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Impresa & Stato n°33

AUTONOMIE FUNZIONALI
E TRASFORMAZIONE FEDERALISTA

di
PIERO BASSETTI

Riorganizzare la Pubblica Amministrazione secondo criteri di efficacia
ed efficienza e introdurre il federalismo sono obiettivi paralleli,
che occorre cogliere applicando ampiamente il principio di sussidiarietà

Negli ultimi mesi, l'interesse dei politici e degli studiosi italiani si è concentrato in modo pressoché esclusivo sui temi della forma di governo e della riforma federale. Tale dibattito ha largamente sottovalutato le questioni relative alle forme della democrazia moderna, ai meccanismi della rappresentanza economica, sociale e istituzionale, e ai criteri di funzionalità della pubblica amministrazione.
La difficoltà di comprensione dell'importanza di questo punto ha radici profonde.
Persino nelle sue espressioni più avanzate e sistematiche, il diritto amministrativo non dedica un'attenzione specifica alle "autonomie funzionali" nel quadro dei poteri pubblici; tale espressione rappresenta semmai una categoria astratta che include le diverse manifestazioni dell'autonomia (gestionale e contrattuale, patrimoniale e contabile, finanziaria e di bilancio, organizzativa e di personale, ecc.).
Sono invece le norme positive e la giurisprudenza a dedicare un largo spazio agli Enti pubblici funzionali, tra cui sino a due-tre anni fa ricadevano le stesse Camere di Commercio. L'insieme di tali enti, di carattere non territoriale, è così vasto in Italia da aver indotto diversi giuristi a parlare di una vera e propria "amministrazione per enti". Il problema è che, nonostante le loro funzioni possano essere della massima importanza la maggior parte degli stessi si caratterizza per l'esistenza di un rapporto di subordinazione rispetto allo Stato o alle Regioni.
Al contrario, i Paesi che si ispirano a una concezione più moderna del pluralismo hanno differenziato la struttura organizzativa dello Stato, affiancando agli organi rappresentativi della volontà generale una serie cospicua di poteri pubblici indipendenti, che non derivano la propria legittimazione dalla rappresentanza politica e che esercitano la propria sovranità su alcune specifiche funzioni amministrative e di regolazione.
Nei principali Stati contemporanei esiste cioè la tendenza a rafforzare i poteri e le procedure in cui non sono le forze partitiche che consentono di decidere e amministrare, ma le regole e la loro applicazione da parte di enti e organi pubblici funzionali, che godono di uno status di particolare autonomia.
Queste "autorità" non fanno parte della sfera esecutiva o dell'amministrazione; anzi sono e devono essere indipendenti dal governo, giacché nei limiti fissati dalla legge hanno funzioni di regolazione potenzialmente illimitate, godono di un'ampia discrezionalità di scelta e devono disporre di strutture operative molto flessibili.

SE LO STATO DIVENTA EVANESCENTE
In Italia la particolare criticità del problema di adeguare meccanismi di rappresentanza e funzionalità delle P.A. deriva dal ruolo particolare assunto dalle imprese come soggetto economico e sociale.
Gli oltre cinque milioni di imprese esistenti in Italia costituiscono un'intera popolazione di soggetti che non è più riducibile in toto alla dimensione territoriale. Mentre i fenomeni sociali per cui si rivendica l'autonomia di intervento delle Regioni e degli enti locali hanno un significato politico che nasce e si esaurisce nel loro territorio, un eventuale discorso sugli interessi dei ceti imprenditoriali di per sé non può collocarsi tout court nell'ambito della attribuzioni proprie degli organi di rappresentanza generale.
Il mercato unico ha reso ancora più evanescente la coincidenza tra l'ambito operativo delle imprese e l'ordinamento tradizionale dello Stato e degli enti territoriali. Se non è possibile riaffermare un riferimento esclusivo e prevalente dei loro interessi ai luoghi tipici della rappresentanza politica, non è nemmeno possibile superare questa impasse ricostruendo i centri dell'ordinamento e dell'apparato statale a Bruxelles: lo dimostra, indirettamente, il fatto che la nascita di molte nostre Authority è stata imposta proprio dall'applicazione sul piano interno delle direttive e dei regolamenti comunitari.
Naturalmente le autonomie funzionali sollevano problemi delicati, quali quelli del rapporto tra autogoverno e autarchia, tra missione istituzionale e logica di sistema; ma sarebbe sbagliato eliminare il rischio di spinte centrifughe riportandole nell'alveo delle Regioni e delle autonomie locali.
In realtà i luoghi in cui si attua la mediazione di interessi molto diversificati, tipici delle società moderne, dovrebbero essere le componenti di un'articolazione istituzionale molto complessa: esiste infatti la questione degli accordi aziendali e ne esiste una di più accordi aziendali su un certo territorio; c'è un problema di mediazione nazionale in un determinato comparto (o in uno o più settori) e ce né uno di mediazione a livello europeo.

AL DI FUORI DELLE GERARCHIE
Ci impone di riflettere sull'influenza che questa articolazione istituzionale complessa ha sull'organizzazione delle forze economiche e sociali, e conseguentemente sui partiti (va notato che di recente, le confederazioni dei lavoratori e le organizzazioni imprenditoriali hanno fatto molti passi avanti in questo ambito).
Sui dilemmi del rapporto tra accentramento e autonomia è eloquente la storia recente delle Camere di Commercio, che devono istituzionalizzare la coesistenza e l'intreccio della business community con la società civile, affrontando delicate questioni di partnership e di concertazione con gli enti locali da una posizione di alterità rispetto alla logica che ispira i programmi e il funzionamento di questi ultimi.
Le Camere di commercio sono autonomie funzionali la cui posizione nell'ordinamento e nell'organizzazione dello Stato si colloca al di fuori delle tradizionali relazioni gerarchiche esistenti tra i diversi organi di rappresentanza politica. Esse sono enti che, al di là della circoscrizione provinciale di riferimento, per la natura delle loro attività di servizio non hanno un ambito di intervento strettamente correlato al territorio; il limite è costituito semmai dalla reductio ad unum delle norme comunitarie, nazionali e regionali che ne regolano le funzioni istituzionali e operative. Da molti punti di vista le Camere di Commercio possono cioè affrancarsi dalla logica degli enti territoriali; ma i loro poteri non possono di certo prescindere dalle diverse forme che assume l'ordinamento delle imprese e delle attività produttive.
Ci spiega perché è difficile il discorso dei rapporti con le Regioni. La loro esperienza deludente in tema di pianificazione le sollecita a riproporre di continuo il governo dell'economia senza meditare a fondo su quelli che sono i presupposti e i fattori di successo dello sviluppo produttivo locale. Le Regioni commetterebbero un grave errore se ostacolassero il trasferimento o la delega al sistema camerale di ulteriori compiti in materia di funzioni amministrative e promozionali per il sistema delle piccole e medie imprese.
Ora che le associazioni e le imprese decideranno i programmi e controlleranno la gestione delle CCIAA, le amministrazioni e gli organi dello Stato, le Regioni e le Autonomie locali trarranno notevoli opportunità per migliorare le loro politiche di governo e di infrastrutturazione del territorio: la prestazione di servizi pubblici essenziali per i cittadini e le imprese si gioverà infatti del confronto e della collaborazione con organi che mediano quotidianamente gli interessi delle organizzazioni di categoria e delle imprese locali, potendo così interloquire con un insieme di istanze meno frammentate e particolari.

COSTRUIRE LO STATO DELLE AUTONOMIE
Sullo sfondo c'è la necessità di conciliare tra loro le diverse forme del pluralismo istituzionale; essa è sempre stata affidata alla discussione sulle doppie Camere o sul bicameralismo imperfetto. Il confronto sulla Camera delle Regioni verteva proprio sulla composizione della dimensione nazionale con la dimensione territoriale, mentre il dibattito sulla Camera degli interessi concerneva la mediazione tra le autonomie funzionali e le istituzioni che rappresentano gli interessi generali sul territorio.
Come si può configurare oggi questa conciliazione?
Le Regioni, i Comuni e le Province hanno sollevato apertamente il nodo di una Camera delle autonomie territoriali. Ma il quadro è ben più complesso di quanto non emerga da questa proposta, non solo perché esistono le difficoltà relative all'interpretazione e all'aggiornamento dell'art. 99 della Costituzione, ma anche perché il pluralismo nelle società avanzate deve avere almeno tre punti di sintesi dei poteri pubblici autonomi: quello territoriale, quello funzionale e quello politico-generale.
Definire un progetto riorganizzativo delle amministrazioni pubbliche improntato a criteri di una maggiore efficacia ed efficienza, e introdurre nell'ordinamento le garanzie del federalismo sono per noi obiettivi che procedono in parallelo. Il principio di sussidiarietà, in questo disegno, non va applicato solo tra istituzioni di diverso ordine e grado, ma anche tra le istituzioni e i corpi intermedi, per passare dal decentramento all'effettiva riappropriazione di poteri da parte di questi ultimi.
Costruire uno Stato delle autonomie significa perciò non solo lavorare per rivedere gli articoli della Costituzione relativi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, alle Regioni e agli enti locali, ma anche arricchire la trama e l'ordito delle relazioni tra le diverse manifestazioni del pluralismo istituzionale e del pluralismo sociale.
La realizzazione piena delle potenzialità aperte dalla riforma delle Camere di commercio, assieme alla revisione del ruolo istituzionale e del funzionamento del CNEL, dovrebbe puntare a far sì che i fondamentali diritti dell'impresa e del lavoro, e le espressioni della democrazia economica, sopravvivano alla crisi dei tradizionali meccanismi di rappresentanza politica, e ai conflitti derivanti dalla necessità per l'Italia di procedere ulteriormente lungo la strada del risanamento dei conti pubblici.
Lo stesso tema del federalismo fiscale non farà molti passi avanti se non affronterà apertamente il problema del ruolo degli interessi nell'organizzazione di una nuova statualità, basata su una rete di poteri pubblici che ne esalti l'articolazione europea, così come quella regionale e locale. questo processo non abbia esiti distruttivi per l'unità del Paese e non generi spinte corporative, si tratta di rafforzare la rete connettiva delle istituzioni autonome funzionali, sviluppandone le relazioni con il Parlamento e il Governo da una parte, con le Regioni e il sistema degli Enti locali dall'altra.