Impresa
& Stato n°44-45
LA REGOLAZIONE
DEL MERCATO
Il Registro informatico
delle imprese
Un sistema di
pubblicita' legale che porta a compimento l'istituto introdotto nel 1942
dal codice civile e passato alle CdC con la legge 580.
di
Carmelo
Cordova
Con
la riforma del Codice Civile, avvenuta nel 1942, è stato introdotto
in Italia l’istituto del Registro delle Imprese. Tale istituto aveva lo
scopo di attivare un sistema organico e completo di pubblicità in
tema di imprese individuali e sociali.
Il Registro delle Imprese,
così come delineato dal Codice Civile, non è mai stato realizzato.
Per quasi 50 anni non sono
stati soggetti a registrazione gli imprenditori individuali, gli enti pubblici
che esercitano un’attività commerciale e gli atti di alienazione
dell’azienda.
Per tutti gli altri atti
sottoposti a pubblicità, in assenza di norme regolamentari, si è
fatto ricorso, sul piano dell’organizzazione tecnica, ai registri previsti
dalle leggi anteriori (codice del commercio).
Le trascrizioni effettuate
sui registri sono servite per portare a conoscenza del pubblico fatti e
situazioni giuridiche concernenti determinati soggetti ed enti, dei quali
ogni terzo poteva avere interesse ad essere informato nel momento in cui
entrava in rapporto di affari con i medesimi.
È indubbio infatti
che, nell’intraprendere dei rapporti commerciali, si abbia bisogno di conoscere,
con sicurezza e sollecitudine, le circostanze che possono influire sulle
operazioni che si intende compiere.
IL REGISTRO DEL
1942
Si è già detto
che il Registro delle Imprese è stato istituito per segnalare al
pubblico fatti e situazioni relative a determinati soggetti ed enti.
Per il raggiungimento di
tali obiettivi l’Ufficio del Registro è stato investito di una serie
di attribuzioni, alcune relative alla tenuta dei registri ad esso affidati,
altre inerenti all’esecuzione delle registrazioni e al compimento di ulteriori
attività accessorie.
Tali funzioni si sono risolte,
talvolta, nell’esplicazione di mere attività materiali mentre altre
volte si sono concretizzate nell’esercizio di veri e propri poteri che
hanno dato luogo ad accertamenti, dichiarazioni o provvedimenti.
È utile richiamare
brevemente lo schema funzionale:
a) Tenuta dei registri:
l’ufficiale del Registro doveva tenere e custodire regolarmente i registri
nei quali venivano eseguite le iscrizioni previste dalla legge; egli doveva
altresì raccogliere e conservare le domande e gli altri atti prodotti
dagli interessati per il compimento delle pubblicazioni richieste (registro
d’ordine e registro delle società).
b) Esecuzione delle registrazioni:
la registrazione veniva effettuata riportando sul registro, attraverso
i dati di cui la legge di volta in volta richiedeva esser fatta la menzione,
le situazioni che dovevano essere segnalate.
c) Poteri di controllo:
l’Ufficio del Registro non svolgeva attività meramente ricettiva
in ordine alla comunicazione dei privati, ma esercitava su di essa un controllo
di legalità.
L’art. 2189 comma 2 del
Codice Civile prescrive infatti che, prima di procedere all’iscrizione,
l’ufficio deve accertare l’autenticità della sottoscrizione della
domanda prodotta dall’interessato e il concorso delle condizioni richieste
dalla legge per l’iscrizione.
Questa funzione dell’ufficio,
voluta dalla legge, è di particolare rilevanza e ha imposto ai funzionari
preposti un compito particolarmente delicato.
L’ufficiale del Registro
doveva infatti non solo accertare che il fatto denunciato corrispondesse
ad un tipo di situazione registrabile, ma altresì verificare che
il fatto stesso esistesse nella realtà con quel contenuto che l’interessato
aveva indicato e, ove si fosse trattato di un atto giuridico (ad es. un
contratto di società, una procura institoria), che esso avesse i
requisiti richiesti dalla legge per la sua validità.
Tale controllo rientrava
normalmente nella competenza dell’ufficiale del Registro con esclusione
di alcuni atti (atti costitutivi di società di capitali, delibere
modificative dell’atto costitutivo di tali società, ecc.) per i
quali il sindacato di legalità è demandato all’autorità
giudiziaria.
Lo svolgimento di ulteriori
mansioni, quali ad esempio quelle attinenti al rilascio di estratti o copie
delle registrazioni, doveva costituire materia del decreto di istituzione
del Registro delle Imprese, che, come è noto, non è stato
emanato.
d) Poteri deliberativi:
l’Ufficio del Registro era inoltre investito di poteri deliberativi che
esercitava soprattutto attraverso il suo organo superiore di vigilanza
(Giudice del Registro) con poteri di iniziativa in merito alle iscrizioni
che gli interessati omettevano di richiedere.
Rientrava nelle attribuzioni
dell’ufficiale del Registro il rigetto delle domande di iscrizione ove
l’esame compiuto a norma dell’art. 2189, comma 2, avesse dato esito negativo.
Il rifiuto doveva essere comunicato al richiedente mediante lettera raccomandata.
Ugualmente, se una iscrizione obbligatoria non veniva richiesta, l’Ufficio
del Registro, doveva, mediante raccomandata, invitare l’interessato a richiederla
entro un congruo termine, decorso il quale l’iscrizione poteva essere ordinata
con decreto del Giudice del Registro (art. 2190 C.C.).
Rientravano, invece, nelle
competenze del Giudice del Registro, oltre il potere precedentemente indicato
di disporre d’ufficio le iscrizioni non richieste dai privati, il potere
di decidere in merito ai ricorsi prodotti dagli interessati contro il rifiuto
di iscrizione loro comunicato dall’ufficiale del Registro (art. 2189, comma
3 C.C.), nonché il potere di ordinare la cancellazione delle iscrizioni
che erano state compiute malgrado la mancanza delle condizioni prescritte
dalla legge (art. 2191 C.C.).
Notevoli erano pure le funzioni
che il Tribunale svolgeva in merito alle pubblicazioni nel Registro delle
Imprese. Anzitutto il Tribunale era competente a decidere, in sede di reclamo,
sui ricorsi prodotti dalle parti contro i decreti emessi dal Giudice del
Registro nei casi avanti menzionati.
Al Tribunale era pure affidato
il controllo degli atti costitutivi di società di capitali e di
altri atti relativi a queste società, per i quali la legge disponeva
che l’iscrizione nel Registro fosse preceduta da un esame di legalità
da parte dell’autorità giudiziaria.
IL REGISTRO PRESSO
LA CdC
A seguito dell’emanazione
della L. 29.12.1993 n. 580 e delle disposizioni contenute nell’art. 8,
il Registro delle Imprese, di cui all’art. 2188 del Codice Civile, è
istituito presso le Camere di Commercio. Viene di fatto codificato il passaggio
di competenze dalle Cancellerie delle Società Commerciali dei Tribunali
alle Camere di Commercio.
La tenuta del Registro rimane
però vincolata alle norme contenute negli articoli 2188 e seguenti
del Codice Civile, tranne per le parti innovative della Legge 580 e per
il nuovo impianto tecnico organizzativo previsto dal legislatore per la
predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro
delle Imprese che dovrà essere improntato ad una gestione informatica.
La legge 580 segna quindi
la fine dei registri cartacei attivando un registro informatico in grado
di garantire realmente la completezza e l’organicità della pubblicità
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, nonché la tempestività
dell’informazione su tutto il territorio nazionale.
L’art. 8 della L.580 amplia
infatti i soggetti iscrivibili nel Registro istituendo alcune sezioni speciali
riservate agli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C., ai piccoli
impreditori di cui all’art. 2083 C.C. e alle società semplici.
Prevede inoltre una ulteriore
sezione in cui devono essere annotate le imprese artigiane iscritte all’Albo
di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443.
La stessa L. 580 fissa i
termini per la soppressione del Registro delle Ditte lasciando comunque
alle Camere di Commercio il potere di acquisire e utilizzare ogni altra
notizia di carattere economico, statistico e amministrativo non prevista
ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Tutto ciò al
fine di non disperdere il patrimonio di notizie acquisite dal sistema camerale
con la tenuta del Registro delle Ditte e ritenute di rilevante importanza
per l’economia italiana.
Unico vincolo imposto dal
legislatore è quello di evitare duplicazioni di adempimenti a carico
delle imprese.
In sostanza l’ufficio delle
imprese sarà tenuto in conformità:
- agli articoli 2188 e ss.
del Codice Civile;
- alle disposizioni dell’art.
8 della L. 580/93;
- alle disposizioni del
relativo regolamento di attuazione.
In data 3 febbraio 1996
sul supplemento ordinario della G.U. n. 28 viene pubblicato il D.P.R. 7
dicembre 1995 n. 581, "Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle
Imprese di cui all’art. 2188 del Codice Civile".
A seguito dell’entrata in
vigore di tale regolamento, con decorrenza 19 febbraio 1996, cessano le
competenze delle Cancellerie dei Tribunali rendendo, dopo 57 anni, pienamente
operativo il Registro delle Imprese del Codice Civile.
Nelle disposizioni generali
del regolamento vengono fissati i compiti dell’ufficio e introdotte le
figure dei responsabili dei procedimenti previsti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 249.
IL R.E.A.
Uno dei compiti assegnati
all’Ufficio Registro delle Imprese è quello della tenuta del R.E.A.
(Repertorio delle notizie economiche ed amministrative), la cui vigilanza
è assegnata al Ministero dell’Industria e Commercio in alternativa
a quella del Giudice del Registro competente per tutti gli altri atti da
depositare presso il Registro.
Sono tenuti alla denuncia
al R.E.A.:
a) gli esercenti tutte le
attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera
di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati
all’iscrizione in albi tenuti da ordini e collegi professionali;
b) gli imprenditori con
sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unità
locali.
In sostanza il R.E.A. sostituisce
a tutti gli effetti il Registro delle Ditte, tanto da contenere le stesse
notizie previste dalla vecchia normativa pur essendo degradato al rango
di repertorio.
Il regolamento fissa altresì
l’organizzazione dell’ufficio definendone gli strumenti, fra i quali assumono
particolare rilevanza, essendo il nuovo Registro di tipo informatico, il
protocollo, la definizione di iscrizione con le relative modalità
tecniche, nonché l’archivio degli atti e dei documenti soggetti
a deposito o iscrizione o annotazione.
L’assegnazione di un protocollo
informatico, certificabile a livello nazionale, attesta l’inizio del procedimento
consentendo l’identificazione dell’imprenditore e l’oggetto del deposito.
Sostituisce a tutti gli effetti, ma con altra valenza, il vecchio numero
d’ordine attribuito dalle Cancellerie dei Tribunali.
L’archivio del protocollo
diventa il nuovo registro d’ordine e attesta rigorosamente l’ordine cronologico
di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda di iscrizione o deposito.
Ai fini dell’efficacia della
pubblicità e quindi della conoscenza certa per i terzi, il regolamento
definisce in maniera puntuale il momento dell’iscrizione, differenziandolo
da quello del deposito (protocollo).
L’iscrizione è effettuata
al momento della effettiva messa a disposizione del pubblico dei dati iscritti
per la visura diretta sui terminali.
"L’iscrizione consiste nell’inserimento
nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione
del pubblico sui terminali per le visure dirette del numero di iscrizione
e dei dati contenuti nel modello di domanda".
Il Ministero dell’Industria,
con decreto del 7 febbraio 1997, ha definito il contenuto di una tipologia
di certificati obbligatori e standardizzati per attestare l’iscrizione,
l’annotazione, il deposito di atti nel Registro delle Imprese o la mancanza
di iscrizione nel Registro.
Sui certificati e sulle
visure sarà riportato chiaramente "atto trascritto il ..." con data
acquisita automaticamente dal sistema. La data di trascrizione coincide
con la chiusura del caricamento e con la messa a disposizione del dato
sul sistema informatico.
Tale sistema garantisce
il massimo della trasparenza rendendo possibile ai terzi anche la verifica
della durata del procedimento. Dal certificato storico risultano infatti
sia i dati di deposito che quelli di trascrizione.
Con l’entrata in vigore
dalla L. 266/97, a decorrere dal 1 ottobre 1997 sono stati aboliti gli
obblighi di pubblicazione nel Busarl e nel Busc.
Da tale data l’obbligo di
pubblicazione è assolto con l’iscrizione o il deposito di tali atti
o fatti nel Registro delle Imprese.
L’articolo 8 del regolamento
sancisce infine che tutti gli atti e i documenti depositati presso il Registro
delle Imprese devono essere archiviati otticamente, rendendo possibile,
a regime, il rilascio di copie sull’intero territorio nazionale.
Con l’emissione delle copie
di atti viene a realizzarsi anche la direttiva comunitaria n. 151/68 che
stabiliva quale oggetto della pubblicità la pubblicazione degli
atti nella loro intierezza.
Si può quindi affermare
che il Registro delle Imprese informatico, a due anni dalla sua entrata
in vigore, garantisce un sistema di pubblicità legale reale e non
presunta, rispondendo in tempi reali a qualsiasi richiesta di informazioni
anche di carattere economico.
Il collegamento in rete
nazionale consente altresì di individuare le cariche che una persona
può avere nelle società operanti sul territorio della Repubblica
e le eventuali partecipazioni societarie.
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