Impresa & Stato n°40
LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'autodisciplina
nella realta' pubblicitaria
Un caso esterno
di regolazione a priori del mercato
come esempio che indica
la strada da percorrere
in altri settori
di
ROBERTO CORTOPASSI
In questi ultimi
anni si è verificato, più volte e in più sedi, che,
da parte di soggetti privati o pubblici, si sia ricorso a qualificati esponenti
del mondo della cultura nel lodevole intento di approfondire aspetti essenziali
del fenomeno pubblicità, con particolare riferimento al piano etico,
alla responsabilità nei confronti del mercato e dei consumatori,
e al sistema autodisciplinare dello stesso settore adottato. In alcuni
casi gli stimolatori di questi studi, probabilmente ispirati dall'opportunità
di non influenzare le posizioni degli interpellati nei previsti incontri,
hanno evitato di far partecipare ai lavori esponenti del mondo della pubblicità,
anche se, o specialmente se, impegnati in analoghe problematiche.
Un riscontro degli elaborati raccolti in queste occasioni ha consentito
di imbattersi in dissertazioni di indubbio interesse, coinvolgenti spesso
un ampio ventaglio di discipline e riferimenti: estetici, culturali, sociali,
filosofici, sociologici, psicologici e giuridici.
Se ne ricava un quadro dal quale sembra trasparire una marcata non
conoscenza in fatto di interventi, istituzionali e non, in questo campo.
Spesso non è dato di cogliere alcuna indicazione, ad esempio,
del fatto che 60 anni fa la Camera di Commercio Internazionale varò
un Codice delle pratiche leali in materia di pubblicità, poi aggiornato
più volte, dal quale hanno preso ispirazione codici di autodisciplina
pubblicitaria di una quarantina di paesi. Di analogo livello sembra la
non conoscenza di uno specifico Codice Italiano di autodisciplina pubblicitaria,
varata 30 anni fa e da altrettanti applicato a migliaia di casi, trattati
e definiti. Così come per l'esistenza di un'Alleanza Europea per
l'etica in Pubblicità, formata dagli organismi europei di autodisciplina,
tra i quali è attivo l'altrettanto esistente Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria. Tutto ciò constatato, può risultare di qualche
utilità far uscire dall'ombra il resto della realtà autodisciplinare,
sia pure sintetizzato in un poco più di una sorta di scheda che
si presti ad una rapida consultazione.
STATO E LIBERTA' RESPONSABILE
Dall'inadeguatezza della comunità politica organizzata nel fronteggiare
le crescenti esigenze delle società moderne si parla da tempo, ma
sono ben note anche le valutazioni negative, specie se si tratta di organizzazioni
pubbliche come quella italiana.
"Più società, meno Stato" è l'invocazione che
si sta facendo strada da tempo, ma che sinora ha dato luogo a ben poche
applicazioni. Con uno Stato più snello c'è da immaginare
una maggiore libertà degli operatori, i quali a loro volta dovrebbero
assumersi come contrappeso una più larga e diretta assunzione di
responsabilità.
Ecco perché andrebbe ripresa e ravvivata una generale sensibilizzazione
verso l'adozione di codici di comportamento, aziendali, associativi, di
persone e di società, di enti, così come di pubblici settori.
E invece al favore dei primi anni '90, con numerose iniziative a più
livelli, è seguito un progressivo disinteresse, registratosi in
connessione alla ripresa o addirittura al proseguimento di attività
illegali e di scorrettezze combinate tra pubblico e privato.
L'invocato passo indietro dello Stato dovrebbe avere come contropartita
un atteggiamento meno deresponsabilizzato e meno furbesco del cittadino
e degli operatori economici e sociali, i quali oggi tendono a giustificare
il loro comportamento con l'invadenza incapace delle pubbliche istituzioni.
Si dovrebbe per contro tendere a realizzare invece l'aspirazione a una
libertà responsabile.
Intanto la ricerca di un certo margine di libertà nel campo
pubblicitario ha avuto il puntuale avallo del sistema autodisciplinare
adottato quale reazione a una molteplicità di norme di legge prive
di una ratio di collegamento, accumulatesi nei decenni e disseminate tra
i vari settori merceologici. Un sistema anche di intervento sui casi concreti
come rimedio a procedimenti giudiziari di lunghezza esasperante, specie
per un settore dinamico come la pubblicità. Punto di riferimento
fu naturalmente il citato Codice della Camera di Commercio Internazionale;
i principi e le norme in esso contenute bene rispondevano all'aspirazione
di una oligarchia rappresentativa di più settori della comunicazione
pubblicitaria verso forme di pubblicità improntate a maggiore chiarezza
e pulizia, tali da interpretare l'impostazione delle grandi imprese che
ci tenevano a differenziarsi da un certo sottobosco pubblicitario, capace
di perpetuare un giudizio negativo nei confronti della pubblicità
in generale.
FATTORI BASE PER L'AUTODISCIPLINA
L'esperienza di decenni e quella consolidatasi nell'affiancamento all'Allleanza
Europea per l'etica in Pubblicità - che riunisce 25 organismi autodisciplina
di 20 paesi Europei - ci consente di indicare i seguenti elementi di base
per un sistema autodisciplinare della pubblicità:
a) Formulazione di un codice con principi guida per il contenuto dei
messaggi pubblicitari che debbono essere onesti, veritieri e corretti nei
confronti dei cittadini-consumatori, leali verso i concorrenti e non debbono
comunque screditare lo strumento pubblicitario.
b) Le norme del codice, e quelle per un costante aggiornamento, devono
essere espresse con formulazioni comprensibili da tutti, ad opera di un
organismo indipendente tanto dall'autorità statale, quanto da specifici
gruppi di interesse, e formato da esponenti della varie categorie pubblicitarie
(utenti, professionisti e media) cui compete la responsabilità di
regolamentare l'attività pubblicitaria.
c) Un diverso organismo, formato da membri la cui maggioranza (in Italia
la totalità) deve essere indipendente dal mondo della pubblicità,
provvede ad applicare il codice ai casi concreti con la dovuta di imparzialità
e adottando procedure libere da formalismi onde assicurare la più
rapida definizione dei casi.
d) Adozione di un metodo di monitoraggio dei messaggi pubblicitari,
operante sia per iniziativa d'ufficio, sia su segnalazioni dall'esterno,
anche da parte del consumatore al quale è riconosciuto il diritto,
qualora ritenga di poter subire pregiudizio dalla pubblicità, di
farsi promotore di azione, senza formalità, né responsabilità,
né spese.
e) Il vincolo che unisce gli aderenti al sistema a garanzia dell'indipendenza
del suo funzionamento e impegna tutte le parti aderenti e coinvolte a dare
pronta applicazione alle decisioni assunte dagli organi autodisciplinari.
f) Gli enti firmatari si obbligano formalmente ad osservare e a far
accettare dai loro associati le norme del codice sia in fase repressiva
che preventiva, anche attraverso la domanda spontanea di un parere, in
quanto la prevenzione costituisce il primo obiettivo dell'autodisciplina.
g) il sistema autodisciplinare fornisce la pubblica documentazione
dell'attività svolta, a partire dall'informazione sui casi e le
decisioni assunte in merito.
PECULIARITA' ITALIANE
Per un principio fatto proprio anche dall'Alleanza europea, non vi
è obbligo per gli organismi autodisciplinari di osservare con stretta
ortodossia un modello rigido. Ogni organismo può infatti connotarsi
per le sue specifiche peculiarità, giustificate dalle diversità
dei paesi.
Una prima connotazione italiana è quella di aver creato un ordinamento
autonomo, nel senso che gli operatori sono tenuti al rispetto delle regole
del proprio codice ancorché la pubblicità sia conforme alle
vigenti disposizioni legislative. Ciò trova giustificazione nella
consapevolezza che le regole autodisciplinari sono caratterizzate da chiarezza,
trasparenza, continuo aggiornamento, ed essendo più ampie e restrittive
sono tali da includere anche la materia trattata dalle leggi.
Una seconda peculiarità italiana è quella di avere un
organo giudicante, il Giurì, che, pur agendo in ambito autodisciplinare,
non è formato da esponenti delle categorie interessate, in quanto
-per effetto di una modifica del codice introdotta dopo i primi dieci anni
di esperienza- tutti i membri debbono essere esterni al mondo della pubblicità
e caratterizzati da un'alta qualificazione culturale e professionale. Una
decisione cruciale che, in un paese di gente portata a prendere poco sul
serio tanto la fiducia quanto le stesse istituzioni, assicurò il
diffondersi di una crescente credibilità e fiducia al sistema autodisciplinare.
Una peculiarità, questa della totale indipendenza dei membri del
Giurì, che costituisce da decenni un quid unicum nel panorama autodisciplina
mondiale e che in uno studio critico pubblicitario nel Regno Unito ci è
valsa la qualifica di "outsiders" del sistema autodisciplinare.
Altra caratteristica saliente è il ricorso al principio del
contraddittorio nel dibattimento davanti al Giurì. Una procedura,
peraltro, alleggerita da formalità superflue onde garantire l'approfondimento
degli aspetti sostanziali e in pari tempo la rapidità del giudizio.
Un ulteriore peculiarità è individuabile nella stesura
delle pronunce. A fronte delle brevi sintesi adottate dagli organi degli
altri paesi, le nostre pronunce si differenziano per la fedele verbalizzazione
delle posizioni rappresentate dalle parti e per le ampie motivazioni espresse
dal relatore e controfirmate dal presidente. Sta di fatto che un migliaio
di pronunce espresse dal Giurì negli ultimi venti anni hanno riempito
5500 pagine di otto volumi.
Un ultima segnalazione è relativa ai servizi che l'autodisciplina
offre per la protezione delle creazioni pubblicitarie assicurata a tutela
dei progetti pubblicitari presentati in gare, di nuovi avvisi, di nuove
campagne e per le campagne già svolte all'estero. Da notare che
gli oltre 1500 depositi sinora effettuati presso l'Istituto sono valsi
a non vedere sollevata alcuna contestazione sulle forme pubblicitarie così
protette.
GIURISDIZIONE E SANZIONI
Meritano di essere poste in evidenza un altro paio di aspetti della
autodisciplina pubblicitaria italiana. Il primo è che, trattandosi
di un autodisciplina volontaria, essa come tale è applicabile soltanto
a coloro che aderiscono al sistema. Senonché, nei decenni, si è
passati dai quattro enti aderenti inizialmente agli attuali 18 comprendenti
pressoché tutte le organizzazioni che riuniscono gli operatori,
investitori in pubblicità, i professionisti, i consulenti e le organizzazioni
tecniche che realizzano le campagne pubblicitarie; e infine il grande schieramento
di tutti i principali media: televisivi, stampa, radio, cinema, affissioni,
pubblicità diretta e simili.
A chiudere il cerchio è intervenuta l'adozione di una clausola
di accettazione delle norme del codice e delle decisioni degli organi di
autodisciplina, clausola inserita nella contrattualistica pubblicitaria
in genere e in particolare in quella relativa ai media. Con ciò
l'autodisciplina si applica alla larga generalità della pubblicità
italiana.
Il secondo aspetto da porre in evidenza è registrabile quasi
come conseguenza della situazione sopra descritta. Vale a dire che la totalità
dei soggetti sottoposti a giudizio preventivo o repressivo sia d'ufficio
per iniziativa del Comitato di controllo, o su segnalazione dei cittadini
e le loro associazioni o per ricorso da parte di un concorrente si adeguano,
nella loro totalità e con la richiesta tempestività alla
cessazione o modifica della pubblicità giudicata in contrasto con
le norme del codice. Così come sottostanno alla misura aggiuntiva,
decisa non di rado dal Giurì, di pubblicazione per estratto della
pronuncia
A sancire il concetto conclusivo che l'autodisciplina può essere
considerata il fattore chiave per la guida e il controllo della pubblicità
e della comunicazione commerciale, soccorrono una serie di riferimenti
storici, culturali e giuridici che le conferiscono una legittimazione formale
e sostanziale. Come punto di partenza può essere adottato il principio
del primato della persona, unico sovrano della propria esistenza, con diritti
fondamentali quali quelli della propria libertà e dignità.
Pertanto non risponde a criteri di giustizia che la comunità politica
organizzata pretenda di assumere compiti che un individuo o una società
minore siano in grado di adempiere, nell'interesse comune. Ciò porta
al principio di sussidiarietà per effetto del quale l'emanazione
di normative, tanto comunitarie rispetto agli Stati e Nazionali rispetto
alle società minori o agli individui, debbono essere giustificate
sul piano etico con un impegno ad adiuvandum. Inoltre non è affatto
sicuro che il loro intervento presenti un rapporto costi benefici a loro
favorevole.
Un altro riscontro sul piano del diritto ci porta a rilevare come già
all'inizio del secolo eminenti giuristi europei si fecero assertori della
pluralità degli ordinamenti giuridici. Oggi possiamo sostenere che
non esiste settore di attività al quale possa essere pregiudizialmente
preclusa una possibilità di autoregolarsi con una spontanea assunzione
di un vincolo negoziale tra le parti interessate.
Quest'ultimo accenno ci porta a un ulteriore riferimento giuridico:
quello a alla cultura del contratto affermatasi nell'ultimo quarto di secolo
e per la quale se prima il contratto tra privati era considerato una forma
di applicazione del diritto, ora si è affermata la tendenza a riconoscere
al contratto valore di fonte del diritto.
E per chiudere, va definitivamente ritenuto per certo che la molla
più forte nell'avviare e realizzare il sistema autodisciplinare
è la spontanea volontà dei componenti del settore. Così
è stato per la pubblicità, così potrebbe essere per
altri settori. Solo che, in luogo di limitarsi criticare l'inefficienza
di taluni pubbliche funzioni, si decidesse di percorrere la strada dell'autodisciplina
e con essa della libertà responsabile.
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