile della realtà economica nuova che da molti
anni caratterizza la Provincia di Milano.
Si è infatti consapevoli
che la diffusione di nuove tecnologie e la moltiplicazione dei rapporti
contrattuali fra imprenditori di diverse nazioni abbiano diversificato
notevolmente i tipi contrattuali facendone sorgere di nuovi, adottati direttamente
dagli operatori prima ancora che essi venissero recepiti o regolati dalla
legge.
L’adozione di tali strumenti
negoziali viene quindi a dipendere direttamente dalla necessità
economica. Pertanto la Commissione Usi ha sempre investito e ancor più
investirà nel futuro impegno ed energia nell’esame ed eventuale
recepimento di prassi che derivano direttamente dai nuovi contratti atipici.
Infatti il mercato sembrerebbe muoversi oggi verso tendenze che si possono
riassumere con lo slogan "più contratti e meno leggi", riconducendo
quest’ultime verso l’ambito di una protezione di interessi generali nel
rispetto dell’autonomia privata.
In questo quinquennio la
Commissione Usi ha anche deciso di revisionare gli usi recepiti in precedenza
alla luce della nuova normativa in tema di clausole vessatorie e di altre
normative di origine europea, poiché alcuni potrebbero essere divenuti
iniqui o contra legem. La Commissione, poi, pur conservando i tradizionali
compiti, ha deliberato di monitorare e registrare i nuovi orientamenti
negoziali che iniziano ad essere seguiti dagli operatori mercantili della
provincia, sebbene non ancora consolidati in uso (ad esempio in materia
di multiproprietà e multimedialità), al fine di ottenere
la fotografia degli aspetti principali del mercato e di effettuare anche
concrete proposte agli organi istituzionali della Camera di Commercio.
Queste attività comportano la costituzione di numerosi Comitati
Tecnici e un notevole impegno di ricerca e coordinamento.
Attualmente sono all’esame
della Commissione e del Comitato Tecnico le prassi seguite nel credito
al consumo per accertarvi, primi in Italia, gli usi esistenti. Sono stati
appena completati quelli sugli immobili, sui cereali, sul credito. Sono
in corso le procedure per accertare gli usi in tema di Internet Providers.
Ciò vuol dire corrispondere
pienamente agli auspici circa una nuova lex mercatoria, frutto dell’economia,
del mercato, del principio di concorrenza.
LA PARTE CIVILE
Accanto alle funzioni di
carattere contrattuale, di notevole rilevanza appare anche l’attribuzione
alle Camere di Commercio della possibilità di effettuare la costituzione
di parte civile nei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio e il promovimento dell’azione per la repressione della concorrenza
sleale ai sensi dell’art. 2601 cc.
Anche rispetto a queste
funzioni occorre approfondire (infatti sono in fase di pubblicazione due
studi da parte della CCIAA di Milano) il rapporto intercorrente tra esse,
l’interesse tutelato e gli interessi generali del mercato, per consentire
l’individuazione dei presupposti dell’azione e i casi in cui la Camera
può procedere.
Il fine è quello
di garantire l’imparzialità dell’Ente e la tutela degli interessi
pubblici e privati coinvolti, per garantire un mercato dove prevalgono
regole di leale concorrenza e dove "l’abusivismo" venga efficacemente represso,
evitando effetti distorsivi all’economia.
È poi grandemente
utile un esame trasversale di tutte le funzioni dell’Ente che rientrano
nell’ambito della "Regolazione del Mercato". La regolazione del mercato
tende sempre più ad essere una colonna portante delle Camere di
Commercio, funzione trasversale a quasi tutti i compiti.
Su di essa è stato
detto che si giocherà il loro futuro assetto.
La Camera si propone come
attore per la regolazione del mercato mediante interventi nel mercato che
fissino criteri e regole generali, e che restituiscano altresì la
capacità al mercato di darsi regole proprie.
La funzione di regolazione
secondo autorevole dottrina serve a garantire il corretto funzionamento
del sistema, assicurando, tra il riconoscimento di diritto e l’imposizione
di obblighi, l’equilibrio voluto dal legislatore.
Da ciò deriva la
necessità di una protezione dei diritti antitetica rispetto a quella
affidata al Giudice, che si svolge, non in via successiva, ma preventiva,
con immediatezza e continuità.
Inoltre peculiarità
della Camera di Commercio rispetto ad altri organismi è quella di
aggregare intorno a sé i diversi soggetti del mercato, imprese e
consumatori, attraverso una struttura di riferimento a rete articolata
sul territorio.
L’istituzione camerale intende
pertanto "regolare il mercato" nel senso più moderno, offrendo allo
stesso, nell’ambito del processo di delegificazione in atto, un supporto
di regole e strumenti a garanzia del mercato, fornendo servizi di conciliazione,
arbitrato e contrattualistica, intervenendo a tutela del consumatore e
a supporto delle imprese nel delicato processo di integrazione europea.
Pertanto gli interventi
concreti di attuazione dei compiti di regolazione dovranno continuamente
essere accompagnati da un’attenta riflessione che sviluppi una cultura
del mercato.
A questo proposito è
stato costituito dalla CCIAA di Milano un Osservatorio denominato Regolazione
e Giustizia del Mercato che rappresenta una struttura permanente di monitoraggio
e proposizione politica sulla legislazione e sulla prassi.
L’Osservatorio, composto
in modo da far convergere i fisiologici interessi contrapposti del mercato,
raggruppando tutti i momenti associativi e istituzionali, presenta una
forte esponenzialità.
Uno dei primi passi dell’Osservatorio
sarà quello di esaminare il quadro della legislazione italiana e
comunitaria e analizzare in chiave comparata le esperienze più significative
negli altri paesi europei.
L’Osservatorio effettuerà
anche una riflessione sui rapporti intercorrenti tra funzioni attribuite
alle Camere di Commercio e funzioni proprie di altre Authorities e di altri
organismi sia in Italia che in Europa, al fine di ottenere una mappatura
che individui le politiche che ispirano gli interventi di regolazione,
che consenta poi alla Camera di Milano di stabilire le nuove azioni da
intraprendere a tutela delle imprese e dei consumatori, nel rispetto di
un corretto e trasparente funzionamento del mercato, in armonia con l’evoluzione
europea.
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