Impresa & Stato n°36
I NUOVI CONSIGLI CAMERALI
Associazioni e controllo democratico
Le soluzioni scelte dalla L. 580 danno alle imprese la
possibilità di un controllo diretto sull'azione delle C.d.C., attraverso
le proprie associazioni.
Le nuove responsabilità degli amministratori.
di
FRANCO ROSATI
Come noto, il fattore
che ostacolò e impedì il varo della riforma del sistema camerale
fin dagli anni Ottanta fu il nodo, risultato all'epoca irrisolvibile, delle
modalità con cui procedere alla nomina dei rappresentanti degli
operatori economici in seno ai Consigli delle Camere di Commercio, nonché
delle modalità di nomina dei Presidenti delle stesse Camere.
Le questioni che dividevano i vari interlocutori, parlamentari o esponenti
delle categorie economiche che fossero, possono sintetizzarsi nelle seguenti
quattro formule:
a) Alla nomina dei consiglieri è opportuno procedere sulla base
di elezioni dirette da parte dei singoli operatori, ovvero sulla base di
designazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative?
b) Con quali criteri è opportuno ripartire i posti previsti in Consiglio
tra i vari settori economici interessati? Secondo criteri che tengano conto
del diverso peso economico che li contraddistingue, ovvero secondo criteri
di tipo paritetico che comunque prescindano dal predetto criterio?
c) Con riferimento alla questione delle nomine di cui al punto a), è
opportuno dare un valore diverso al voto del singolo operatore, nel caso
di elezione diretta, a seconda della sua importanza dal punto di vista
economico, ovvero, nel caso di designazione da parte delle associazioni
di categoria, è opportuno dare un peso alle associazioni ritenute
maggiormente rappresentative?
d) Alla nomina del Presidente deve provvedere il Consiglio, ovvero una
Giunta a sua volta nominata dal Consiglio o come chiedeva qualcuno un organo
esterno "super partes"?
In altri termini le questioni erano: si deve tenere conto dell'importanza
che ciascun settore riveste, sia pure in termini relativi, nell'ambito
dell'economia di una determinata provincia? E nell'ambito di ciascun settore
si deve tener conto dell'importanza economica che contraddistingue le imprese
che ne fanno parte?
LE SOLUZIONI DELLA LEGGE 580
A queste due questioni si aggiungeva come naturale corollario
quella della scelta tra un sistema di nomina di secondo grado, che coinvolgesse
le organizzazioni sindacali delle categorie economiche in quanto loro fiduciarie,
ovvero di elezione diretta che facesse immediato riferimento alle singole
imprese. La soluzione recata dalla Legge n. 580 del 1993, che rispecchia
in pieno il contesto socio-culturale che caratterizza il periodo storico
che stiamo attraversando, certamente definibile come periodo di transizione,
è, benché frutto di un compromesso, estremamente interessante
e acuta.
Riassumo brevemente i contenuti della scelta operata dal legislatore:
a) la nomina dei consiglieri deve avvenire su designazione delle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative dei vari settori economici interessati;
b) la ripartizione tra i vari settori economici dei posti previsti deve
avvenire tenendo conto del peso che ciascun settore produttivo ha nell'ambito
dell'economia provinciale, tenendo conto di tre fattori significativi:
numero delle imprese, numero degli addetti, valore aggiunto;
c) la individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
e del numero dei posti a esse spettanti deve avvenire in proporzione al
peso di ciascuna associazione nell'ambito del settore di appartenenza;
d) la nomina del Presidente e della Giunta deve avvenire da parte del Consiglio;
e) è stata introdotta la possibilità da parte dei Consigli,
una volta nominati con le modalità che precedono, di accedere, nell'ambito
della definizione delle norme statutarie, a ipotesi di nomina diretta dei
Consigli stessi da parte degli operatori economici, secondo procedure predeterminate
con apposito Decreto ministeriale.
FINITA LA SUDDITANZA POLITICA
La soluzione fornita dal legislatore, pur risultando in diretta
continuità col sistema preesistente che già vedeva le associazioni
di categoria protagoniste delle scelte da operare (ma in un contesto di
forte "sudditanza" nei confronti delle forze politiche sia locali
che centrali), introduce attraverso il duplice sistema della ponderazione
(quello dei settori e quello delle singole associazioni che li rappresentano)
fattori oggettivi e invalicabili che danno sicura forza all'autonomia delle
associazioni di categoria.
Infatti le stesse vengono chiamate dalla Legge n. 580 del 1993 a un confronto
diretto tra di loro nell'ambito di un Consiglio a rappresentanza composita
che vede nel proprio seno la presenza anche di esponenti designati dalle
associazioni minoritarie che finora erano rimaste nei consessi camerali
senza voce (per forza maggiore, considerato che nelle attuali Giunte camerali
è prevista la presenza di un solo rappresentante per ciascun settore
economico). In ragione di ciò le associazioni di categoria potranno
fare a meno degli interventi "mediatori" delle forze politiche
che spesso in passato hanno influenzato e condizionato sia i procedimenti
di nomina che le successive scelte e attività. Tale maggiore autonomia
delle associazioni degli operatori economici da interessi sostanzialmente
estranei rispetto a quelli più diretti riguardanti gli operatori
economici stessi dovrebbe consentire, certamente più che in passato,
ove adeguatamente gestita, che sia le associazioni di categoria stesse
che i singoli operatori individuino nella Camera di Commercio il luogo
di mediazione degli interessi economici della provincia. Cioè quale
luogo in cui gli interpreti di tali interessi (per l'appunto le associazioni
di categoria) li esprimono e li promuovono in piena libertà, nell'ambito
di una contrapposizione sicuramente democratica volta a individuare le
iniziative e le soluzioni che di volta in volta possano risultare più
consone all'interesse generale.
GIUDICA CHI PAGA
Se così sarà, dovrebbe venire meno anche la polemica,
in parte pretestuosa, emersa in passato tra alcune grandi associazioni
di categoria e le Camere di Commercio sul tema della rappresentanza degli
interessi economici, o meglio, della rappresentanza degli operatori economici,
della provincia. Infatti dovrebbero risultare chiari i ruoli propri, rispettivamente,
delle associazioni di categoria e delle Camere di Commercio: rappresentanti
di interessi e dei portatori di interessi le prime, luogo di analisi comparata
e di mediazione di tali interessi le seconde, per l'assunzione di iniziative
comuni, di respiro il più largo possibile, in una logica di sviluppo
e di supporto dell'economia locale in rapporto diretto e sostanzialmente
paritetico con le amministrazioni locali, nonché con gli enti Regione
e con lo Stato.
Ciò senza naturalmente togliere possibilità di iniziative
e interventi autonomi delle singole associazioni nei confronti di dette
amministrazioni. Mentre per le associazioni di categoria i singoli operatori
rappresentano, anche con riferimento alle problematiche camerali, soggetti
portatori di istanze "politiche" ovvero soggetti che a esse si
rivolgono per avere voce allo scopo di manifestare le proprie esigenze
e le proprie aspettative, per le Camere di Commercio i singoli operatori
sono in buona sostanza i propri "utenti".
Cioè i destinatari, in via diretta, dei servizi forniti a domanda
individuale (tenuta di registri, albi e ruoli; fornitura di certificazioni,
visure e dati ecc.) e, in via indiretta, delle iniziative di maggior respiro
assunte con riferimento alle infrastrutture e ai servizi di carattere generale,
ovvero per il buon andamento del mercato; sia con l'assunzione di iniziative
di studio e di proposta, sia con l'assunzione di iniziative di immediato
riflesso economico.
È chiaro che la bontà e l'efficacia dell'azione camerale
sarà valutata (di fatto giudicata) più dagli operatori economici
(che peraltro forniscono in via diretta, e non mediata, alle Camere di
Commercio le necessarie risorse finanziarie) che dalle associazioni di
categoria che di detta bontà ed efficacia risulteranno invece parte
responsabile. Ne discende che gli operatori economici chiameranno a rispondere
della bontà e della efficacia dell'azione di ciascuna Camera di
Commercio, oltre che gli amministratori camerali e la struttura organizzativa
approntata dagli stessi, anche le associazioni di categoria che di detta
azione dovrebbero essere promotrici e sostenitrici per il tramite dei propri
rappresentanti.
AMMINISTRATORI PIU' RESPONSABILIZZATI
La facoltà e la possibilità da parte dell'utente
di riscontrare a fronte di una propria esigenza o di una propria domanda
il livello della risposta fornita dalla Pubblica amministrazione cui si
è rivolto (o da cui attende l'assunzione di determinate iniziative)
e la facoltà da parte dello stesso utente di ricondurre la responsabilità
dell'alto o del basso livello di risposta ad amministratori alla cui nomina
ha contribuito, sia pure indirettamente, acquistano a mio avviso, ove effettivamente
esercitate, la connotazione di un vero e proprio "controllo democratico".
Infatti un utente che dovesse pervenire a una valutazione negativa della
capacità operativa di detta amministrazione o che volesse comunque
far valere la propria voce potrà manifestare la propria posizione
all'associazione di appartenenza traendo, poi, a seconda del comportamento
che la stessa dovesse assumere, le dovute conclusioni circa la continuità
della propria adesione influendo quindi, sia pure limitatamente al proprio
"peso", sul livello di rappresentatività della stessa
nell'ambito del settore di appartenenza.
Naturalmente perché tale meccanismo possa realmente funzionare occorre
che le associazioni di categoria acquisiscano in termini percentuali alti
livelli di adesione sicché, nel loro complesso e con riferimento
a ciascuno dei settori dell'economia provinciale, risultino effettivamente
rappresentative delle imprese che vi operano. Inoltre è anche necessario
che la Camera di Commercio come tale e le stesse associazioni di categoria,
che di fatto sono chiamate ad amministrarla, si adoperino con continuità
e in profondità per sensibilizzare gli utenti (cioè gli operatori
economici) a tale tipo di controllo fornendo agli stessi validi parametri
di giudizio. Altro elemento di sicuro rafforzamento dell'assetto democratico
degli enti camerali con indubbi risvolti sulla responsabilizzazione degli
amministratori, in particolare di quelli chiamati più direttamente
all'attività di gestione, è rappresentato dalla scelta operata
dalla legge di riforma riguardo le modalità di nomina del Presidente
e della Giunta di ciascuna Camera di Commercio. Infatti tali modalità
che, come già ricordato, comportano il diretto coinvolgimento dei
singoli consiglieri nelle nomine stesse, comporteranno il sorgere di un
rapporto fiduciario tra gli eletti (Presidente e Giunta) e i consiglieri
che con il proprio voto li hanno in concreto nominati, nel senso che, nel
caso delle Camere di Commercio, i diretti gestori della cosa pubblica (Presidente
e Giunta) saranno chiamati a rispondere del proprio operato, in maniera
diretta, al Consiglio nel suo complesso che, ai sensi di legge, è
chiamato ad approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Camera
di Commercio e, di fatto, a manifestare la propria fiducia al presidente
e alla Giunta con periodicità almeno biennale nel corso del proprio
mandato.
IL PESO DELL'ELEZIONE DIRETTA
Ultimo elemento significativo che ritengo opportuno sottolineare
in queste brevi note è costituito dalla facoltà attribuita
dalla legge a ciascun Consiglio di deliberare nell'ambito della propria
autonomia statutaria l'adozione di procedure di nomina che si basano su
modalità di elezione diretta da parte delle imprese comunque iscritte
nel Registro delle Imprese. Infatti è da tenere presente che detta
circostanza ha sicuramente pesato sulle scelte operate nella stesura dei
due regolamenti di attuazione (quello per la ripartizione dei consiglieri
tra i vari settori economici e quello per la ripartizione dei consiglieri
assegnati a ciascun settore tra le organizzazioni presenti) nel senso che
gli stessi non hanno potuto ignorare che il legislatore prendendo in considerazione
anche l'ipotesi della elezione diretta dei consiglieri ha sottolineato
la propria adesione a un principio di rappresentanza proporzionale, escludendo
così ogni eventuale ipotesi di introduzione di "premi di maggioranza"
ovvero di introduzione di "ammortizzatori" a tutela delle minoranze.
Non solo, ma è anche prevedibile che le associazioni di categoria,
proprio per impedire uno scollamento tra se stesse e le persone designate
in seno ai Consigli camerali ed evitare quindi il verificarsi di ipotesi
statutarie che potrebbero escluderle dalle successive procedure di nomina
degli stessi, designino in seno a detti Consigli persone che abbiano con
l'associazione un forte grado di immedesimazione. Ciò potrà
risultare certamente utile anche alla qualificazione dell'attività
e delle iniziative camerali in quanto potrà comportare un più
diretto coinvolgimento in dette attività e iniziative dei massimi
vertici delle associazioni di categoria.
 
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