La lettera e lo spirito dell'articolo 8 della legge 580 dicono
che il Registro delle Imprese, istituito cinquant'anni fa ma mai
attuato, trova finalmente attuazione come registro informatico.
Ciò che finora ha tenuto il posto del Registro delle Imprese,
cioè il Registro delle Società presso le cancellerie
dei tribunali, cessa di esistere come tale e viene assorbito come
parte storica del nuovo Registro, e in qualche misura parteciperà
della natura informatica del Registro stesso.
A rigore non si potrebbe dunque parlare di "informatizzazione"
del Registro delle Imprese, perché non è mai esistito
un tale Registro tenuto in forma tradizionale (fatto di carte,
fascicoli, scaffali) che ora si dovrebbe trasportare sul calcolatore.
Questo è accaduto per il vecchio Registro delle Ditte,
mediante un processo quasi ventennale fatto di espedienti, tentativi
e compromessi, il cui successo alla fine è stato determinante
nell'indurre il legislatore al gran passo della legge 580.
E' possibile che in altri Paesi questa transizione sia già
avvenuta in modo più o meno indolore, ma è assai
probabile che il processo seguito sia stato analogo a quello del
nostro Registro delle Ditte, in cui gli archivi cartacei sono
stati trasferiti nel tempo su supporto informatico e sono sopravvissuti
in parallelo fino a essere lentamente soppiantati e sostituiti
nella prassi e nella norma.
Un caso come il nostro - per merito dell'eccezionale "ritardo"
di cinquant'anni - è probabilmente unico.
Talmente unico che forse non ci sono bastati il coraggio e la
fantasia per affrontare e risolvere da subito tutti i problemi
impliciti in questo passaggio.
CARTA DALLE SETTE VITE
Far nascere informatico il nuovo Registro delle Imprese, come
una Minerva armata dalla testa di Giove, sarebbe stato relativamente
semplice se questo istituto e l'Amministrazione delegata a gestirlo
fossero stati completamente isolati e indipendenti da altri istituti
e Amministrazioni, e ancor più se tutti i soggetti interagenti
con il Registro stesso, dalle singole imprese alle loro associazioni,
dai commercialisti ai notai, fossero stati già partecipi
di una comune cultura e linguaggio informatici.
Ovviamente così non è stato: né le Camere
di Commercio potevano agire e organizzarsi indipendentemente dalle
altre Amministrazioni - e del resto la stessa 580 e il regolamento
applicativo dell'art. 8 prevedono l'interazione organica con alcune
Amministrazioni specifiche - né il linguaggio e la strumentazione
informatica erano già patrimonio comune e omogeneo degli
interlocutori del Registro.
Di questo fatto ci si è resi conto fin dalle prime fasi
del lavoro di stesura del regolamento applicativo, e dobbiamo
ammettere che proprio in quelle fasi hanno avuto il sopravvento
la prudenza e il timore di un abbandono troppo brusco della "tradizione
cartacea", con la conseguente introduzione di una sorta di
preliminare o intermezzo - costituito dai moduli, per l'appunto
cartacei - che da un lato ha consentito un avvio più immediato,
almeno in apparenza, del nuovo Registro, ma dall'altro non ha
fatto che spostare il problema della natura strutturalmente informatica
del Registro stesso.
In altri termini, l'aver introdotto con i moduli la possibilità
o la quasi necessità di un preliminare cartaceo al Registro
informatico - e, si noti bene, probabilmente non si poteva fare
altrimenti in considerazione del contesto generale - ha reso surrettiziamente
attuale una questione impropria, che teoricamente non doveva porsi,
quella appunto della "informatizzazione" del Registro
delle Imprese.
Rimane comunque il fatto che già oggi è Registro
delle Imprese solo quel complesso di informazioni organizzate
sulle imprese che la legge prescrive siano disponibili informaticamente,
per cui non ha senso introdurre distinzioni tra una "pubblicità
forte" (quella organizzata informaticamente) e una "pubblicità
debole" (non informatica) che in qualche modo sarebbe residuale
o sussidiaria rispetto a quella.
Semmai si pone il problema di come far entrare al più presto
nel Registro informatico tutte le informazioni necessarie a dare
piena attuazione alla legge, ma questo un problema che
si risolve sul piano tecnico e organizzativo, e non introducendo
categorie giuridiche che vanificherebbero le scelte del legislatore.
In questa sede potremmo piuttosto chiederci se il legislatore,
nello stabilire che il Registro dovesse nascere informatico, aveva
previsto la necessità di una fase organizzativa intermedia,
e quindi l'impossibilità oggettiva di "convertire
all'informatica" d'un sol tratto tutti i soggetti e gli istituti
implicati, ovvero ha voluto anticipare comunque un risultato finale,
lasciando alla prassi degli uffici e dei loro interlocutori il
compito di trovare le modalità necessarie.
LA SOLUZIONE FINALE E' TELEMATICA
E' assai verosimile che la risposta sia affermativa: pur sapendo
che rimanevano dei problemi non piccoli da risolvere, sia sul
piano meramente tecnico-organizzativo che su quello della piena
congruenza delle norme e della prassi delle diverse Amministrazioni
e soggetti giuridici coinvolti, si è comunque voluto dare
il via a un processo che a un certo momento e da qualche parte
doveva pur cominciare. L'alternativa sarebbe stata di rimandarlo
indefinitamente, fino a un improbabile momento magico il cui il
Registro informatico si sarebbe attuato quasi automaticamente,
come risultato della informatizzazione dell'intero contesto istituzionale.
Non è qui questione di rivendicare una sorta di "primato"
del Registro delle Imprese, come punta avanzata dalla quale partirà
l'informatizzazione della intera Amministrazione: più semplicemente
e modestamente, il Registro è uno dei luoghi che di fatto
sono stati scelti per avviare un processo globale, che potrà
anche subire ritardi e insuccessi parziali, ma che non potrà
non concludersi, presto o tardi, con l'informatizzazione dell'intera
Amministrazione, con la sospirata interconnessione e cooperazione
di tutti gli uffici pubblici e la liberazione dei cittadini e
delle imprese da una molteplicità di obblighi e di interlocutori
da soddisfare.
Ciò di cui stiamo parlando non è dunque la mera
"informatizzazione del Registro", ma piuttosto: "il
Registro informatico come parte del processo di informatizzazione
della Pubblica Amministrazione".
Proprio in quanto parte di un processo più ampio, il Registro
ha dovuto cercare dei punti di contatto e di mediazione con i
suoi interlocutori, sia sul versante delle imprese e degli operatori
privati che sul versante delle altre Amministrazioni, inventando
strumenti nuovi o anche riesumandone di vecchi pur di ottenere
il risultato finale. Non c'è dubbio che l'art. 8 della
Legge 580 abbia "modificato" gli articoli del Codice
Civile riguardanti il Registro delle Imprese in tutti i punti
in cui era sottinteso l'uso di documenti cartacei. Si tratta ora
di reinterpretare tutti quei punti sostituendo operativamente
l'informatica alla carta, le domande di iscrizione e di modifica
e il deposito di atti in formato elettronico a domande e atti
su carta. E non è detto che questo si possa ottenere d'un
sol tratto.
Sta di fatto che la prima fase di attuazione del nuovo Registro
sta facendo largo uso di modulistica cartacea, forse perché
le condizioni al contorno consigliavano di non rimandare più
e di affrontare piuttosto un periodo di sovraccarico di lavoro
per le Camere di Commercio.
Questa è stata una soluzione "pesante" per l'Amministrazione
soprattutto, ma non semplice per l'utenza - una soluzione dettata
dalla difficoltà più psicologica che reale di abbandonare
il supporto cartaceo.
Il Regolamento e i decreti di attuazione hanno scelto una via
di mediazione, per cui oggi la domanda di iscrizione, strutturata
secondo un modello obbligato, in realtà non è che
una sintesi dell'atto cartaceo che ne consente l'introduzione
nel sistema informatico. L'atto cartaceo viene poi archiviato
otticamente, e questo in fondo non è che un espediente
provvisorio per "informatizzare" il vecchio documento
(di fatto se ne conserva l'immagine elettronica). Ma il processo
è avviato e ormai non ci si può fermare a questo
punto. Sono gli stessi operatori esterni alle Camere - in particolare
i notai - a reclamare da subito soluzioni informatiche e organizzative
più avanzate, come l'adozione generalizzata di supporti
magnetici per la presentazione dei documenti. Anche questa non
sarà che una soluzione-ponte, nell'attesa più o
meno lunga della soluzione finale, che consentirà sostanzialmente
di interagire con il Registro (ma a quel punto anche con diverse
Amministrazioni, se non tutte) a distanza, mediante strumenti
completamente informatici. Solo a quel punto sapremo se il rapporto
che ci lega alla carta potrà essere sciolto, o se una frequentazione
storica così lunga ne ha fatto un elemento insostituibile
della nostra cultura.