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Impresa & Stato n°44-45
 
 
 
LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

I formulari per la trasparenza dei contratti

 
Il lavoro della Commissione camerale per raggiungere piu' corretti equilibri tra consumatori, associazioni professionali e imprenditori.
 
di
Elisabetta Galli e Stefano Puricelli
 
L’attività camerale di controllo circa la presenza di clausole inique nei contratti, va collocata nell’ottica di ruolo di garanzia del mercato che la L. 580 attribuisce alle CdC. Ad esso si affiancano poteri di intervento di carattere sia preventivo, volti cioè alla sensibilizzazione degli operatori del commercio, anche mediante la predisposizione di contratti-tipo, sia successivo, mediante l’attuazione di un sistema paragiurisdizionale di giustizia basato sugli strumenti dell’arbitrato e della conciliazione. 
L’ampia e generica attribuzione prevista all’art. 2, IV comma lett.c) della legge 580/93 trova un necessario coordinamento con la legge 52/96, attuativa della direttiva comunitaria 93/13 che, nel disciplinare la materia delle clausole abusive inserite nei contratti con i consumatori, indica un particolare campo in cui le Camere di Commercio sono chiamate ad operare, quello, appunto, della contrattazione standardizzata con i consumatori. 
È questo un dato di estrema attualità perché vale a confermare, tra l’altro, in linea con la politica comunitaria dell’ultimo decennio, una crescente attenzione normativa verso i consumatori, riconosciuti finalmente a pieno titolo soggetti di un mercato complesso. 
La nuova disciplina comunitaria delle clausole abusive, recepita agli artt. 1469 bis ss. c.c., presenta i caratteri della generalità e dell’orizzontalità, nel senso che non regolamenta una particolare materia, ma trova applicazione ogniqualvolta contratti di cessione di beni o di prestazioni di servizi siano stipulati tra un professionista e un consumatore. 
Essa presuppone un controllo non più solo formale sulle clausole, ma sostanziale, relativo cioè al loro contenuto, con l’obiettivo di scongiurare situazioni di significativo squilibrio, a danno del consumatore, nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto. 
Tale normativa sancisce l’inefficacia delle condizioni generali di contratto vessatorie, ponendo, di conseguenza, un problema di controllo nonché di successiva e necessaria riformulazione dei modelli contrattuali giudicati iniqui. 

L'AUTODISCIPLINA 
Nell’esaminare le possibili modalità di esercizio di tale controllo è risultato, in sostanza, come esso possa essere affidato, in prima battuta, all’autodisciplina degli operatori anche attraverso la promozione di codici deontologici per le varie categorie economiche; in secondo luogo alla giurisdizione ordinaria, laddove proprio l’art. 1469 sexies c.c. legittima le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti, nonché le stesse Camere di Commercio, all’esercizio di un’azione di natura inibitoria. 
Il ricorso a tale strumento, che sfociando di norma in una dichiarazione giudiziale di vessatorietà è potenzialmente in grado di determinare inopportuni vuoti negli schemi contrattuali analizzati, potendo fornire al più indicazioni correttive per la riformulazione delle clausole contestate, viene proprio per questo motivo considerato uno strumento estremo a presidio dell’effettività della nuova disciplina. 
Riconoscere un ruolo primario al controllo giudiziale significava peraltro caricare di un compito improprio una magistratura già al collasso, nonché fomentare la litigiosità affossando in sostanza quelle nuove esigenze di garanzia della trasparenza dell’attività negoziale che solo uno strumento più agile e snello avrebbe assecondato. 
Si è dunque aperto un ampio dibattito per studiare un meccanismo di coordinamento in grado di garantire un contraddittorio tra le parti coinvolte - organizzazioni dei consumatori, associazioni professionali e imprenditoriali - al fine di raggiungere, alla luce della nuova normativa vigente, più corretti equilibri contrattuali. 

L'UNITA' DI REGOLAZIONE 
La Camera di Commercio di Milano, percependo l’importanza dei nuovi compiti attribuiti, ha ritenuto innanzitutto necessario operare una modifica a livello strutturale, attivandosi così nella creazione di un’apposita Unità di Regolazione del Mercato, nella nomina di una Commissione tecnica per il controllo della vessatorietà e nell’elaborazione di un modello procedimentale per esercitare detto controllo. 
Un ruolo di decisiva importanza è svolto oggi proprio dall’Unità di Regolazione del Mercato che, oltre ad occuparsi dei compiti tradizionali quali l’accertamento e la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali, si trova in prima linea nel curare l’impostazione, lo sviluppo e la gestione di queste nuove funzioni, tra le quali appunto quella della promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti.  
È soprattutto in questo ambito particolare che l’Unità di Regolazione del Mercato svolge rilevanti compiti propulsivi e di iniziativa, ricognitivi e di ricerca, oltreché di vero e proprio supporto all’attività terminale della Commissione camerale di verifica delle clausole vessatorie. 
Tale Ufficio, nello svolgimento delle sue funzioni propositive, è tenuto ad individuare in via preliminare quelli, tra i settori di mercato, in cui la contrattazione standardizzata con i consumatori presenti più urgenti esigenze di conformazione. 
Il procedimento è attivato d’ufficio, su iniziativa dell’Unità di Regolazione del Mercato, sia pure nell’ambito di un progetto organizzativo approvato dal Segretario Generale. 
Considerate le eventuali iniziali difficoltà applicative di un tale programma, la CCIAA di Milano ha ritenuto opportuno predisporre un progetto-pilota in primis limitato alle sfere della mediazione immobiliare, delle agenzie di viaggio e della multiproprietà, in virtù di una selezione motivata dalla priorità di questi settori nonché dal buon esito dei primi contatti intercorsi con le rispettive associazioni di categoria. 
Le linee di sviluppo di siffatto progetto appaiono duplici: in via orizzontale si procederà ad estendere gradualmente il controllo di vessatorietà anche ad altri settori negoziali; in via verticale si promuoverà lo sviluppo della sperimentazione iniziata a Milano anche presso le altre Camere di Commercio d’Italia. 
Un ulteriore sviluppo a detta attività è di certo rappresentato dalla creazione di una banca-dati dove verranno raccolti i risultati del programma e in particolare i pareri della Commissione tecnica, le modifiche proposte, le intese raggiunte, l’elenco aggiornato delle azioni inibitorie esercitate. 

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA 
Il procedimento di verifica delle clausole vessatorie si articola in varie fasi. La prima, che possiamo definire "politica", di iniziativa e istruttoria, come visto, è curata dall’Unità di Regolazione del Mercato e presuppone un’attività di monitoraggio del settore scelto, in primo luogo attraverso l’individuazione dei soggetti coinvolti, vale a dire le associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali e professionali operanti nella provincia e, secondariamente, attraverso il reperimento dei modelli contrattuali in uso, che saranno oggetto di esame. 
Il funzionario responsabile, in questo stadio del procedimento, provvede in sostanza ad acquisire tutti gli elementi di fatto e di diritto che ritiene necessari e si adopera, inviando agli interessati avviso di inizio del procedimento, ad assicurare il più ampio contraddittorio, invitando gli stessi soggetti a presentare memorie, documenti, richieste di audizione. 
L’Unità di Regolazione del Mercato provvede, al termine di detta fase, ad un esame preventivo dei formulari reperiti e alla successiva redazione di una proposta di parere da presentare successivamente al vaglio della Commissione. 
Le risultanze dell’istruttoria vengono così sottoposte al Segretario Generale affinché attivi la Commissione di controllo, chiamata ad esprimere un parere tecnico sulla vessatorietà. 
Questa Commissione, istituita dalla Camera di Commercio con apposita delibera, risulta composta dal Segretario Generale o da un suo delegato che la presiede, da due esperti in materia di diritto e tecnica dei contratti, nonché da funzionari camerali. È prevista poi la possibilità di avvalersi dell’apporto di altri esperti scelti di volta in volta in relazione al settore di pertinenza. 
Le valutazioni finali che ne scaturiscono, grazie anche alla competenza tecnica espressa dai componenti della Commissione, costituiscono un rigoroso punto di riferimento reso all’autonomia privata, affinché le imprese possano adeguare i propri schemi contrattuali allo spirito della nuova normativa, nel senso così autorevolmente indicato. 
Nel fornire indicazioni correttive attraverso la redazione finale del parere, vengono altresì tenute presenti le osservazioni fatte pervenire dalle principali associazioni di difesa dei consumatori, parti necessarie del contraddittorio. 
Nell’esame dei formulari la Commissione si è trovata a dover studiare preliminarmente le specificità normative regolatrici del settore considerato, adoperandosi per coordinarle armonicamente con la nuova normativa sulle clausole abusive, che, come visto, ha carattere generale. 

TRASPARENZA E COMPRENSIBILITA' 
Il controllo di vessatorietà delle clausole procede fondamentalmente su due livelli: quello della trasparenza e chiarezza e quello del sostanziale equilibrio delle posizioni contrattuali. 
Trasparenza significa chiarezza e comprensibilità. 
La non trasparenza di una clausola, se non determina l’automatica inefficacia della stessa, consente tuttavia al giudice di procedere ad una valutazione economica. 
Proprio in relazione alla trasparenza la Commissione ha registrato, altresì, una diffusa tendenza alla redazione di testi contrattuali mediante utilizzo di caratteri tipografici non sempre chiaramente leggibili. 
Quanto al secondo profilo, la Commissione non si limita ad indicare quelle tra le clausole esaminate che rientrano astrattamente in una delle fattispecie esemplificative elencate all’art. 1469 bis. c.c., ma procede ad una valutazione in concreto del contratto nel suo complesso. 
Si ritiene, pertanto che anche una clausola non rientrante in una delle ipotesi individuate dalla legge possa comunque essere vessatoria, qualora contribuisca a determinare quel significativo squilibrio delle posizioni contrattuali che la nuova normativa vuole scongiurare. 
La Commissione valuta le clausole in base all’istruttoria in precedenza condotta dall’Unità di Regolazione del Mercato e ai rilievi mossi da soggetti qualificati, che abbiano fatto richiesta di essere ascoltati o che siano stati convocati per l’audizione. 
Al termine di questa fase, la Commissione propone un parere finale, che viene poi approvato dal Segretario Generale, argomentato con l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. 
In caso di accertata vessatorietà di talune clausole, la Commissione integra il parere emesso con opportune proposte di modifica, elaborate in collaborazione con l’Unità di Regolazione del Mercato, e si mantiene comunque a disposizione dei soggetti coinvolti nel procedimento per l’avvio di un’ulteriore fase propositiva e di cooperazione, finalizzata alla più adeguata riformulazione delle clausole censurate nonché alla fissazione di assetti contrattuali più equilibrati. 
È sulla base del parere di vessatorietà reso dalla Commissione e dell’eventuale indisponibilità degli interessati a conformare le clausole censurate secondo quanto indicato che il Segretario Generale valuterà l’opportunità dell’azione inibitoria al cui esercizio la Camera di Commercio è legittimata in forza dell’art. 1469 sexies c.c. 
La cooperazione tra le parti che si sviluppa con l’apporto tecnico della Commissione di controllo e più in generale sotto la regia della CCIAA sembra costituire lo strumento più adeguato per ricercare e garantire nuovi equilibri di un mercato che si vuole improntato a maggiore trasparenza e legalità. La Camera di Commercio di Milano si va così gradualmente proponendo come ente promotore di stimoli e suggerimenti per il conseguimento di quegli obiettivi di certezza delle regole e dei comportamenti che appaiono necessari agli operatori economici che non vogliano vedersi costretti a ricorrere sempre più spesso al contenzioso, subendone conseguentemente la macchinosità dell’apparato.