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Impresa & Stato n°44-45

LA REGOLAZIONE DEL MERCATO 

Il Registro informatico delle imprese


Un sistema di pubblicita' legale che porta a compimento l'istituto introdotto nel 1942 dal codice civile e passato alle CdC con la legge 580.

di
Carmelo Cordova


  Con la riforma del Codice Civile, avvenuta nel 1942, è stato introdotto in Italia l’istituto del Registro delle Imprese. Tale istituto aveva lo scopo di attivare un sistema organico e completo di pubblicità in tema di imprese individuali e sociali.
Il Registro delle Imprese, così come delineato dal Codice Civile, non è mai stato realizzato.
Per quasi 50 anni non sono stati soggetti a registrazione gli imprenditori individuali, gli enti pubblici che esercitano un’attività commerciale e gli atti di alienazione dell’azienda.
Per tutti gli altri atti sottoposti a pubblicità, in assenza di norme regolamentari, si è fatto ricorso, sul piano dell’organizzazione tecnica, ai registri previsti dalle leggi anteriori (codice del commercio).
Le trascrizioni effettuate sui registri sono servite per portare a conoscenza del pubblico fatti e situazioni giuridiche concernenti determinati soggetti ed enti, dei quali ogni terzo poteva avere interesse ad essere informato nel momento in cui entrava in rapporto di affari con i medesimi.
È indubbio infatti che, nell’intraprendere dei rapporti commerciali, si abbia bisogno di conoscere, con sicurezza e sollecitudine, le circostanze che possono influire sulle operazioni che si intende compiere.

IL REGISTRO DEL 1942
Si è già detto che il Registro delle Imprese è stato istituito per segnalare al pubblico fatti e situazioni relative a determinati soggetti ed enti.
Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Ufficio del Registro è stato investito di una serie di attribuzioni, alcune relative alla tenuta dei registri ad esso affidati, altre inerenti all’esecuzione delle registrazioni e al compimento di ulteriori attività accessorie.
Tali funzioni si sono risolte, talvolta, nell’esplicazione di mere attività materiali mentre altre volte si sono concretizzate nell’esercizio di veri e propri poteri che hanno dato luogo ad accertamenti, dichiarazioni o provvedimenti.
È utile richiamare brevemente lo schema funzionale:
a) Tenuta dei registri: l’ufficiale del Registro doveva tenere e custodire regolarmente i registri nei quali venivano eseguite le iscrizioni previste dalla legge; egli doveva altresì raccogliere e conservare le domande e gli altri atti prodotti dagli interessati per il compimento delle pubblicazioni richieste (registro d’ordine e registro delle società).
b) Esecuzione delle registrazioni: la registrazione veniva effettuata riportando sul registro, attraverso i dati di cui la legge di volta in volta richiedeva esser fatta la menzione, le situazioni che dovevano essere segnalate.
c) Poteri di controllo: l’Ufficio del Registro non svolgeva attività meramente ricettiva in ordine alla comunicazione dei privati, ma esercitava su di essa un controllo di legalità.
L’art. 2189 comma 2 del Codice Civile prescrive infatti che, prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio deve accertare l’autenticità della sottoscrizione della domanda prodotta dall’interessato e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.
Questa funzione dell’ufficio, voluta dalla legge, è di particolare rilevanza e ha imposto ai funzionari preposti un compito particolarmente delicato.
L’ufficiale del Registro doveva infatti non solo accertare che il fatto denunciato corrispondesse ad un tipo di situazione registrabile, ma altresì verificare che il fatto stesso esistesse nella realtà con quel contenuto che l’interessato aveva indicato e, ove si fosse trattato di un atto giuridico (ad es. un contratto di società, una procura institoria), che esso avesse i requisiti richiesti dalla legge per la sua validità.
Tale controllo rientrava normalmente nella competenza dell’ufficiale del Registro con esclusione di alcuni atti (atti costitutivi di società di capitali, delibere modificative dell’atto costitutivo di tali società, ecc.) per i quali il sindacato di legalità è demandato all’autorità giudiziaria.
Lo svolgimento di ulteriori mansioni, quali ad esempio quelle attinenti al rilascio di estratti o copie delle registrazioni, doveva costituire materia del decreto di istituzione del Registro delle Imprese, che, come è noto, non è stato emanato.
d) Poteri deliberativi: l’Ufficio del Registro era inoltre investito di poteri deliberativi che esercitava soprattutto attraverso il suo organo superiore di vigilanza (Giudice del Registro) con poteri di iniziativa in merito alle iscrizioni che gli interessati omettevano di richiedere.
Rientrava nelle attribuzioni dell’ufficiale del Registro il rigetto delle domande di iscrizione ove l’esame compiuto a norma dell’art. 2189, comma 2, avesse dato esito negativo. Il rifiuto doveva essere comunicato al richiedente mediante lettera raccomandata. Ugualmente, se una iscrizione obbligatoria non veniva richiesta, l’Ufficio del Registro, doveva, mediante raccomandata, invitare l’interessato a richiederla entro un congruo termine, decorso il quale l’iscrizione poteva essere ordinata con decreto del Giudice del Registro (art. 2190 C.C.).
Rientravano, invece, nelle competenze del Giudice del Registro, oltre il potere precedentemente indicato di disporre d’ufficio le iscrizioni non richieste dai privati, il potere di decidere in merito ai ricorsi prodotti dagli interessati contro il rifiuto di iscrizione loro comunicato dall’ufficiale del Registro (art. 2189, comma 3 C.C.), nonché il potere di ordinare la cancellazione delle iscrizioni che erano state compiute malgrado la mancanza delle condizioni prescritte dalla legge (art. 2191 C.C.).
Notevoli erano pure le funzioni che il Tribunale svolgeva in merito alle pubblicazioni nel Registro delle Imprese. Anzitutto il Tribunale era competente a decidere, in sede di reclamo, sui ricorsi prodotti dalle parti contro i decreti emessi dal Giudice del Registro nei casi avanti menzionati.
Al Tribunale era pure affidato il controllo degli atti costitutivi di società di capitali e di altri atti relativi a queste società, per i quali la legge disponeva che l’iscrizione nel Registro fosse preceduta da un esame di legalità da parte dell’autorità giudiziaria.

IL REGISTRO PRESSO LA CdC
A seguito dell’emanazione della L. 29.12.1993 n. 580 e delle disposizioni contenute nell’art. 8, il Registro delle Imprese, di cui all’art. 2188 del Codice Civile, è istituito presso le Camere di Commercio. Viene di fatto codificato il passaggio di competenze dalle Cancellerie delle Società Commerciali dei Tribunali alle Camere di Commercio.
La tenuta del Registro rimane però vincolata alle norme contenute negli articoli 2188 e seguenti del Codice Civile, tranne per le parti innovative della Legge 580 e per il nuovo impianto tecnico organizzativo previsto dal legislatore per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro delle Imprese che dovrà essere improntato ad una gestione informatica.
La legge 580 segna quindi la fine dei registri cartacei attivando un registro informatico in grado di garantire realmente la completezza e l’organicità della pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, nonché la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.
L’art. 8 della L.580 amplia infatti i soggetti iscrivibili nel Registro istituendo alcune sezioni speciali riservate agli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C., ai piccoli impreditori di cui all’art. 2083 C.C. e alle società semplici.
Prevede inoltre una ulteriore sezione in cui devono essere annotate le imprese artigiane iscritte all’Albo di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443.
La stessa L. 580 fissa i termini per la soppressione del Registro delle Ditte lasciando comunque alle Camere di Commercio il potere di acquisire e utilizzare ogni altra notizia di carattere economico, statistico e amministrativo non prevista ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Tutto ciò al fine di non disperdere il patrimonio di notizie acquisite dal sistema camerale con la tenuta del Registro delle Ditte e ritenute di rilevante importanza per l’economia italiana.
Unico vincolo imposto dal legislatore è quello di evitare duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
In sostanza l’ufficio delle imprese sarà tenuto in conformità:
- agli articoli 2188 e ss. del Codice Civile;
- alle disposizioni dell’art. 8 della L. 580/93;
- alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
In data 3 febbraio 1996 sul supplemento ordinario della G.U. n. 28 viene pubblicato il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, "Regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del Codice Civile".
A seguito dell’entrata in vigore di tale regolamento, con decorrenza 19 febbraio 1996, cessano le competenze delle Cancellerie dei Tribunali rendendo, dopo 57 anni, pienamente operativo il Registro delle Imprese del Codice Civile.
Nelle disposizioni generali del regolamento vengono fissati i compiti dell’ufficio e introdotte le figure dei responsabili dei procedimenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 249.

IL R.E.A.
Uno dei compiti assegnati all’Ufficio Registro delle Imprese è quello della tenuta del R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative), la cui vigilanza è assegnata al Ministero dell’Industria e Commercio in alternativa a quella del Giudice del Registro competente per tutti gli altri atti da depositare presso il Registro.
Sono tenuti alla denuncia al R.E.A.:
a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini e collegi professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
In sostanza il R.E.A. sostituisce a tutti gli effetti il Registro delle Ditte, tanto da contenere le stesse notizie previste dalla vecchia normativa pur essendo degradato al rango di repertorio.
Il regolamento fissa altresì l’organizzazione dell’ufficio definendone gli strumenti, fra i quali assumono particolare rilevanza, essendo il nuovo Registro di tipo informatico, il protocollo, la definizione di iscrizione con le relative modalità tecniche, nonché l’archivio degli atti e dei documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione.
L’assegnazione di un protocollo informatico, certificabile a livello nazionale, attesta l’inizio del procedimento consentendo l’identificazione dell’imprenditore e l’oggetto del deposito. Sostituisce a tutti gli effetti, ma con altra valenza, il vecchio numero d’ordine attribuito dalle Cancellerie dei Tribunali.
L’archivio del protocollo diventa il nuovo registro d’ordine e attesta rigorosamente l’ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda di iscrizione o deposito.
Ai fini dell’efficacia della pubblicità e quindi della conoscenza certa per i terzi, il regolamento definisce in maniera puntuale il momento dell’iscrizione, differenziandolo da quello del deposito (protocollo).
L’iscrizione è effettuata al momento della effettiva messa a disposizione del pubblico dei dati iscritti per la visura diretta sui terminali.
"L’iscrizione consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per le visure dirette del numero di iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda".
Il Ministero dell’Industria, con decreto del 7 febbraio 1997, ha definito il contenuto di una tipologia di certificati obbligatori e standardizzati per attestare l’iscrizione, l’annotazione, il deposito di atti nel Registro delle Imprese o la mancanza di iscrizione nel Registro.
Sui certificati e sulle visure sarà riportato chiaramente "atto trascritto il ..." con data acquisita automaticamente dal sistema. La data di trascrizione coincide con la chiusura del caricamento e con la messa a disposizione del dato sul sistema informatico.
Tale sistema garantisce il massimo della trasparenza rendendo possibile ai terzi anche la verifica della durata del procedimento. Dal certificato storico risultano infatti sia i dati di deposito che quelli di trascrizione.
Con l’entrata in vigore dalla L. 266/97, a decorrere dal 1 ottobre 1997 sono stati aboliti gli obblighi di pubblicazione nel Busarl e nel Busc.
Da tale data l’obbligo di pubblicazione è assolto con l’iscrizione o il deposito di tali atti o fatti nel Registro delle Imprese.
L’articolo 8 del regolamento sancisce infine che tutti gli atti e i documenti depositati presso il Registro delle Imprese devono essere archiviati otticamente, rendendo possibile, a regime, il rilascio di copie sull’intero territorio nazionale.
Con l’emissione delle copie di atti viene a realizzarsi anche la direttiva comunitaria n. 151/68 che stabiliva quale oggetto della pubblicità la pubblicazione degli atti nella loro intierezza.
Si può quindi affermare che il Registro delle Imprese informatico, a due anni dalla sua entrata in vigore, garantisce un sistema di pubblicità legale reale e non presunta, rispondendo in tempi reali a qualsiasi richiesta di informazioni anche di carattere economico.
Il collegamento in rete nazionale consente altresì di individuare le cariche che una persona può avere nelle società operanti sul territorio della Repubblica e le eventuali partecipazioni societarie.