Impresa
& Stato n°43
LA
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
L'evoluzione dalla
carta al digitale
La legge Bassanini
e il regolamento per la formazione, l'archiviazione tecnologica
e la trasmissione
di documenti con gli strumenti informatici.
di
FRANCESCO
GAETANO ARENA e ENZO SPOTO
Il
31 ottobre 1997 il Consiglio dei Ministri ha approvato (in attuazione della
legge n. 59/97, c.d. Bassanini 1) il "regolamento in materia di formazione,
archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici".
Entro breve termine dovrebbe anche vedere la luce il nuovo regolamento
sulla gestione e l'archiviazione ottica di documenti in tutta la Pubblica
Amministrazione, la cui bozza elaborata dall'A.I.P.A. ha già avuto
il parere favorevole da parte della Corte dei Conti.
L'emanazione di questo regolamento
costituisce la tappa finale (anche se non definitiva, dal momento che lo
stesso si pone come norma quadro per ulteriori interventi legislativi futuri)
di un processo evolutivo, iniziato trent'anni or sono, nel corso del quale
sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi in materia.
Infatti, già nel
1968, la legge n. 15 (contenente norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) conteneva gli stessi
propositi emergenti dal regolamento sopra citato. L'articolo 25 di tale
legge dava, infatti, alla Pubblica Amministrazione e ai privati la facoltà
di sostituire "a tutti gli effetti" i documenti, le scritture contabili,
la corrispondenza e tutti gli altri atti per cui era prevista dalla legge
la conservazione, con riproduzioni fotografiche. Tale norma non ha però
prodotto risultati di rilievo in quanto da allora in avanti i documenti
cartacei prodotti e archiviati all'interno dei vari uffici facenti parte
della Pubblica Amministrazione hanno continuato ad accrescersi a ritmi
sempre più vertiginosi.
Il tentativo di sostituire
i supporti cartacei con quelli ottici viene ripetuto dopo più di
vent'anni con la legge n. 537/93, di accompagnamento alla Finanziaria 1994.
Il comma 15 dell'articolo 2 stabiliva, infatti, che "gli obblighi di conservazione
e di esibizione dei documenti, per finalità amministrative e probatorie,
previste dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se
realizzati mediante supporto ottico, purché le procedure utilizzate
siano conformi a regole tecniche dettate (...) dall'Autorità per
l'Informatica della Pubblica Amministrazione"
Tali regole vengono effettivamente
predisposte dall'organo competente, di cui si è detto sopra, con
apposita delibera n. 15/94, ma si è trattato, nella fattispecie,
di regole che sono nate in parte già superate. Infatti, il numero
dei supporti indicati come utilizzabili a questo scopo è stato ristretto
e non si è tenuto conto, in tale contesto, delle innovazioni tecnologiche
nel frattempo verificatesi. C'è però da precisare che in
questa fase l'A.I.P.A è stata oltremodo limitata, nell'impostazione
di tali regole tecniche, da una serie di vincoli posti a livello comunitario;
regole che sono state, però, nel frattempo aggiornate al fine di
tener conto dell'incessante avanzare delle innovazioni tecnologiche in
campo informatico.
A breve distanza dalla legge
537/93 è arrivata la legge 489/94 che ha convertito il decreto legge
357/94 (contenente disposizioni tributarie urgenti per la ripresa dell'economia
e dell'occupazione). L'articolo 7-bis di tale legge ha concentrato l'attenzione
sulla possibilità di archiviazione alternativa, per i documenti
fiscali, su supporti di immagini. Tuttavia anche queste ultime disposizioni
sono rimaste sulla carta in quanto si attende ancora il regolamento attuativo
da emanarsi a cura del Ministro delle Finanze.
L'ultimo stadio di tale
iter legislativo è costituito dalla legge n. 59/97 (la c.d. "Bassanini
1", sulla semplificazione amministrativa) che, all'articolo 15, ha conferito
status legale ai documenti informatici. Infatti, in tale contesto si statuisce
che "gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati
nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge".
Il regolamento attuativo,
che introduce anche la firma digitale, è stato emanato, come si
è già detto all'inizio, il 31 di ottobre. In particolare,
tale provvedimento fissa i criteri e le modalità per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici
e telematici. Le disposizioni in esso contenute contemplano anche la possibilità
di firmare elettronicamente i documenti attraverso un particolare procedimento
informatico (il c.d. meccanismo di generazione delle chiavi asimmetriche
di cifratura) che permetterà, grazie ad un algoritmo matematico,
di sottoscrivere un documento senza poterlo poi disconoscere. Al tempo
stesso non sarà possibile per il destinatario negare di averlo ricevuto.
Il regolamento, inoltre, contiene norme per la stipulazione di contratti
a distanza attraverso le reti telematiche e la gestione dei flussi documentali
prodotti all'interno della Pubblica Amministrazione.
DOCUMENTI INFORMATICI
Secondo le disposizioni
contenute nell'articolo 20 del regolamento in precedenza citato, entro
il 31/12/1998 le pubbliche amministrazioni devono decidere se sostituire
gli archivi cartacei con archivi informatici e, in caso affermativo, devono
provvedere a recuperare su supporto informatico i documenti e gli atti
dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione. La trasposizione,
come è chiaramente desumibile dalla lettera dell'articolo 20, non
è obbligatoria, ma è subordinata ad una valutazione in termini
di costi (di impianto e di gestione) e benefici (risorse umane, ecc.).
In relazione a ciò,
il regolamento parla di "sostituzione" degli archivi cartacei, il che significa
che non se ne prevede, in alcun caso, la conservazione. Ciò imporrà
certamente una estrema scrupolosità nella trasposizione degli atti
in file informatici.
È, inoltre, previsto
che entro cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1998, i soggetti pubblici
interessati dovranno progettare e realizzare i propri sistemi informativi
automatizzati in funzione dell'interscambio telematico. Infine, entro il
31/12/1998 le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo
22 del regolamento, provvedono a definire e a rendere disponibili per via
telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge
per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti
privati.
Queste le tappe fondamentali
attraverso le quali si prevede verranno predisposte e attuate, dalle pubbliche
amministrazioni interessate, le procedure finalizzate alla sostituzione
dei documenti cartacei con quelli informatici. Tali procedure, al momento
attuale, sono state solo in parte definite da un deliberazione dell'A.I.P.A.
che sostituisce integralmente la precedente delibera in materia emanata
il 28/07/1994 e già citata all'inizio della presente relazione.
In ogni caso la determinazione effettiva delle regole tecniche per la formazione,
la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione dei documenti informatici dovrà avvenire, così
come disposto dall'articolo 3 del regolamento, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata
in vigore del regolamento stesso. Con tale decreto si dovranno, inoltre,
fissare le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire
l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico.
A proposito di tale ultimo
tipo di documento, nel regolamento sono fissati in maniera abbastanza chiara,
anche se in modo sintetico, i requisiti sia di forma che di sostanza. In
particolare, dopo aver stabilito, all'articolo 1, che "per documento informatico
si deve intendere la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti", il regolamento statuisce, all'articolo 2, che
"il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente
regolamento". Con tale disposizione viene ribadita l'analoga statuizione
contenuta nell'articolo 15, comma 2, della legge n. 59/97; in più
si aggiunge, all'articolo 4, che "il documento informatico munito dei requisiti
previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma
scritta", con il che si vuole evidentemente fissare una regola chiara e
definitiva che deve necessariamente sussistere se si vuole sostituire,
"a tutti gli effetti", il documento cartaceo con quello informatico. Infatti,
ex articolo 18 del regolamento, una volta che tale sostituzione ha avuto
luogo, "gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione
primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge".
Quanto, poi, all'efficacia
probatoria di tali documenti, l'articolo 5 del regolamento precisa che
"il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo
10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile", e inoltre che lo stesso "munito dei requisiti previsti dal presente
regolamento ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice
civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare".
Minuziosamente regolato
è anche l'aspetto relativo al valore giuridico delle copie di atti
e documenti informatici. Questo aspetto è preso in considerazione
dall'articolo 6, il quale specifica che "i duplicati, le copie, gli estratti
del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni
del presente regolamento"; inoltre "i documenti informatici contenenti
copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in
genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti
o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile,
se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che
li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente regolamento".
"Le copie su supporto informatico
di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con le modalità
indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3."
Infine è stabilito
che "la spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al
comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato
su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge" e che "gli
obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole
tecniche dettate ai sensi dell'articolo 3".
LA FIRMA DIGITALE
L'ulteriore passo necessario
affinché il documento informatico possa essere utilizzato "a tutti
gli effetti di legge" resta quello di fornirlo di certezza dal punto di
vista legale. Questo requisito è soddisfatto dalla firma digitale,
che nella fattispecie si viene a configurare come un qualcosa di più
di una semplice sottoscrizione. Infatti essa, oltre ad indicare la paternità
del documento, verifica che il testo non sia stato alterato dopo la firma
stessa.
La firma digitale utilizza
il sistema della crittografia "a chiavi asimmetriche", che essendo nato
per la cifratura dei testi ha il grande merito di assicurare l'autenticità
del contenuto di un atto e del suo autore. Tale sistema, in modo molto
semplicistico, viene definito "a chiavi asimmetriche" perché chi
lo usa deve generare due chiavi: una pubblica e una segreta. Quest'ultima
è in possesso solamente del titolare, mentre la chiave pubblica
viene distribuita a chiunque, alla stregua di un indirizzo o di un numero
telefonico.
In questo contesto chi deve
firmare un documento lo compone al computer con un usuale programma di
video scrittura, aggiunge poi al documento così formato una serie
di caratteri, apparentemente senza significato (la firma, appunto), confezionando
in tal modo il documento informatico con firma digitale.
Chi riceve il testo userà,
a sua volta, un'altra procedura informatica che confrontando la chiave
pubblica del firmatario, il testo del documento e la serie dei caratteri
aggiunti, è in grado di verificare se il documento è autentico
sia nel testo che nella sottoscrizione.
La procedura informatica
di firma e la procedura informatica di controllo sono nient'altro che due
programmi per elaboratore che insieme costituiscono ciò che il regolamento,
all'articolo 1, lett. c), definisce "sistema di validazione".
Con riferimento a questo
sistema di firma, l'articolo 8 del regolamento stabilisce che chiunque
intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura, necessarie
per dare ai documenti informatici validità a tutti gli effetti di
legge, deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una
di esse mediante un'apposita procedura di certificazione.
Le chiavi pubbliche di cifratura,
una volta certificate, sono custodite per un periodo non inferiore a dieci
anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validità,
sono consultabili in forma telematica.
Tali attività di
certificazione sono effettuate, salvo che non si tratti di chiavi utilizzate
dalle pubbliche amministrazioni, da certificatori inclusi in apposito elenco
pubblico, consultabile per via telematica, predisposto, tenuto e aggiornato
a cura dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione,
e dotati dei seguenti requisiti:
a) forma di società
per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini
dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;
b) possesso, da parte dei
rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei
requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per
competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il
personale addetto all'attività di certificazione siano in grado
di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di
cui all'articolo 3;
d) qualità dei processi
informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti
a livello internazionale.
Inoltre la procedura di
certificazione può essere svolta anche da un certificatore operante
sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro
dell'Unione europea sulla base di equivalenti requisiti.
Quanto, invece, alle pubbliche
amministrazioni, queste provvedono, ex articolo 17 del regolamento e "con
riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione,
alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza".
Quanto al valore attribuito
alla firma digitale, l'articolo 10 del regolamento dispone che "l'apposizione
o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale
alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo".
In questo caso, "per la
generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la
cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità
ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o
privato che l'ha certificata". In caso contrario, "l'uso della firma digitale
apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale
a mancata sottoscrizione".
È, infine, previsto
che "l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere", sempre che attraverso la firma
digitale si possano rilevare gli elementi identificativi del soggetto titolare
della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa
è pubblicata per la consultazione.
È pure prevista la
possibilità di procedere all'autenticazione della firma digitale.
A tal proposito l'articolo 16 del regolamento prevede che "si ha per riconosciuta,
ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui
apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato."
"L'autenticazione della
firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale,
che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare,
previo accertamento della sua identità personale, della validità
della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde
alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento
giuridico ai sensi dell'articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio
1913, n. 89."
"L'apposizione della firma
digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni
fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi comunque previsti".
CONTRATTI "ELETTRONICI"
Alla stipulazione per via
telematica dei contratti, il regolamento dedica l'articolo 11, in cui si
statuisce che "i contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni
del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge". Nel secondo comma di tale articolo lo stesso regolamento provvede
poi a coordinare le proprie norme con quelle previste dal decreto legislativo
sui contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali (decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50). Il richiamo a tale decreto va inteso nel senso
che le relative disposizioni sulla clausola di recesso si applicano ai
contratti telematici, ma solo a quelli rientranti nell'ambito del decreto
legislativo stesso.
LE RESPOSABILITA'
CIVILI E PENALI
Il regolamento pone a carico
dei soggetti utilizzatori di chiavi elettroniche una responsabilità
civile, ex articolo 2043 del codice civile. Tale responsabilità
scatta, secondo le previsioni contenute nell'articolo 9 del regolamento,
qualora il soggetto utilizzatore di chiavi asimmetriche ometta di porre
in essere tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno
ad altri (si tratta in questo caso di una forma di responsabilità
assimilabile a quella prevista per l'esercente attività pericolose).
Si pensi, a titolo di esempio, a chi consenta l'uso delle proprie chiavi
ad altri senza controllo, oppure a chi ometta di informare il depositario
della chiave pubblica della perdita del possesso della chiave privata.
Una forma di responsabilità
è pure prevista per il depositario della chiave pubblica, il quale
non può omettere o ritardare la pubblicazione della revoca o della
sospensione della coppia di chiavi asimmetriche richieste dall'avente diritto.
Specifici obblighi sono
poi posti a tutela della segretezza della corrispondenza trasmessa per
via telematica. A questo proposito, l'articolo 13 del regolamento parafrasa
i principi di inviolabilità e segretezza, previsti dall'articolo
15 della Costituzione per la corrispondenza in genere. Il citato articolo
13 impone specifici obblighi a carico degli addetti alle operazioni di
trasmissione per via telematica di atti. A questi è fatto assoluto
divieto di prenderne conoscenza e di divulgarne il contenuto, salvo che
si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del
mittente destinate ad essere rese pubbliche.
A proposito della notificazione
telematica, l'articolo 12 del regolamento prevede che la trasmissione del
documento informatico per via telematica equivale alla notificazione per
mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge, e sempre che lo stesso
sia trasmesso all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario del
documento stesso. Tale norma va quindi intesa nel senso che la notifica
telematica è ammessa nei casi in cui la legge ammette la notifica
postale; restano, in questo caso, da definire i mezzi tecnici che siano
in grado di assicurare al mittente la prova dell'avvenuta notifica. Un
problema, questo, di grossa rilevanza per esempio con la notifica degli
atti giudiziari e degli atti ricettizi in genere, per i quali potrà
ben applicarsi, in alcuni casi, la notifica telematica.
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