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Impresa & Stato n°33

REGISTRO DELLE IMPRESE

Registro e vigilanza del Giudice


Il nuovo ruolo del Giudice fra norme e interpretazione.
Legalità, ma occorre anche sensibilità e praticità

di
GIUSEPPE TARANTOLA

Il secondo comma dell'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580 si limita a prescrivere che "l'Ufficio provvede alla tenuta del Registro delle Imprese... sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia", richiamando quasi alla lettera il dettato del secondo comma dell'art. 2188 del codice civile.
Rispetto alla disciplina transitoria in vigore dal 21.4.1942 al 16.2.1996, la nuova normativa si differenzia innanzitutto per l'attribuzione della titolarità del potere di vigilanza: l'art. 5 del DPR 7.12.1995 n. 581 prevede infatti che debba esistere un decreto di nomina del Giudice del Registro da comunicare tempestivamente al Conservatore dell'Ufficio (in precedenza il decreto non era necessario se le funzioni venivano mantenute in capo al Presidente del Tribunale) e che questo decreto venga emesso dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova il Comune nel quale ha sede la Camera di Commercio (in precedenza veniva emesso dall'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione la società aveva sede).
Le differenze sostanziali riguardano però il contenuto del potere di vigilanza, che non è stato definito da leggi o da regolamenti e che deve pertanto essere desunto da un'interpretazione complessiva delle norme.
Va subito considerato che il legislatore ha scelto di istituire il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, assoggettandolo in via generale alla vigilanza del Ministero dell'Industria. Il Giudice del Registro, che appartiene a una diversa pubblica amministrazione, non ha quindi alcun potere di ingerenza sull'organizzazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese, mentre nel regime transitorio questo potere era consentito dall'appartenenza sia dell'organo di vigilanza (Presidente del Tribunale o suo delegato) che dell'Ufficio (Cancelleria del Tribunale) alla stessa organizzazione amministrativa del Ministero di Grazia e Giustizia.

IL CONTROLLO RESTA INTERNO
Questa considerazione non consente però di concludere che oggi il potere di vigilanza del Giudice del Registro è limitato al solo controllo "esterno" (detto anche eventuale o successivo), e cioè che si esaurisce negli interventi di iscrizione e cancellazione di ufficio previsti dagli artt. 2190 e 2191 C.C. Infatti sia il testo dell'art. 2188 C.C. che quello dell'art. 8 della legge n. 580/93, sopra riprodotto, fanno ritenere che il contenuto del potere di vigilanza non deve essere riferito all'Ufficio in quanto tale ma alla sua specifica funzione di tenuta del Registro: il giudice mantiene quindi un potere di controllo "interno" al Registro che si esplica come controllo di legalità sul modo di attuazione della pubblicità d'impresa e quindi come controllo sugli atti nei quali si sostanzia la tenuta del Registro.
E' questa la funzione più rilevante del Giudice del Registro perché assicura da un lato che non vengano iscritti o depositati atti per i quali il legislatore non prevede pubblicità di impresa (principio di "tassatività") e d'altro lato che questi atti siano formalmente e sostanzialmente corretti (principio di "legalità").
Sul controllo di legittimità va peraltro ricordato che l'esame dell'Ufficio, e la conseguente vigilanza del Giudice, presentano un diverso contenuto secondo il tipo di atti da iscrivere o da depositare. In estrema sintesi, l'iscrizione degli atti societari già sottoposti al controllo "di omologazione" del Tribunale e il deposito degli atti che non devono essere iscritti richiede un semplice controllo di veridicità e di legittimità formale, mentre l'iscrizione degli atti su domanda richiede anche un controllo di legittimità sostanziale, con riferimento alle ipotesi di nullità dell'atto.

NECESSARI ORIENTAMENTI UNIFORMI
L'esigenza di attribuire ai controlli un simile contenuto discende dalla disciplina unitaria del Registro e dal potere di vigilanza dell'autorità giudiziaria: non sembra infatti ammissibile che nella sezione ordinaria del Registro possano essere iscritti atti che sono stati riconosciuti legittimi nella sostanza e atti che sono stati valutati legittimi soltanto nella forma e soprattutto deve essere consentito a un Giudice di intervenire per impedire la pubblicità di un atto illecito perché contrario a disposizioni di legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
E' di tutta evidenza che un potere di vigilanza di questo contenuto può raggiungere risultati non penalizzanti per gli utenti soltanto ove l'attività dell'Ufficio e quella del Giudice del Registro si svolgano in sintonia e si avverte l'esigenza che si formi un orientamento uniforme, possibilmente anche a livello nazionale.
La nuova normativa infine ha ampliato l'ambito di intervento del Giudice del Registro. La vigilanza infatti, in assenza di espressa limitazione di legge (che riguarda soltanto il controllo sul REA) e in considerazione dell'unicità del Registro, va oltre al controllo relativo alle iscrizioni delle società di cui all'art. 2200 C.C. (le cosiddette società commerciali) e comprende gli atti che vengono iscritti nelle sezioni speciali del Registro e, per il richiamo contenuto nel comma 10 dell'art. 14 del DPR n. 581/95, gli atti soggetti a semplice deposito.
E' soprattutto in questo nuovo ambito, che coinvolge problematiche giuridiche di rilievo (basti pensare alla definizione di piccolo imprenditore, a quella di imprenditore agricolo, alla qualifica di artigiano, all'attività riservata alle società semplici), che verrà messa a dura prova la sensibilità, la praticità e il senso di legalità degli organi del Registro delle Imprese.