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Impresa & Stato n°44-45
 
 
 
LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

I nuovi strumenti di garanzia della 
Camera

 
Vessatorieta' delle clausole, equita' dei contatti, raccolte degli usi: l'opera di controllo delle commissioni in una prospettiva dinamica
 
di
Eliana Romano

Il percorso di studio e di ricerca della CCIAA di Milano scaturito dalla Legge 580/93 e finalizzato all’individuazione di nuovi strumenti di garanzia per il corretto funzionamento dei meccanismi di mercato ha segnato una prima importante tappa nella elaborazione di un progetto pilota in materia di controllo di vessatorietà sulle clausole standard inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. 
Si tratta di controllo di carattere preventivo e generale che lascia come extrema ratio l’esercizio dell’azione giudiziale inibitoria e che si concretizza appunto nel controllo delle clausole vessatorie predisposte da Associazioni di Categoria, destinate solo in futuro ad essere utilizzate dai singoli aderenti. 
In questa prima fase l’ambito del controllo ha riguardato tre settori di prioritaria importanza per l’area economica milanese, quali la mediazione immobiliare, i contratti turistici e la multiproprietà. 
Le condizioni generali di contratto sono state esaminate da parte della Commissione Camerale di Controllo, sia sotto il profilo della vessatorietà riferita all’elenco delle clausole contenute nella legge comunitaria, sia sotto il profilo sostanziale dell’equilibrio contrattuale, sia sotto quello della trasparenza. 
Tale esame ha portato non solo all’identificazione delle clausole vessatorie presenti nei contratti, ma anche alla individuazione di alcuni principi che possono essere utili per la riformulazione di tali clausole e per la stesura di contratti equi e trasparenti. 
Ad esempio, a fronte di clausole presunte vessatorie, come quelle di irrevocabilità ed esclusiva dell’incarico nella mediazione immobiliare, è parso necessario consigliare l’introduzione di obblighi sufficientemente impegnativi per il mediatore, tali da bilanciare lo squilibrio contrattuale esistente in danno del consumatore: quale la pubblicazione di annunci a pagamento su quotidiani e /o settimanali, l’affissione di locandine nelle vetrine delle agenzie, l’inserimento degli elementi dell’immobile in banche dati, garantire in Agenzia la reperibilità di persone in grado di fornire informazioni agli interessati, oltre ad assicurare la possibilità di visite effettive dell’immobile, ecc. 
Per assicurare la trasparenza è stato poi consigliato l’utilizzo di termini appropriati, ma comprensibili anche per i "non addetti ai lavori", l’utilizzo di caratteri facilmente leggibili e di una veste grafica che evidenzi gli elementi essenziali del contratto, la precisione nell’identificazione dei contraenti nell’identificazione dell’immobile (con l’indicazione dei dati catastali, di eventuali ipoteche), nell’indicazione del prezzo e della provvigione dovuta.  
Un ulteriore esempio è poi rappresentato dai contratti di viaggio definiti "tutto compreso" ove le clausole che disciplinano il recesso oneroso del turista sono state considerate vessatorie, in quanto stabiliscono a carico del turista un corrispettivo per il recesso, mentre non riconoscono al consumatore il diritto di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta, quando sia il professionista a non concludere il contratto e a recedere. 
La Commissione ha suggerito pertanto una ricostruzione di tali clausole, che le rendano conformi alle disposizioni di legge che disciplinano la materia. 
Anche l’analisi delle clausole di limitazione e/o esonero da responsabilità ha reso evidente una generale mancanza di trasparenza oltre ad una eccessiva genericità, in contrasto con l’art. 1469 ter cc. Pertanto la Commissione ha ritenuto insufficiente il mero rinvio a norme contenute in Convenzioni Internazionali e ha invitato alla riproduzione integrale di dette disposizioni. Inoltre ha evidenziato la necessità di operare una distinzione tra le tipologie di danno rispetto alle quali il tour operator limita la propria responsabilità. 
Con riguardo alle clausole che disciplinano l’esonero da responsabilità per "fatto del terzo" la Commissione ritiene che tale concetto indichi solo chi è estraneo all’organizzazione del tour operator: pertanto sono nulle ed inefficaci, oltre che vessatorie, le clausole che prevedono l’esonero da responsabilità del tour operator per il fatto di ausiliari, in quanto limitano l’azione del consumatore nei confronti del professionista. 
La Commissione in certi casi ha proposto clausole tipo in sostituzione di quelle esistenti nei contratti. 
Ciò è avvenuto ad esempio per la revisione del prezzo di viaggio, ove è stata proposta una clausola che, attuando il principio di trasparenza, pone il consumatore in grado di conoscere esattamente le modalità e le percentuali del calcolo di revisione. 
Nella fase successiva l’esame delle clausole vessatorie si rivolgerà ad altri settori che ad un primo monitoraggio rivestono particolare interesse per la business community milanese: il leasing, le assicurazioni, i contratti della pubblica amministrazione, i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, i contratti negoziati a distanza. 

CONTATTI PIU' EQUI 
Per rendere agevole la riformulazione delle condizioni contrattuali e per consentire ampia diffusione delle informazioni ad imprese e consumatori è stata creata dall’Unità di Regolazione del Mercato, ed è funzionante da febbraio, una banca dati inserita su Internet, contenente la normativa, la giurisprudenza, i commenti e i principi elaborati dall’Ufficio sulla base dei lavori svolti dalla Commissione di Controllo sulle clausole vessatorie. 
Tale banca, che rappresenta un unicum in Italia, può servire altresì come tassello di completamento della Banca Dati Clab Europa effettuata in sede di Unione Europea per la tutela dei consumatori, contenente la giurisprudenza sulla materia degli altri Paesi europei, ad eccezione dell’Italia. 
L’"assistenza contrattuale " di fatto resa dalla CCIAA alle imprese e ai consumatori può essere considerata un ausilio concreto per favorire lo sviluppo spontaneo di una contrattualistica equa nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale sancita dalla Costituzione e dai principi di concorrenza nel mercato, tutelati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
Si renderà pertanto indispensabile, per giungere ad uno step ulteriore, prima approfondire in modo adeguato il rapporto intercorrente nell’odierno sistema giuridico italiano tra i concetti di "regolazione del mercato" e concorrenza dello stesso, nell’intento di favorire un dibattito attraverso seminari o pubblicazioni che può consentire l’individuazione di tutte le problematiche connesse. Tale approfondimento servirà in primo luogo a chiarire il contesto e i termini in cui si inserisce la funzione di predisposizione di contratti tipo attribuiti alle Camere di Commercio dalla Legge 580. 
Infatti, la Camera di Milano si è fatta promotrice di alcuni convegni e di una collana di pubblicazioni per iniziare a riflettere sui compiti di regolazione del mercato attribuiti alle Camere di Commercio. 
Con riferimento alla predisposizione di contratti tipo da parte degli enti camerali, una prima considerazione emersa è stata proprio quella che essi debbano favorire la proliferazione della contrattazione standardizzata di imprese e Associazioni e non tentare di far emergere un unico contratto tipo per categoria. Fatto quest’ultimo che potrebbe contrastare con il principio di concorrenza nel mercato, cardine della normativa comunitaria. 
Ci troviamo inoltre in una situazione in evoluzione, in quanto concetti ed equilibri già consolidati sotto l’aspetto giuridico sono in via di ridefinizione. 
Alla luce di tale evoluzione il ruolo camerale sulla materia potrebbe essere quello di stimolo alla diversità anche contrattuale, previa verifica dell’equità delle condizioni generali previste. Ma tutto ciò va adeguatamente approfondito.  

GLI USI 
Al concetto di equità si ricollega anche una delle attività camerali risalenti più indietro nel tempo che rientrano nell’ambito della Regolazione del Mercato: gli usi. 
Come è noto, gli enti camerali hanno l’obbligo di accertare e revisionare gli usi e le consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali. Tale attribuzione è stata prevista originariamente dalla legge n. 121 del 20 marzo 1910 ed è stata poi confermata dal r.d. n. 2011 del 1934. 
Questa attribuzione, in merito alla quale le Camere hanno già una consolidata esperienza, rientrante nell’ambito della "regolazione del mercato", si collega alle stesse finalità di accertamento delle regole di equità contrattuale che oggi si intendono perseguire attraverso la repressione di clausole a danno delle parti contrattualmente più deboli e non giustificate dall’equilibrio degli interessi regolati dal contratto. 
Gli usi sono norme giuridiche non scritte derivanti dal comportamento generale uniforme e costante, osservate per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria. L’uso non può né formarsi né essere contrario al disposto della legge stessa, non può essere quindi "contra legem". 
Nel nostro ordinamento giuridico gli usi sono fonte terziaria, dopo la legge e i regolamenti: essi, come recita l’art. 8 delle preleggi, hanno efficacia solo se espressamente richiamati, nel caso di materie regolate da leggi e regolamenti (c.d. uso "secundum legem"); gli usi sono invece fonte autonoma nelle materie non regolate da legge o regolamento (c.d. uso "praeter legem"). Sono  fonti del diritto esclusivamente quelli c.d. normativi (art. 1374 c.c.), che si distinguono da quelli c.d. negoziali o contrattuali (art. 1340 c.c.), i quali hanno funzione di integrare e di interpretare i contratti. 
La revisione degli usi è quinquennale e avviene mediante l’attività di una Commissione Provinciale e di diversi Comitati Tecnici, in contraddittorio delle parti interessate con la presenza anche delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti. 
La registrazione degli usi si articola in diverse fasi delle quali la pubblicazione rappresenta il momento conclusivo, da cui discende la possibilità di utilizzare la raccolta dei fatti e dei comportamenti registrati come fonte di diritto senza necessità di dimostrazione del caso concreto; "fino a prova contraria", come recita l’art. 9 delle disposizioni sulla legge in generale. 
L’esistenza di usi registrati dalle Camere costituisce un punto di riferimento certo per gli operatori del settore, utile altresì a prevenire l’insorgere di contenzioso. 
La Camera di Commercio di Milano nel realizzare la raccolta degli usi ha sempre cercato di uscire dalla dimensione provinciale, aprendosi ai mercati nazionale ed estero e affrontando e, quando opportuno, recependo fenomeni, prassi contrattuali e comportamenti non agevolmente inseribili negli schemi normativi offerti dalla legislazione. Le raccolte degli usi in tema di leasing, factoring, franchising, software, non solo hanno permesso di preparare il terreno agli interventi normativi, recependo prassi di origine anglo-americana, ma hanno contribuito direttamente al disegno della nuova disciplina codicistica, come ad esempio è avvenuto a proposito della cessione dei crediti d’impresa (factoring), regolati con norme specifiche solo con la legge 21 febbraio 1991, n. 52, successivamente all’accertamento di usi avvenuto nel 1985. Ugualmente sta avvenendo per il franchising che, accertato dalla Commissione Usi nel 1991, è ora oggetto di disciplina da parte di un disegno di legge che si trova in Commissione Industria al Senato. 
La Commissione Usi di Milano raccoglie e registra, oltre agli usi normativi, quelli negoziali, che costituiscono la maggioranza della Raccolta. Ciò fa in modo che la Raccolta rappresenti un termometro sensibile della realtà economica nuova che da molti anni caratterizza la Provincia di Milano. 
Si è infatti consapevoli che la diffusione di nuove tecnologie e la moltiplicazione dei rapporti contrattuali fra imprenditori di diverse nazioni abbiano diversificato notevolmente i tipi contrattuali facendone sorgere di nuovi, adottati direttamente dagli operatori prima ancora che essi venissero recepiti o regolati dalla legge.  
L’adozione di tali strumenti negoziali viene quindi a dipendere direttamente dalla necessità economica. Pertanto la Commissione Usi ha sempre investito e ancor più investirà nel futuro impegno ed energia nell’esame ed eventuale recepimento di prassi che derivano direttamente dai nuovi contratti atipici. Infatti il mercato sembrerebbe muoversi oggi verso tendenze che si possono riassumere con lo slogan "più contratti e meno leggi", riconducendo quest’ultime verso l’ambito di una protezione di interessi generali nel rispetto dell’autonomia privata. 
In questo quinquennio la Commissione Usi ha anche deciso di revisionare gli usi recepiti in precedenza alla luce della nuova normativa in tema di clausole vessatorie e di altre normative di origine europea, poiché alcuni potrebbero essere divenuti iniqui o contra legem. La Commissione, poi, pur conservando i tradizionali compiti, ha deliberato di monitorare e registrare i nuovi orientamenti negoziali che iniziano ad essere seguiti dagli operatori mercantili della provincia, sebbene non ancora consolidati in uso (ad esempio in materia di multiproprietà e multimedialità), al fine di ottenere la fotografia degli aspetti principali del mercato e di effettuare anche concrete proposte agli organi istituzionali della Camera di Commercio. Queste attività comportano la costituzione di numerosi Comitati Tecnici e un notevole impegno di ricerca e coordinamento. 
Attualmente sono all’esame della Commissione e del Comitato Tecnico le prassi seguite nel credito al consumo per accertarvi, primi in Italia, gli usi esistenti. Sono stati appena completati quelli sugli immobili, sui cereali, sul credito. Sono in corso le procedure per accertare gli usi in tema di Internet Providers. 
Ciò vuol dire corrispondere pienamente agli auspici circa una nuova lex mercatoria, frutto dell’economia, del mercato, del principio di concorrenza. 

LA PARTE CIVILE 
Accanto alle funzioni di carattere contrattuale, di notevole rilevanza appare anche l’attribuzione alle Camere di Commercio della possibilità di effettuare la costituzione di parte civile nei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e il promovimento dell’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 cc. 
Anche rispetto a queste funzioni occorre approfondire (infatti sono in fase di pubblicazione due studi da parte della CCIAA di Milano) il rapporto intercorrente tra esse, l’interesse tutelato e gli interessi generali del mercato, per consentire l’individuazione dei presupposti dell’azione e i casi in cui la Camera può procedere. 
Il fine è quello di garantire l’imparzialità dell’Ente e la tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti, per garantire un mercato dove prevalgono regole di leale concorrenza e dove "l’abusivismo" venga efficacemente represso, evitando effetti distorsivi all’economia. 
È poi grandemente utile un esame trasversale di tutte le funzioni dell’Ente che rientrano nell’ambito della "Regolazione del Mercato". La regolazione del mercato tende sempre più ad essere una colonna portante delle Camere di Commercio, funzione trasversale a quasi tutti i compiti. 
Su di essa è stato detto che si giocherà il loro futuro assetto. 
La Camera si propone come attore per la regolazione del mercato mediante interventi nel mercato che fissino criteri e regole generali, e che restituiscano altresì la capacità al mercato di darsi regole proprie. 
La funzione di regolazione secondo autorevole dottrina serve a garantire il corretto funzionamento del sistema, assicurando, tra il riconoscimento di diritto e l’imposizione di obblighi, l’equilibrio voluto dal legislatore. 
Da ciò deriva la necessità di una protezione dei diritti antitetica rispetto a quella affidata al Giudice, che si svolge, non in via successiva, ma preventiva, con immediatezza e continuità. 
Inoltre peculiarità della Camera di Commercio rispetto ad altri organismi è quella di aggregare intorno a sé i diversi soggetti del mercato, imprese e consumatori, attraverso una struttura di riferimento a rete articolata sul territorio. 
L’istituzione camerale intende pertanto "regolare il mercato" nel senso più moderno, offrendo allo stesso, nell’ambito del processo di delegificazione in atto, un supporto di regole e strumenti a garanzia del mercato, fornendo servizi di conciliazione, arbitrato e contrattualistica, intervenendo a tutela del consumatore e a supporto delle imprese nel delicato processo di integrazione europea. 
Pertanto gli interventi concreti di attuazione dei compiti di regolazione dovranno continuamente essere accompagnati da un’attenta riflessione che sviluppi una cultura del mercato. 
A questo proposito è stato costituito dalla CCIAA di Milano un Osservatorio denominato Regolazione e Giustizia del Mercato che rappresenta una struttura permanente di monitoraggio e proposizione politica sulla legislazione e sulla prassi. 
L’Osservatorio, composto in modo da far convergere i fisiologici interessi contrapposti del mercato, raggruppando tutti i momenti associativi e istituzionali, presenta una forte esponenzialità. 
Uno dei primi passi dell’Osservatorio sarà quello di esaminare il quadro della legislazione italiana e comunitaria e analizzare in chiave comparata le esperienze più significative negli altri paesi europei. 
L’Osservatorio effettuerà anche una riflessione sui rapporti intercorrenti tra funzioni attribuite alle Camere di Commercio e funzioni proprie di altre Authorities e di altri organismi sia in Italia che in Europa, al fine di ottenere una mappatura che individui le politiche che ispirano gli interventi di regolazione, che consenta poi alla Camera di Milano di stabilire le nuove azioni da intraprendere a tutela delle imprese e dei consumatori, nel rispetto di un corretto e trasparente funzionamento del mercato, in armonia con l’evoluzione europea.