vai al sito della Camera di Commercio di Milano

Impresa & Stato n°36

I NUOVI CONSIGLI CAMERALI

Associazioni e controllo democratico


Le soluzioni scelte dalla L. 580 danno alle imprese la possibilità di un controllo diretto sull'azione delle C.d.C., attraverso le proprie associazioni.
Le nuove responsabilità degli amministratori.

di
FRANCO ROSATI

Come noto, il fattore che ostacolò e impedì il varo della riforma del sistema camerale fin dagli anni Ottanta fu il nodo, risultato all'epoca irrisolvibile, delle modalità con cui procedere alla nomina dei rappresentanti degli operatori economici in seno ai Consigli delle Camere di Commercio, nonché delle modalità di nomina dei Presidenti delle stesse Camere.
Le questioni che dividevano i vari interlocutori, parlamentari o esponenti delle categorie economiche che fossero, possono sintetizzarsi nelle seguenti quattro formule:
a) Alla nomina dei consiglieri è opportuno procedere sulla base di elezioni dirette da parte dei singoli operatori, ovvero sulla base di designazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative?
b) Con quali criteri è opportuno ripartire i posti previsti in Consiglio tra i vari settori economici interessati? Secondo criteri che tengano conto del diverso peso economico che li contraddistingue, ovvero secondo criteri di tipo paritetico che comunque prescindano dal predetto criterio?
c) Con riferimento alla questione delle nomine di cui al punto a), è opportuno dare un valore diverso al voto del singolo operatore, nel caso di elezione diretta, a seconda della sua importanza dal punto di vista economico, ovvero, nel caso di designazione da parte delle associazioni di categoria, è opportuno dare un peso alle associazioni ritenute maggiormente rappresentative?
d) Alla nomina del Presidente deve provvedere il Consiglio, ovvero una Giunta a sua volta nominata dal Consiglio o come chiedeva qualcuno un organo esterno "super partes"?
In altri termini le questioni erano: si deve tenere conto dell'importanza che ciascun settore riveste, sia pure in termini relativi, nell'ambito dell'economia di una determinata provincia? E nell'ambito di ciascun settore si deve tener conto dell'importanza economica che contraddistingue le imprese che ne fanno parte?

LE SOLUZIONI DELLA LEGGE 580
A queste due questioni si aggiungeva come naturale corollario quella della scelta tra un sistema di nomina di secondo grado, che coinvolgesse le organizzazioni sindacali delle categorie economiche in quanto loro fiduciarie, ovvero di elezione diretta che facesse immediato riferimento alle singole imprese. La soluzione recata dalla Legge n. 580 del 1993, che rispecchia in pieno il contesto socio-culturale che caratterizza il periodo storico che stiamo attraversando, certamente definibile come periodo di transizione, è, benché frutto di un compromesso, estremamente interessante e acuta.
Riassumo brevemente i contenuti della scelta operata dal legislatore:
a) la nomina dei consiglieri deve avvenire su designazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei vari settori economici interessati;
b) la ripartizione tra i vari settori economici dei posti previsti deve avvenire tenendo conto del peso che ciascun settore produttivo ha nell'ambito dell'economia provinciale, tenendo conto di tre fattori significativi: numero delle imprese, numero degli addetti, valore aggiunto;
c) la individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e del numero dei posti a esse spettanti deve avvenire in proporzione al peso di ciascuna associazione nell'ambito del settore di appartenenza;
d) la nomina del Presidente e della Giunta deve avvenire da parte del Consiglio;
e) è stata introdotta la possibilità da parte dei Consigli, una volta nominati con le modalità che precedono, di accedere, nell'ambito della definizione delle norme statutarie, a ipotesi di nomina diretta dei Consigli stessi da parte degli operatori economici, secondo procedure predeterminate con apposito Decreto ministeriale.

FINITA LA SUDDITANZA POLITICA
La soluzione fornita dal legislatore, pur risultando in diretta continuità col sistema preesistente che già vedeva le associazioni di categoria protagoniste delle scelte da operare (ma in un contesto di forte "sudditanza" nei confronti delle forze politiche sia locali che centrali), introduce attraverso il duplice sistema della ponderazione (quello dei settori e quello delle singole associazioni che li rappresentano) fattori oggettivi e invalicabili che danno sicura forza all'autonomia delle associazioni di categoria.
Infatti le stesse vengono chiamate dalla Legge n. 580 del 1993 a un confronto diretto tra di loro nell'ambito di un Consiglio a rappresentanza composita che vede nel proprio seno la presenza anche di esponenti designati dalle associazioni minoritarie che finora erano rimaste nei consessi camerali senza voce (per forza maggiore, considerato che nelle attuali Giunte camerali è prevista la presenza di un solo rappresentante per ciascun settore economico). In ragione di ciò le associazioni di categoria potranno fare a meno degli interventi "mediatori" delle forze politiche che spesso in passato hanno influenzato e condizionato sia i procedimenti di nomina che le successive scelte e attività. Tale maggiore autonomia delle associazioni degli operatori economici da interessi sostanzialmente estranei rispetto a quelli più diretti riguardanti gli operatori economici stessi dovrebbe consentire, certamente più che in passato, ove adeguatamente gestita, che sia le associazioni di categoria stesse che i singoli operatori individuino nella Camera di Commercio il luogo di mediazione degli interessi economici della provincia. Cioè quale luogo in cui gli interpreti di tali interessi (per l'appunto le associazioni di categoria) li esprimono e li promuovono in piena libertà, nell'ambito di una contrapposizione sicuramente democratica volta a individuare le iniziative e le soluzioni che di volta in volta possano risultare più consone all'interesse generale.

GIUDICA CHI PAGA
Se così sarà, dovrebbe venire meno anche la polemica, in parte pretestuosa, emersa in passato tra alcune grandi associazioni di categoria e le Camere di Commercio sul tema della rappresentanza degli interessi economici, o meglio, della rappresentanza degli operatori economici, della provincia. Infatti dovrebbero risultare chiari i ruoli propri, rispettivamente, delle associazioni di categoria e delle Camere di Commercio: rappresentanti di interessi e dei portatori di interessi le prime, luogo di analisi comparata e di mediazione di tali interessi le seconde, per l'assunzione di iniziative comuni, di respiro il più largo possibile, in una logica di sviluppo e di supporto dell'economia locale in rapporto diretto e sostanzialmente paritetico con le amministrazioni locali, nonché con gli enti Regione e con lo Stato.
Ciò senza naturalmente togliere possibilità di iniziative e interventi autonomi delle singole associazioni nei confronti di dette amministrazioni. Mentre per le associazioni di categoria i singoli operatori rappresentano, anche con riferimento alle problematiche camerali, soggetti portatori di istanze "politiche" ovvero soggetti che a esse si rivolgono per avere voce allo scopo di manifestare le proprie esigenze e le proprie aspettative, per le Camere di Commercio i singoli operatori sono in buona sostanza i propri "utenti".
Cioè i destinatari, in via diretta, dei servizi forniti a domanda individuale (tenuta di registri, albi e ruoli; fornitura di certificazioni, visure e dati ecc.) e, in via indiretta, delle iniziative di maggior respiro assunte con riferimento alle infrastrutture e ai servizi di carattere generale, ovvero per il buon andamento del mercato; sia con l'assunzione di iniziative di studio e di proposta, sia con l'assunzione di iniziative di immediato riflesso economico.
È chiaro che la bontà e l'efficacia dell'azione camerale sarà valutata (di fatto giudicata) più dagli operatori economici (che peraltro forniscono in via diretta, e non mediata, alle Camere di Commercio le necessarie risorse finanziarie) che dalle associazioni di categoria che di detta bontà ed efficacia risulteranno invece parte responsabile. Ne discende che gli operatori economici chiameranno a rispondere della bontà e della efficacia dell'azione di ciascuna Camera di Commercio, oltre che gli amministratori camerali e la struttura organizzativa approntata dagli stessi, anche le associazioni di categoria che di detta azione dovrebbero essere promotrici e sostenitrici per il tramite dei propri rappresentanti.

AMMINISTRATORI PIU' RESPONSABILIZZATI
La facoltà e la possibilità da parte dell'utente di riscontrare a fronte di una propria esigenza o di una propria domanda il livello della risposta fornita dalla Pubblica amministrazione cui si è rivolto (o da cui attende l'assunzione di determinate iniziative) e la facoltà da parte dello stesso utente di ricondurre la responsabilità dell'alto o del basso livello di risposta ad amministratori alla cui nomina ha contribuito, sia pure indirettamente, acquistano a mio avviso, ove effettivamente esercitate, la connotazione di un vero e proprio "controllo democratico". Infatti un utente che dovesse pervenire a una valutazione negativa della capacità operativa di detta amministrazione o che volesse comunque far valere la propria voce potrà manifestare la propria posizione all'associazione di appartenenza traendo, poi, a seconda del comportamento che la stessa dovesse assumere, le dovute conclusioni circa la continuità della propria adesione influendo quindi, sia pure limitatamente al proprio "peso", sul livello di rappresentatività della stessa nell'ambito del settore di appartenenza.
Naturalmente perché tale meccanismo possa realmente funzionare occorre che le associazioni di categoria acquisiscano in termini percentuali alti livelli di adesione sicché, nel loro complesso e con riferimento a ciascuno dei settori dell'economia provinciale, risultino effettivamente rappresentative delle imprese che vi operano. Inoltre è anche necessario che la Camera di Commercio come tale e le stesse associazioni di categoria, che di fatto sono chiamate ad amministrarla, si adoperino con continuità e in profondità per sensibilizzare gli utenti (cioè gli operatori economici) a tale tipo di controllo fornendo agli stessi validi parametri di giudizio. Altro elemento di sicuro rafforzamento dell'assetto democratico degli enti camerali con indubbi risvolti sulla responsabilizzazione degli amministratori, in particolare di quelli chiamati più direttamente all'attività di gestione, è rappresentato dalla scelta operata dalla legge di riforma riguardo le modalità di nomina del Presidente e della Giunta di ciascuna Camera di Commercio. Infatti tali modalità che, come già ricordato, comportano il diretto coinvolgimento dei singoli consiglieri nelle nomine stesse, comporteranno il sorgere di un rapporto fiduciario tra gli eletti (Presidente e Giunta) e i consiglieri che con il proprio voto li hanno in concreto nominati, nel senso che, nel caso delle Camere di Commercio, i diretti gestori della cosa pubblica (Presidente e Giunta) saranno chiamati a rispondere del proprio operato, in maniera diretta, al Consiglio nel suo complesso che, ai sensi di legge, è chiamato ad approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Camera di Commercio e, di fatto, a manifestare la propria fiducia al presidente e alla Giunta con periodicità almeno biennale nel corso del proprio mandato.

IL PESO DELL'ELEZIONE DIRETTA
Ultimo elemento significativo che ritengo opportuno sottolineare in queste brevi note è costituito dalla facoltà attribuita dalla legge a ciascun Consiglio di deliberare nell'ambito della propria autonomia statutaria l'adozione di procedure di nomina che si basano su modalità di elezione diretta da parte delle imprese comunque iscritte nel Registro delle Imprese. Infatti è da tenere presente che detta circostanza ha sicuramente pesato sulle scelte operate nella stesura dei due regolamenti di attuazione (quello per la ripartizione dei consiglieri tra i vari settori economici e quello per la ripartizione dei consiglieri assegnati a ciascun settore tra le organizzazioni presenti) nel senso che gli stessi non hanno potuto ignorare che il legislatore prendendo in considerazione anche l'ipotesi della elezione diretta dei consiglieri ha sottolineato la propria adesione a un principio di rappresentanza proporzionale, escludendo così ogni eventuale ipotesi di introduzione di "premi di maggioranza" ovvero di introduzione di "ammortizzatori" a tutela delle minoranze. Non solo, ma è anche prevedibile che le associazioni di categoria, proprio per impedire uno scollamento tra se stesse e le persone designate in seno ai Consigli camerali ed evitare quindi il verificarsi di ipotesi statutarie che potrebbero escluderle dalle successive procedure di nomina degli stessi, designino in seno a detti Consigli persone che abbiano con l'associazione un forte grado di immedesimazione. Ciò potrà risultare certamente utile anche alla qualificazione dell'attività e delle iniziative camerali in quanto potrà comportare un più diretto coinvolgimento in dette attività e iniziative dei massimi vertici delle associazioni di categoria.