Impresa & Stato n°40
LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'attività dell'Unità di
Regolazione di Mercato
Applicare i compiti assegnati
alle Camere dalla legge di riforma: una sfida impegnativa
per tutelare gli interessi
di imprese e consumatori
di
ELIANA ROMANO
La disciplina
di recepimento della direttiva comunitaria sulle clausole abusive ha conferito
un ruolo significativo alle Camere di Commercio. Nel nuovo art. 1469 sexies
c.c. - a seguito dell'entrata in vigore della legge Comunitaria - si stabilisce,
infatti, che la legittimazione attiva a proporre l'azione inibitoria dell'uso
di condizioni generali di contratto vessatorie nei confronti dei consumatori
spetta anche agli enti camerali. Ad essi, pertanto, é conferito
un potere strumentale all'esercizio del controllo preventivo giudiziale.
La previsione normativa sopra richiamata non riveste un ruolo secondario
- come forse potrebbe a prima vista apparire - per due fondamentali ragioni.
La prima consiste nel fatto che la disciplina dell'azione inibitoria costituisce
senz'altro uno dei tratti maggiormente innovativi e rilevanti della nuova
normativa in materia di clausole vessatorie. La seconda si collega alla
circostanza che l'attribuzione alle Camere di Commercio della legittimazione
a proporre l'inibitoria dell'uso di clausole vessatorie non si presenta
quale disposizione isolata e asistematica, ma può essere ricondotta
nell'ambito di un quadro normativo più vasto e organico, dal quale
si può ricavare una tendenza legislativa ad attribuire alle Camere
di Commercio il ruolo di soggetto pubblico preposto alla tutela degli interessi
generali del mercato.
Le nuove funzioni attribuite alle CdC non lasciano sussistere dubbi
sul fatto che il legislatore abbia intravisto nell'ente camerale il soggetto
più qualificato, in quanto espressione di tutte le parti, al fine
di esercitare un ruolo nella regolazione del mercato.
Non si può dimenticare, infatti, che la legge di riforma, prevedendo
la presenza di un rappresentante delle associazioni consumeristiche nel
Consiglio dell'ente, ha ampliato la componente soggettiva di riferimento
dell'azione delle Camere di Commercio.
La concreta attuazione dei nuovi e rilevanti compiti in materia di
corretto ed equo funzionamento dei meccanismi di mercato rappresenta certamente
una sfida molto impegnativa, che tuttavia non trova impreparati. Si consideri,
infatti, che alcune delle tradizionali funzioni delle Camere di Commercio
già si ponevano in un'ottica vicina a quella della regolazione del
mercato.
Si fa riferimento, in special modo, all'attività anagrafico-certificativa
legata alla tenuta del Registro delle Ditte (ora Registro delle Imprese).
Non v'é dubbio, infatti, che tale attività, consentendo a
chiunque di accertare i dati fondamentali e le vicende più significative
(ammontare del capitale sociale, composizione della compagine sociale,
ampiezza dei poteri rappresentativi degli amministratori, modificazioni
statutarie, ecc.) in relazione a ognuno dei soggetti operanti sul mercato,
assolve a una fondamentale funzione di garanzia della trasparenza del mercato
medesimo; e non pare necessario dilungarsi sull'importanza che assume -
nello svolgimento delle moderne relazioni economiche - l'esistenza di un
sistema che assicuri la rapida circolazione di informazioni complete e
corrette.
E' in questa prospettiva che va inquadrata pure la tradizionale funzione
relativa alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso, che, inoltre, consente
di effettuare un raffronto tra prezzo del bene e sue caratteristiche qualitative;
parametro, quest'ultimo, di estrema rilevanza negli attuali mercati, sempre
più orientati alla qualità globale.
Nell'ambito delle tradizionali attribuzioni camerali riconducibili
alla logica della c.d. "regolazione del mercato", non va poi dimenticato
che le Camere di Commercio hanno una consolidata esperienza in materia
di accertamento, raccolta e revisione degli usi e consuetudini commerciali.
Tali attribuzioni, ad esse affidate dalla legge n. 121/1910, possono ricollegarsi
alle stesse finalità di accertamento delle regole di equità
contrattuale che oggi si intendono perseguire attraverso il controllo di
vessatorietà introdotto dalla normativa di recepimento della direttiva
comunitaria n. 13/93.
UNA NUOVA STRUTTURA
La Camera di Milano è consapevole della delicatezza dei compiti
affidati dalla nuova normativa e del fatto che lo svolgimento di siffatti
compiti richiede un elevato grado di professionalità. Tali considerazioni
non potevano non riflettersi sul piano organizzativo: da oltre un anno
è stato infatti costituito un apposito servizio denominato "Unità
di Regolazione del Mercato" - facente capo direttamente alla Segreteria
Generale - presso la quale sono state concentrate le nuove funzioni previste
dall'art. 2, comma 4, lett. b) e c) della legge di riordino, ad eccezione
della conciliazione e dell'arbitrato che fanno capo alla Azienda Speciale
Camera Arbitrale.
La costituzione di questa nuova struttura è stata l'occasione
per svolgere una riflessione culturale sull'individuazione e delineazione
degli strumenti di garanzia del corretto funzionamento dei meccanismi di
mercato; riflessione che ha condotto, tra l'altro, a un attento studio
della normativa e della giurisprudenza in materia di contratti.
Si è così giunti alla fase finale di messa a punto di
un progetto-pilota per l'attuazione dei nuovi compiti previsti dalla legge
n. 580/1993. Sarà qui sufficiente indicarne brevemente le linee
guida, al fine di rendere chiara la filosofia sottesa all'azione della
Camera di Milano in materia di controllo delle clausole vessatorie.
Va chiarito, innanzitutto, che oggetto del controllo camerale sono,
conformemente alla previsione del nuovo art. 1469 sexies c.c., solo le
condizioni generali di contratto nei rapporti con i consumatori; vengono
in considerazione, pertanto, esclusivamente i contratti standard, cioè
quei regolamenti negoziali predisposti per disciplinare in maniera uniforme
una serie indeterminata di rapporti futuri.
E' opportuno precisare che il controllo poc'anzi citato svolge una
funzione di carattere preventivo, che consiste nella possibilità
della Camera di Commercio di esperire l'azione inibitoria anche prima che
la clausola vessatoria sia stata "usata", e cioè inserita in contratti
conclusi, come ad esempio avviene quando una associazione di professionisti
predispone una determinata clausola la quale poi viene utilizzata dagli
aderenti all'associazione. Inoltre, tenuto conto che l'inibitoria ha ad
oggetto l'intera attività negoziale del professionista convenuto
in giudizio, quanto alle clausole vessatorie in questione, ne risulta che
si tratta di un controllo di natura generale. Infine, premesso che - come
è proprio dell'inibitoria - presupposto è l'illecito come
tale, indipendentemente dalla colpa dell'agente o dal danno, ne deriva
che tale controllo ha carattere astratto.
L'ipotesi di lavoro elaborata nel citato progetto prevede un'attività
di monitoraggio delle prassi negoziali standardizzate rivolta alla rilevazione
di eventuali clausole vessatorie nei rapporti tra professionisti e consumatori.
Una prima istruttoria tecnico-giuridica è rimessa a un funzionario
individuato nell'ambito dell'Unità di Regolazione del Mercato. La
valutazione di vessatorietà è invece attribuita a un'apposita
Commissione, presieduta dal Segretario Generale e composta, oltre che da
funzionari camerali, da soggetti esterni esperti in materia di diritto
dei contratti.
L'esame sfocia nell'emanazione di un parere a firma del Segretario
Generale sulla vessatorietà o meno delle clausole standard. In caso
di ritenuta vessatorietà il professionista o l'associazione di professionisti
interessati vengono invitati a eliminare le clausole esaminate dai propri
formulari e, qualora sia possibile, a sostituirle con clausole più
equilibrate, concordemente riscritte con l'apporto collaborativo di tutti
i soggetti interessati.
Solo qualora l'invito avente ad oggetto l'eliminazione delle clausole
ritenute vessatorie rimanga inascoltato si potrà procedere alla
proposizione dell'azione giudiziale inibitoria.
La decisione ultima in materia è rimessa alla discrezionalità
del Segretario Generale sulla base delle risultanze della istruttoria tecnica-giuridica
e dell'esame da parte della Commissione. L'azione inibitoria, quindi, si
configura come extrema ratio, ossia quale rimedio ultimo da esperire qualora
il soggetto interessato (il singolo professionista o l'associazione di
professionisti) non aderisca all'invito ad eliminare le clausole ritenute
vessatorie. Quanto sopra esposto evidenzia che la Camera di Milano intende
svolgere il ruolo attribuitole dalla legge, per fornire alle imprese e
ai consumatori un nuovo servizio: l'attività di controllo strumentale
all'esercizio dell'azione inibitoria si affiancherà infatti - come
si è detto - a quella di predisposizione di clausole-tipo e di contratti-tipo.
I DATI RACCOLTI
E' in quest'ottica, quindi che si è previsto di raccogliere
in una banca dati informatica tutta la documentazione relativa alle azioni
giudiziali inibitorie intentate sia dalla Camera di Milano che dalle altre
Camere e dagli altri soggetti legittimati, i pareri resi dalla Commissione,
le modifiche proposte, le intese promosse, come pure la "giurisprudenza"
che verrà formandosi sulla materia e ogni altro dato significativo.
Si vuole cioè fornire sia ai professionisti che ai consumatori un
vasto e completo repertorio di soluzioni tecniche e valutazioni giuridiche,
favorendo così un'adesione spontanea e diffusa a quelle soluzioni
che emergono come corrette e opportune. La banca dati della Camera di Milano,
inoltre, sarà collegata telematicamente alle analoghe iniziative
che saranno intraprese dalle altre Camere di Commercio, al fine di consentire
una più veloce circolazione delle informazioni a livello nazionale.
In questa prima fase, data la complessità e la delicatezza della
materia, è parso opportuno limitare l'ambito del controllo di vessatorietà
ad alcuni settori considerati prioritari:
- mediazione
- agenzie di viaggio
- multiproprietà
Si tratta quindi di un primo approccio, che servirà a maturare
l'esperienza necessaria per una estensione del raggio di operatività
dell'attività di controllo alla generalità delle contrattazioni
commerciali.
Da un punto di vista operativo è già iniziato il controllo
della modulistica predisposta dalle associazioni di categoria operanti
nel settore della Mediazione immobiliare.
Le clausole incorse nella censura della Commissione di controllo sono
state principalmente:
- la clausola di esclusiva dell'incarico;
- la clausola di irrevocabilità dell'incarico;
- la clausola che stabilisce un termine eccessivamente anticipato per
evitare la tacita proroga o rinnovazione dell'incarico;
- la clausola compromissoria e le altre clausole che derogano alla
competenza dell'autorità giudiziaria;
- le clausole penali di importo manifestamente eccessivo;
- la clausola con la quale il consumatore si impegna a ricevere servizi
da altri professionisti senza negoziare preventivamente con essi (ad es.
scelta del notaio o dell'istituto finanziatore in caso di mutuo);
- le clausole che riservano al professionista il potere di accertare
la conformità del servizio prestato a quello previsto in contratto.
La Commissione non si è limitata ad evidenziare il contrasto
tra le clausole suddette e le norme del codice civile, ma ha pure fornito
suggerimenti per assicurare una maggior chiarezza e trasparenza della modulistica
contrattuale.
Una particolare raccomandazione riguarda il fatto che la disciplina
negoziale di un determinato rapporto risulti disciplinata in un unico modulo:
si auspica in sostanza di evitare il ricorso a condizioni generali di contratto
non scritte o ad una pletora di moduli collegati con una serie di rinvii
che disorientano il consumatore. L'art. 2 comma 4 lett. b) della legge
580/1993 attribuisce alle Camere di Commercio il compito di predisporre
e promuovere contratti tipo.
CONOSCERE LE ESIGENZE
L'Unità di Regolazione del Mercato partirà dalla maturazione
di un'adeguata conoscenza delle esigenze dell'autonomia privata soprattutto
attraverso l'attività di rilevazione delle clausole vessatorie nelle
condizioni generali di contratto.
Le modalità operative saranno ispirate dalla stessa strategia
sottesa al controllo sulle clausole vessatorie:
a) verifica dei comportamenti degli operatori professionali
alla luce dei parametri normativi e delle specifiche esigenze di ogni settore;
b) stimolo ed ausilio all'autonomia privata affinch‚ da essa scaturiscano
soluzioni eque e soddisfacenti.
L'intervento camerale, anche in questo caso, si limiterà inizialmente
ai settori della mediazione, della multiproprietà, delle agenzie
di viaggio; si è ritenuto, anzi, di incominciare con la predisposizione
di clausole tipo per poi arrivare, in un secondo momento alla formulazione
di interi schemi contrattuali.
L'art. 2 comma 5 della legge 580/1993 consente alle Camere di Commercio
la costituzione di parte civile nei delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, e la promozione dell'azione per la repressione
della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
E' attualmente in corso l'elaborazione di due specifici studi da parte
di esperti, seguiti dall'Unità di Regolazione del Mercato, che sarà
il servizio deputato per l'istruttoria delle azioni di competenza del Segretario
Generale.
Il procedimento, già in avanzata fase, si articola su:
- l'approfondimento teorico delle problematiche relative all'esercizio
di tali azioni giudiziali, con particolare riferimento alla natura dell'interesse
da tutelare attraverso il ricorso ad esse, e
- l'attivazione di canali informativi con gli organi di giustizia della
provincia di Milano per acquisire una conoscenza adeguata di quei fenomeni
che per il loro numero e la loro rilevanza possono giustificare un intervento
della Camera di Commercio.
A conclusione è opportuno segnalare che un'ulteriore riprova
dell'attenzione riservata dalla Camera di Milano ai temi dell'equità
contrattuale è rappresentata dalla costituzione di un Osservatorio
per i consumatori. Si tratta di una struttura permanente deputata all'osservazione
dei fenomeni di più stretto interesse per i consumatori che è
concepita come luogo istituzionale in grado di raccogliere la voce di tutti
i soggetti portatori di interessi collettivi coinvolti nella materia e
capace di aggregarli su un programma di azione comune. In questa prima
fase l'Osservatorio ha come finalità il monitoraggio della qualità
dei servizi pubblici e di quelli privati. Gli enti erogatori di servizi
pubblici essenziali, infatti, sono tenuti per legge ad adottare una "Carta
dei servizi", nell'ambito della quale devono essere determinati gli standards
qualitativi e quantitativi di riferimento dei servizi erogati.
Inizialmente si procederà alla concreta individuazione dei soggetti
tenuti per legge all'emanazione della "Carta dei servizi", per poi passare
a verificare il contenuto delle "Carte" emanate, con l'obiettivo di giungere
alla stesura di una "Carta dei servizi di Milano", che rappresenti un univoco
punto di riferimento per tutti gli utenti. Parallelamente l'Osservatorio
si propone di monitorare la qualità dei servizi privati, prendendo
le mosse da quei settori economici in cui già esistono presso gli
enti camerali albi, ruoli o registri istituiti allo scopo di consentire
lo svolgimento di una determinata attività solo ai soggetti in possesso
dei requisiti stabiliti dalla legge.
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