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Impresa & Stato n°40

 

UN NUOVO MODELLO AMMINISTRATIVO PER LA GIUSTIZIA 

Diversificare l'offerta dello Stato nel campo civile: 
le nuove proposte per la composizione delle controversie 

di
 RINALDO SALI
 
Se cerchiamo di fare un passo oltre le solite considerazioni che tutti noi abbiamo espresso sullo stato di perenne crisi della giustizia civile del nostro Paese, possiamo dire che i fenomeni distorsivi di una società civile ed economica come la nostra non nascono solo per l'incapacità dello Stato di gestire ed organizzare un certo servizio, ma anche perchè la "concorrenza" opera direttamente sul campo e mette a disposizione un servizio alternativo che propone "condizioni", ossia tempi, costi e garanzie di efficacia migliori di quelle offerte dallo Stato. Ne consegue che lo Stato, per porre rimedio alla situazione "concorrenziale", deve produrre soluzioni ed interventi alternativi: si trova, cioè, nella stessa posizione di un' azienda a cui non basta produrre di più e meglio ma a cui è necessario diversificare l'offerta. 
Quello che viene indicato in questa sede è un esempio di diversificazione dell'offerta dello Stato in materia di giustizia civile. Si tratta dell'intervento e del modello amministrativo che il legislatore ha delineato in materia paragiurisdizionale con la legge di riforma delle CdC. 
Questo numero monografico di Impresa & Stato intende analizzare proprio il rapporto tra la giustizia civile e il nuovo modello amministrativo proposto, evidenziando in particolare come questo "modello", proprio perchè tale, non si limiti a definire singoli servizi di aiuto concreto alla situazione della giustizia ordinaria ma configuri un nuovo sistema di rapporti tra i soggetti (amministrazione, imprese, consumatori, professionisti) che li veda partecipi e autoresponsabilizzati alla costruzione di regole nuove. 
Il groviglio di tutte queste materie, la giustizia alternativa, la funzione di regolazione del mercato, lo stesso nuovo modello di ente camerale ci lascia intendere che siamo davvero in un territorio nuovo, in una zona di confine, per certi versi inesplorata, dei rapporti tra Stato e società civile. 
La giustizia alternativa (l'insieme di strumenti stragiudiziali che permettono di arrivare alla risoluzione delle liti commerciali senza l'intervento del giudice ordinario), ad esempio, è l'esplicazione privatistica di una funzione tipicamente statuale come quella giurisdizionale e in quanto tale - cioè come "linea d'ombra" tra privato e pubblico, tra società civile e Stato - diviene un punto di osservazione privilegiato per analizzare i mutamenti in atto in quei rapporti e, in particolare, per verificare le aperture o le chiusure dello Stato verso le forme di autonomia dei singoli, dei ruoli professionali o delle imprese. 
 

GIUSTIZIA ALTERNATIVA E CDC 
Viviamo, è quasi superfluo constatarlo, un'epoca di progressiva disintegrazione dell'idea di centralità dello Stato, del suo apparato e della sua organizzazione amministrativa e la crisi di quell'idea si accentua sempre più velocemente sia per l'emergenza di fattori esterni sovranazionali (il pur accidentato approdo comunitario), sia, soprattutto nel caso italiano, per la corrosione dall'interno, ormai divenuta esplosiva, a causa dell'eccedenza dei bisogni e delle aspettative economiche degli individui e dei gruppi verso l'autorità centralizzata. 
 E' la crisi, insomma, dello Stato-nazione. Crisi che non può non riflettersi dal momento politico e sociale a quello giuridico e che dà origine a quei processi di destrutturazione dell'ordinamento classificabili come "produzioni alternative" della giustizia. La giustizia alternativa appare come una delle prove più evidenti di tale movimento anche perchè comprende in sè entrambi i fattori di diversificazione: a livello interno de-statualizza la funzione giurisdizionale attribuendo il potere decisionale a soggetti diversi dalla magistratura, a livello esterno crea i presupposti perchè le regole cui attenersi siano quelle più ampie e globalizzate del commercio internazionale. 
Questo processo di "privatizzazione" della giustizia lo abbiamo del resto sperimentato e messo in pratica direttamente come amministratori e proprio nella concreta applicazione abbiamo verificato che questi concetti non potevano non incontrare un nuovo modo di fare, anzi di essere, amministrazione. 
La legge di riforma delle camere di commercio, come è noto, attribuisce agli enti camerali nuove e fondamentali funzioni di regolazione del mercato, tra cui, in particolare, la "costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti" (art. 2.4 L.580/93) e l'aspetto più significativo della codificazione di questa funzione sta nel contesto generale in cui è inserita: con la legge di riordinamento le camere di commercio si strutturano quale istituzione di riferimento per l'interesse generale e sistemico delle imprese. 
Ciò che si osserva, allora, è proprio un parallelismo tra la 'ristrutturazione' in direzione, lato sensu, privatistica di una istituzione dello Stato (le camere di commercio) che procede verso un sistema economico di riferimento, regolandolo, e un processo di privatizzazione della giustizia attraverso alcuni strumenti alternativi. Nel momento in cui una Pubblica Amministrazione si candida a costituire un elemento di collegamento tra il sistema delle imprese e lo Stato, essa assume metodi e modelli di entrambi questi soggetti e s'incontra necessariamente con le esigenze di regolazione del mercato. 

PRIVATIZZAZIONE E FEDERALISMO 
Ma se giustizia alternativa e nuove istituzioni procedono nella stessa direzione, ossia secondo un processo che va dallo Stato verso la società civile, dallo Stato come detentore esclusivo dei poteri verso la diversificazione e la diffusione delle funzioni e delle responsabilità, quali sono i concetti che qualificano questo movimento comune? 
Ne individuiamo due: il concetto di privatizzazione e quello di federalismo. 
Al primo abbiamo già accennato: in questa sede intendiamo il concetto di privatizzazione nel suo più pieno senso lessicale, che comporta la corrispondenza se non la sinonimia dei termini di 'privatizzazione' e di 'privazione'. 
In effetti, la crescita compiuta dalla giustizia alternativa non deve essere letta come un processo di rottura dell'esclusività della giurisdizione dello Stato. Sarebbe un'interpretazione riduttiva e non darebbe conto della capacità di queste forme regolative di rispondere più elasticamente alle esigenze di un'economia in costante trasformazione e della loro capacità di modellare dinamicamente il diritto per ogni singola fattispecie economica. Quella della giustizia alternativa è, invece, l'occasione per una ridefinizione dei principi regolativi della partecipazione dei soggetti privati al bene giustizia. 
E' l'occasione perchè lo Stato favorisca e regoli un proprio processo di 'privazione' o, almeno, di alleggerimento, definendo i criteri per la diffusione della funzione giurisdizionale nella società secondo una logica di autoresponsabilizzazione e di fiducia nelle capacità del mercato, del singolo consumatore e dei gruppi produttivi, di autoregolarsi. In questo senso le forme di giustizia privata (l'arbitrato, la conciliazione, i modelli di autodisciplina) aumentano il grado di efficacia di decisioni costruite con una diretta partecipazione dei soggetti, accrescendo la reale pervasività dello Stato. 
In tutto ciò il ruolo di una pubblica amministrazione come le camere di commercio diverrà quello di un regolatore , di un indicatore di direzione per il mercato e le imprese e il compito sarà, da una parte, quello di "istituzionalizzare" un po' di più le imprese (rendendole parti attive di un processo di decisione e di regolazione) e dall'altra di privarsi di tutti quei controlli e quei passaggi puramente autoreferenziali che impediscono l'autorealizzazione (e l'autoresponsabilizzazione) degli attori della scena economica. 
Se il problema è quello di nuovi paradigmi di regolazione dei fatti economici, il passaggio successivo è quello dei raccordi tra livelli e tipi di regolazione diversi e compito delle camere di commercio sarà quello di "contribuire alla costruzione vera e propria di un livello intermedio di governo dello sviluppo, in particolare accentuando la funzione di consolidamento (e perfino di invenzione) di regole del gioco", come spiega Gilberto Serravalli. E questo è il problema dell'applicazione di un vero federalismo funzionale.