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Impresa & Stato n°40 

 

IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA: IDEE PER UN PROGETTO

di
ANTONINO MIRONE

Studiare ed elaborare soluzioni concrete:
le tendenze emergenti dal "gruppo di lavoro"
in materia di riti alternativi
 

Nel settore civile, l'espressione "rito alternativo" rimanda non ad un processo speciale, alternativo al processo di ordinaria cognizione, ma ad una diversa modalità di risoluzione delle controversie civili: si tratta del fenomeno noto, negli ordinamenti di common law, con l'acrostico ADR - Alternative dispute resolution. Tuttavia, il nostro ordinamento fa registrare, la riguardo, un certo ritardo che riflette, del resto, il limitato interesse che sinora ha rivestito il tema anche nel dibattito culturale. 
Le statistiche ISTAT sul contenzioso civile fotografano - tra gli altri - un elemento indirettamente ma francamente rivelatore della crisi di efficienza del settore: mentre agli inizi del secolo il giudice conciliatore smaltiva circa l'ottanta per cento dell'intero carico delle controversie civili, attualmente l'organo giurisdizionale di primo grado in assoluto più gravato risulta essere quello avente la competenza più elevata e qualificata: il tribunale. 
La crescita di produttività dell'apparato giudiziario nel suo complesso non riesce a tenere il passo delle sempre crescenti sopravvenienze: l'arretrato, che si esprime in termini assoluti ormai elevatissimi si consolida anno per anno, e preme sul contenzioso pendente determinando un generalizzato allungamento dei tempi di definizione delle controversie civili. 
Le riforme processuali ed ordinamentali realizzate nella X Legislatura hanno, tra l'altro, inciso sulla distribuzione della competenza tra i giudici di primo grado, assegnando al giudice di pace una congrua competenza generale per valore (lire cinquemilioni) e portando a lire cinquantamilioni quella del pretore; anche grazie a taluni apprezzabili aggiustamenti nella competenza per materia può certamente dirsi che è stata compiuta una meritoria opera di razionalizzazione. 
 E' molto difficile descrivere, in modo schematico, il modello organizzativo esistente nel nostro Paese. In linea di massima, dall'angolo prospettico dell'accesso alla giustizia possono individuarsi, senza alcuna pretesa di completezza, le seguenti caratteristiche: 
a) assenza, in generale, di "filtri" per il ricorso al giudice ordinario, siano essi rimessi ad organismi amministrativi ovvero ad organi giurisdizionali; b) assenza di procedure non giurisdizionali per la risoluzione dei conflitti, siano esse rimesse ad organismi amministrativi ovvero ad organi giurisdizionali; c) assenza di centri di informazione ed assistenza per controversie collegate a servizi e consumo; d) forte tendenza a definire in modo "contenzioso" le controversie civili, fenomeno verosimilmente da porre in relazione anche all'elevatissimo numero di avvocati presenti nel nostro Paese; e) su di un piano di più approfondita analisi, si nota altresì l'assenza di limitazioni per l'esercizio del potere di impugnazione, e l'assenza di "filtri" per l'accesso alla Corte di cassazione. 
Nessuna delle riforme varate dal Parlamento nella X Legislatura è idonea a sciogliere anche uno soltanto di questi nodi. Il modello italiano è e rimane quindi esageratamente "monolitico"; anche per la giustizia onoraria, nonostante il passaggio dal conciliatore al giudice di pace, non riesce che a proporre - in tono minore anche se su di un registro di crescente, pretesa "professionalità" - lo schema collaudato dalla magistratura togata: che è soprattutto schema processuale contenzioso, nel quale l'applicazione delle regole tecniche ha luogo ed opera di una sempre più vasta e specializzata categoria di professionisti legali. D'altra parte, tale categoria di professionisti non ha strumenti né "sedi" istituzionali per la gestione del contenzioso secondo modelli diversi da quello del ricorso al giudice ordinario, sia questi giudice professionale o giudice laico. 
In Italia, in forma sempre crescente, è avvertita l'esigenza di ricerca di modelli di autocomposizione dei conflitti, alternativi al ricorso al giudice ordinario. I numerosi casi che si riscontrano a livello nazionale, ma soprattutto locale, sono significativi della tensione verso tipi di soluzioni compositive rapide e, quindi, più utili anche sotto il profilo economico. 
Questa spinta spontaneista verso forme di composizione ed autocomposizione dei conflitti rappresenta il segno più evidente di come il ricorso generalizzati alla giurisdizione ordinaria non sia più sentito dalla collettività come mezzo primario di tutela dei diritti e, nei casi meno complessi, anche come mezzo non idoneo in termini di rapidità e di redditività economica. 
Altra necessità avvertita, connessa se non conseguente alla prima, è poi quella di veder deflazionato il carico del lavoro del giudice che si vuole impegnato, nel rispetto di quella dignità che gli compete, solo per grandi questioni e, in via gradata, per tutti quei contrasti per cui ogni tentativo di diversa composizione non abbia sortito effetti. 

IL GRUPPO DI LAVORO DEL MINISTERO 
 E' nel contesto sopra descritto che il Ministero della giustizia ha recentemente avviato dei lavori sugli "strumenti alternativi di composizione delle controversie civili". 
Con decreto in data 3 dicembre 1996, il Ministro Flick ha nominato un gruppo di esperti "con il compito di procedere allo studio e alla elaborazione di soluzioni concrete sui sistemi di accesso alla giustizia, e di individuare efficaci strumenti non giurisdizionali di composizione delle controversie civili, predisponendo uno o più schemi di provvedimento legislativo". Del gruppo sono stati chiamati a far parte professori ordinari di diritto civile e processuale civile, magistrati ed avvocati. 
Il gruppo di lavoro ha svolto una vera e propria istruttoria promuovendo audizioni di enti e soggetti coinvolti in programmi di "accesso alla giustizia", prendendo così contatto con una realtà vasta e composita, formatasi in modo spontaneo prescindendo da qualsiasi disciplina-quadro, anche di settore. Sono stati raccolti i contributi conoscitivi dell'Unioncamere, della Camera arbitrale di Milano, della Consulta dei consumatori costituita presso il Ministero dell'Industria, dell'A.B.I., della Fondazione Cesar, oltre a contributi specifici in tema di modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a. e di processo assicurativo. 
Le esperienze più significative sono apparse l'arbitrato "amministrativo" della Camera Arbitrale presso la Camera di commercio di Milano, la cui attività è peraltro relativa, allo stato, a casi numericamente limitati; le iniziative sperimentali di arbitrato nel settore assicurativo, soprattutto ad impulso di Unipol assicurazioni e Reale Mutua; la rete arbitrale delle camere di commercio, presso cui risultano istituite ben 65 camere arbitrali; la conciliazione presso le stesse camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 quanto alle controversie tra le imprese o tra consumatori e imprese; l'Ombdusman bancario, istituito in base ad una convenzione A.B.I. nell'aprile 1993; i programmi di accesso alla giustizia curati, anche col contributo finanziario della commissione UE, del Comitato Difesa Consumatori di Milano; la procedura di conciliazione ed arbitrato promossa dalla Telecom e da alcune associazioni di consumatori per talune contestazioni relative alle utenze telefoniche; la Camera di conciliazione costituita ad iniziativa della Camera civile e della Corte d'Appello di Roma, cui si è affiancata l'esperienza dello "sportello" di conciliazione del Comune di Roma; lo "sportello" di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano per la risoluzione dei conflitti tra artigiani e consumatori. 
Gli orientamenti del gruppo di lavoro sembrano, allo stato, poter individuare diverse soluzioni applicative. 
Si è scartata, in primo luogo, l'idea di fondo che ispirava il disegno governativo presentato dal ministro Mancuso nel 1995 (d.d.l. 2814/c/XIII) che poneva il giudice di pace al centro dell'attività conciliativa non contenziosa generale. Si è infatti ritenuto che gli esperimenti conciliativi intanto possono sperare di avere successo, in quanto siano condotti da soggetti o organismi appositamente attrezzati e qualificati. 
Una prima soluzione operativa potrebbe essere quella di prevedere un organismo conciliativo generale, collocato a latere di un organo giudiziario (verosimilmente a livello di circondario), "amministrato" da professionisti legali con il coinvolgimento di tecnici qualificati per i singoli contenziosi di settore, purché relativi a diritti disponibili. L'organismo di conciliazione stragiudiziale, comunque denominato, potrebbe avere la caratteristica di porsi come "filtro" obbligatorio per l'accesso al giudice togato, nel senso che, come avviene per taluni contenziosi specifici, il tentativo di conciliazione dovrebbe porsi come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
Questa prospettiva deve innanzitutto essere verificata alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla legittimità degli esperimenti conciliativi obbligatori, che presenta un'evoluzione nel senso di ritenere non conformi ai fondamentali canoni costituzionali (art. 24 e 113 Cost.) i procedimenti amministrativi concepiti quali condizioni di proponibilità della domanda (sent. n. 41/1993); 530/1989; 93/1979), mentre l'ammissibilità della domanda giudiziale: ma la distinzione non è sempre chiara) può essere valutata sulla base di precisi indici: 
- natura delle parti giacché il previo esperimento della procedura amministrativa può giustificarsi e sul riflesso della spontanea conformazione a legalità, e sul riflesso dell'economicità della fase preventiva che consente di evitare procedure più lunghe e dispendiose; 
- carattere degli accertamenti demandati, a proposito degli enti pevidenziali che dispongono di apposita organizzazione e personale specializzato, ciò che rende utile il previo esame della controversia in sede amministrativa. 
- esigenza di porre un freno all'eccesso di tutela giurisdizionale "in vista di un interesse della stessa funzione giurisdizionale"; 
- opportunità di limitare il previo esperimento di fasi amministrative a settori particolari. 
La fase di conciliazione amministrativa non deve risolversi in un passaggio tale da allontanare il momento (o addirittura la stessa possibilità) dell'accesso al giudice, alternando in tal modo un valore che nel nostro sistema attinge il livello della garanzia costituzionale; la conciliazione obbligatoria è buona solo se il suo esperimento garantisce, almeno in astratto, una concreta redditività del mezzo. In altri termini, la fase amministrativa non può risolversi in un generico "parcheggio" di contenzioso in attesa di esame da parte del giudice competente: detta fase ha ragione di essere solo se l'esperimento conciliativo abbia concrete possibilità di successo in quel settore specifico, e solo in tal senso può parlarsi di economia di giudizio e di "interesse della stessa funzione giurisdizionale". 
Alla luce dei principi esposti si può scegliere l'alternativa tra conciliazione volontaria e non condizionante l'accesso al giudice e conciliazione obbligatoria, quale esperimento preventivo all'accesso alla giurisdizione nelle forme ordinarie. Quest'ultima deve avere caratteristiche tali per la composizione del soggetto cui è demandata l'attività conciliativa e per la redditività, in astratto, dello strumento, da porsi come credibile alternativa al giudizio. 
Superati i problemi di costituzionalità, si propone la questione della composizione dell'organismo di conciliazione. é opinione diffusa che la presenza di tecnici esperti in singoli settori di contenzioso sia essenziale, perché la conciliazione possa essere gestita con autorevolezza e redditività; gli esperti potrebbero essere inseriti in albi o elenchi, e scelti a caso a seconda del singolo settore di competenza. 
C'è poi il problema del procedimento. Al riguardo, è opportuno ricordare che il citato decreto Governativo aveva dettato una disciplina estremamente anodina, prevedendo soltanto che gli organismi di conciliazione amministrativa avrebbero dovuto assicurare imparzialità, il rispetto del contradditorio e il valore di titolo esecutivo al verbale di avvenuta conciliazione. Il gruppo di lavoro ministeriale ha voluto invece sottolineare che l'unico limite delle procedure di conciliazione stragiudiziale deve essere ravvisato nel rispetto dei principi fondamentali sulla contraddittoria e paritaria difesa. 
 E' stata d'altra parte segnalata l'esigenza che il procedimento di conciliazione, nel regolamento legislativo, sia comunque formalizzato, sia pure con regole dotate di notevole elasticità. é unanime il consenso sull'attribuzione dell'efficacia di titolo esecutivo al documento (verbale) sottoscritto dalla parte e dal mediatore, quale che sia il valore della controversia. A taluno è sembrata opportuna la determinazione di un regime di impugnazione dell'atto di conciliazione, che tenga conto della natura privata di quell'atto ma anche della sua formazione processuale e della partecipazione del terzo. 

CONCILIAZIONE E ARBITRATO 
Una prospettiva nuova è quella della conciliazione e arbitrato delegati dal giudice. La caratteristica del sistema sarebbe nel senso che, individuato il thema decidendum il giudice potrebbe invitare le parti a tentare la conciliazione dinanzi a un terzo qualificato. Il terzo potrebbe essere nominativamente designato dal giudice, sulla base di un elenco tenuto dall'ufficio; scelto dalle parti di comune accordo; individuato da un ente pubblico o privato (Camera di Commercio, Amministrazioni locali, associazioni di categoria, ecc.) secondo un preciso e rigoroso criterio di coerenza. 
Il procedimento di conciliazione si concluderebbe con un verbale avente valore di titolo esecutivo. Il comportamento delle parti non potrebbe essere valutato ai fini dell'eventuale, successivo giudizio di merito, salvo che per il regolamento delle spese processuali, ove si dovrebbe tener conto dell'ingiustificato rifiuto a consentire la conciliazione. Il giudice potrebbe altresì "delegare" la decisione ad un arbitro unico o collegio arbitrale, o anche ad un ausiliario quale il consulente tecnico. 
Sorge qui, peraltro, il problema delle spese del procedimento "delegato". Mentre infatti nel caso della conciliazione la comune volontà delle parti regoleranno le spese sia della fase processuale già svolta sia dell'intervento del conciliatore, nel caso dell'arbitro, la cui decisione è "autoritativa" e comunque non fondata su un accordo negoziale, la materia della spesa andrebbe espressamente regolata. I problemi di costituzionalità, soprattutto fondati sull'art. 24 Cost., vengono ovviati dalla previsione della possibilità di non accelerazione dal Lodo. In tal caso il giudice si limita a fissare l'udienza di prosecuzione della causa, ma la decisione della parte di respingere il lodo può preludere ad un regolamento delle spese che prescinda dal criterio della soccombenza. 

ALTRI STRUMENTI 
La conciliazione stragiudiziale quale "filtro" per l'accenno al giudice togato e la conciliazione o l'arbitrato "delegati" come strumenti alternativi di definizione del giudizio non esauriscono il quadro dei possibili interventi, che il gruppo di lavoro si è rappresentato. 
La forma "alternativa", sopra sommariamente descritta, potrebbe associarsi ad altri strumenti maggiormente dettagliati, prevedibili per settori specifici di contenzioso. A tale riguardo, sono stati oggetto di esame particolare nel gruppo a) i rapporti di condominio negli edifici; b) i rapporti di locazione immobiliare; c) i danni, anche alla persona, provocati dalla circolazione dei veicoli. 
Una proposta di notevole impatto è quella di dare ingresso, in specifici settori ad una sorta di arbitrato "istituzionalizzato" che interesserebbe il primo grado del giudizio di merito. 
La individuazione degli interessi delle categorie e dei settori di intervento può articolarsi (in via provvisoria) tenendo conto: 
- degli interessi dei consumatori e dei risparmiatori: per questi interessi gli organismi naturali sono le Camere di Commercio; ad esse ci si potrebbe riferire anche in via legislativa, per provvedere a finanziamenti, esenzioni fiscali, ecc., fissando altresì limiti alle tariffe e ai costi della procedura, e l'osservanza dei principi fondamentali del processo; 
- degli interessi che fanno capo ai rapporti di locazione e di condominio; di essi potrebbero farsi carico le Camere arbitrali istituite ex lege presso le cori di appello o ai tribunali, eventualmente operando con sezioni distaccate nelle sedi degli ex mandamenti; 
- degli interessi che fanno capo alla lesione di diritti soggettivi derivante dalla circolazione dei veicoli; anche questi possono confluire sulle Camere arbitrali da istituirsi presso Tribunali o Corti di appello. 
La via legislativa per ottenere questo risultato potrebbe essere duplice: 
- o può passare attraverso le clausole arbitrali inserite ex lege nei contratti concernenti i rapporti sopra individuati; si verserebbe in una sorta di arbitrato obbligatorio, che differisce tuttavia dalle ipotesi a suo tempo censurate dalla corte costituzionale sia perché, assicurandosi ex lege un doppio grado di giurisdizione ordinaria successivo al primo grado stragiudiziale, non si viola il principio del giudice naturale, sia perché prevedendo il provvedimento legislativo l'osservanza nelle procedure delle elementari regole della difesa, non si sacrificherebbe il portatore "debole" degli interessi individuati; 
- oppure, attraverso la distribuzione diretta della competenza; in tal caso, non si violerebbe il divieto di istituzione di giudici speciali, in quanto il doppio grado di giurisdizione ordinaria successivo al primo grado stragiudiziale ricondurrebbe la controversia nell'alveo della giustizia togata. 
Accanto a questa proposta di forte impatto, possono prevedersi soluzioni meno trancianti, che non inibiscano l'accesso al giudice di primo grado; in tal caso il coordinamento con il giudice seguirebbe i due schemi tracciati retro, della conciliazione stragiudiziale quale condizione di procedibilità - "filtro" ovvero della conciliazione o arbitrato quali modalità "alternative" di definizione delle controversie già insorte.