Impresa
& Stato n°43
LA SEMPLIFICAZIONE:
UNA RISPOSTA ALLE IMPRESE
di
PIER
DANIELE MELEGARI
Un concetto che,
nella sua duplice accezione di strumento e fine,
realizza una nuova
via per una effettiva collaborazione
tra Pubblica Amministrazione
e cittadini.
La
questione della semplificazione sta catalizzando l'interesse generale della
collettività, che la avverte unanimemente come uno strumento necessario
alla modernizzazione della vita del Paese. Il concetto di semplificazione
ha registrato negli ultimi cinquant'anni una notevole evoluzione, muovendo
da un'accezione classica di snellimento delle procedure, dei controlli
e del personale, ad un'accezione più moderna dove semplificazione
diventa "facilitazione", implicando in sé un'idea di miglioramento
dei rapporti tra P.A. e cittadini.
Si è passati da un
originario e riduttivo concetto di semplificazione meramente "quantitativa"
ad una semplificazione "qualitativa" intesa non solo come strumento, ma
anche e soprattutto come obiettivo.
In questo senso è
stata oggetto di ripensamento critico la tendenza alla eccessiva regolamentazione
normativa precedentemente diffusa all'interno della P.A., basata sull'erroneo
convincimento che essa fosse indice di maggiore protezione del soggetto
privato. Anche in campo privatistico si è assistito ad un analogo
fenomeno di "ancoraggio" di ogni nuova forma contrattuale alla regolamentazione
già esistente, in antitesi rispetto alla possibilità di creare
autonome fattispecie, attraverso lo strumento della c.d. atipicità
contrattuale espressamente previsto dall'art.1322, 2° comma del Codice
Civile.
UNA MIRATA DELEGIFICAZIONE
La realizzazione di un'effettiva
ed efficace semplificazione si traduce allora in una mirata delegificazione
e deregolamentazione, finalizzata alla soluzione dell'impasse creato dall'attuale
eccesso normativo, cui deve necessariamente seguire una nuova fase di regolamentazione
più snella e specifica.
Uno dei principi fondamentali
dell'opera di delegificazione è rappresentato dall'eliminazione
di quelle norme la cui ratio non corrisponde più agli attuali bisogni
della società, come è avvenuto per esempio per l'art. 17
Codice Civile, opportunamente abrogato dall'art. 13 della legge 127/97
(cd. Bassanini 2); tale norma prevedeva infatti la necessità dell'autorizzazione
governativa per l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed eredità o il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche,
con lo scopo di evitare fenomeni di immobilizzazione della ricchezza (c.d.
"manomorta"), che non corrispondono certo all'attuale realtà economica
del mercato immobiliare, per la quale questa disposizione appariva assolutamente
superata.
Ma l'aspetto maggiormente
innovativo del processo di semplificazione è quello di condurre
a risultati che non coinvolgono solo la P.A., avendo viceversa implicazioni
anche nei confronti del mondo imprenditoriale e del lavoro, poiché
semplificare significa anche creare le condizioni opportune per gli investimenti
e conseguentemente creare sviluppo, crescita ed occupazione.
È importante che
l'attività amministrativa sia comprensibile e vicina alle imprese,
al fine di agevolarne lo sviluppo, intervenendo con una semplificazione
non solo delle procedure, ma anche delle strutture amministrative che più
sono a contatto con le imprese stesse.
In altri termini, semplificare
significa elaborare leggi tenendo in considerazione il loro impatto economico,
diminuirne il numero dando maggiore fiducia agli operatori pubblici ed
economici (deregulation) e sostituirle, ove possibile, con regolamenti
che sono per loro stessa natura più facilmente adattabili ad un
contesto sociale sempre più dinamico e in continua evoluzione. E
ancora, snellire le procedure eliminando i passaggi ripetitivi e più
in generale svolgere un'azione complessiva di riordino dell'attività
della P.A. tesa al raggiungimento di una autoregolamentazione e un minor
livello di regolamentazione governativa per una economia di mercato più
dinamica.
Non si tratta di contrastare
principi giuridici che svolgono l'importantissimo e irrinunciabile ruolo
di tutelare diritti e interessi legittimi, ma è necessario operare
un'effettiva semplificazione di meccanismi che sempre più spesso
trasformano lo ius in iniuria.
SEMPLIFICAZIONE
PER LE IMPRESE
In particolare, nel mondo
imprenditoriale il problema di come ridurre i tempi e i costi per portare
a compimento le varie procedure amministrative richieste nella vita di
un'impresa, dalla costituzione alla cessazione, è fortemente sentito.
Ancora una volta viene chiamata in causa la semplificazione in termini
di riorganizzazione e interconnessione tra le diverse Amministrazioni coinvolte
nella vita delle imprese, in modo che gli adempimenti di natura amministrativa,
contabile e gestionale effettuati presso un Ente siano direttamente veicolati
agli altri, con evidente vantaggio per le imprese e, implicitamente, per
l'intera economia.
A questo proposito, le formalità
di semplificazione travalicano oggi l'idea dello sportello unico e della
polifunzionalità per approdare ad uno sportello virtuale telematico
che abbatta le barriere spazio-temporali realizzando la piena interazione
tra cittadino e Pubblica Amministrazione. In altri termini lo Sportello
Unico diviene non più e non solo un'"agenzia" o una mera funzione
di brokeraggio, ma una riduzione all'unità di un complesso di operazioni
con contestuale ottimizzazione di tempi e costi e con applicazione piena
del principio di sussidiarietà inteso come resa del servizio nel
punto più prossimo a quello in cui nasce il bisogno.
Una risposta forte alle
esigenze di semplificazione è contenuta nelle due leggi Bassanini
n. 59/97, sul federalismo amministrativo, e n. 127/97 (sopra citata), sulla
semplificazione amministrativa che, con notevole intuito e coraggio, hanno
disposto i necessari strumenti per attuare da un lato il decentramento
e la flessibilità organizzativa e dall'altro una maggiore delegificazione
e snellimento procedurale.
Le deleghe legislative contenute
nella legge Bassanini 1 consentono infatti di introdurre il massimo decentramento
amministrativo conferendo alcuni compiti, sin ora esercitati dallo Stato,
alle Regioni che, a loro volta, dovranno emanare leggi di trasferimento
delle funzioni agli enti locali.
Si è cercato in tal
modo di dare attuazione al principio di sussidiarietà che prevede
la riallocazione di funzioni e compiti dall'alto verso il basso, valorizzando
i livelli di amministrazione più vicini al cittadino, in applicazione
della norma dell'articolo 3/b, comma 2° del Trattato di Maastricht.
Una corretta realizzazione
del principio di sussidiarietà permetterà di soddisfare l'esigenza,
fortemente auspicata, di una legiferazione ad ampio spettro da parte degli
organi centrali, cui corrisponda l'elaborazione di una disciplina maggiormente
specifica da parte degli organismi presenti sul territorio e quindi più
direttamente collegati ai problemi locali e in possesso delle necessarie
competenze e conoscenze storiche idonee a risolverli.
Altrettanto importante e
strettamente connesso al principio di sussidiarietà è poi
il principio di individuazione delle responsabilità attuato con
specifiche ed effettive procedure di verifica e di controllo e con apposite
e innovative "forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei
soggetti del provvedimento", previste in caso di mancata conclusione del
procedimento o di mancata o ritardata adozione del provvedimento (art.
20, lett. g) ed h) della legge 59/97). Disposizioni queste che testimoniano
indubbiamente una reale volontà di semplificare e venire incontro
ai diritti del cittadino.
In questo nuovo contesto
normativo le Camere di Commercio possono sicuramente fornire il proprio
contributo svolgendo una preziosa attività di supporto a favore
del mondo imprenditoriale e realizzando il necessario tramite tra i pubblici
poteri e le esigenze delle realtà produttive locali.
LA FIRMA DIGITALE
Tra gli strumenti che consentono
di realizzare una effettiva semplificazione amministrativa, un importante
ruolo è sicuramente assolto dalla trasmissione telematica dei dati
(E.D.I.) e dalla firma digitale, cui l'art. 15 comma 2° della legge
59/97 ha conferito efficacia probatoria, parificando il documento informatico
a cui viene apposta una firma digitale, alla scrittura privata ai sensi
dell'art. 2702 Codice Civile.
Tale legge è considerata
al momento la più innovativa in Europa in quanto ha definito il
valore legale del documento digitale mentre, per esempio, la nuova legge
tedesca ha circoscritto il valore legale alla firma elettronica, per cui
non appare altrettanto consequenziale il carattere probatorio del documento
digitale.
Le Camere di Commercio stanno
svolgendo in tale contesto un ruolo di primo piano, proponendosi quale
parte attiva nella individuazione delle possibili soluzioni tecnico-organizzative
che consentano alle imprese di avvalersi di un corridoio preferenziale
nell'utilizzo dei nuovi strumenti informatici.
E ancora in tale ottica
si inquadra la candidatura ad assolvere il ruolo di "Trusted Third Parties"
- autorità garanti della sicurezza dello scambio elettronico dei
dati - che le Camere di Commercio propugnano, consapevoli di ricoprire
una funzione già fortemente attiva e unanimemente riconosciuta quali
"serventi del sistema economico" e "rappresentanti delle imprese".
La Camera di Commercio di
Milano ha altresì attivato, in collaborazione con le principali
Camere di Commercio europee, un controllo sistematico, una sorta di monitoraggio
del complesso cammino di evoluzione delle procedure di semplificazione
legislativa ed amministrativa.
Le tematiche della semplificazione
amministrativa e dello snellimento delle procedure risultano infatti strettamente
connesse a quelle dell'EDI e della firma elettronica e possono trovare
concrete soluzioni anche attraverso l'ausilio dei moderni strumenti informatici,
che consentono oggi una veicolazione istantanea delle informazioni. In
sostanza, l'informatizzazione rappresenta un indispensabile strumento di
riforma che consentirà di realizzare una efficiente erogazione dei
servizi da parte della Pubblica Amministrazione.
E il riconoscimento di tale
importante ruolo è confermato anche dalla prevista realizzazione
della cd. "rete delle reti", ossia della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni prevista dall'art. 15 della legge 59/97 che, collegando
a livello informatico tutti gli uffici pubblici, centrali e periferici,
permetterà la trasmissione tra gli stessi di tutti i dati e le informazioni
amministrative, consentendone inoltre l'accesso diretto da parte dell'utente,
con evidenti vantaggi in termini di semplificazione e snellimento delle
procedure1.
Con le leggi Bassanini sono
stati indubbiamente mossi i primi passi. Adesso si tratterà di proseguire
nella direzione intrapresa e di vigilare sulla effettiva realizzazione
dei principi affermati, preoccupandosi da una parte di divulgare e chiarire
ai cittadini la portata innovativa dei principi e degli obiettivi perseguiti
dalla nuova normativa, e dall'altra di svolgere una costante attività
di controllo volta a verificare l'effettivo recepimento dei numerosi decreti
e regolamenti attuativi che il Governo dovrà emanare.
1 Questa grande circolazione
di dati, sebbene utilissima, comporta il rischio di intaccare indebitamente
la sfera della privacy dei soggetti a cui queste informazioni si riferiscono,
per cui occorre che vi sia una corretta azione di gestione delle informazioni
stesse da parte della P.A. che deve sempre disporne per il solo fine dichiarato,
e che non le può utilizzare in maniera indiscriminata. A tale esigenza
ha inteso rispondere la recente normativa sulla privacy - L. 675/96 -
che ha delimitato le modalità di trattamento dei dati personali
di cui le Pubbliche Amministrazioni dispongono per i loro fini istituzionali.
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