L'attribuzione alle Camere di Commercio del Registro delle Imprese
- previsto dal Codice Civile del 1942 e rimasto inattuato per
ben 54 anni - è un elemento che più e meglio di
ogni altro appare emblematico delle profonde tensioni innovative
che, in questi ultimi anni, stanno attraversando l'intero sistema
camerale.
In altri termini, il Registro delle Imprese costituisce l'arra
più importante del pactum che intercorre tra Camere
di Commercio e società civile per disegnare un nuovo assetto
che sottolinei in modo marcato la nuova dimensione ontologica
degli Enti camerali in quanto Istituzioni delle Imprese e per
le Imprese.
Se è vero infatti che questa veste trova fondamento nella
Legge 580/93, è altrettanto evidente che, per fregiarsi
a pieno del titolo di Istituzione, gli Enti camerali non potranno
prescindere da una legittimazione che provenga dal basso, cioè
dalla stessa comunità economica.
Le Camere di Commercio tornano dunque, con il Registro delle Imprese,
alla grande tradizione della regolazione del mercato, funzione
- tipica di un'Istituzione - che era rinvenibile in nuce
anche nei compiti svolti tradizionalmente (si pensi all'attività
di accertamento di usi e consuetudini e di rilevazione e controllo
dei prezzi che fanno tradizionalmente parte della loro attività),
ma che, negli ultimi tempi, era stata appannata dallo sviluppo
impetuoso delle funzioni di osservazione e promozione economica.
Adesso invece, a fronte di un significativo innalzamento del livello
qualitativo, si assiste a una riduzione della quantità
dei servizi reali erogati alle imprese da parte del sistema camerale.
Questa nuova impostazione deriva dall'applicazione del "principio
di sussidiarietà" che ha portato le Camere a concentrare
le proprie attribuzioni verso iniziative a carattere pilota nei
settori, come l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ove
non sempre sussiste una domanda esplicita da parte delle imprese
e ove dunque si pone l'esigenza - che spetta a un'Istituzione
assolvere - di precostituire una struttura di mercato.
Il sistema camerale, concentrando le proprie risorse nello svolgimento
di questa funzione di "incubatore" di nuovi servizi,
ha dovuto diluire sempre più la propria presenza nei settori
tradizionali, lasciando ampio spazio per operare in tali ambiti
al mondo associativo e delle libere professioni.
Questa logica ha reciprocamente impegnato le Camere sul complesso
di attività che rientra sotto la comune denominazione di
regolazione del mercato.
Anche in virtù del dettato della Legge 580/93, che prevede
esplicite attribuzioni in questo ambito, si è assistito
pertanto a una crescita di funzioni di regolazione, i cui obiettivi
annoverano ad esempio il controllo sulla presenza delle clausole
inique nei contratti, la formazione e la promozione di contratti
tipo, le attribuzioni paragiurisdizionali di arbitrato e conciliazione.
PUBBLICITA' CON VALORE LEGALE
Al centro di questo composito gruppo di attività si pone
evidentemente il Registro delle Imprese con le sue importanti
funzioni di cognizione, garanzia oltreché regolazione del
mercato. Il Registro delle Imprese costituisce infatti da un lato
uno strumento di legittimazione e validazione della realtà
economica, dall'altro uno strumento di osservazione della realtà
stessa e di elaborazione delle informazioni economiche da reimmettere
nel mercato a vantaggio dei soggetti che vi operano.
Quanto al primo aspetto, il Registro delle Imprese, rispondendo
a esigenze di pubblicità con valore legale cioè
opponibile a terzi e soddisfacendo un obiettivo posto dal legislatore
nel lontano 1942 e mai realizzato, assolve innanzitutto a una
fondamentale funzione giuridica e si pone all'avanguardia in Europa
per le sue specificità che si coniugano con le nuove modalità
telematiche.
La nuova pubblicità è completa e organica perché,
a differenza di quanto previsto dal codice civile del '42, essa
ha per oggetto atti e fatti relativi a tutti gli imprenditori,
sia piccoli che grandi, sia agricoli che commerciali, sia pubblici
che privati, sia individuali che collettivi.
Tale informazione completa non mira solo a incidere sulla situazione
giuridica soggetta a pubblicità, in vista della conclusione
da parte dell'imprenditore di contratti con i terzi, ma è
anche orientata a realizzare l'informazione d'impresa in sé
e per sé
Il valore di questa funzione è espresso nell'art. 8 della
legge 580 del 1993, laddove recita che il nuovo Registro delle
imprese mira ad "assicurare completezza e organicità
di pubblicità per tutte le imprese soggette a iscrizione
garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il
territorio nazionale".
Grazie ai supporti informatici, il nuovo sistema di pubblicità
consente infatti il trattamento e l'elaborazione dei dati soggetti
a pubblicità e, quindi, garantisce un'informazione più
elaborata dotata di un notevole valore aggiunto rispetto ai dati
in ingresso nel registro; tutto ciò ha rilevanza a fini
statistici per il miglioramento delle conoscenze delle economie
locali a vantaggio di tutti gli imprenditori. Questo secondo aspetto
di Osservatorio è di fortissima valenza e può considerarsi
l'elemento di maggiore novità del Registro.
L'INSOSTENIBILE PESO DELLA NORMA
Data la sua natura telematica e quindi grazie alla sinottica e
immediata conoscibilità di ogni informazione d'impresa,
il Registro si è inoltre trasformato da un sistema a competenza
provinciale in un sistema informativo d'impresa a carattere nazionale
e ha in sé tutte le potenzialità per acquisire una
valenza europea.
Rispetto a degli obiettivi così ambizioni e di così
ampia portata, ci si è però scontrati, nella prassi,
con la necessità di fare riferimento a una normativa ormai
datata (quella del codice civile) che ha comportato non poche
problematiche.
Questi aspetti, non sufficientemente presidiati in sede legislativa
e regolamentare, hanno fatto sì che il Registro sia partito
in controtendenza anche rispetto alle esigenze di semplificazione
legislativa e amministrativa che pure il sistema Camerale si pone
come prioritarie.
In realtà non si può dimenticare il fatto che il
Registro delle Imprese si trova ancora nella fase di rodaggio
che la L.580/93 ha previsto della durata di tre anni e che terminerà
nel gennaio 1997. I mesi che ancora separano dalla sua messa a
regime definitiva devono consentire a chi presiede l'imponente
struttura organizzativa di affrontare e risolvere due ordini di
problemi. Innanzitutto è necessario superare definitivamente
quelle disfunzioni macroscopiche che hanno costituito un fardello
inevitabile, e non potevano non esserlo, di un sistema tanto complesso
che ha mosso i suoi primi passi direttamente sul campo senza avere
una fase preventiva di sperimentazione.
RIDURRE I COSTI, NON I BENEFICI
Successivamente occorrerà porre in essere un'ottimizzazione
della prassi amministrativa e una razionalizzazione regolamentare.
Da più parti si sottolinea anche la necessità, che
possiamo in ipotesi condividere, di modificazioni legislative
di base. é certo che, almeno nella fase iniziale, non si
ritiene opportuno abdicare alla possibilità di conciliare
l'ottimale, quanto a contenuti, con l'ottimale quanto a snellezza
delle procedure. Infatti un depauperamento dei contenuti del Registro,
ancorché a fronte di una loro razionalizzazione, andrebbe
contro gli interessi degli imprenditori che giustamente ora sembrano
reclamare l'alleggerimento delle procedure a tutti i costi.
La stessa business community ha infatti il suo interesse,
e lo dichiara, a non rinunciare al benefit che riceve dalle
operazioni del registro che consentono la messa a disposizione
di una summa di dati a carattere economico.
E' noto infatti che i mercati efficienti sono oggi quelli contraddistinti
dall'ampiezza e dal fluido scorrimento delle informazioni relative
a domanda e offerta a tutela sia delle imprese, che saranno avvantaggiate
nella lotta concorrenziale, sia dei consumatori che potranno compiere
scelte d'acquisto più consapevoli.
La strada dell'informazione è inoltre la strada della trasparenza
del mercato e quindi della prevenzione anche rispetto all'inserimento
di forme di criminalità economica al suo interno. Sono
questi gli elementi che giustificano il costo sociale dell'imponente
operazione del Registro delle Imprese che il sistema camerale
sta - seppure non senza oggettive difficoltà - conducendo
in porto.