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Impresa & Stato n°33

LEGGE ANTI-USURA
PIU' PREVENZIONE E SOLIDARIETA'

Una legge innovativa, con un approccio preventivo,
che responsabilizza la società civile e le istituzioni

di
GIOVANNI MERUZZI
e ERNESTO U. SAVONA

La Legge 7 marzo 1996 n. 108 "disposizioni in materia di usura" apre due spazi innovativi. Si tratta della prevenzione diretta a evitare che il fenomeno dell'usura si riproduca ulteriormente e della solidarietà per coloro che ne sono vittime. Gli strumenti previsti dalla legge consistono nella creazione di Fondi. Ambedue gli spazi rendono concreta la partecipazione delle società civile al problema e responsabilizzano le istituzioni. Sono però di complessa attuazione e il regolamento di prossima emanazione dovrà fare chiarezza proprio su questi aspetti.
L'approccio preventivo, che caratterizza numerose norme del testo, è uno degli elementi di maggiore novità di questa legge, che si differenzia rispetto a precedenti analoghe iniziative legislative nel settore della criminalità finanziaria, normalmente condizionate da una filosofia propensa a privilegiare quasi esclusivamente il momento repressivo.

IL FONDO DI PREVENZIONE
La particolare attenzione al momento della prevenzione del fenomeno usura trova attuazione per il tramite dell'art. 15 della legge, che istituisce, presso il Ministero del Tesoro, il "fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura". La dotazione patrimoniale del Fondo è utilizzata per finanziare, per il 70%, i fondi speciali anti-usura costituiti dai Confidi, e, per il rimanente 30%, le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 15.1).
La gestione del Fondo e la predisposizione del meccanismo di erogazione dei contributi sono demandati al regolamento di gestione, nonché alle decisioni di una commissione costituita da rappresentanti del Ministero del Tesoro e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Regolamento e commissione devono essere predisposti, da parte del Governo, entro 3 mesi dal giorno di entrata in vigore della legge, ovvero entro il 24 giugno (art. 15.8).

I FONDI ANTI-USURA
I fondi speciali Confidi potranno usufruire dei contributi del Fondo a condizione che, a loro volta, costituiscano speciali fondi anti-usura destinati a garantire, sino all'80%, banche e istituti di credito che concedano finanziamenti a medio termine e incrementi di linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, e che i medesimi contributi erogati siano cumulabili con eventuali altri contributi concessi dalle Camere di Commercio (art. 15.2).
I fondi anti-usura devono essere "separati dai fondi rischi ordinari" dei Confidi; è da ritenere che non si faccia riferimento a una mera separazione contabile, ma a una piena ed effettiva separazione patrimoniale del Fondo speciale anti-usura rispetto ai fondi rischi ordinari, con conseguente limitazione della responsabilità.
Tali fondi dovranno soddisfare i requisiti patrimoniali prescritti dal Ministero del Tesoro con proprio Decreto, il quale dovrà inoltre indicare i requisiti di onorabilità e di professionalità dei relativi esponenti (art. 15.3). E' del tutto probabile, e del resto auspicabile sotto il profilo dell'unitarietà della disciplina in materia, che i requisiti di onorabilità imposti corrispondano a quelli previsti dall'art. 109 Decreto Legge 385/93 per gli esponenti degli enti creditizi, e da ultimo richiamati dal già esaminato art. 16.3 per i soggetti esercenti attività di mediazione creditizia.
Destinatari dei finanziamenti dei fondi anti-usura Confidi sono le piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, nozione, quest'ultima, di natura prettamente economica, con la quale si indicano le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari al 50% dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio (per mezzo del fondo rischi ordinario) della garanzia.
Il ruolo dei fondi anti-usura dei Confidi, quindi, si risolve, in buona sostanza, in un rafforzamento della garanzia fideiussoria offerta alle banche disponibili a finanziare soggetti caratterizzati da una anomala situazione aziendale, tale da rendere il loro accesso al credito legale difficilmente ottenibile per il tramite delle ordinarie condizioni di erogazione.
La disciplina predisposta ha suscitato alcune perplessità in larga misura determinate dalle imprecisioni tecniche presenti nel testo normativo. La validità e l'efficacia dell'intervento è destinata, di conseguenza, a dipendere dal contenuto del prossimo regolamento emanato dal Ministro del Tesoro, il quale dovrà tra l'altro tener conto che:
a) i Confidi, per natura, non sono abilitati a utilizzare i loro fondi per incrementare linee di credito, dato che il loro compito istituzionale è limitato all'offerta di garanzie;
b) la fruizione dei vantaggi offerti dai fondi speciali anti-usura deve essere ancorata a criteri di valutazione obiettivi e preventivamente individuati, onde evitare che delle risorse offerte approfittino soggetti non meritevoli.

IL RUOLO DELLE FONDAZIONI
Ben diverso è il ruolo attribuito dalla legge alle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, le quali, iscritte presso apposito elenco tenuto dal Ministro del Tesoro, perseguono il loro scopo di "prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza e informazione" (art. 15.4), prestando "garanzie alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito" (art. 15.6).
Cade quindi, per tali enti, la pregiudiziale dello svolgimento di attività di piccola e media impresa da parte del destinatario dell'aiuto, nonché la caratteristica dell'elevato rischio finanziario del prestito garantito; elementi sostituiti dalla meritevolezza del soggetto finanziato, la cui valutazione è peraltro delegata a criteri liberamente determinabili dagli stessi enti.
Libera è pure, in tali casi, la misura della garanzia fideiussoria offerta alle banche, che potrà quindi coprire finanche la totalità del credito erogato.
Ma ciò che più preme rilevare è la possibilità accordata dalla legge a queste istituzioni di operare nel campo dell'assistenza tecnica e dell'informazione a favore dei soggetti a rischio di usura. Si tratta di un momento destinato ad avere grande rilevanza sotto l'aspetto preventivo, dato che spesso l'usurato necessita, prima ancora che dell'aiuto finanziario, di un punto di riferimento sotto il profilo della consulenza economica e giuridica.
A tal fine è auspicabile che gli operatori di tali enti siano vincolati dal segreto d'ufficio, onde poter godere della massima fiducia da parte dei fruitori dei loro servizi.
Anche per le fondazioni e le associazioni anti-usura è demandata al Ministero del Tesoro la determinazione dei requisiti patrimoniali e dei requisiti di onorabilità e professionalità dei relativi esponenti (art. 15.5), elementi per i quali si rinvia alle osservazioni appena viste con riferimento ai fondi anti-usura dei Confidi.

LE ASSOCIAZIONI
Il riferimento testuale alle associazioni riconosciute dovrebbe costituire elemento sufficientemente idoneo a evitare di arenarsi, sia in sede sistematica che operativa, sulla annosa questione della natura pubblica o privata di tali formazioni intermedie, ben nota a chi si occupa della problematica delle fondazioni bancarie.
A ben vedere, la normativa in commento, più che costituire una nuova categoria di persone giuridiche, sembra in verità istituzionalizzare, e disciplinare autonomamente, un particolare tipo di attività no profit, la quale, per le peculiarità dei soggetti interessati e la rilevanza sociale del settore in cui si svolge, viene sottoposta a controlli e modalità operative tassativamente previste dal legislatore, a tutela dell'ordine pubblico economico.
Trattandosi quindi di disciplina dell'attività, e non del soggetto, finisce per essere irrilevante la natura giuridica, pubblica o privata, dell'ente operante, che potrà ben essere tanto una fondazione o una associazione (riconosciuta) di diritto privato quanto una fondazione bancaria o, in ipotesi, una IPAB.
Indiretta conferma di questa argomentazione può trarsi dalla disposizione dell'art. 15.7, la quale autorizza gli enti in menzione a esercitare, salve le riserve di attività previste dalla legge, "le altre attività previste dallo statuto"; attività che potranno essere le più varie, e al limite del tutto estranee al mondo della finanza e alla lotta alla criminalità economica (si pensi, ancora una volta, alle IPAB).
Dall'analisi qui condotta emerge un sistema complesso e articolato, nel quale l'intervento pubblico a prevenzione dell'usura (Fondo) passa per il tramite dell'attività degli enti rappresentativi delle categorie maggiormente a rischio (associazioni imprenditoriali, ordini professionali) e delle formazioni intermedie espressione della società civile (fondazioni, associazioni riconosciute).
Si tratta di un sistema articolato in modo tale da stimolare la responsabilità individuale di ogni soggetto coinvolto, e chiaramente finalizzato a fare in modo che il "rischio d'usura" non sia un onere sociale scaricato dal mercato finanziario sulle spalle dello Stato.

IL FONDO DI SOLIDARIETA'
Ben diverso da un generico fine di prevenzione del fenomeno dell'usura è il fine di carattere general-preventivo, di marcata impronta penalistica, che anima l'istituzione, presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket, del "fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" (art. 14.1).
Tale fondo è destinato a operare, per sua stessa natura, in un momento successivo alla conclusione del contratto usurario, e con lo scopo di consentire, da un lato, la repressione del reato di usura, e, dall'altro, di recuperare l'usurato al credito legale.
E' proprio a seguito di questa duplice finalità che la disciplina dell'istituto risulta fortemente contraddistinta da una logica di tipo do ut des.
Infatti, condizione essenziale per poter attingere alle risorse del Fondo è l'essere un imprenditore o un professionista che si sia dichiarato vittima del delitto di usura e che risulti parte offesa nel relativo procedimento penale (art. 14.2). Occorre inoltre non essere stati in precedenza condannati per il reato di usura, non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personale, non aver concorso nel fatto delittuoso in menzione o in reati ad esso connessi, non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione o ai relativi provvedimenti di applicazione previsti dalla Legge 1423/56, in tema di persone pericolose per la sicurezza, e dalla Legge 575/65, in tema di mafia, e ai conseguenti provvedimenti (art. 15.7), nonché non aver reso dichiarazioni false o reticenti nel provvedimento penale in cui l'usurato risulti parte offesa (art. 15.6).
E' quindi evidente che l'accesso al Fondo è condizionato a un fattivo contributo della vittima alla condanna dell'usuraio.
In cambio di ciò il Fondo provvede all'erogazione di un mutuo senza interessi della durata massima di 5 anni, il cui importo è commisurato al danno subìto dall'usurato "per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurai corrisposti", nonché agli "ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni" derivanti dalle caratteristiche del prestito usuraio, dalle sue modalità di riscossione o dalla sua riferibili a organizzazioni criminali (art. 14.4).
Il tenore letterale della norma ("può erogare") depone chiaramente nel senso di una mera facoltà, e non anche di un obbligo, per quanto riguarda l'erogazione di importi a copertura degli "ulteriori rilevanti danni", i quali (si pensi, ad esempio, al caso del danneggiamento o della distruzione dei locali aziendali) possono raggiungere notevole importo.
E' quindi auspicabile e opportuno che, ovviamente nei limiti delle (scarse) disponibilità del Fondo, si faccia ampio uso, in sede applicativa, di tale facoltà, anche ai fini di creare un ulteriore incentivo alla collaborazione degli usurati.
Il mutuo così erogato si ascrive all'ampia categoria dei mutui di scopo, dovendo essere supportato da un piano di investimento e di utilizzo delle somme ottenute "che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale", essendo comunque vietato l'utilizzo della somma allo scopo di estinguere il debito usuraio (art. 14.5).
Il provvedimento di concessione del mutuo, che fa seguito alla domanda dell'usurato, da proporre entro il breve termine di decadenza di sei mesi dal momento in cui lo stesso ha notizia dell'inizio delle indagini sul delitto di usura, è deliberato dal Commissario anti-racket sulla base di istruttoria aperta dal comitato consultivo previsto in seno al "fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione" di cui al D.L. 419/91 (art. 14.6). In ogni caso, il mutuo non può essere concesso prima del decreto di rinvio a giudizio per il procedimento in cui l'usurato risulti parte offesa.
Per ovviare al logico e conseguente problema derivante dai lunghi tempi che spesso intercorrono tra l'inizio delle indagini e il momento del rinvio a giudizio, è ammessa la facoltà, trascorsi comunque sei mesi dalla presentazione della denuncia o dall'iscrizione dell'indagato nel relativo registro, e su prova specificatamente documentata della situazione d'urgenza, di concedere un'anticipazione, comunque non superiore al 50% dell'importo erogabile a titolo di mutuo (art. 14.3).
A tale erogazione il Commissario anti-racket può procedere anche senza parere del comitato (art. 14.6).
Sia il mutuo che la provvisionale in menzione sono automaticamente revocati qualora il procedimento si concluda con provvedimento di archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, oppure la somma venga utilizzata per lo scopo precostituito, oppure sopravvengano le condizioni personali, in precedenza menzionate, ostative alla concessione (art. 14.9).
A parte i problemi legati alla effettiva consistenza economica del Fondo, la normativa in questione, che dovrebbe essere integrata da apposito regolamento governativo entro il 24 settembre, si segnala per la particolare complessità tecnica del procedimento predisposto. E' chiaro l'intento di evitare che le disponibilità del Fondo finiscano per essere intascate da soggetti non meritevoli, a danno dei veri bisognosi.
Ma è altrettanto indubbio che la macchinosità della procedura, unita al rischio, sempre incombente, di una possibile assoluzione dell'usuraio, con tutte le conseguenze che da ciò derivano, possono nella sostanza costituire un elemento di frustrazione degli scopi perseguiti dal legislatore.
E' inoltre un dato di fatto che la disciplina del Fondo di solidarietà ricalca in tutto la normativa del Fondo anti-racket, il quale non ha finora dato buona prova, come sta a dimostrare il fatto che a tutt'oggi non è stato in grado di impiegare gran parte della pur esigua dotazione patrimoniale di cui dispone. Al di là, quindi, della valenza "politica" che sta alla base della costituzione di questo organismo, il legislatore ben avrebbe potuto sortire i medesimi effetti, con risparmio di tempo e denaro, ampliando l'ambito operativo del già costituito Fondo anti-racket.