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Impresa & Stato n°40 

 
LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L'attività dell'Unità di 
Regolazione di Mercato

 
Applicare i compiti assegnati 
alle Camere dalla legge di riforma: una sfida impegnativa 
per tutelare gli interessi 
di imprese e consumatori
di
ELIANA ROMANO

La disciplina di recepimento della direttiva comunitaria sulle clausole abusive ha conferito un ruolo significativo alle Camere di Commercio. Nel nuovo art. 1469 sexies c.c. - a seguito dell'entrata in vigore della legge Comunitaria - si stabilisce, infatti, che la legittimazione attiva a proporre l'azione inibitoria dell'uso di condizioni generali di contratto vessatorie nei confronti dei consumatori spetta anche agli enti camerali. Ad essi, pertanto, é conferito un potere strumentale all'esercizio del controllo preventivo giudiziale. La previsione normativa sopra richiamata non riveste un ruolo secondario - come forse potrebbe a prima vista apparire - per due fondamentali ragioni. La prima consiste nel fatto che la disciplina dell'azione inibitoria costituisce senz'altro uno dei tratti maggiormente innovativi e rilevanti della nuova normativa in materia di clausole vessatorie. La seconda si collega alla circostanza che l'attribuzione alle Camere di Commercio della legittimazione a proporre l'inibitoria dell'uso di clausole vessatorie non si presenta quale disposizione isolata e asistematica, ma può essere ricondotta nell'ambito di un quadro normativo più vasto e organico, dal quale si può ricavare una tendenza legislativa ad attribuire alle Camere di Commercio il ruolo di soggetto pubblico preposto alla tutela degli interessi generali del mercato.
Le nuove funzioni attribuite alle CdC non lasciano sussistere dubbi sul fatto che il legislatore abbia intravisto nell'ente camerale il soggetto più qualificato, in quanto espressione di tutte le parti, al fine di esercitare un ruolo nella regolazione del mercato.
Non si può dimenticare, infatti, che la legge di riforma, prevedendo la presenza di un rappresentante delle associazioni consumeristiche nel Consiglio dell'ente, ha ampliato la componente soggettiva di riferimento dell'azione delle Camere di Commercio.
La concreta attuazione dei nuovi e rilevanti compiti in materia di corretto ed equo funzionamento dei meccanismi di mercato rappresenta certamente una sfida molto impegnativa, che tuttavia non trova impreparati. Si consideri, infatti, che alcune delle tradizionali funzioni delle Camere di Commercio già si ponevano in un'ottica vicina a quella della regolazione del mercato.
Si fa riferimento, in special modo, all'attività anagrafico-certificativa legata alla tenuta del Registro delle Ditte (ora Registro delle Imprese). Non v'é dubbio, infatti, che tale attività, consentendo a chiunque di accertare i dati fondamentali e le vicende più significative (ammontare del capitale sociale, composizione della compagine sociale, ampiezza dei poteri rappresentativi degli amministratori, modificazioni statutarie, ecc.) in relazione a ognuno dei soggetti operanti sul mercato, assolve a una fondamentale funzione di garanzia della trasparenza del mercato medesimo; e non pare necessario dilungarsi sull'importanza che assume - nello svolgimento delle moderne relazioni economiche - l'esistenza di un sistema che assicuri la rapida circolazione di informazioni complete e corrette.
E' in questa prospettiva che va inquadrata pure la tradizionale funzione relativa alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso, che, inoltre, consente di effettuare un raffronto tra prezzo del bene e sue caratteristiche qualitative; parametro, quest'ultimo, di estrema rilevanza negli attuali mercati, sempre più orientati alla qualità globale. 
Nell'ambito delle tradizionali attribuzioni camerali riconducibili alla logica della c.d. "regolazione del mercato", non va poi dimenticato che le Camere di Commercio hanno una consolidata esperienza in materia di accertamento, raccolta e revisione degli usi e consuetudini commerciali. Tali attribuzioni, ad esse affidate dalla legge n. 121/1910, possono ricollegarsi alle stesse finalità di accertamento delle regole di equità contrattuale che oggi si intendono perseguire attraverso il controllo di vessatorietà introdotto dalla normativa di recepimento della direttiva comunitaria n. 13/93.

UNA NUOVA STRUTTURA
La Camera di Milano è consapevole della delicatezza dei compiti affidati dalla nuova normativa e del fatto che lo svolgimento di siffatti compiti richiede un elevato grado di professionalità. Tali considerazioni non potevano non riflettersi sul piano organizzativo: da oltre un anno è stato infatti costituito un apposito servizio denominato "Unità di Regolazione del Mercato" - facente capo direttamente alla Segreteria Generale - presso la quale sono state concentrate le nuove funzioni previste dall'art. 2, comma 4, lett. b) e c) della legge di riordino, ad eccezione della conciliazione e dell'arbitrato che fanno capo alla Azienda Speciale Camera Arbitrale.
La costituzione di questa nuova struttura è stata l'occasione per svolgere una riflessione culturale sull'individuazione e delineazione degli strumenti di garanzia del corretto funzionamento dei meccanismi di mercato; riflessione che ha condotto, tra l'altro, a un attento studio della normativa e della giurisprudenza in materia di contratti.
Si è così giunti alla fase finale di messa a punto di un progetto-pilota per l'attuazione dei nuovi compiti previsti dalla legge n. 580/1993. Sarà qui sufficiente indicarne brevemente le linee guida, al fine di rendere chiara la filosofia sottesa all'azione della Camera di Milano in materia di controllo delle clausole vessatorie.
Va chiarito, innanzitutto, che oggetto del controllo camerale sono, conformemente alla previsione del nuovo art. 1469 sexies c.c., solo le condizioni generali di contratto nei rapporti con i consumatori; vengono in considerazione, pertanto, esclusivamente i contratti standard, cioè quei regolamenti negoziali predisposti per disciplinare in maniera uniforme una serie indeterminata di rapporti futuri.
E' opportuno precisare che il controllo poc'anzi citato svolge una funzione di carattere preventivo, che consiste nella possibilità della Camera di Commercio di esperire l'azione inibitoria anche prima che la clausola vessatoria sia stata "usata", e cioè inserita in contratti conclusi, come ad esempio avviene quando una associazione di professionisti predispone una determinata clausola la quale poi viene utilizzata dagli aderenti all'associazione. Inoltre, tenuto conto che l'inibitoria ha ad oggetto l'intera attività negoziale del professionista convenuto in giudizio, quanto alle clausole vessatorie in questione, ne risulta che si tratta di un controllo di natura generale. Infine, premesso che - come è proprio dell'inibitoria - presupposto è l'illecito come tale, indipendentemente dalla colpa dell'agente o dal danno, ne deriva che tale controllo ha carattere astratto.
L'ipotesi di lavoro elaborata nel citato progetto prevede un'attività di monitoraggio delle prassi negoziali standardizzate rivolta alla rilevazione di eventuali clausole vessatorie nei rapporti tra professionisti e consumatori.
Una prima istruttoria tecnico-giuridica è rimessa a un funzionario individuato nell'ambito dell'Unità di Regolazione del Mercato. La valutazione di vessatorietà è invece attribuita a un'apposita Commissione, presieduta dal Segretario Generale e composta, oltre che da funzionari camerali, da soggetti esterni esperti in materia di diritto dei contratti.
L'esame sfocia nell'emanazione di un parere a firma del Segretario Generale sulla vessatorietà o meno delle clausole standard. In caso di ritenuta vessatorietà il professionista o l'associazione di professionisti interessati vengono invitati a eliminare le clausole esaminate dai propri formulari e, qualora sia possibile, a sostituirle con clausole più equilibrate, concordemente riscritte con l'apporto collaborativo di tutti i soggetti interessati.
Solo qualora l'invito avente ad oggetto l'eliminazione delle clausole ritenute vessatorie rimanga inascoltato si potrà procedere alla proposizione dell'azione giudiziale inibitoria. 
La decisione ultima in materia è rimessa alla discrezionalità del Segretario Generale sulla base delle risultanze della istruttoria tecnica-giuridica e dell'esame da parte della Commissione. L'azione inibitoria, quindi, si configura come extrema ratio, ossia quale rimedio ultimo da esperire qualora il soggetto interessato (il singolo professionista o l'associazione di professionisti) non aderisca all'invito ad eliminare le clausole ritenute vessatorie. Quanto sopra esposto evidenzia che la Camera di Milano intende svolgere il ruolo attribuitole dalla legge, per fornire alle imprese e ai consumatori un nuovo servizio: l'attività di controllo strumentale all'esercizio dell'azione inibitoria si affiancherà infatti - come si è detto - a quella di predisposizione di clausole-tipo e di contratti-tipo.

I DATI RACCOLTI
E' in quest'ottica, quindi che si è previsto di raccogliere in una banca dati informatica tutta la documentazione relativa alle azioni giudiziali inibitorie intentate sia dalla Camera di Milano che dalle altre Camere e dagli altri soggetti legittimati, i pareri resi dalla Commissione, le modifiche proposte, le intese promosse, come pure la "giurisprudenza" che verrà formandosi sulla materia e ogni altro dato significativo. Si vuole cioè fornire sia ai professionisti che ai consumatori un vasto e completo repertorio di soluzioni tecniche e valutazioni giuridiche, favorendo così un'adesione spontanea e diffusa a quelle soluzioni che emergono come corrette e opportune. La banca dati della Camera di Milano, inoltre, sarà collegata telematicamente alle analoghe iniziative che saranno intraprese dalle altre Camere di Commercio, al fine di consentire una più veloce circolazione delle informazioni a livello nazionale. In questa prima fase, data la complessità e la delicatezza della materia, è parso opportuno limitare l'ambito del controllo di vessatorietà ad alcuni settori considerati prioritari:
- mediazione
- agenzie di viaggio
- multiproprietà
Si tratta quindi di un primo approccio, che servirà a maturare l'esperienza necessaria per una estensione del raggio di operatività dell'attività di controllo alla generalità delle contrattazioni commerciali.
Da un punto di vista operativo è già iniziato il controllo della modulistica predisposta dalle associazioni di categoria operanti nel settore della Mediazione immobiliare.
Le clausole incorse nella censura della Commissione di controllo sono state principalmente:
- la clausola di esclusiva dell'incarico;
- la clausola di irrevocabilità dell'incarico;
- la clausola che stabilisce un termine eccessivamente anticipato per evitare la tacita proroga o rinnovazione dell'incarico;
- la clausola compromissoria e le altre clausole che derogano alla competenza dell'autorità giudiziaria;
- le clausole penali di importo manifestamente eccessivo;
- la clausola con la quale il consumatore si impegna a ricevere servizi da altri professionisti senza negoziare preventivamente con essi (ad es. scelta del notaio o dell'istituto finanziatore in caso di mutuo);
- le clausole che riservano al professionista il potere di accertare la conformità del servizio prestato a quello previsto in contratto.
La Commissione non si è limitata ad evidenziare il contrasto tra le clausole suddette e le norme del codice civile, ma ha pure fornito suggerimenti per assicurare una maggior chiarezza e trasparenza della modulistica contrattuale. 
Una particolare raccomandazione riguarda il fatto che la disciplina negoziale di un determinato rapporto risulti disciplinata in un unico modulo: si auspica in sostanza di evitare il ricorso a condizioni generali di contratto non scritte o ad una pletora di moduli collegati con una serie di rinvii che disorientano il consumatore. L'art. 2 comma 4 lett. b) della legge 580/1993 attribuisce alle Camere di Commercio il compito di predisporre e promuovere contratti tipo.

CONOSCERE LE ESIGENZE
L'Unità di Regolazione del Mercato partirà dalla maturazione di un'adeguata conoscenza delle esigenze dell'autonomia privata soprattutto attraverso l'attività di rilevazione delle clausole vessatorie nelle condizioni generali di contratto.
Le modalità operative saranno ispirate dalla stessa strategia sottesa al controllo sulle clausole vessatorie:
a) verifica  dei  comportamenti degli operatori professionali alla luce dei parametri normativi e delle specifiche esigenze di ogni settore;
b) stimolo ed ausilio all'autonomia privata affinch‚ da essa scaturiscano soluzioni eque e soddisfacenti.
L'intervento camerale, anche in questo caso, si limiterà inizialmente ai settori della mediazione, della multiproprietà, delle agenzie di viaggio; si è ritenuto, anzi, di incominciare con la predisposizione di clausole tipo per poi arrivare, in un secondo momento alla formulazione di interi schemi contrattuali. 
L'art. 2 comma 5 della legge 580/1993 consente alle Camere di Commercio la costituzione di parte civile nei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile. 
E' attualmente in corso l'elaborazione di due specifici studi da parte di esperti, seguiti dall'Unità di Regolazione del Mercato, che sarà il servizio deputato per l'istruttoria delle azioni di competenza del Segretario Generale.
Il procedimento, già in avanzata fase, si articola su:
- l'approfondimento teorico delle problematiche relative all'esercizio di tali azioni giudiziali, con particolare riferimento alla natura dell'interesse da tutelare attraverso il ricorso ad esse, e
- l'attivazione di canali informativi con gli organi di giustizia della provincia di Milano per acquisire una conoscenza adeguata di quei fenomeni che per il loro numero e la loro rilevanza possono giustificare un intervento della Camera di Commercio.
A conclusione è opportuno segnalare che un'ulteriore riprova dell'attenzione riservata dalla Camera di Milano ai temi dell'equità contrattuale è rappresentata dalla costituzione di un Osservatorio per i consumatori. Si tratta di una struttura permanente deputata all'osservazione  dei fenomeni di più stretto interesse per i consumatori che è concepita come luogo istituzionale in grado di raccogliere la voce di tutti i soggetti portatori di interessi collettivi coinvolti nella materia e capace di aggregarli su un programma di azione comune. In questa prima fase l'Osservatorio ha come finalità il monitoraggio della qualità dei servizi pubblici e di quelli privati. Gli enti erogatori di servizi pubblici essenziali, infatti, sono tenuti per legge ad adottare una "Carta dei servizi", nell'ambito della quale devono essere determinati gli standards qualitativi e quantitativi di riferimento dei servizi erogati.
Inizialmente si procederà alla concreta individuazione dei soggetti tenuti per legge all'emanazione della "Carta dei servizi", per poi passare a verificare il contenuto delle "Carte" emanate, con l'obiettivo di giungere alla stesura di una "Carta dei servizi di Milano", che rappresenti un univoco punto di riferimento per tutti gli utenti. Parallelamente l'Osservatorio si propone di monitorare la qualità dei servizi privati, prendendo le mosse da quei settori economici in cui già esistono presso gli enti camerali albi, ruoli o registri istituiti allo scopo di consentire lo svolgimento di una determinata attività solo ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.