Impresa & Stato n°40
LE PROPOSTE DI RIFORMA IN FRANCIA
di
SERGE
LAZAREFF
La
giustizia civile in Francia, secondo i termini stessi del Guardasigilli,
soffre "del congestionamento delle giurisdizioni, della lentezza delle
procedure e del sentimento comunemente diffuso che sia un'istituzione lontana
e costosa che non risponde ai bisogni dei contribuenti". Inoltre, se i
Francesi trovano la giustizia globalmente onesta ed indipendente, la auspicano
più rapida nel dar loro una risposta, più comprensibile e
meno costosa, insomma, più accessibile.
Il problema che la giustizia civile deve affrontare
ha come origine la considerevole crescita del contenzioso giudiziario.
Dal 1975 al 1995 si è infatti verificato un aumento del 122% delle
domande "nel merito" presentate alle giurisdizioni civili e commerciali.
é evidente che, stando così le cose, queste ultime non trattano
tante domande quante ne ricevono. A questo ritmo, e se niente viene
fatto per modificarlo, il rischio di assistere ad una paralisi della giustizia,
in particolar modo a livello delle Corti d'Appello che sono limitate a
30 in Francia, esiste realmente.
UNA GIUSTIZIA EFFICACE E VICINA
Il bisogno da parte dei cittadini di una giustizia
a loro più vicina ha guidato gli sforzi recenti della pratica giudiziaria
e del legislatore, ed è così che un rapporto relativo alla
giustizia, vicina ai singoli, insistente su questa necessità che
la giustizia moderna deve affrontare, è stato consegnato il 24 febbraio
1994 dai due senatori Haenel e Harthuis al Guardasigilli dell'epoca.
Le considerazioni di questo rapporto si sono
orientate in particolar modo verso la creazione di una giustizia vicina
a tutti, la quale sviluppa una logica di cooperazione del giudice con altri
attori del mondo giudiziario.
Questa tanto attesa giustizia è stata
l'oggetto della legge n. 95/125 dell'8 febbraio 1995 e del suo decreto
d'attuazione n. 96/652 del 22 luglio 1996.
Questi testi regolano il tentativo preliminare
di conciliazione davanti ai Tribunali di Primo Grado, che sono in Francia
i tribunali responsabili per le piccole cause (controversie per importi
inferiori a 30.000 FF), ed estendono la mediazione a tutte le giurisdizioni.
I testi non danno tuttavia una definizione della
conciliazione e della mediazione e non indicano ciò che le distingue.
Tuttavia, alcuni si preoccupavano degli eventuali rischi che la pratica
della mediazione poteva contrapporre ad una buona e serena amministrazione
della giustizia. Inizialmente, vedevano nella mediazione una strada agevole
per abbandonare una parte del potere di giudicare del giudice, in considerazione
del volume del suo compito, a beneficio dei circuiti privati. In seguito,
non vi trovavano altro che un modo oneroso di perdere del tempo, preoccupandosi
poi che in caso di insuccesso il giudice fosse informato dell'identità
della parte responsabile di ciò.
Questo non toglie che il principio stesso della
conciliazione è contenuto nell'art. 21 del Nuovo Codice di Procedura
Civile introdotto dal decreto del 5 dicembre 1975, secondo il quale rientra
"nella missione del giudice conciliare le parti". In pratica, questo testo
non è mai stato applicato: in effetti, ci si è resi conto,
dopo una ventina d'anni, che i giudici non avevano il tempo di procedere
a conciliazioni o mediazioni che esigevano una grande disponibilità,
e soprattutto che risultava difficile per loro giudicare serenamente nell'ipotesi
in cui un tentativo di conciliazione nel quale erano stati implicati si
fosse rivelato in seguito infruttuoso.
Si trattava dunque di affidare questo compito
a terzi, sotto il controllo del giudice, al fine di risolvere rapidamente
ed efficacemente dei conflitti, con l'accordo tranquillo delle parti.
In effetti, la mediazione giudiziaria è un modo processuale di regolare
le liti per mezzo del giudice al fine di ristabilire un clima di distensione
in una situazione conflittuale o bloccata e per favorire l'accettazione
di una soluzione da parte degli interessati. Il contribuente vuol sentire
il giudice "umano" e "vicino": l'opera di questi giudici deve corrispondere
ad una giustizia "del quotidiano".
In qualche rapido cenno, vediamo quali sono le
norme che regolano d'ora innanzi la mediazione e la conciliazione:
- il mediatore può essere una persona
fisica o un'associazione.
- L'intervento della mediazione può avere
luogo in qualsiasi momento della procedura.
- Ovviamente, ogni mediazione presuppone l'accordo
delle parti sul suo principio stesso e la decisione che la impone non toglie
mai la competenza al giudice, il quale può in qualsiasi momento
prendere tutte le misure necessarie, ed in particolar modo mettere fine,
d'ufficio o su domanda di una delle parti, alla mediazione.
- Al contrario dei poteri del giudice, il mediatore
non può istruire la causa.
- La durata della mediazione non può oltrepassare
i tre mesi, a meno che non venga rinnovata per la stessa durata, unicamente
su domanda del mediatore.
- Le dichiarazioni raccolte dal mediatore possono
essere rievocate davanti al giudice unicamente con l'accordo delle parti.
La conciliazione, unicamente davanti ai Tribunali
di Primo Grado, rimane facoltativa e preliminare all'esame del merito della
causa. Essa può essere condotta dal giudice o da un conciliatore
che questi designa. Nel caso in cui le parti accettano che il tentativo
di conciliazione sia condotto da un conciliatore, le norme applicabili
sono simili a quelle che regolano la mediazione.
IL RAPPORTO COULON
Questa riforma non poteva da sola essere sufficiente.
Per riuscire a gettare le basi di un'autentica "cittadinanza giudiziaria"
secondo i termini stessi del Guardasigilli, si doveva far evolvere la giustizia
adattandola al mondo moderno tanto in termini di mezzi che di metodi o
d'organizzazione del lavoro.
E' per questa ragione che Toubon, Guardasigilli
dell'epoca, ha incaricato il 25 ottobre 1995 Jean-Marie Coulon, Presidente
del "Tribunal de Grande Instance" di Parigi, di una missione di riflessione
e di proposta sulla Procedura Civile. Quest'ultimo ha consegnato,
il 9 gennaio 1997, un rapporto di più di 145 pagine che formula
36 proposizioni miranti a migliorare, semplificare e accelerare il contenzioso
giudiziario. Dato che la Procedura Civile costituisce un diritto fondamentale
dell'individuo, le proposte formulate manifestano una triplice preoccupazione:
il rafforzamento del principio del contraddittorio, quello della sicurezza
giuridica e la riaffermazione dei poteri del giudice, in costante dialogo
con gli ausiliari della giustizia.
Innanzitutto, mettiamo l'accento su ciò
che il rapporto definisce come "modi alternativi di regolamento dei conflitti"
e cioè la conciliazione, la mediazione, la transazione e l'arbitrato,
i quali fanno parte del vasto movimento che si può qualificare come
"giustizia del compromesso". Il rapporto raccomanda di proseguire sulla
via tracciata dalla legge dell'8 febbraio 1995 e il suo decreto d'attuazione
del 22 luglio 1996, che permette alle parti di sottrarsi al rituale giudiziario,
allo scopo di favorire il loro ravvicinamento. In particolar modo, desidera
offrire la possibilità di conferire forza esecutiva alla transazione
tra le parti al di fuori di qualsiasi istanza di fondo.
Il rapporto si è occupato anche del problema
legato al giudice unico. In effetti, l'interrogativo sui meriti ed i limiti
della collegialità nel funzionamento dell'istituzione giudiziaria
corrisponde meno ad un a priori dottrinale che ad un mezzo, forse vitale,
di far fronte all'affollamento endemico dei nostri tribunali.
Il rapporto stabilisce il principio dell'istituzione
del giudice unico per il Tribunale di Primo Grado, ed in compenso auspica
un rafforzamento della collegialità in appello che deve tradursi
in "una aggiunta di autorità e solennità". Tuttavia, il giudice
dovrà sempre potere, d'ufficio o su domanda di una parte, rinviare
una causa all'esame della collegialità.
Affinché si possa meglio tenere conto
delle realtà economiche e sociali, il rapporto raccomanda anche
una ridistribuzione delle competenze tra il Tribunale di Prima Istanza
e il Tribunale di Primo Grado, rivedendo i criteri di competenza, che sono
immutati dal 1985.
Il rapporto mira in particolar modo ad una dinamizzazione
dell'istruzione e, al tempo stesso, ad un'accelerazione della procedura.
Dinamizzare l'istruzione innanzitutto, per mezzo di una maggiore formalizzazione
degli atti (ad esempio grazie ad una generalizzazione delle conclusioni
ricapitolative). Poi, accelerare la procedura, permettendo ai redattori
delle sentenze di fare riferimento direttamente alle scritture delle parti,
il che avrebbe l'effetto immediato di far diminuire il loro carico materiale
di lavoro.
Conviene infatti ricordare che l'intasamento
del nostro sistema giudiziario minaccia le Corti d'Appello ancor più
che i tribunali.
Per queste ragioni, il rapporto raccomanda una
soluzione radicale, la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello
e, di conseguenza, l'instaurazione dell'esecuzione provvisoria. Se l'obbiettivo
principale rimane la lotta contro il ricorso destinato essenzialmente a
fini dilatori, un'altra conseguenza positiva sarebbe forse il vedere apparire
le decisioni di prima istanza nuovamente credibili agli occhi di quanti
attendono giustizia.
In conclusione, il rapporto ci ricorda che la
giustizia civile adempie la funzione di "pacificazione" per mezzo del diritto.
Essa costituisce un'esigenza della Nazione. Assicurarne la continuità
è, per i governanti, rispettare e adempiere il contratto sociale.
La giustizia civile deve disporre dei mezzi che le permettano di portare
a compimento questa missione solenne e sacra, di far regnare lo stato di
diritto, garanzia della sicurezza dei cittadini.
CONCLUSIONE
Non si può non notare che se l'adattamento
delle regole relative all'organizzazione e al funzionamento della giustizia
civile - nella misura in cui essa permette di assicurare ai privati la
tutela dei diritti soggettivi dei quali essi pretendono di essere titolari
- è un dovere impellente, il rinnovamento della giustizia in Francia
implicherà necessariamente una crescita del budget della giustizia,
il quale non rappresentava nel budget generale dello Stato che l'1,49 %
nel 1995 e l'1,51 % nel 1996.
Questa riforma che la nostra procedura civile
sta compiendo appare necessaria e va nella giusta direzione. Ci si deve
augurare che questa si avveri sufficiente a dare a quanti sono in attesa
di giustizia il sentimento che la giustizia è loro vicina e risponde
al loro legittimo bisogno di sicurezza.
(Testo tradotto da Sita Trini Castelli)
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