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Impresa & Stato n°43

 

LA SEMPLIFICAZIONE: 
UNA RISPOSTA ALLE IMPRESE

di
PIER DANIELE MELEGARI

Un concetto che, nella sua duplice accezione di strumento e fine,
realizza una nuova via per una effettiva collaborazione
tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
  
La questione della semplificazione sta catalizzando l'interesse generale della collettività, che la avverte unanimemente come uno strumento necessario alla modernizzazione della vita del Paese. Il concetto di semplificazione ha registrato negli ultimi cinquant'anni una notevole evoluzione, muovendo da un'accezione classica di snellimento delle procedure, dei controlli e del personale, ad un'accezione più moderna dove semplificazione diventa "facilitazione", implicando in sé un'idea di miglioramento dei rapporti tra P.A. e cittadini. 
Si è passati da un originario e riduttivo concetto di semplificazione meramente "quantitativa" ad una semplificazione "qualitativa" intesa non solo come strumento, ma anche e soprattutto come obiettivo. 
In questo senso è stata oggetto di ripensamento critico la tendenza alla eccessiva regolamentazione normativa precedentemente diffusa all'interno della P.A., basata sull'erroneo convincimento che essa fosse indice di maggiore protezione del soggetto privato. Anche in campo privatistico si è assistito ad un analogo fenomeno di "ancoraggio" di ogni nuova forma contrattuale alla regolamentazione già esistente, in antitesi rispetto alla possibilità di creare autonome fattispecie, attraverso lo strumento della c.d. atipicità contrattuale espressamente previsto dall'art.1322, 2° comma del Codice Civile. 

UNA MIRATA DELEGIFICAZIONE 
La realizzazione di un'effettiva ed efficace semplificazione si traduce allora in una mirata delegificazione e deregolamentazione, finalizzata alla soluzione dell'impasse creato dall'attuale eccesso normativo, cui deve necessariamente seguire una nuova fase di regolamentazione più snella e specifica. 
Uno dei principi fondamentali dell'opera di delegificazione è rappresentato dall'eliminazione di quelle norme la cui ratio non corrisponde più agli attuali bisogni della società, come è avvenuto per esempio per l'art. 17 Codice Civile, opportunamente abrogato dall'art. 13 della legge 127/97 (cd. Bassanini 2); tale norma prevedeva infatti la necessità dell'autorizzazione governativa per l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità o il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche, con lo scopo di evitare fenomeni di immobilizzazione della ricchezza (c.d. "manomorta"), che non corrispondono certo all'attuale realtà economica del mercato immobiliare, per la quale questa disposizione appariva assolutamente superata. 
Ma l'aspetto maggiormente innovativo del processo di semplificazione è quello di condurre a risultati che non coinvolgono solo la P.A., avendo viceversa implicazioni anche nei confronti del mondo imprenditoriale e del lavoro, poiché semplificare significa anche creare le condizioni opportune per gli investimenti e conseguentemente creare sviluppo, crescita ed occupazione.  
È importante che l'attività amministrativa sia comprensibile e vicina alle imprese, al fine di agevolarne lo sviluppo, intervenendo con una semplificazione non solo delle procedure, ma anche delle strutture amministrative che più sono a contatto con le imprese stesse.  
In altri termini, semplificare significa elaborare leggi tenendo in considerazione il loro impatto economico, diminuirne il numero dando maggiore fiducia agli operatori pubblici ed economici (deregulation) e sostituirle, ove possibile, con regolamenti che sono per loro stessa natura più facilmente adattabili ad un contesto sociale sempre più dinamico e in continua evoluzione. E ancora, snellire le procedure eliminando i passaggi ripetitivi e più in generale svolgere un'azione complessiva di riordino dell'attività della P.A. tesa al raggiungimento di una autoregolamentazione e un minor livello di regolamentazione governativa per una economia di mercato più dinamica.  
Non si tratta di contrastare principi giuridici che svolgono l'importantissimo e irrinunciabile ruolo di tutelare diritti e interessi legittimi, ma è necessario operare un'effettiva semplificazione di meccanismi che sempre più spesso trasformano lo ius in iniuria. 

SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE 
In particolare, nel mondo imprenditoriale il problema di come ridurre i tempi e i costi per portare a compimento le varie procedure amministrative richieste nella vita di un'impresa, dalla costituzione alla cessazione, è fortemente sentito. Ancora una volta viene chiamata in causa la semplificazione in termini di riorganizzazione e interconnessione tra le diverse Amministrazioni coinvolte nella vita delle imprese, in modo che gli adempimenti di natura amministrativa, contabile e gestionale effettuati presso un Ente siano direttamente veicolati agli altri, con evidente vantaggio per le imprese e, implicitamente, per l'intera economia.  
A questo proposito, le formalità di semplificazione travalicano oggi l'idea dello sportello unico e della polifunzionalità per approdare ad uno sportello virtuale telematico che abbatta le barriere spazio-temporali realizzando la piena interazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione. In altri termini lo Sportello Unico diviene non più e non solo un'"agenzia" o una mera funzione di brokeraggio, ma una riduzione all'unità di un complesso di operazioni con contestuale ottimizzazione di tempi e costi e con applicazione piena del principio di sussidiarietà inteso come resa del servizio nel punto più prossimo a quello in cui nasce il bisogno. 
Una risposta forte alle esigenze di semplificazione è contenuta nelle due leggi Bassanini n. 59/97, sul federalismo amministrativo, e n. 127/97 (sopra citata), sulla semplificazione amministrativa che, con notevole intuito e coraggio, hanno disposto i necessari strumenti per attuare da un lato il decentramento e la flessibilità organizzativa e dall'altro una maggiore delegificazione e snellimento procedurale. 
Le deleghe legislative contenute nella legge Bassanini 1 consentono infatti di introdurre il massimo decentramento amministrativo conferendo alcuni compiti, sin ora esercitati dallo Stato, alle Regioni che, a loro volta, dovranno emanare leggi di trasferimento delle funzioni agli enti locali.  
Si è cercato in tal modo di dare attuazione al principio di sussidiarietà che prevede la riallocazione di funzioni e compiti dall'alto verso il basso, valorizzando i livelli di amministrazione più vicini al cittadino, in applicazione della norma dell'articolo 3/b, comma 2° del Trattato di Maastricht. 
Una corretta realizzazione del principio di sussidiarietà permetterà di soddisfare l'esigenza, fortemente auspicata, di una legiferazione ad ampio spettro da parte degli organi centrali, cui corrisponda l'elaborazione di una disciplina maggiormente specifica da parte degli organismi presenti sul territorio e quindi più direttamente collegati ai problemi locali e in possesso delle necessarie competenze e conoscenze storiche idonee a risolverli. 
Altrettanto importante e strettamente connesso al principio di sussidiarietà è poi il principio di individuazione delle responsabilità attuato con specifiche ed effettive procedure di verifica e di controllo e con apposite e innovative "forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti del provvedimento", previste in caso di mancata conclusione del procedimento o di mancata o ritardata adozione del provvedimento (art. 20, lett. g) ed h) della legge 59/97). Disposizioni queste che testimoniano indubbiamente una reale volontà di semplificare e venire incontro ai diritti del cittadino. 
In questo nuovo contesto normativo le Camere di Commercio possono sicuramente fornire il proprio contributo svolgendo una preziosa attività di supporto a favore del mondo imprenditoriale e realizzando il necessario tramite tra i pubblici poteri e le esigenze delle realtà produttive locali. 

LA FIRMA DIGITALE 
Tra gli strumenti che consentono di realizzare una effettiva semplificazione amministrativa, un importante ruolo è sicuramente assolto dalla trasmissione telematica dei dati (E.D.I.) e dalla firma digitale, cui l'art. 15 comma 2° della legge 59/97 ha conferito efficacia probatoria, parificando il documento informatico a cui viene apposta una firma digitale, alla scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 Codice Civile. 
Tale legge è considerata al momento la più innovativa in Europa in quanto ha definito il valore legale del documento digitale mentre, per esempio, la nuova legge tedesca ha circoscritto il valore legale alla firma elettronica, per cui non appare altrettanto consequenziale il carattere probatorio del documento digitale. 
Le Camere di Commercio stanno svolgendo in tale contesto un ruolo di primo piano, proponendosi quale parte attiva nella individuazione delle possibili soluzioni tecnico-organizzative che consentano alle imprese di avvalersi di un corridoio preferenziale nell'utilizzo dei nuovi strumenti informatici. 
E ancora in tale ottica si inquadra la candidatura ad assolvere il ruolo di "Trusted Third Parties" - autorità garanti della sicurezza dello scambio elettronico dei dati - che le Camere di Commercio propugnano, consapevoli di ricoprire una funzione già fortemente attiva e unanimemente riconosciuta quali "serventi del sistema economico" e "rappresentanti delle imprese".  
La Camera di Commercio di Milano ha altresì attivato, in collaborazione con le principali Camere di Commercio europee, un controllo sistematico, una sorta di monitoraggio del complesso cammino di evoluzione delle procedure di semplificazione legislativa ed amministrativa. 
Le tematiche della semplificazione amministrativa e dello snellimento delle procedure risultano infatti strettamente connesse a quelle dell'EDI e della firma elettronica e possono trovare concrete soluzioni anche attraverso l'ausilio dei moderni strumenti informatici, che consentono oggi una veicolazione istantanea delle informazioni. In sostanza, l'informatizzazione rappresenta un indispensabile strumento di riforma che consentirà di realizzare una efficiente erogazione dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione. 
E il riconoscimento di tale importante ruolo è confermato anche dalla prevista realizzazione della cd. "rete delle reti", ossia della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 15 della legge 59/97 che, collegando a livello informatico tutti gli uffici pubblici, centrali e periferici, permetterà la trasmissione tra gli stessi di tutti i dati e le informazioni amministrative, consentendone inoltre l'accesso diretto da parte dell'utente, con evidenti vantaggi in termini di semplificazione e snellimento delle procedure1. 
Con le leggi Bassanini sono stati indubbiamente mossi i primi passi. Adesso si tratterà di proseguire nella direzione intrapresa e di vigilare sulla effettiva realizzazione dei principi affermati, preoccupandosi da una parte di divulgare e chiarire ai cittadini la portata innovativa dei principi e degli obiettivi perseguiti dalla nuova normativa, e dall'altra di svolgere una costante attività di controllo volta a verificare l'effettivo recepimento dei numerosi decreti e regolamenti attuativi che il Governo dovrà emanare. 

1 Questa grande circolazione di dati, sebbene utilissima, comporta il rischio di intaccare indebitamente la sfera della privacy dei soggetti a cui queste informazioni si riferiscono, per cui occorre che vi sia una corretta azione di gestione delle informazioni stesse da parte della P.A. che deve sempre disporne per il solo fine dichiarato, e che non le può utilizzare in maniera indiscriminata. A tale esigenza ha inteso rispondere la recente normativa sulla privacy - L. 675/96 -  che ha delimitato le modalità di trattamento dei dati personali di cui le Pubbliche Amministrazioni dispongono per i loro fini istituzionali.