Impresa & Stato n°40
MARCHIO DI QUALITA' COME GARANZIA
PER IL CONSUMATORE
Un modello di autoregolamentazione per aumentare
la fiducia e prevenire le dispute con i produttori
di
GIANLUCA
FIORENTINI
Il presente
contributo intende analizzare un interessante modello di autoregolamentazione
da parte dei produttori per ridurre i problemi derivanti della mancanza
di fiducia tra le parti in situazioni caratterizzate da elevata asimmetria
informativa.
Lo schema che verrà illustrato e commentato è il programma
di risoluzione delle controversie contrattuali sulla qualità gestito
dal Council of Better Business Bureaus (BBB) statunitense e che prevede
il ricorso ad arbitri certificati ed il diritto da parte dei consumatori,
ma non dei produttori o venditori, di rifiutare il lodo arbitrale
e di scegliere la via giudiziale ordinaria.
Fin d'ora occorre chiarire che la ratio di tale meccanismo non può
essere ricondotta alla pur diffusa esigenza di ridurre i costi inerenti
alla risoluzione delle controversie, quanto piuttosto alla ricerca, da
parte dei produttori, di forme innovative di segnalazione della qualità.
Infatti i produttori si vincolano ad una posizione di inferiorità
nel caso di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, segnalando
al potenziale consumatore che le probabilità di giungere ad un contenzioso
sono remote e quindi indirettamente fornendo assicurazioni sull'elevata
qualità del proprio prodotto.
In questo senso tali soluzioni possono essere interpretate come tentativi
di ridurre i costi di transazione in situazioni in cui si verifica una
particolare difficoltà a definire ex ante alcune rilevanti caratteristiche
della relazione contrattuale e in cui permane un'elevata incertezza sulle
conseguenze derivanti da diverse forme di inadempimento contrattuale.
In tali circostanze la regolamentazione basata sulla determinazione
di standard di qualità applicata ex ante da agenzie pubbliche o
ex post in via giudiziale, ha un'efficacia limitata, proprio perché
gran parte del contenzioso scaturisce dalla difficoltà di controllare
se si è verificata effettivamente una violazione di tali standard.
La teoria economica ha da tempo discusso in modo sistematico gli effetti
negativi delle asimmetrie informative sull'efficienza degli scambi di mercato.
In ogni circostanza in cui i consumatori ignorano rilevanti caratteristiche
dei prodotti e dei servizi che acquistano possono realizzarsi inefficienze
nel funzionamento dei mercati. A scopo principalmente didattico gli economisti
distinguono tre principali situazioni caratterizzate da una crescente difficoltà
a conseguire allocazioni efficienti mediante scambi di mercato.
In primo luogo vi sono i search goods le cui principali caratteristiche
sono note ex ante al consumatore, il quale è nelle condizioni di
compiere scelte coerenti rispetto alle proprie preferenze. In tali circostanze,
gran parte degli economisti non ritiene opportuno un intervento legislativo
che vada oltre alla tutela dei diritti di proprietà e alla definizione
di norme di responsabilità civile mirate alla corretta allocazione
dei rischi contrattuali.
In secondo luogo vi sono gli experience goods le cui principali caratteristiche
possono essere conosciute solo ex post dai consumatori. In tale ambito
i produttori affrontano maggiori difficoltà nel segnalare la qualità
dei
propri prodotti anche mediante investimenti nel rispetto di standard
autoimposti perché i consumatori devono sperimentare il prodotto
per valutarne le caratteristiche rilevanti. In queste situazioni, riscontrabili
tipicamente nei settori dei beni durevoli o dei servizi, i produttori,
inviano segnali di qualità mediante la tutela del marchio
e l'offerta di garanzie. Tuttavia, anche questi strumenti non risolvono
completamente il problema delle asimmetrie informative da un lato perché
è empiricamente riscontrabile che i produttori tendono ad uniformarsi
nell'offerta di garanzie e dall'altro perché gli standard di diligenza
che comunque i consumatori devono seguire per rientrare nella garanzia
sono essi stessi fonte di controversie e difficilmente consentono risarcimenti
completi. Ne segue che numerosi produttori cercano comunque di colmare
l'asimmetria informativa con il cliente mediante il ricorso a imprese di
certificazione della qualità.
In terzo luogo vi sono i credence goods, le cui caratteristiche non
sono conoscibili dai consumatori neanche ex post, se non imponendo elevati
costi di verifica. In questa categoria rientrano numerosi servizi professionali
per i quali il consumatore non riesce ad esprimere una domanda compiuta
(si pensi ai servizi sanitari o di consulenza legale) ed in generale quelle
transazioni non riconducibili ad uniformità per quanto attiene ai
processi produttivi utilizzati e alle particolari necessità dei
consumatori. Per questi beni un significativo controllo di qualità
- anche ex post - richiederebbe la duplicazione del processo produttivo
e dei relativi costi. In tali circostanze, le imprese hanno spesso interesse
ad inviare segnali di qualità mediante l'adesione volontaria a programmi
di rating gestiti da organizzazioni capaci di valutare i vari aspetti qualitativi
dell'offerta.
I mercati per il rating rappresentano dunque una soluzione istituzionale
per certi aspetti più sofisticata rispetto alla certificazione perché
non si limita a verificare la soddisfazione di standard, ma permette di
ottenere ordinamenti di qualità tra prodotti diversi. Tuttavia,
tale soluzione è anche più controversa perché la sua
efficacia dipende in modo cruciale dalla reputazione degli operatori che
offrono servizi di rating il che rimanda alla difficile soluzione di un'ulteriore
forma di asimmetria informativa. Anche per questo motivo gran parte degli
economisti ritiene che per i credence goods occorrano interventi di regolamentazione
che non si limitino ad agevolare la tutela dei marchi o il funzionamento
delle norme di responsabilità, ma che introducano anche barriere
istituzionali all'entrata per escludere gli operatori non in grado di soddisfare
preliminarmente alcuni requisiti di base.
Il diverso grado di difficoltà nell'osservare e verificare in
giudizio le caratteristiche qualitative dei beni, ha incentivato la realizzazione
di un insieme di meccanismi finalizzati a generare un maggior livello di
fiducia tra le parti. A questo proposito occorre ricordare che buona parte
delle controversie contrattuali origina dal realizzarsi di circostanze
per le quali le parti non avevano stabilito ex ante un'accurata attribuzione
degli oneri e dei benefici. Gli elevati costi di transazione derivanti
dalla stesura di contratti meno incompleti e dalla relativa definizione
di meccanismi d'indennizzo o di risarcimento hanno spinto alla ricerca
di diverse soluzioni istituzionali capaci di completare i contratti per
le contingenze non previste espressamente. L'ordinamento giuridico, ad
esempio, risolve l'incompletezza contrattuale mediante il ricorso a norme
dispositive che consentono la definizione degli oneri e i benefici di cui
sopra sulla base di principi generali e che guidano a soluzioni efficienti
nelle diverse fattispecie concrete.
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
La soluzione giudiziale comporta costi elevati per imprese e consumatori
soprattutto quando l'ammontare delle risorse destinato alla produzione
del servizio "risoluzione delle controversie" è limitato e quando
le regole che sovrintendono all'allocazione delle risorse in questo campo
non introducono sufficienti elementi di incentivo ad una rapida soluzione
delle stesse. In questo scenario, le soluzioni di autoregolamentazione
adottate dalle imprese e mirate ad attivare procedure extragiudiziali,
dovrebbero essere viste con favore, almeno dal punto di vista del perseguimento
di una maggiore efficienza allocativa.
Tuttavia, in Italia le soluzioni quali l'arbitrato non sono adottate
in modo diffuso se non all'interno di relazioni contrattuali di lungo periodo
tra imprese di grande dimensione. Una delle possibili ragioni della scarsa
diffusione di questi strumenti nelle relazioni contrattuali tra imprese
e consumatori e tra imprese di piccole dimensioni è probabilmente
da ritrovarsi nella natura simmetrica degli accordi di arbitrato in cui
le parti confrontano gli stessi costi marginali nell'affrontare il contenzioso.
Al contrario, i benefici marginali delle imprese nel risolvere speditamente
le controversie sono spesso crescenti all'aumentare delle loro dimensioni
per la necessità da parte delle grandi imprese di tutelare una maggiore
quantità di capitale reputazionale svalutato da troppe controversie
pendenti e per la possibilità di utilizzare in modo più efficace
sistema di risoluzione delle stesse come segnale di qualità.
Ne segue che in media i consumatori o le imprese di piccola dimensione,
anche in ipotesi di forti riduzioni dei costi dell'arbitrato ad esempio
a seguito di un aumento dell'offerta, hanno minori incentivi ex ante ad
accettare clausole contrattuali che comportino procedure extragiudiziale
per la risoluzione del contenzioso. Per superare questa asimmetria occorre
piuttosto che la parte caratterizzata da maggiori incentivi ad aderire
si "leghi le mani" autoassegnandosi alcuni vincoli ovvero liberando la
controparte da alcuni vincoli in modo da stabilire una simmetria di incentivi.
Ad esempio, nel meccanismo istituzionale oggetto di questo articolo, nonostante
sia prevalentemente connessa alla risoluzione delle controversie, i produttori
si vincolano unilateralmente al giudizio dell'arbitro, mentre i consumatori
mantengono la possibilità di continuare la controversia per le vie
ordinarie. Ciò rappresenta un investimento in credibilità
da parte dei produttori i quali segnalano al consumatore la loro posizione
di relativa debolezza nel momento in cui la controversia si dovesse verificare
e quindi indirettamente segnala ai consumatori segnali che la probabilità
del verificarsi di controversie è molto bassa.
IL MODELLO DEI BBB
I BBB statunitensi forniscono servizi per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie rivolti a produttori e consumatori promuovendo a tale
scopo due programmi specifici. Il primo è uno schema gestito a livello
locale (BBB CARE) che offre servizi di consulenza e di formazione specializzata
in materia di conciliazione, mediazione, e arbitrato. Il secondo è
uno schema gestito a livello nazionale e mirato al solo settore automobilistico
(BBB AUTO LINE). Quest'ultimo coinvolge oltre 30 produttori automobilistici
con rete distributiva di livello nazionale e costituisce uno dei più
rilevanti programmi di questo tipo.
Il programma è limitato alla risoluzione di controversie tra
consumatori e produttori di automobili relative a presunti difetti nel
materiale o nella fabbricazione di un veicolo e non può essere utilizzato
per risolvere conflitti tra consumatori da un lato e rivenditori di automobili,
officine di riparazione o società di assicurazione dall'altro. Il
programma è gratuito per i consumatori e i procedimenti sono informali
al punto che la maggior parte delle controversie viene risolta telefonicamente.
Nella maggioranza dei casi le parti rappresentano se stesse e non coinvolgono
rappresentanti legali. Il personale del BBB ha il compito di avviare i
contatti tra cliente e produttore e di facilitare lo scambio di offerte.
All'inizio della controversia vengono utilizzate tecniche di conciliazione
e di mediazione e, solo se è impossibile giungere a soluzione, adottano
procedure d'arbitrato. I casi che presentano i requisiti necessari per
l'arbitrato sono definiti nell'"impegno di arbitrato" che ciascun produttore
approva preventivamente e al cui interno sono specificati anche i risarcimenti
assegnabili nei diversi casi.
Nel caso di arbitrato, si svolge un'udienza in cui il consumatore e
il produttore espongono i loro punti di vista all'arbitro, che deciderà
sul come risolvere la disputa. Il consumatore può scegliere se accettare
o respingere la decisione, ma se l'accetta il produttore è tenuto
a rispettarla. Accettando, il consumatore rinuncia al diritto di chiamare
in giudizio il produttore per qualsiasi istanza risolta in sede di arbitrato,
a meno che il produttore agisca in contrasto alla decisione dell'arbitro
o che sia stabilito diversamente dalla legge nazionale o federale. Se il
consumatore respinge la decisione, il produttore non è obbligato
ad attenersi ad alcuna parte della decisione. In tal caso, il consumatore
può seguire altre vie legali secondo la legge nazionale o federale
ed il coinvolgimento del BBB nella controversia termina.
Le questioni e i tipi di lodo che l'arbitro può prendere in
considerazione vengono descritti in un documento chiamato "accordo di arbitrato".
Il personale del BBB redige tale accordo insieme al cliente e al produttore
per far sì che sia basato sui fatti rilevanti in quel caso specifico
e sugli standard elencati nel programma preventivo. L'accordo di arbitrato
deve contenere i risarcimenti attribuiti al consumatore. Questi ultimi
possono comprendere qualsiasi risarcimento previsto nel già ricordato
impegno di arbitrato della società o accettato dalle parti nell'accordo
di arbitrato in deroga a tale impegno.
Il BBB si impegna per ottenere una risoluzione finale delle controversie
entro quaranta giorni, a meno che la legge nazionale o federale disponga
diversamente. Se la garanzia impone di utilizzare BBB AUTO LINE e il procedimento
supera i limiti di tempo stabiliti per legge, si può procedere con
il programma o abbandonarlo per far valere i diritti ricorrendo ad altre
vie legali. Se la garanzia non impone di utilizzare BBB AUTO LINE, si può
abbandonare il programma in ogni momento.
Per garantire l'imparzialità, il finanziamento per i costi del
personale e di amministrazione del programma viene versato in anticipo
dalle imprese che vi aderiscono. Inoltre, spesso le udienze sono tenute
da arbitri volontari che prestano servizio senza percepire alcun compenso.
LA TUTELA DELLA QUALITÀ
In tutte le economie sviluppate vi sono settori specifici in cui alcune
delle attività di regolamentazione sono delegate ai produttori:
il caso paradigmatico è quello dei servizi professionali. In tali
ambiti le associazioni dei produttori provvedono all'istituzione di norme
di autoregolamentazione che completano le norme sovraordinate e le clausole
contrattuali allo scopo di segnalare ai consumatori il mantenimento di
elevati standard qualitativi. Pressoché tutti i codici di autoregolamentazione
settoriale prevedono inoltre norme specifiche per la risoluzione di controversie
tra produttori e consumatori alternative alla giustizia ordinaria. La formalizzazione
di tali norme è un segnale di sviluppo per un'organizzazione di
produttori perché richiede notevoli capacità di coordinamento
e di controllo nei confronti dei singoli produttori. Non è un caso
infatti che tali procedure siano tipicamente attuate da organizzazioni
dotate di riserva di monopolio sull'offerta di alcuni servizi o comunque
depositarie di un controllo almeno parziale sull'entrata.
D'altro canto, anche nei mercati in cui le organizzazioni dei produttori
non svolgono compiti istituzionali di autoregolamentazione e controllo
sull'entrata, l'impatto sui consumatori di schemi di soluzioni delle controversie
è senz'altro maggiore nel caso in cui essi vengono adottati da una
rilevante numero di produttori. Questa necessità di superare i comportamenti
opportunistici dei singoli, in parte spiega i tentativi di istituzionalizzare
tali schemi anche in mercati caratterizzati da una maggiore dinamica competitiva,
come si può dedurre dal caso del BBB AUTO LINE. A ciò naturalmente
deve aggiungersi la generalizzata crisi della giustizia civile e i crescenti
costi diretti ed indiretti del contenzioso civile che hanno parallelamente
aumentato gli incentivi ad offrire alternative private all'offerta pubblica
in questo ambito.
Sotto questo profilo, al di là del ruolo specifico della camera
arbitrale, le Camere di Commercio potrebbero promuovere l'adozione di meccanismi
settoriali per la risoluzione del contenzioso finanziati in parte dalle
organizzazioni dei produttori. Esse infatti da un lato potrebbero ridurre
i costi di realizzazione degli schemi stessi, fornendo le conoscenze giuridiche
ed economiche di base necessarie per tutelare efficacemente i consumatori
senza imporre oneri eccessivi ai produttori e dall'altro ridurre i costi
di coordinamento che devono affrontare i singoli produttori soprattutto
nei settori in cui questi ultimi sono caratterizzati da una dimensione
operativa relativamente piccola.
Peraltro un'attività di coordinazione delle Camere di Commercio
in questi ambiti può essere giustificata sulla base del perseguimento
di un interesse pubblico connesso all'offerta di una garanzia di qualità
dei prodotti a costi complessivi ridotti, seppure in forma indiretta. Inoltre,
vi è un interesse sia di natura generale, sia delle imprese affinché
i tempi e i costi del contenzioso vengano contenuti entro limiti ragionevoli.
In tutti i meccanismi di autoregolamentazione sono riscontrabili queste
finalità giuste, seppure in proporzioni a volte profondamente diverse
da settore a settore. Occorre peraltro notare che gli incentivi a ridurre
i costi del contenzioso sono particolarmente rilevanti per le imprese di
piccole dimensioni che soffrono di uno svantaggio comparato per quanto
attiene ai più convenzionali metodi di risoluzione alternativa delle
controversie quali la mediazione o l'arbitrato.
Sulla scorta dell'esempio del BBB AUTO LINE, il ruolo operativo delle
Camere di Commercio potrebbe essere quello di fornire arbitri, coadiuvati
da altri esperti e inquadrati in appositi registri per settore, al fine
di garantire una rapida risoluzione dei conflitti di carattere generale
(per es. ritardi nei tempi di consegna) e a contenuto più specifico
(per es. difetti di prodotto). Ovviamente, le spese relative all'istituzione
ed al funzionamento di tali organi dovrebbero essere ripartite tra i soggetti
interessati in maniera tale da risultare convenienti rispetto alle tradizionali
forme di mediazione e arbitrato. Nel progetto in questione due sono le
ulteriori funzioni potenzialmente svolte dalle Camere di Commercio. In
primo luogo, esse potrebbero potenziare l'offerta di formazione per il
personale preposto alla valutazione delle controversie. Inoltre, le Camere
di Commercio potrebbero promuovere la diffusione delle informazioni relative
a tali schemi settoriali mediante l'impiego di marchi tutelati dalle Camere
stesse, garantendo quindi oltre che la qualità degli arbitri anche
l'effettiva adesione delle imprese partecipanti.
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