Impresa & Stato n°40
LA COMPOSIZONE DELLE CONTROVERSIE
Il Tavolo
di Lavoro sulla Autodisciplina
Eticità e giuridicità
di un metodo per regolare il
mercato
e prevenire le dispute
prima di arrivare
alla loro risoluzione.
di
SILVIA STABILE
Il
fenomeno autodisciplinare, ancora poco diffuso in Italia ma consolidato
in Paesi di cultura giuridica anglosassone, rappresenta il tipico strumento
di regolazione del mercato e di prevenzione delle liti non eteroimposto,
collocato in una fase antecedente rispetto alla composizione delle dispute.
In sostanza l'autodisciplina rappresenta
la manifestazione di una volontà condivisa da un gruppo di soggetti
con interessi omogenei di assoggettarsi a regole di comportamento finalizzate
al perseguimento di uno scopo comune, consistente nella regolamentazione
di una specifica attività economica o dei rapporti intercorrenti
tra operatori economici di un settore ed i loro clienti e/o concorrenti.
Vari tentativi definitori dell'autodisciplina degli operatori economici
hanno inizialmente caricato il fenomeno di eticità per approdare,
in un secondo momento, all'affermazione della giuridicità delle
norme autodisciplinari.
I motivi che inducono una determinata
categoria a darsi delle regole di autodisciplina sono molteplici. Significativa
è l'esigenza di regolare un'attività o un comportamento economico
sprovvisto di una regolamentazione statuale ad hoc ovvero regolamentato,
ma in modo parziale e lacunoso. Altrettanto valido, in favore dell'alternativa
autodisciplinare, è il movente cautelativo consistente, in prevalenza,
nella diffidenza verso interventi imposti dall'alto, nella esigenza di
riservatezza, nella necessità di ottenere celermente delle decisioni
in settori che necessitano una risoluzione immediata delle liti, come ad
esempio avviene in materia pubblicitaria.
Le autodiscipline esistenti sono caratterizzate
da corpi normativi complementari al diritto dello Stato, le cui norme sono
di emanazione e di revisione degli organismi associativi della categoria
d'appartenenza.
L'identità dei soggetti detentori
del potere autodisciplinare e soggetti sottoposti al controllo ha, soprattutto
in passato, destato qualche perplessità circa l'imparzialità
di sistemi autoregolamentari, spesso tacciati di neocorporativismo. In
verità tale accusa è smentita in modo significativo dall'esperienza
dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che opera nell'interesse
delle imprese concorrenti, tutelando altresì l'interesse dei consumatori.
I codici di autodisciplina adempiono inoltre alla funzione di raccogliere
in modo sistematico ed unitario gli usi di settore, seguiti nelle pratiche
commerciali e di renderli vincolanti, elevandoli, su base negoziale, a
fonti del diritto.
Stessa base negoziale è rinvenuta
nella fonte che istituisce l'autodisciplina, il cd. contratto atipico di
autodisciplina, che vincola unicamente le parti che lo hanno sottoscritto.
Le condizioni preordinate alla creazione di un codice di autodisciplina
sono rappresentate dall'esistenza di un rilevante interesse di un gruppo
di soggetti, come le associazioni di categoria di settore, nonché
la sua meritevolezza di tutela all'interno dell'ordinamento statuale ai
fini della validità del negozio giuridico che la istituisce con
particolare riguardo alla liceità della causa, di una struttura
associativa articolata e funzionale alla conservazione di tale interesse,
di sanzioni efficaci, la cui osservanza è resa possibile attraverso
mezzi che ne garantiscano l'effettività ed infine l'esistenza di
usi di settore ("il costume") costituente le fondamenta normative del sistema.
Ulteriore caratteristica comune ai "codici
di condotta" esistenti è costituita da un nucleo centrale di disposizioni
che hanno natura deontologica e che esprimono la volontà della categoria
di conservare un'immagine all'esterno che rifletta i parametri della cd.
correttezza professionale e della trasparenza nei rapporti con la clientela.
Da questo nucleo di principi essenziali,
si originano le disposizioni chiave e preliminari delle autodiscipline
conosciute ed attuate in Italia, come la più volte richiamata Autodisicplina
pubblicitaria, l'autodisciplina dell'industrial design, quella delle società
d'intermediazione immobiliare e delle SICAV.
Alla valenza etica delle regole contenute
nei codici deontologici, si aggiunga la considerazione che sovente l'adozione
di un sistema autodisciplinare è collegata alla volontà di
creare regole per il mercato, laddove questo ne sia sprovvisto: non a caso
ricorre l'affermazione in base alla quale un mercato deregolamentato comporta
necessariamente la sua negazione.
IL TAVOLO DELLA CAMERA ARBITRALE
La L. 580/93 dà agli enti camerali
la facoltà di promuovere la creazione di sistemi di controllo delle
clausole inique contenute nei contratti standard conclusi con i consumatori,
nonché di costituire commissioni arbitrali e conciliative (art.
2, IV comma). A seguito dell'entrata in vigore della normativa, la Camera
di Commercio di Milano ha avviato un progetto di "giustizia alternativa",
affidando alla propria Camera Arbitrale lo studio e la promozione di forme
"para-giurisdizionali" per la prevenzione, la composizione amichevole e
la risoluzione delle controversie tra imprese e tra queste ed i consumatori.
A queste tre funzioni sono correlate altrettante modalità di svolgimento
della disputa che corrispondono all'autodisciplina, alla conciliazione
e da ultimo all'arbitrato.
E' stato così costituito,
nel giugno del 1996, un Tavolo di Lavoro per la creazione di sistemi di
autodisciplina, applicati a settori del mercato caratterizzati da attività
economiche complesse, parzialmente deregolamentate e ad alto contenzioso.
Alla sua costituzione è preceduta, nel 1995, una preventiva consultazione
di un gruppo di esperti della materia, noti giuristi, esponenti della magistratura
in vista dell'attuazione, in via sperimentale, di forme autodisciplinari.
L'idea ha registrato un diffuso consenso ed una risposta positiva da parte
degli interpellati.
Sono stati chiamati a partecipare al Tavolo
giuristi ed economisti esperti di problematiche relative al consumo e al
diritto d'impresa. La sua formazione ha voluto privilegiare l'approccio
multidisciplinare per un'analisi globale del fenomeno, non unicamente nella
prospettiva del diritto civile, processuale, penale commerciale e del diritto
industriale, ma anche economica.
Spiegare il fenomeno autodisciplinare
considerandolo soltanto come negozio tra privati, in funzione dell'esclusione
dell'ingerenza del legislatore, o come sistema alternativo ed informale
di prevenzione/risoluzione (ove fosse previsto anche un Giurì) delle
dispute, equivale a limitarne la portata. La sua valenza economica, di
"regolazione del mercato", rileva sulla base della funzione mediatoria
di interessi contrapposti, coinvolti nelle dinamiche della produzione e
del consumo, contribuendo a rendere efficiente il mercato, più credibile
l'immagine dell'impresa che si avvale di codici di condotta, certificati
da organismi imparziali come le Camere di Commercio, più trasparenti
e professionalmente corrette le relazioni intercorrenti tra impresa e consumatori.
La volontà delle imprese di adottare politiche aziendali sempre
più costumer-oriented accompagna, e talvolta precede, la necessità
di porre "regole del gioco" e di definirle di concerto con le proprie controparti
istituzionali.
L'investitura formale della Camera Arbitrale
di Milano per la promozione di sistemi di autoregolamentazione di settore
costituisce altresì l'attribuzione, in capo alla medesima, di una
rilevante funzione di terzietà rispetto agli interessi di categoria,
rappresentati dalle associazioni delle imprese e dei consumatori.
Il programma di lavoro, che si è
andato delineando, ha previsto inizialmente l'individuazione di alcune
categorie economiche, sulla base di specifiche esigenze di settore. é
poi seguita la definizione delle modalità operative secondo cui
procedere, fase di estrema delicatezza. L'esigenza di ascoltare chi, in
prima persona, partecipa a definire "regole del gioco", usi di settore
e prassi negoziali, ha in questo modo privilegiato la via del coinvolgimento
diretto delle associazioni di categoria e dei consumatori.
Nella fase immediatamente seguente si
è passati alla individuazione di alcuni settori, tramite un monitoraggio
che ha confermato l'opportunità di estendere l'esperimento autodisciplinare
a settori ad alto contenzioso. In tali contesti l'autodisciplina
costituisce una reale alternativa ad impasse non solo giudiziari. Il progetto
pilota ha interessato dunque il settore assicurativo, delle concessionarie
di autoveicoli, dell'intermediazione immobiliare e dei servizi offerti
dagli Internet Providers .
Nella scelta delle modalità operative
il suggerimento del Tavolo è stato quello di raccogliere il costume
degli operatori economici di un dato settore del mercato, onde ricavarne
una serie di principi deontologici non ancora codificati. Il lavoro ha
avuto il pregio sostanziale di delineare prassi comunemente accettate e
condivise dalle categorie di riferimento. Prezioso il contributo della
Commissione usi della Camera di Commercio di Milano che ha permesso di
disegnare un diritto consuetudinario che regola la contrattualistica, costituendo
al contempo la base normativa dell'autodisciplina di settore.
Sono stati successivamente promossi alcuni
incontri con l'Unità di Regolazione del Mercato della Camera di
Commercio di Milano, con la Borsa Immobiliare di Milano e con l'Unione
del Commercio di Milano. Questi incontri hanno permesso di approfondire
la conoscenza empirica di aree del mercato, sovente rappresentate da una
segmentizzazione dell'offerta e da una eccessiva frammentarietà
dal lato degli operatori.
SETTORI DI LAVORO
Il settore assicurativo da tempo è
impegnato in alcuni esperimenti relativi a procedure informali per la prevenzione
e la risoluzione delle controversie tra compagnie assicurative ed assicurati.
Interessa tanto al consumatore quanto alle assicurazioni che il servizio
assicurativo sia svolto nel rispetto delle condizioni contrattuali per
l'assunzione del rischio sia della tempestività nella prestazione
del servizio medesimo. Tali procedure comporterebbero da un lato il vantaggio
per le assicurazioni di ottenere un servizio più efficiente e dall'altro
lo svantaggio di vedere sfumate quelle posizioni di rendita correlate alla
deflazione dei tempi processuali della giustizia civile ordinaria.
Internet è un altro settore interessante
sotto il profilo della parziale deregolamentazione, rappresentando anche
una nuova materia di studio, sia per aspetti concernenti la contrattualistica,
sia per le problematiche relative alla tutela della privacy, dei dati personali
e del consumatore-utente per le transazioni concluse in rete e le informazioni
trasmesse e ricevute attraverso il nuovo media.
L'AIIP, associazione che raggruppa i maggiori
Internet Providers, si è dimostrata interessata a collaborare con
la Camera Arbitrale in vista della creazione di un corpo di regole autodisciplinari
per i servizi di natura commerciale offerti in rete, non anche per aspetti
concernenti la tutela della privacy e dei minori, per i quali è
già attivato un progetto in sede comunitaria.
La complessità delle materie trattate
e le crescenti iniziative intraprese negli ultimi mesi hanno suggerito
la creazione di un gruppo ristretto, interno al Tavolo di Lavoro, con il
compito di approfondire le tematiche sollevate dal Tavolo allargato e di
occuparsi di delineare specifiche direttive operative, tra le quali appare
interessante la creazione di un sistema di certificazione dei contratti
- tipo volto a definire delle "best practices" da utilizzare come marchio
di qualità con valore competitivo per le imprese di un medesimo
settore.
L'esperienza emblematica, alla quale il
Tavolo ha fatto continuo riferimento, è quella statunitense dei
Better Business Bureaus, istituzione privata che offre ai consumatori e
alle imprese una serie di servizi, tra cui anche un programma di giustizia
alternativa. In relazione al sistema di certificazione di qualità,
le imprese che partecipano al BBB Care e ai predisposti sistemi di risoluzione
delle dispute, possono usufruire del logo del Better Business Bureau per
pubblicizzare la propria affiliazione al programma di assistenza offerto
ai consumatori. Un siffatto sistema permette alle imprese di ottenere un
valido ritorno di immagine che rappresenta, all'interno delle politiche
aziendali, un vantaggio sulla concorrenza.
In sintesi il progetto giustizia della
Camera di Commercio di Milano, del quale l'autodisciplina rappresenta soltanto
un aspetto, costituisce l'occasione ed insieme l'assunzione di un impegno
che può agevolmente contribuire alla promozione di un diritto e
di rimedi che riflettano istanze e bisogni attuali. La rivalutazione dell'autonomia
dei privati come forma di autotutela contribuirà necessariamente
all'adozione di sistemi di prevenzione delle liti accostati ad altri sistemi
alternativi per la composizione delle dispute, sulla base dell'economicità
delle procedure, della tempestività delle decisioni, della maggiore
competenza dei giudici privati e sulla base dell'affidabilità ed
imparzialità degli organismi conciliativi e dei collegi arbitrali.
Privatizzare gli strumenti di soluzione dei conflitti significherà,
in primo luogo, rispondere ad una domanda di giustizia sempre più
urgente e diffusa. Parimenti aderire a forme di autodisciplina contribuirà
a coadiuvare una nuova funzione dello Stato e delle sue istituzioni, quella
di garanzia a che i privati siano posti nella condizione di scegliere un
proprio "diritto".
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