di Luigi Augusto Miserocchi
LA SORPRESA DELLE CATEGORIE PER L'ARTICOLO 5 BIS
La buona disposizione
delle categorie professionali verso qualsivoglia novità
legislativa (basata sul principio che quando si é toccato il fondo
non si può che risalire...) é stata però messa a dura prova dalla
inopinata entrata in vigore dell'art. 5 bis introdotto in sede di
conversione in legge del D.L. n. 6, 15 gennaio 1993 che ha
previsto che < IL TITOLO: FULCRO DELLA PUBBLICITA' L'attuale
sistema pubblicitario é un sistema basato sul titolo cioé sul
documento che viene inserito nel fascicolo e che, per effetto di
tale inserzione, diviene pienamente opponibile ai terzi i quali
hanno l'onere di prenderne visione ed é sulla base del fascicolo
che vengono rilasciate le certificazioni.
Questa norma per la sede in
cui é stata collocata (legge di conversione di un Decreto Legge
riguardante tuttialtra materia), per la mancanza di qualsiasi
benchè minimo termine iniziale necessario per predisporre i mezzi
necessari e in genere, per la leggerezza con cui é stata scritta
ha fatto temere che non si fosse ancora toccato il fondo.
A livello
locale e nazionale alcune categorie professionali hanno
manifestato la loro preoccupazione temendo che si fosse instaurato
un sistema di palleggiamento tra l'Ente a cui vengono presentate
le formalità (Camere di Commercio) e le cancellerie che devono
controllarle decidendo se accettarle o respingerle, con
conseguente incertezza per chi chiede la pubblicità sulla
accettazione o meno e sulla data di accettazione.
Bisogna però
riconoscere che la norma, pur pessima, ha trovato di fatto
un'applicazione che ha eliminato gran parte dei pericoli in essa
insiti.L'attenzione al problema da parte di molte Camere (e tra
queste quella di Milano non ha certo demeritato), i mezzi posti in
essere, la collaborazione chiesta e ottenuta da parte dei
cancellieri addetti alle cancellerie società commerciali sono
state una sorpresa piacevole per gli operatori del
settore.
Intendiamoci, non é il caso di lasciarsi andare a inutili
trionfalismi: i problemi non sono mancati e non mancano, il
sistema, basato su norme obsolete e irrazionali, stenta a
decollare, ma nel complesso le prassi instaurate hanno dimostrato
che le Camere di Commercio hanno profuso un reale e serio impegno
avendo compreso che su questo terreno si giocano la loro
credibilità.
Ben presto l'entrata in vigore dell'art. 8 della Legge
580/93 ha chiarito che l'art. 5 bis di cui sopra era e voleva
essere una norma transitoria diretta a spianare la strada alla
definitiva istituzione del Registro delle imprese presso le Camere
di Commercio, vincendo la resistenza del Ministero di Grazia e
Giustizia geloso anche delle funzioni male esercitate.
Con
l'emanazione dell'art. 8 della Legge 580/93 é cominciato il conto
alla rovescia per l'entrata in vigore del Registro delle imprese
(il comma 7 prevede che <
L'art. 8, di cui non vogliamo qui fare l'esegesi,
prevede l'istituzione di un Registro delle imprese su base
provinciale (comma 2) e quindi con competenza territorialmente non
coincidente con quella delle attuali cancellerie (il che
determinerà uno spostamento di competenza dei tribunali per
omologhe cfr. 2330, comma 1, Codice Civile), prevede la figura di
un conservatore (comma 3), soprattutto prevede l'iscrizione in
sezioni speciali dei piccoli imprenditori, degli imprenditori
agricoli e delle imprese artigiane sia pure con funzioni di
pubblicità anagrafica e di pubblicità notizia (commi 3-4).
Il comma
8 prevede infine l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'art.
17 della Legge n. 400, 23 agosto 1988, su proposta del Ministero
dell'industria di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia
entro 180 giorni dalla entrata in vigore della Legge 580/93 e
tutto fa ritenere che il termine sarà rispettato.
A questo punto
compito del notariato non é solo, nè tanto di dare un contributo,
cosa che sta già facendo, alla predisposizione del previsto
regolamento, quanto interrogarsi sulla sufficienza, sulla
adeguatezza e sulla idoneità dell'attuale normativa primaria,
quale risulta dal Codice Civile e dalla Legge 580/93, alla
concreta attuazione di un moderno ed efficiente Registro delle
imprese.
A questo proposito il notariato dovrà preliminarmente
riconoscere la validità delle innovazioni contenute nell'art. 8
citato e non potrà non concordare:
a)-sulla necessità del venir
meno del Registro delle ditte che avrebbe creato una inutile
duplicazione, avvertendo però che le esperienze fatte nella tenuta
di tale registro, se da un lato non possono essere dimenticate,
dall'altro non possono essere acriticamente estese al Registro
delle imprese;
b)-sulla opportunità di completare il Registro delle
imprese con sezioni speciali aventi finalità anagrafiche e di
pubblicità notizia in cui andranno iscritti i soggetti per i quali
il Codice Civile non prevede l'obbligo di iscrizione.
L'esperienza
di questi anni ha confermato l'intuizione di molti giuristi che
già qualche decennio fa sottolineavano giustamente che la
pubblicità notizia é divenuta nel mondo moderno più importante
della pubblicità legale;
c)-sulla necessità di coordinare la
pubblicità attuata attraverso il Registro delle imprese con quella
realizzata attraverso il Busarl e il Busc;
d)-sulla necessità che
la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del
Registro delle imprese siano attuate secondo tecniche informatiche
e che il funzionamento dell'ufficio sia realizzato in modo da
assicurare completezza e organicità di pubblicità di tutte le
imprese soggette a registrazione
.A mio avviso occorre però che il
notariato prenda e faccia prendere consapevolezza che per
raggiungere i lodevoli fini che il legislatore si é proposto, in
particolare quelli di cui sub. d), é necessario intervenire
ulteriormente con un provvedimento a livello di legislazione
primaria che modifichi princìpi affermati a livello di Codice
Civile; é questo un compito sul quale dovranno essere
sensibilizzate anche altre categorie professionali e il mondo
accademico.
Senza alcuna pretesa di esaurire un argomento tanto
vasto e complesso, ma solo al fine di offrire spunti per ulteriori
riflessioni e discussioni, mi soffermo su un tema che a me pare
centrale: sul rapporto cioé tra effetto legale e conoscibilità da
parte dei terzi.
La nota di trascrizione é
semplicemente lo strumento con il quale si chiede la trascrizione
del titolo e non ha, nell'attuale sistema, alcun particolare
valore giuridico ai fini della opponibilità ai terzi di quanto in
essa contenuto.
L'esperienza ha però dimostrato che gestire un
archivio cartaceo con efficienza, oltre certe dimensioni, non é nè
possibile nè conveniente e quindi le Camere di Commercio sono
giustamente orientate verso sistemi di conservazione dei documenti
su dischi ottici che consentono la lettura e la stampa dei
documenti.
Ciò porterà ovviamente al venir meno del fascicolo
inteso nella sua fisicità che verrà sostituito da una serie di
indici di ricerca che sarebbe bene fossero prima discussi e poi
definiti anche a livello normativo.
Ma questo tipo di conservazione
degli atti se risolve non pochi problemi derivanti dalla gestione
di enormi archivi cartacei, non risolve il problema dei tempi
necessari alla consultazione.
In altri termini di fronte alla
quantità di certificazioni e interrogazioni che verranno
presentate a chi é preposto alla tenuta del registro, il
pretendere che dette certificazioni siano rilasciate consultando
ogni volta quelli che nel sistema cartaceo erano i fascicoli
significa rendere impossibile il funzionamento dell'ufficio.
Il
dovere consultare questi documenti conservati su dischi ottici non
agevolerà il compito, ma, a mio avviso, lo ritarderà e
complicherà.
In altri termini, almeno per taluni fatti che più
frequentemente sono oggetto di certificazione, é necessario potere
legittimamente addivenire a quelli che per intenderci chiamo
certificati automatizzati.
Nel momento in cui però si passa da un
registro con finalità amministrative a un registro con valore
giuridico, mi domando se ciò sia possibile senza modificare i
princìpi della opponibilità ai terzi prevedendo che certi fatti
siano opponibili ai terzi solo se, oltre a risultare dall'atto di
cui si chiede la trascrizione, vengano evidenziati in modi e forme
predeterminati attraverso una nota che dovrebbe acquistare una
completezza e un valore giuridico che oggi nel sistema del Codice
Civile non ha.
Questo consentirebbe di chiedere modalità di
presentazione idonee a rendere i documenti di cui si chiede la
trascrizione agevolmente intellegibili dai terzi (ad esempio i
poteri degli amministratori e procuratori dovrebbero essere, di
volta in volta, riportati integralmente senza continui riferimenti
ad altri documenti pena l'inopponibilità ai terzi); si dovrebbe
inoltre a mio avviso porre a carico di chi richiede la pubblicità
l'onere di controllare il modo in cui i dati sono stati inseriti
nel sistema; il tutto attraverso una serie di regole
giuridicamente vincolanti che, se da un lato complicheranno la
vita di chi chiede la pubblicità, dall'altro renderanno questa
effettiva e affidabile per i terzi.
Sempre in questa ottica e al
fine di incoraggiare la presentazione dei dati non su base
cartacea, ma su base ottico-magnetica si potrebbe pensare di
prevedere che un atto é opponibile ai terzi solo nel momento in
cui diviene effettivamente conoscibile dai terzi stessi.
In questa
prospettiva non sarà possibile istituire un moderno ed efficiente
Registro delle imprese senza istituzionalizzare, anche mediante
modifiche della legislazione primaria, una collaborazione tra chi
chiede la pubblicità legale e chi tiene il registro facendo
coincidere il momento della opponibilità ai terzi con quello della
conoscibilità da parte di questi.
Deve in altri termini attuarsi
una rivoluzione copernicana del sistema pubblicitario che metta al
centro del sistema la reale e agevole conoscibilità dei dati da
parte dei terzi subordinando e condizionando a questa l'effetto
legale della pubblicità e quindi l'opponibilità.