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Impresa & Stato n°40

 

LE PROPOSTE DI RIFORMA IN FRANCIA

di
 SERGE LAZAREFF
 
La giustizia civile in Francia, secondo i termini stessi del Guardasigilli, soffre "del congestionamento delle giurisdizioni, della lentezza delle procedure e del sentimento comunemente diffuso che sia un'istituzione lontana e costosa che non risponde ai bisogni dei contribuenti". Inoltre, se i Francesi trovano la giustizia globalmente onesta ed indipendente, la auspicano più rapida nel dar loro una risposta, più comprensibile e meno costosa, insomma, più accessibile.
Il problema che la giustizia civile deve affrontare ha come origine la considerevole crescita del contenzioso giudiziario. Dal 1975 al 1995 si è infatti verificato un aumento del 122% delle domande "nel merito" presentate alle giurisdizioni civili e commerciali. é evidente che, stando così le cose, queste ultime non trattano tante domande quante ne ricevono.  A questo ritmo, e se niente viene fatto per modificarlo, il rischio di assistere ad una paralisi della giustizia, in particolar modo a livello delle Corti d'Appello che sono limitate a 30 in Francia, esiste realmente.

UNA GIUSTIZIA EFFICACE E VICINA
Il bisogno da parte dei cittadini di una giustizia a loro più vicina ha guidato gli sforzi recenti della pratica giudiziaria e del legislatore, ed è così che un rapporto relativo alla giustizia, vicina ai singoli, insistente su questa necessità che la giustizia moderna deve affrontare, è stato consegnato il 24 febbraio 1994 dai due senatori Haenel e Harthuis al Guardasigilli dell'epoca.
Le considerazioni di questo rapporto si sono orientate in particolar modo verso la creazione di una giustizia vicina a tutti, la quale sviluppa una logica di cooperazione del giudice con altri attori del mondo giudiziario.
Questa tanto attesa giustizia è stata l'oggetto della legge n. 95/125 dell'8 febbraio 1995 e del suo decreto d'attuazione n. 96/652 del 22 luglio 1996.
Questi testi regolano il tentativo preliminare di conciliazione davanti ai Tribunali di Primo Grado, che sono in Francia i tribunali responsabili per le piccole cause (controversie per importi inferiori a 30.000 FF), ed estendono la mediazione a tutte le giurisdizioni.
I testi non danno tuttavia una definizione della conciliazione e della mediazione e non indicano ciò che le distingue.  Tuttavia, alcuni si preoccupavano degli eventuali rischi che la pratica della mediazione poteva contrapporre ad una buona e serena amministrazione della giustizia. Inizialmente, vedevano nella mediazione una strada agevole per abbandonare una parte del potere di giudicare del giudice, in considerazione del volume del suo compito, a beneficio dei circuiti privati. In seguito, non vi trovavano altro che un modo oneroso di perdere del tempo, preoccupandosi poi che in caso di insuccesso il giudice fosse informato dell'identità della parte responsabile di ciò.
Questo non toglie che il principio stesso della conciliazione è contenuto nell'art. 21 del Nuovo Codice di Procedura Civile introdotto dal decreto del 5 dicembre 1975, secondo il quale rientra "nella missione del giudice conciliare le parti". In pratica, questo testo non è mai stato applicato: in effetti, ci si è resi conto, dopo una ventina d'anni, che i giudici non avevano il tempo di procedere a conciliazioni o mediazioni che esigevano una grande disponibilità, e soprattutto che risultava difficile per loro giudicare serenamente nell'ipotesi in cui un tentativo di conciliazione nel quale erano stati implicati si fosse rivelato in seguito infruttuoso.
Si trattava dunque di affidare questo compito a terzi, sotto il controllo del giudice, al fine di risolvere rapidamente ed efficacemente dei conflitti, con l'accordo tranquillo delle parti.  In effetti, la mediazione giudiziaria è un modo processuale di regolare le liti per mezzo del giudice al fine di ristabilire un clima di distensione in una situazione conflittuale o bloccata e per favorire l'accettazione di una soluzione da parte degli interessati. Il contribuente vuol sentire il giudice "umano" e "vicino": l'opera di questi giudici deve corrispondere ad una giustizia "del quotidiano".
In qualche rapido cenno, vediamo quali sono le norme che regolano d'ora innanzi la mediazione e la conciliazione:
- il mediatore può essere una persona fisica o un'associazione.
- L'intervento della mediazione può avere luogo in qualsiasi momento della procedura.
- Ovviamente, ogni mediazione presuppone l'accordo delle parti sul suo principio stesso e la decisione che la impone non toglie mai la competenza al giudice, il quale può in qualsiasi momento prendere tutte le misure necessarie, ed in particolar modo mettere fine, d'ufficio o su domanda di una delle parti, alla mediazione.
- Al contrario dei poteri del giudice, il mediatore non può istruire la causa.
- La durata della mediazione non può oltrepassare i tre mesi, a meno che non venga rinnovata per la stessa durata, unicamente su domanda del mediatore.
- Le dichiarazioni raccolte dal mediatore possono essere rievocate davanti al giudice unicamente con l'accordo delle parti.
La conciliazione, unicamente davanti ai Tribunali di Primo Grado, rimane facoltativa e preliminare all'esame del merito della causa. Essa può essere condotta dal giudice o da un conciliatore che questi designa. Nel caso in cui le parti accettano che il tentativo di conciliazione sia condotto da un conciliatore, le norme applicabili sono simili a quelle che regolano la mediazione.

IL RAPPORTO COULON
Questa riforma non poteva da sola essere sufficiente. Per riuscire a gettare le basi di un'autentica "cittadinanza giudiziaria" secondo i termini stessi del Guardasigilli, si doveva far evolvere la giustizia adattandola al mondo moderno tanto in termini di mezzi che di metodi o d'organizzazione del lavoro.
 E' per questa ragione che Toubon, Guardasigilli dell'epoca, ha incaricato il 25 ottobre 1995 Jean-Marie Coulon, Presidente del "Tribunal de Grande Instance" di Parigi, di una missione di riflessione e di proposta  sulla Procedura Civile. Quest'ultimo ha consegnato, il 9 gennaio 1997, un rapporto di più di 145 pagine che formula 36 proposizioni miranti a migliorare, semplificare e accelerare il contenzioso giudiziario. Dato che la Procedura Civile costituisce un diritto fondamentale dell'individuo, le proposte formulate manifestano una triplice preoccupazione: il rafforzamento del principio del contraddittorio, quello della sicurezza giuridica e la riaffermazione dei poteri del giudice, in costante dialogo con gli ausiliari della giustizia.
Innanzitutto, mettiamo l'accento su ciò che il rapporto definisce come "modi alternativi di regolamento dei conflitti" e cioè la conciliazione, la mediazione, la transazione e l'arbitrato, i quali fanno parte del vasto movimento che si può qualificare come "giustizia del compromesso". Il rapporto raccomanda di proseguire sulla via tracciata dalla legge dell'8 febbraio 1995 e il suo decreto d'attuazione del 22 luglio 1996, che permette alle parti di sottrarsi al rituale giudiziario, allo scopo di favorire il loro ravvicinamento. In particolar modo, desidera offrire la possibilità di conferire forza esecutiva alla transazione tra le parti al di fuori di qualsiasi istanza di fondo.
Il rapporto si è occupato anche del problema legato al giudice unico. In effetti, l'interrogativo sui meriti ed i limiti della collegialità nel funzionamento dell'istituzione giudiziaria corrisponde meno ad un a priori dottrinale che ad un mezzo, forse vitale, di far fronte all'affollamento endemico dei nostri tribunali.
Il rapporto stabilisce il principio dell'istituzione del giudice unico per il Tribunale di Primo Grado, ed in compenso auspica un rafforzamento della collegialità in appello che deve tradursi in "una aggiunta di autorità e solennità". Tuttavia, il giudice dovrà sempre potere, d'ufficio o su domanda di una parte, rinviare una causa all'esame della collegialità.
Affinché si possa meglio tenere conto delle realtà economiche e sociali, il rapporto raccomanda anche una ridistribuzione delle competenze tra il Tribunale di Prima Istanza e il Tribunale di Primo Grado, rivedendo i criteri di competenza, che sono immutati dal 1985.
Il rapporto mira in particolar modo ad una dinamizzazione dell'istruzione e, al tempo stesso, ad un'accelerazione della procedura. Dinamizzare l'istruzione innanzitutto, per mezzo di una maggiore formalizzazione degli atti (ad esempio grazie ad una generalizzazione delle conclusioni ricapitolative). Poi, accelerare la procedura, permettendo ai redattori delle sentenze di fare riferimento direttamente alle scritture delle parti, il che avrebbe l'effetto immediato di far diminuire il loro carico materiale di lavoro.
Conviene infatti ricordare che l'intasamento del nostro sistema giudiziario minaccia le Corti d'Appello ancor più che i tribunali.
Per queste ragioni, il rapporto raccomanda una soluzione radicale, la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello e, di conseguenza, l'instaurazione dell'esecuzione provvisoria. Se l'obbiettivo principale rimane la lotta contro il ricorso destinato essenzialmente a fini dilatori, un'altra conseguenza positiva sarebbe forse il vedere apparire le decisioni di prima istanza nuovamente credibili agli occhi di quanti attendono giustizia.
In conclusione, il rapporto ci ricorda che la giustizia civile adempie la funzione di "pacificazione" per mezzo del diritto. Essa costituisce un'esigenza della Nazione.  Assicurarne la continuità è, per i governanti, rispettare e adempiere il contratto sociale. La giustizia civile deve disporre dei mezzi che le permettano di portare a compimento questa missione solenne e sacra, di far regnare lo stato di diritto, garanzia della sicurezza dei cittadini.

CONCLUSIONE
Non si può non notare che se l'adattamento delle regole relative all'organizzazione e al funzionamento della giustizia civile - nella misura in cui essa permette di assicurare ai privati la tutela dei diritti soggettivi dei quali essi pretendono di essere titolari - è un dovere impellente, il rinnovamento della giustizia in Francia implicherà necessariamente una crescita del budget della giustizia, il quale non rappresentava nel budget generale dello Stato che l'1,49 % nel 1995 e l'1,51 % nel 1996.
Questa riforma che la nostra procedura civile sta compiendo appare necessaria e va nella giusta direzione. Ci si deve augurare che questa si avveri sufficiente a dare a quanti sono in attesa di giustizia il sentimento che la giustizia è loro vicina e risponde al loro legittimo bisogno di sicurezza.
(Testo tradotto da Sita Trini Castelli)