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Impresa & Stato n°33

REGISTRO DELLE IMPRESE

Informazione per la trasparenza


Il Registro delle imprese fra istanze giuridiche e attuazione amministrativa.
Una realizzazione all'avanguardia in Europa, che richiede una normativa aggiornata

di
PIER DANIELE MELEGARI

L'attribuzione alle Camere di Commercio del Registro delle Imprese - previsto dal Codice Civile del 1942 e rimasto inattuato per ben 54 anni - è un elemento che più e meglio di ogni altro appare emblematico delle profonde tensioni innovative che, in questi ultimi anni, stanno attraversando l'intero sistema camerale.
In altri termini, il Registro delle Imprese costituisce l'arra più importante del pactum che intercorre tra Camere di Commercio e società civile per disegnare un nuovo assetto che sottolinei in modo marcato la nuova dimensione ontologica degli Enti camerali in quanto Istituzioni delle Imprese e per le Imprese.
Se è vero infatti che questa veste trova fondamento nella Legge 580/93, è altrettanto evidente che, per fregiarsi a pieno del titolo di Istituzione, gli Enti camerali non potranno prescindere da una legittimazione che provenga dal basso, cioè dalla stessa comunità economica.
Le Camere di Commercio tornano dunque, con il Registro delle Imprese, alla grande tradizione della regolazione del mercato, funzione - tipica di un'Istituzione - che era rinvenibile in nuce anche nei compiti svolti tradizionalmente (si pensi all'attività di accertamento di usi e consuetudini e di rilevazione e controllo dei prezzi che fanno tradizionalmente parte della loro attività), ma che, negli ultimi tempi, era stata appannata dallo sviluppo impetuoso delle funzioni di osservazione e promozione economica.
Adesso invece, a fronte di un significativo innalzamento del livello qualitativo, si assiste a una riduzione della quantità dei servizi reali erogati alle imprese da parte del sistema camerale. Questa nuova impostazione deriva dall'applicazione del "principio di sussidiarietà" che ha portato le Camere a concentrare le proprie attribuzioni verso iniziative a carattere pilota nei settori, come l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ove non sempre sussiste una domanda esplicita da parte delle imprese e ove dunque si pone l'esigenza - che spetta a un'Istituzione assolvere - di precostituire una struttura di mercato.
Il sistema camerale, concentrando le proprie risorse nello svolgimento di questa funzione di "incubatore" di nuovi servizi, ha dovuto diluire sempre più la propria presenza nei settori tradizionali, lasciando ampio spazio per operare in tali ambiti al mondo associativo e delle libere professioni.
Questa logica ha reciprocamente impegnato le Camere sul complesso di attività che rientra sotto la comune denominazione di regolazione del mercato.
Anche in virtù del dettato della Legge 580/93, che prevede esplicite attribuzioni in questo ambito, si è assistito pertanto a una crescita di funzioni di regolazione, i cui obiettivi annoverano ad esempio il controllo sulla presenza delle clausole inique nei contratti, la formazione e la promozione di contratti tipo, le attribuzioni paragiurisdizionali di arbitrato e conciliazione.

PUBBLICITA' CON VALORE LEGALE
Al centro di questo composito gruppo di attività si pone evidentemente il Registro delle Imprese con le sue importanti funzioni di cognizione, garanzia oltreché regolazione del mercato. Il Registro delle Imprese costituisce infatti da un lato uno strumento di legittimazione e validazione della realtà economica, dall'altro uno strumento di osservazione della realtà stessa e di elaborazione delle informazioni economiche da reimmettere nel mercato a vantaggio dei soggetti che vi operano.
Quanto al primo aspetto, il Registro delle Imprese, rispondendo a esigenze di pubblicità con valore legale cioè opponibile a terzi e soddisfacendo un obiettivo posto dal legislatore nel lontano 1942 e mai realizzato, assolve innanzitutto a una fondamentale funzione giuridica e si pone all'avanguardia in Europa per le sue specificità che si coniugano con le nuove modalità telematiche.
La nuova pubblicità è completa e organica perché, a differenza di quanto previsto dal codice civile del '42, essa ha per oggetto atti e fatti relativi a tutti gli imprenditori, sia piccoli che grandi, sia agricoli che commerciali, sia pubblici che privati, sia individuali che collettivi.
Tale informazione completa non mira solo a incidere sulla situazione giuridica soggetta a pubblicità, in vista della conclusione da parte dell'imprenditore di contratti con i terzi, ma è anche orientata a realizzare l'informazione d'impresa in sé e per sé
Il valore di questa funzione è espresso nell'art. 8 della legge 580 del 1993, laddove recita che il nuovo Registro delle imprese mira ad "assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette a iscrizione garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale".
Grazie ai supporti informatici, il nuovo sistema di pubblicità consente infatti il trattamento e l'elaborazione dei dati soggetti a pubblicità e, quindi, garantisce un'informazione più elaborata dotata di un notevole valore aggiunto rispetto ai dati in ingresso nel registro; tutto ciò ha rilevanza a fini statistici per il miglioramento delle conoscenze delle economie locali a vantaggio di tutti gli imprenditori. Questo secondo aspetto di Osservatorio è di fortissima valenza e può considerarsi l'elemento di maggiore novità del Registro.

L'INSOSTENIBILE PESO DELLA NORMA
Data la sua natura telematica e quindi grazie alla sinottica e immediata conoscibilità di ogni informazione d'impresa, il Registro si è inoltre trasformato da un sistema a competenza provinciale in un sistema informativo d'impresa a carattere nazionale e ha in sé tutte le potenzialità per acquisire una valenza europea.
Rispetto a degli obiettivi così ambizioni e di così ampia portata, ci si è però scontrati, nella prassi, con la necessità di fare riferimento a una normativa ormai datata (quella del codice civile) che ha comportato non poche problematiche.
Questi aspetti, non sufficientemente presidiati in sede legislativa e regolamentare, hanno fatto sì che il Registro sia partito in controtendenza anche rispetto alle esigenze di semplificazione legislativa e amministrativa che pure il sistema Camerale si pone come prioritarie.
In realtà non si può dimenticare il fatto che il Registro delle Imprese si trova ancora nella fase di rodaggio che la L.580/93 ha previsto della durata di tre anni e che terminerà nel gennaio 1997. I mesi che ancora separano dalla sua messa a regime definitiva devono consentire a chi presiede l'imponente struttura organizzativa di affrontare e risolvere due ordini di problemi. Innanzitutto è necessario superare definitivamente quelle disfunzioni macroscopiche che hanno costituito un fardello inevitabile, e non potevano non esserlo, di un sistema tanto complesso che ha mosso i suoi primi passi direttamente sul campo senza avere una fase preventiva di sperimentazione.

RIDURRE I COSTI, NON I BENEFICI
Successivamente occorrerà porre in essere un'ottimizzazione della prassi amministrativa e una razionalizzazione regolamentare.
Da più parti si sottolinea anche la necessità, che possiamo in ipotesi condividere, di modificazioni legislative di base. é certo che, almeno nella fase iniziale, non si ritiene opportuno abdicare alla possibilità di conciliare l'ottimale, quanto a contenuti, con l'ottimale quanto a snellezza delle procedure. Infatti un depauperamento dei contenuti del Registro, ancorché a fronte di una loro razionalizzazione, andrebbe contro gli interessi degli imprenditori che giustamente ora sembrano reclamare l'alleggerimento delle procedure a tutti i costi.
La stessa business community ha infatti il suo interesse, e lo dichiara, a non rinunciare al benefit che riceve dalle operazioni del registro che consentono la messa a disposizione di una summa di dati a carattere economico.
E' noto infatti che i mercati efficienti sono oggi quelli contraddistinti dall'ampiezza e dal fluido scorrimento delle informazioni relative a domanda e offerta a tutela sia delle imprese, che saranno avvantaggiate nella lotta concorrenziale, sia dei consumatori che potranno compiere scelte d'acquisto più consapevoli.
La strada dell'informazione è inoltre la strada della trasparenza del mercato e quindi della prevenzione anche rispetto all'inserimento di forme di criminalità economica al suo interno. Sono questi gli elementi che giustificano il costo sociale dell'imponente operazione del Registro delle Imprese che il sistema camerale sta - seppure non senza oggettive difficoltà - conducendo in porto.