Impresa
& Stato n°44-45
LA REGOLAZIONE
DEL MERCATO
I formulari per la trasparenza
dei contratti
Il lavoro della
Commissione camerale per raggiungere piu' corretti equilibri tra consumatori,
associazioni professionali e imprenditori.
di
Elisabetta
Galli e Stefano Puricelli
L’attività
camerale di controllo circa la presenza di clausole inique nei contratti,
va collocata nell’ottica di ruolo di garanzia del mercato che la L. 580
attribuisce alle CdC. Ad esso si affiancano poteri di intervento di carattere
sia preventivo, volti cioè alla sensibilizzazione degli operatori
del commercio, anche mediante la predisposizione di contratti-tipo, sia
successivo, mediante l’attuazione di un sistema paragiurisdizionale di
giustizia basato sugli strumenti dell’arbitrato e della conciliazione.
L’ampia e generica attribuzione
prevista all’art. 2, IV comma lett.c) della legge 580/93 trova un necessario
coordinamento con la legge 52/96, attuativa della direttiva comunitaria
93/13 che, nel disciplinare la materia delle clausole abusive inserite
nei contratti con i consumatori, indica un particolare campo in cui le
Camere di Commercio sono chiamate ad operare, quello, appunto, della contrattazione
standardizzata con i consumatori.
È questo un dato
di estrema attualità perché vale a confermare, tra l’altro,
in linea con la politica comunitaria dell’ultimo decennio, una crescente
attenzione normativa verso i consumatori, riconosciuti finalmente a pieno
titolo soggetti di un mercato complesso.
La nuova disciplina comunitaria
delle clausole abusive, recepita agli artt. 1469 bis ss. c.c., presenta
i caratteri della generalità e dell’orizzontalità, nel senso
che non regolamenta una particolare materia, ma trova applicazione ogniqualvolta
contratti di cessione di beni o di prestazioni di servizi siano stipulati
tra un professionista e un consumatore.
Essa presuppone un controllo
non più solo formale sulle clausole, ma sostanziale, relativo cioè
al loro contenuto, con l’obiettivo di scongiurare situazioni di significativo
squilibrio, a danno del consumatore, nei diritti e negli obblighi derivanti
dal contratto.
Tale normativa sancisce
l’inefficacia delle condizioni generali di contratto vessatorie, ponendo,
di conseguenza, un problema di controllo nonché di successiva e
necessaria riformulazione dei modelli contrattuali giudicati iniqui.
L'AUTODISCIPLINA
Nell’esaminare le possibili
modalità di esercizio di tale controllo è risultato, in sostanza,
come esso possa essere affidato, in prima battuta, all’autodisciplina degli
operatori anche attraverso la promozione di codici deontologici per le
varie categorie economiche; in secondo luogo alla giurisdizione ordinaria,
laddove proprio l’art. 1469 sexies c.c. legittima le associazioni rappresentative
dei consumatori e dei professionisti, nonché le stesse Camere di
Commercio, all’esercizio di un’azione di natura inibitoria.
Il ricorso a tale strumento,
che sfociando di norma in una dichiarazione giudiziale di vessatorietà
è potenzialmente in grado di determinare inopportuni vuoti negli
schemi contrattuali analizzati, potendo fornire al più indicazioni
correttive per la riformulazione delle clausole contestate, viene proprio
per questo motivo considerato uno strumento estremo a presidio dell’effettività
della nuova disciplina.
Riconoscere un ruolo primario
al controllo giudiziale significava peraltro caricare di un compito improprio
una magistratura già al collasso, nonché fomentare la litigiosità
affossando in sostanza quelle nuove esigenze di garanzia della trasparenza
dell’attività negoziale che solo uno strumento più agile
e snello avrebbe assecondato.
Si è dunque aperto
un ampio dibattito per studiare un meccanismo di coordinamento in grado
di garantire un contraddittorio tra le parti coinvolte - organizzazioni
dei consumatori, associazioni professionali e imprenditoriali - al fine
di raggiungere, alla luce della nuova normativa vigente, più corretti
equilibri contrattuali.
L'UNITA' DI REGOLAZIONE
La Camera di Commercio di
Milano, percependo l’importanza dei nuovi compiti attribuiti, ha ritenuto
innanzitutto necessario operare una modifica a livello strutturale, attivandosi
così nella creazione di un’apposita Unità di Regolazione
del Mercato, nella nomina di una Commissione tecnica per il controllo della
vessatorietà e nell’elaborazione di un modello procedimentale per
esercitare detto controllo.
Un ruolo di decisiva importanza
è svolto oggi proprio dall’Unità di Regolazione del Mercato
che, oltre ad occuparsi dei compiti tradizionali quali l’accertamento e
la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali, si trova in prima
linea nel curare l’impostazione, lo sviluppo e la gestione di queste nuove
funzioni, tra le quali appunto quella della promozione di forme di controllo
sulla presenza di clausole inique nei contratti.
È soprattutto in
questo ambito particolare che l’Unità di Regolazione del Mercato
svolge rilevanti compiti propulsivi e di iniziativa, ricognitivi e di ricerca,
oltreché di vero e proprio supporto all’attività terminale
della Commissione camerale di verifica delle clausole vessatorie.
Tale Ufficio, nello svolgimento
delle sue funzioni propositive, è tenuto ad individuare in via preliminare
quelli, tra i settori di mercato, in cui la contrattazione standardizzata
con i consumatori presenti più urgenti esigenze di conformazione.
Il procedimento è
attivato d’ufficio, su iniziativa dell’Unità di Regolazione del
Mercato, sia pure nell’ambito di un progetto organizzativo approvato dal
Segretario Generale.
Considerate le eventuali
iniziali difficoltà applicative di un tale programma, la CCIAA di
Milano ha ritenuto opportuno predisporre un progetto-pilota in primis limitato
alle sfere della mediazione immobiliare, delle agenzie di viaggio e della
multiproprietà, in virtù di una selezione motivata dalla
priorità di questi settori nonché dal buon esito dei primi
contatti intercorsi con le rispettive associazioni di categoria.
Le linee di sviluppo di
siffatto progetto appaiono duplici: in via orizzontale si procederà
ad estendere gradualmente il controllo di vessatorietà anche ad
altri settori negoziali; in via verticale si promuoverà lo sviluppo
della sperimentazione iniziata a Milano anche presso le altre Camere di
Commercio d’Italia.
Un ulteriore sviluppo a
detta attività è di certo rappresentato dalla creazione di
una banca-dati dove verranno raccolti i risultati del programma e in particolare
i pareri della Commissione tecnica, le modifiche proposte, le intese raggiunte,
l’elenco aggiornato delle azioni inibitorie esercitate.
IL PROCEDIMENTO
DI VERIFICA
Il procedimento di verifica
delle clausole vessatorie si articola in varie fasi. La prima, che possiamo
definire "politica", di iniziativa e istruttoria, come visto, è
curata dall’Unità di Regolazione del Mercato e presuppone un’attività
di monitoraggio del settore scelto, in primo luogo attraverso l’individuazione
dei soggetti coinvolti, vale a dire le associazioni rappresentative di
categorie imprenditoriali e professionali operanti nella provincia e, secondariamente,
attraverso il reperimento dei modelli contrattuali in uso, che saranno
oggetto di esame.
Il funzionario responsabile,
in questo stadio del procedimento, provvede in sostanza ad acquisire tutti
gli elementi di fatto e di diritto che ritiene necessari e si adopera,
inviando agli interessati avviso di inizio del procedimento, ad assicurare
il più ampio contraddittorio, invitando gli stessi soggetti a presentare
memorie, documenti, richieste di audizione.
L’Unità di Regolazione
del Mercato provvede, al termine di detta fase, ad un esame preventivo
dei formulari reperiti e alla successiva redazione di una proposta di parere
da presentare successivamente al vaglio della Commissione.
Le risultanze dell’istruttoria
vengono così sottoposte al Segretario Generale affinché attivi
la Commissione di controllo, chiamata ad esprimere un parere tecnico sulla
vessatorietà.
Questa Commissione, istituita
dalla Camera di Commercio con apposita delibera, risulta composta dal Segretario
Generale o da un suo delegato che la presiede, da due esperti in materia
di diritto e tecnica dei contratti, nonché da funzionari camerali.
È prevista poi la possibilità di avvalersi dell’apporto di
altri esperti scelti di volta in volta in relazione al settore di pertinenza.
Le valutazioni finali che
ne scaturiscono, grazie anche alla competenza tecnica espressa dai componenti
della Commissione, costituiscono un rigoroso punto di riferimento reso
all’autonomia privata, affinché le imprese possano adeguare i propri
schemi contrattuali allo spirito della nuova normativa, nel senso così
autorevolmente indicato.
Nel fornire indicazioni
correttive attraverso la redazione finale del parere, vengono altresì
tenute presenti le osservazioni fatte pervenire dalle principali associazioni
di difesa dei consumatori, parti necessarie del contraddittorio.
Nell’esame dei formulari
la Commissione si è trovata a dover studiare preliminarmente le
specificità normative regolatrici del settore considerato, adoperandosi
per coordinarle armonicamente con la nuova normativa sulle clausole abusive,
che, come visto, ha carattere generale.
TRASPARENZA E
COMPRENSIBILITA'
Il controllo di vessatorietà
delle clausole procede fondamentalmente su due livelli: quello della trasparenza
e chiarezza e quello del sostanziale equilibrio delle posizioni contrattuali.
Trasparenza significa chiarezza
e comprensibilità.
La non trasparenza di una
clausola, se non determina l’automatica inefficacia della stessa, consente
tuttavia al giudice di procedere ad una valutazione economica.
Proprio in relazione alla
trasparenza la Commissione ha registrato, altresì, una diffusa tendenza
alla redazione di testi contrattuali mediante utilizzo di caratteri tipografici
non sempre chiaramente leggibili.
Quanto al secondo profilo,
la Commissione non si limita ad indicare quelle tra le clausole esaminate
che rientrano astrattamente in una delle fattispecie esemplificative elencate
all’art. 1469 bis. c.c., ma procede ad una valutazione in concreto del
contratto nel suo complesso.
Si ritiene, pertanto che
anche una clausola non rientrante in una delle ipotesi individuate dalla
legge possa comunque essere vessatoria, qualora contribuisca a determinare
quel significativo squilibrio delle posizioni contrattuali che la nuova
normativa vuole scongiurare.
La Commissione valuta le
clausole in base all’istruttoria in precedenza condotta dall’Unità
di Regolazione del Mercato e ai rilievi mossi da soggetti qualificati,
che abbiano fatto richiesta di essere ascoltati o che siano stati convocati
per l’audizione.
Al termine di questa fase,
la Commissione propone un parere finale, che viene poi approvato dal Segretario
Generale, argomentato con l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto
sui quali si fonda.
In caso di accertata vessatorietà
di talune clausole, la Commissione integra il parere emesso con opportune
proposte di modifica, elaborate in collaborazione con l’Unità di
Regolazione del Mercato, e si mantiene comunque a disposizione dei soggetti
coinvolti nel procedimento per l’avvio di un’ulteriore fase propositiva
e di cooperazione, finalizzata alla più adeguata riformulazione
delle clausole censurate nonché alla fissazione di assetti contrattuali
più equilibrati.
È sulla base del
parere di vessatorietà reso dalla Commissione e dell’eventuale indisponibilità
degli interessati a conformare le clausole censurate secondo quanto indicato
che il Segretario Generale valuterà l’opportunità dell’azione
inibitoria al cui esercizio la Camera di Commercio è legittimata
in forza dell’art. 1469 sexies c.c.
La cooperazione tra le parti
che si sviluppa con l’apporto tecnico della Commissione di controllo e
più in generale sotto la regia della CCIAA sembra costituire lo
strumento più adeguato per ricercare e garantire nuovi equilibri
di un mercato che si vuole improntato a maggiore trasparenza e legalità.
La Camera di Commercio di Milano si va così gradualmente proponendo
come ente promotore di stimoli e suggerimenti per il conseguimento di quegli
obiettivi di certezza delle regole e dei comportamenti che appaiono necessari
agli operatori economici che non vogliano vedersi costretti a ricorrere
sempre più spesso al contenzioso, subendone conseguentemente la
macchinosità dell’apparato.
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