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Impresa & Stato n°33

REGISTRO DELLE IMPRESE

Dal "faldone" al chip


La nuova anagrafe delle imprese nasce informatica.
Telecertificazione: addio alla carta?

di
GIOVANNI NASI

La lettera e lo spirito dell'articolo 8 della legge 580 dicono che il Registro delle Imprese, istituito cinquant'anni fa ma mai attuato, trova finalmente attuazione come registro informatico. Ciò che finora ha tenuto il posto del Registro delle Imprese, cioè il Registro delle Società presso le cancellerie dei tribunali, cessa di esistere come tale e viene assorbito come parte storica del nuovo Registro, e in qualche misura parteciperà della natura informatica del Registro stesso.
A rigore non si potrebbe dunque parlare di "informatizzazione" del Registro delle Imprese, perché non è mai esistito un tale Registro tenuto in forma tradizionale (fatto di carte, fascicoli, scaffali) che ora si dovrebbe trasportare sul calcolatore. Questo è accaduto per il vecchio Registro delle Ditte, mediante un processo quasi ventennale fatto di espedienti, tentativi e compromessi, il cui successo alla fine è stato determinante nell'indurre il legislatore al gran passo della legge 580.
E' possibile che in altri Paesi questa transizione sia già avvenuta in modo più o meno indolore, ma è assai probabile che il processo seguito sia stato analogo a quello del nostro Registro delle Ditte, in cui gli archivi cartacei sono stati trasferiti nel tempo su supporto informatico e sono sopravvissuti in parallelo fino a essere lentamente soppiantati e sostituiti nella prassi e nella norma.
Un caso come il nostro - per merito dell'eccezionale "ritardo" di cinquant'anni - è probabilmente unico.
Talmente unico che forse non ci sono bastati il coraggio e la fantasia per affrontare e risolvere da subito tutti i problemi impliciti in questo passaggio.

CARTA DALLE SETTE VITE
Far nascere informatico il nuovo Registro delle Imprese, come una Minerva armata dalla testa di Giove, sarebbe stato relativamente semplice se questo istituto e l'Amministrazione delegata a gestirlo fossero stati completamente isolati e indipendenti da altri istituti e Amministrazioni, e ancor più se tutti i soggetti interagenti con il Registro stesso, dalle singole imprese alle loro associazioni, dai commercialisti ai notai, fossero stati già partecipi di una comune cultura e linguaggio informatici.
Ovviamente così non è stato: né le Camere di Commercio potevano agire e organizzarsi indipendentemente dalle altre Amministrazioni - e del resto la stessa 580 e il regolamento applicativo dell'art. 8 prevedono l'interazione organica con alcune Amministrazioni specifiche - né il linguaggio e la strumentazione informatica erano già patrimonio comune e omogeneo degli interlocutori del Registro.
Di questo fatto ci si è resi conto fin dalle prime fasi del lavoro di stesura del regolamento applicativo, e dobbiamo ammettere che proprio in quelle fasi hanno avuto il sopravvento la prudenza e il timore di un abbandono troppo brusco della "tradizione cartacea", con la conseguente introduzione di una sorta di preliminare o intermezzo - costituito dai moduli, per l'appunto cartacei - che da un lato ha consentito un avvio più immediato, almeno in apparenza, del nuovo Registro, ma dall'altro non ha fatto che spostare il problema della natura strutturalmente informatica del Registro stesso.
In altri termini, l'aver introdotto con i moduli la possibilità o la quasi necessità di un preliminare cartaceo al Registro informatico - e, si noti bene, probabilmente non si poteva fare altrimenti in considerazione del contesto generale - ha reso surrettiziamente attuale una questione impropria, che teoricamente non doveva porsi, quella appunto della "informatizzazione" del Registro delle Imprese.
Rimane comunque il fatto che già oggi è Registro delle Imprese solo quel complesso di informazioni organizzate sulle imprese che la legge prescrive siano disponibili informaticamente, per cui non ha senso introdurre distinzioni tra una "pubblicità forte" (quella organizzata informaticamente) e una "pubblicità debole" (non informatica) che in qualche modo sarebbe residuale o sussidiaria rispetto a quella.
Semmai si pone il problema di come far entrare al più presto nel Registro informatico tutte le informazioni necessarie a dare piena attuazione alla legge, ma questo  un problema che si risolve sul piano tecnico e organizzativo, e non introducendo categorie giuridiche che vanificherebbero le scelte del legislatore.
In questa sede potremmo piuttosto chiederci se il legislatore, nello stabilire che il Registro dovesse nascere informatico, aveva previsto la necessità di una fase organizzativa intermedia, e quindi l'impossibilità oggettiva di "convertire all'informatica" d'un sol tratto tutti i soggetti e gli istituti implicati, ovvero ha voluto anticipare comunque un risultato finale, lasciando alla prassi degli uffici e dei loro interlocutori il compito di trovare le modalità necessarie.

LA SOLUZIONE FINALE E' TELEMATICA
E' assai verosimile che la risposta sia affermativa: pur sapendo che rimanevano dei problemi non piccoli da risolvere, sia sul piano meramente tecnico-organizzativo che su quello della piena congruenza delle norme e della prassi delle diverse Amministrazioni e soggetti giuridici coinvolti, si è comunque voluto dare il via a un processo che a un certo momento e da qualche parte doveva pur cominciare. L'alternativa sarebbe stata di rimandarlo indefinitamente, fino a un improbabile momento magico il cui il Registro informatico si sarebbe attuato quasi automaticamente, come risultato della informatizzazione dell'intero contesto istituzionale.
Non è qui questione di rivendicare una sorta di "primato" del Registro delle Imprese, come punta avanzata dalla quale partirà l'informatizzazione della intera Amministrazione: più semplicemente e modestamente, il Registro è uno dei luoghi che di fatto sono stati scelti per avviare un processo globale, che potrà anche subire ritardi e insuccessi parziali, ma che non potrà non concludersi, presto o tardi, con l'informatizzazione dell'intera Amministrazione, con la sospirata interconnessione e cooperazione di tutti gli uffici pubblici e la liberazione dei cittadini e delle imprese da una molteplicità di obblighi e di interlocutori da soddisfare.
Ciò di cui stiamo parlando non è dunque la mera "informatizzazione del Registro", ma piuttosto: "il Registro informatico come parte del processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione".
Proprio in quanto parte di un processo più ampio, il Registro ha dovuto cercare dei punti di contatto e di mediazione con i suoi interlocutori, sia sul versante delle imprese e degli operatori privati che sul versante delle altre Amministrazioni, inventando strumenti nuovi o anche riesumandone di vecchi pur di ottenere il risultato finale. Non c'è dubbio che l'art. 8 della Legge 580 abbia "modificato" gli articoli del Codice Civile riguardanti il Registro delle Imprese in tutti i punti in cui era sottinteso l'uso di documenti cartacei. Si tratta ora di reinterpretare tutti quei punti sostituendo operativamente l'informatica alla carta, le domande di iscrizione e di modifica e il deposito di atti in formato elettronico a domande e atti su carta. E non è detto che questo si possa ottenere d'un sol tratto.
Sta di fatto che la prima fase di attuazione del nuovo Registro sta facendo largo uso di modulistica cartacea, forse perché le condizioni al contorno consigliavano di non rimandare più e di affrontare piuttosto un periodo di sovraccarico di lavoro per le Camere di Commercio.
Questa è stata una soluzione "pesante" per l'Amministrazione soprattutto, ma non semplice per l'utenza - una soluzione dettata dalla difficoltà più psicologica che reale di abbandonare il supporto cartaceo.
Il Regolamento e i decreti di attuazione hanno scelto una via di mediazione, per cui oggi la domanda di iscrizione, strutturata secondo un modello obbligato, in realtà non è che una sintesi dell'atto cartaceo che ne consente l'introduzione nel sistema informatico. L'atto cartaceo viene poi archiviato otticamente, e questo in fondo non è che un espediente provvisorio per "informatizzare" il vecchio documento (di fatto se ne conserva l'immagine elettronica). Ma il processo è avviato e ormai non ci si può fermare a questo punto. Sono gli stessi operatori esterni alle Camere - in particolare i notai - a reclamare da subito soluzioni informatiche e organizzative più avanzate, come l'adozione generalizzata di supporti magnetici per la presentazione dei documenti. Anche questa non sarà che una soluzione-ponte, nell'attesa più o meno lunga della soluzione finale, che consentirà sostanzialmente di interagire con il Registro (ma a quel punto anche con diverse Amministrazioni, se non tutte) a distanza, mediante strumenti completamente informatici. Solo a quel punto sapremo se il rapporto che ci lega alla carta potrà essere sciolto, o se una frequentazione storica così lunga ne ha fatto un elemento insostituibile della nostra cultura.