Impresa
& Stato n°44-45
LA REGOLAZIONE
DEL MERCATO
La flessibilita' dello
sportello di Conciliazione
Poche formalita',
costi contenuti e tempi brevi: i vantaggi di uno strumento di risoluzione
alternativa delle controversie che nei primi due anni di attivita' ha ottenuto
risultati confortanti
di
Nicola
Giudice
La
previsione di costituire presso le Camere di Commercio commissioni conciliative
per comporre controversie tra imprese e tra queste ultime e i consumatori,
merita di essere evidenziata tra le novità introdotte dalla L. 580/1993.
In effetti la conciliazione, istituto pressoché sconosciuto dai
cittadini e degli operatori professionali, ha iniziato a destare curiosità
e interesse da parte di molti. A riprova di ciò il fatto che, in
due anni di attività, lo Sportello di Conciliazione, la struttura
appositamente costituita dalla Camera di Commercio di Milano per dare attuazione
a quanto previsto dalla legge, ha ricevuto più di 1200 richieste
di informazione da parte di persone interessate all’utilizzo di questa
forma di risoluzione alternativa delle controversie.
Come dimostrato dall’esperienza
maturata "sul campo" dai funzionari dello Sportello, tanto interesse è
motivato in primo luogo da una forte necessità di "certezza del
rapporto giuridico", dovuta alla crisi in cui versa la giustizia civile
in Italia, soprattutto per coloro che si trovano alle prese con controversie
di modesta entità. In secondo luogo, non va dimenticato come lo
strumento della conciliazione sia stato concepito soprattutto per dare
spazio alle pretese di giustizia, spesso disattese, dei consumatori e delle
piccole imprese, soggetti che hanno una particolare difficoltà ad
affrontare le spese "tipiche" di un contenzioso legale, spese, come noto,
sempre molto elevate.
Se esiste un interesse per
la conciliazione come "novità" non va però dimenticato come
essa, pur presente di fatto nella normativa vigente, venga purtroppo frequentemente
dimenticata o accantonata da parti litigiose e poco propense ad addivenire
ad accordi amichevoli una volta sorta la controversia.
Si può allora evidenziare
come si tratti non tanto di una novità in senso assoluto quanto
di una "riscoperta", quanto mai opportuna, di un istituto desueto che presenta
grandi vantaggi per coloro che lo utilizzano.
Non pare questa la sede
per un’approfondita disamina dei pro e dei contro dell’utilizzo dello strumento
conciliativo, ma è pur necessario sottolineare alcune caratteristiche
dell’istituto, almeno così come concretizzatosi nell’esperienza
milanese.
Innanzitutto, è bene
ricordarlo, la conciliazione si configura come un metodo alternativo di
risoluzione delle controversie. L’obiettivo di tale procedimento è
quello di addivenire ad una composizione del contrasto insorto tra le parti,
attraverso l’opera di una o più persone (i conciliatori) il cui
intervento è fondamentale per la buona riuscita dell’operazione.
È proprio l’opera di convincimento delle parti, svolta dai conciliatori,
mirata a formulare proposte, soluzioni e possibili compromessi, a condurle
ad un punto di incontro cui, in prima battuta, entrambe ritenevano impossibile
pervenire. A tale sforzo deve corrispondere, nelle parti, una predisposizione
alla collaborazione, un’elasticità che si concretizza nel mantenersi
aperti a soluzioni alternative, ad essere propositivi con idee e soluzioni
che possono, in qualunque momento del procedimento, pervenire dagli stessi
soggetti coinvolti al fine di concludere positivamente il tentativo di
conciliazione.
Sembra necessario sottolineare
come, caratterizzato da pochissime formalità, con costi contenuti
e tempi brevi, il procedimento conciliativo si apra alla discussione tra
le parti in un campo "neutro" (la Camera di Commercio) ove imprese e consumatori,
pur sostenendo le proprie ragioni, possono, con buona volontà, procedere
alla ricostruzione di un rapporto economico e alla risoluzione "indolore"
di una controversia.
Affinché tutto ciò
che è stato sopra esposto avvenga, le parti in primo luogo, ma anche
i conciliatori e gli stessi funzionari incaricati del funzionamento dello
Sportello, devono dimostrare una particolare "flessibilità" che
si concretizzi nella disponibilità a qualunque soluzione, anche
originale e talvolta un po’ curiosa, pur di giungere ad una composizione
amichevole della controversia.
In tal senso è bene
aggiungere che l’istituto della conciliazione camerale è caratterizzato
da una "flessibilità" sconosciuta alla conciliazione in sede non
contenziosa così come si svolge davanti al Giudice di Pace ai sensi
dell’art. 322 CPC.
In effetti la Camera di
Commercio appare luogo naturalmente deputato allo svolgimento di conciliazioni
in cui la flessibilità del procedimento possa conoscere il suo momento
di maggiore espressione.
Cerchiamo dunque di ripercorrere,
per sommi capi, l’iter conciliativo così come si svolge presso lo
Sportello di Conciliazione, sottolineando, di volta in volta, i passaggi
in cui maggiormente si evidenzia la "flessibilità" della conciliazione
camerale.
DEPOSITO DELLA
DOMANDA
Il deposito della domanda
avviene a seguito di un colloquio con i funzionari dello Sportello. La
parte interessata, il rappresentante dell’impresa o il consumatore, viene
informata delle possibilità e dei vantaggi offerti dall’utilizzo
della conciliazione come mezzo di risoluzione della controversia. Viene
inoltre approfondita la controversia nel merito al fine di definire l’oggetto
del contendere ed evidenziare gli aspetti realmente cruciali della lamentela,
isolandoli, per quanto possibile, dalle contestazioni in apparenza più
pretestuose. In questa fase è bene illustrare a chi deposita lo
spirito collaborativo di cui si deve munire al fine di affrontare il procedimento
con un approccio più corretto.
Accade in questo primo momento
che alcuni desistano perché non convinti dell’opportunità
di "conciliare" in quel caso specifico o perché convinti che sia
meglio affrontare la lite giudiziale. La resistenza che si incontra in
queste circostanze è dovuta soprattutto alla mancanza di cultura
conciliativa, alla radicata convinzione che l’unica soluzione fisiologicamente
possibile in una controversia sia quella di ottenere una vittoria netta
ed evidente dei propri diritti a spese della controparte.
L’opera dei funzionari deve
in questo caso essere finalizzata ad eliminare possibili fraintendimenti
da parte di chi tenta la conciliazione, attivandosi inoltre per fornire,
nei limiti del possibile, una visione d’insieme della controversia con
i possibili sviluppi in sede conciliativa. Non è escluso che, già
in questa prima fase, sia conveniente avanzare proposte di risoluzione
amichevole che potrebbero essere eventualmente accolte dalla controparte.
CONTATTO DELLA
CONTROPARTE
Se le formalità del
procedimento sono già molto ridotte al momento del deposito, è
forse in tale fase che la "flessibilità" della conciliazione camerale
appare notevole e si distingue in modo netto dal procedimento che è
possibile instaurare di fronte al Giudice di Pace. Infatti, a seguito della
domanda, lo Sportello di Conciliazione contatta la controparte per iscritto
e telefonicamente e comunque con ogni mezzo idoneo non solo per trasmettere
la notizia dell’avvenuto deposito ma anche per informare l’interessato
dei vantaggi offerti dal servizio e della possibilità di trovare
una soluzione amichevole alla controversia. Mentre la citazione del Giudice
di Pace rimane un "freddo" documento, assai distante dall’abitudine dell’operatore
professionale di affrontare i rapporti con i propri clienti, la comunicazione
da parte dello Sportello è molto più informale e, lungi dal
porre l’accento sulle motivazioni che spingono la parte ricorrente a tentare
la conciliazione, evidenzia i vantaggi propri di una soluzione rapida e
poco costosa. Sia le imprese che i consumatori avvertono in modo significativamente
positivo il fatto che il servizio di conciliazione venga offerto dalla
Camera di Commercio. Lontano dal rigido formalismo dell’aula di un tribunale,
ma pur sempre confortate dall’autorevolezza di un ambiente in cui ben si
coniugano il servizio pubblico e le esigenze del privato, le parti sono
meglio disposte ad accogliere l’invito a discutere del problema che è
stato posto all’attenzione dello Sportello.
COMPOSIZIONE PRIMA
DELL' UDIENZA
Non è infrequente
che a tale invito la parte "resistente" risponda avanzando una prima proposta
transattiva. Questo fenomeno, oltre a sottolineare la fiducia che viene
riposta nell’istituzione camerale, pare dimostrare anche il favore con
cui le parti guardano a tali nuove forme di risoluzione del conflitto.
In tali circostanze occorre rimarcare quanto sia delicato il ruolo rivestito
dai funzionari dello Sportello che devono, a tempo, essere mediatori di
contrapposti interessi senza però indurre le parti a pensare che
vi sia parzialità nello svolgimento di tale compito. L’esperienza
di questi due anni prova che tale ruolo, se bene interpretato, può
garantire soddisfazione ad entrambe le parti.
L' UDIENZA
L’udienza viene fissata
tempestivamente ricorrendo ad ogni mezzo idoneo per individuare i conciliatori
più adatti al ruolo. Nel compiere tale scelta vengono seguiti criteri
oggettivi basati sull’esperienza che i singoli conciliatori hanno acquisito
nel corso degli anni. Ciò detto, anche in questo caso la flessibilità
gioca un ruolo importante proprio perché, se è bene che i
conciliatori provengano da differenti associazioni di categoria in modo
da rispettare una doverosa par condicio, è pur vero che la priorità
deve essere data al fattore tempo. Per questo motivo sovente si cerca di
evitare inutili rinvii individuando i conciliatori che si dimostrano maggiormente
disponibili a rivestire tale ruolo.
Il compito svolto dai conciliatori
è ovviamente il più delicato. Di fatto l’opera dello Sportello
è sì quella di coordinare le parti al fine di definire al
meglio gli aspetti che possono in qualche modo rappresentare un ostacolo
alla composizione della controversia. La conciliazione vera e propria si
realizza però nel momento in cui le parti hanno un contatto diretto
alla presenza dei conciliatori.
Anche qui, ovviamente, non
v’è né si sente la necessità di un rigido formalismo.
Pertanto i conciliatori agiscono nella massima libertà proponendo
soluzioni volte a trovare un punto di incontro tra le due richieste contrapposte.
Laddove si riscontra una
forte resistenza, da parte degli interessati, a trovare soluzioni conciliative,
emerge la capacità dei conciliatori di trovare percorsi più
agevoli per giungere ad una soluzione altrimenti troppo distante. Si può
verificare allora che i conciliatori chiedano di confrontarsi per qualche
minuto prima con il ricorrente e poi con il resistente tentando di percepire
le reali motivazioni che spingono gli interessati a contestare le soluzioni
eventualmente proposte.
È inoltre possibile
che i conciliatori si consultino in assenza delle parti per scambiarsi
opinioni e formulare ipotesi risolutive.
POSSIBILI CONCLUSIONI
DELL' ITER
Differenti sono le possibili
soluzioni a cui le parti addivengono a seguito della conciliazione. In
linea generale è preferita la scelta di "monetizzare" l’oggetto
della controversia, individuando il quantum che una delle parti dovrà
corrispondere all’altra. Accanto a tale ipotesi possono però configurarsene
altre. Un artigiano potrà ad esempio impegnarsi a rifare i lavori
secondo un più dettagliato preventivo negoziato in sede conciliativa.
Un commerciante potrà offrire, a titolo risarcitorio, un tipo di
merce differente da quella acquistata e rifiutata perché difettosa.
Ancora, è possibile che la soluzione finale possa essere rappresentata
da una prestazione di opera (il lavaggio di un certo numero di capi nel
caso di una tintoria, una serie di controlli nel caso di un’autofficina)
o in uno sconto su futuri acquisti o contratti (lo sconto nell’ipotesi
di un nuovo viaggio, offerto da un tour operator o da una agenzia di viaggi).
Altre volte ancora la conclusione amichevole viene raggiunta sulla base
di un mix delle due opzioni precedentemente illustrate.
Detto ciò, non si
deve certo escludere l’eventualità che le parti non riescano, nonostante
gli sforzi compiuti, a trovare un accordo definitivo sull’oggetto del contendere.
In tal caso si tratta di una mancata conciliazione che viene messa a verbale
e sottoscritta dalle parti. Allorché si verifica un’ipotesi di tal
genere non va però dimenticato che l’iter conciliativo non ha necessariamente
fallito il suo scopo essenziale.
Di fatto la conciliazione
ha uno scopo ben preciso, quello di convincere le parti a discutere della
controversia che le divide; se da tale discussione non emerge una soluzione
definitiva ciò non comporta automaticamente che il tempo e le capacità
dei conciliatori siano stati profusi invano. In effetti è frequente
che le parti, sulle basi delle conclusioni della commissione conciliativa,
possano ipotizzare una conclusione amichevole della controversia anche
in un secondo momento.
Da tutto ciò si evincono
alcune conclusioni che mettono in evidenza i vantaggi dell’uso dello strumento
conciliativo:
- per i consumatori esiste
infatti la possibilità di ottenere una soddisfazione relativamente
alle contestazioni che hanno originato la controversia;
- per le imprese, oltre
al vantaggio di concludere la controversia, esiste la possibilità
di recuperare un rapporto con il proprio cliente (sia esso consumatore
o altra impresa), talvolta con un felice ripristino della fiducia che animava
le parti prima della lite;
- per entrambe le parti
appare chiaro il vantaggio di concludere la controversia con costi contenuti
e tempi brevi, sicuramente preferibili a qualunque lite svolta in sede
giudiziale.
La conciliazione, se informale
e rapida, rappresenta un momento chiave nel compito di regolazione del
mercato svolto dalla Camera di Commercio, ed è strumento appetibile
per tutti coloro che ripongono fiducia in tale istituzione come sede naturale
di discussione dei conflitti che contrappongono i consumatori e le imprese.
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