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Impresa & Stato N°27 - Rivista della Camera di Commercio di Milano

IL NOTARIATO DI FRONTE ALLA ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

di Luigi Augusto Miserocchi


L'istituzione del Registro delle imprese disposta presso le Camere di Commercio, oltre cinquantianni dopo l'entrata in vigore del Codice Civile, dall'art. 8 della Legge n. 580, 29 dicembre 1993, porrà fine a un sistema transitorio di pubblicità commerciale che non può lasciare rimpianti.
L'attuale sistema, quale risulta dagli artt. 99-100-101 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, ha generato non pochi dubbi e incertezze interpretative, ma soprattutto é fallito nella sua realizzazione pratica essendo mancati la volontà e i mezzi necessari per consentirne un dignitoso funzionamento.
Il sistema, costosissimo per gli utenti, impedisce di fatto una tempestiva conoscenza degli atti di cui il legislatore dispone la pubblicità; basti pensare che ad esempio presso la cancelleria società commerciali di Milano passano anni tra il deposito degli atti e la loro trascrizione e conseguente inserzione nei fascicoli delle società per rendersi conto del degrado a cui é giunto il sistema.
L'enorme divaricazione temporale tra deposito e trascrizione ha costretto l'interprete a dovere scegliere tra i legittimi interessi di chi chiede la pubblicità e pretende che, avendo fatto tutto quanto é in suo potere per attuarla, questa produca i suoi effetti e gli altrettanto legittimi interessi dei terzi i quali pretendono di non vedersi opporre atti da loro di fatto inconoscibili: i giudici spesso si sono trovati stretti tra Sicilia e Cariddi e hanno ondeggiato tra le due soluzioni, anche se il più delle volte hanno dovuto sposare i legittimi, concreti e attuali interessi di chi chiede la pubblicità rispetto a quelli teorici della concreta conoscibilità per i terzi.
Il comportamento seguito da numerose cancellerie nel rilascio delle certificazioni, determinato da esigenze pratiche ineludibili, ha inoltre dimostrato l'ambiguità del sistema di fatto vigente: infatti, nel momento in cui un terzo chiede una certificazione, questa viene rilasciata sulla base delle trascrizioni eseguite (senza mettere in guardia chi la chiede dell'arretrato esistente!), mentre quando l'interessato chiede una certificazione e fornisce al funzionario certificatore la prova dell'avvenuto deposito degli atti, non ancora iscritti, la certificazione viene rilasciata tenendone conto.
Così dalle due certificazioni legittimamente rilasciate emergono risultanze legittimamente differenti, dimostrando che l'attuale sistema é un sistema di pubblicità basato sul fai da te e sulla reale inconoscibilità degli atti da parte dei terzi.
Le lamentele, le proteste degli utenti e delle categorie professionali che hanno denunciato in tutte le sedi ritardi, omissioni, inefficienze, mancanza di mezzi non hanno sostanzialmente mai trovato adeguato ascolto nelle sedi preposte al controllo e all'organizzazione delle cancellerie stesse, dimostrando il sostanziale e totale disinteresse della Pubblica Amministrazione, dell'ordine giudiziario e delle autorità politiche al reale funzionamento della pubblicità legale sia essa commerciale o immobiliare.

LA SORPRESA DELLE CATEGORIE PER L'ARTICOLO 5 BIS

La buona disposizione delle categorie professionali verso qualsivoglia novità legislativa (basata sul principio che quando si é toccato il fondo non si può che risalire...) é stata però messa a dura prova dalla inopinata entrata in vigore dell'art. 5 bis introdotto in sede di conversione in legge del D.L. n. 6, 15 gennaio 1993 che ha previsto che <>.
Questa norma per la sede in cui é stata collocata (legge di conversione di un Decreto Legge riguardante tuttialtra materia), per la mancanza di qualsiasi benchè minimo termine iniziale necessario per predisporre i mezzi necessari e in genere, per la leggerezza con cui é stata scritta ha fatto temere che non si fosse ancora toccato il fondo.
A livello locale e nazionale alcune categorie professionali hanno manifestato la loro preoccupazione temendo che si fosse instaurato un sistema di palleggiamento tra l'Ente a cui vengono presentate le formalità (Camere di Commercio) e le cancellerie che devono controllarle decidendo se accettarle o respingerle, con conseguente incertezza per chi chiede la pubblicità sulla accettazione o meno e sulla data di accettazione.
Bisogna però riconoscere che la norma, pur pessima, ha trovato di fatto un'applicazione che ha eliminato gran parte dei pericoli in essa insiti.L'attenzione al problema da parte di molte Camere (e tra queste quella di Milano non ha certo demeritato), i mezzi posti in essere, la collaborazione chiesta e ottenuta da parte dei cancellieri addetti alle cancellerie società commerciali sono state una sorpresa piacevole per gli operatori del settore.
Intendiamoci, non é il caso di lasciarsi andare a inutili trionfalismi: i problemi non sono mancati e non mancano, il sistema, basato su norme obsolete e irrazionali, stenta a decollare, ma nel complesso le prassi instaurate hanno dimostrato che le Camere di Commercio hanno profuso un reale e serio impegno avendo compreso che su questo terreno si giocano la loro credibilità.
Ben presto l'entrata in vigore dell'art. 8 della Legge 580/93 ha chiarito che l'art. 5 bis di cui sopra era e voleva essere una norma transitoria diretta a spianare la strada alla definitiva istituzione del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio, vincendo la resistenza del Ministero di Grazia e Giustizia geloso anche delle funzioni male esercitate.
Con l'emanazione dell'art. 8 della Legge 580/93 é cominciato il conto alla rovescia per l'entrata in vigore del Registro delle imprese (il comma 7 prevede che <> vedasi però anche il comma 12).
L'art. 8, di cui non vogliamo qui fare l'esegesi, prevede l'istituzione di un Registro delle imprese su base provinciale (comma 2) e quindi con competenza territorialmente non coincidente con quella delle attuali cancellerie (il che determinerà uno spostamento di competenza dei tribunali per omologhe cfr. 2330, comma 1, Codice Civile), prevede la figura di un conservatore (comma 3), soprattutto prevede l'iscrizione in sezioni speciali dei piccoli imprenditori, degli imprenditori agricoli e delle imprese artigiane sia pure con funzioni di pubblicità anagrafica e di pubblicità notizia (commi 3-4).
Il comma 8 prevede infine l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400, 23 agosto 1988, su proposta del Ministero dell'industria di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia entro 180 giorni dalla entrata in vigore della Legge 580/93 e tutto fa ritenere che il termine sarà rispettato.
A questo punto compito del notariato non é solo, nè tanto di dare un contributo, cosa che sta già facendo, alla predisposizione del previsto regolamento, quanto interrogarsi sulla sufficienza, sulla adeguatezza e sulla idoneità dell'attuale normativa primaria, quale risulta dal Codice Civile e dalla Legge 580/93, alla concreta attuazione di un moderno ed efficiente Registro delle imprese.
A questo proposito il notariato dovrà preliminarmente riconoscere la validità delle innovazioni contenute nell'art. 8 citato e non potrà non concordare:
a)-sulla necessità del venir meno del Registro delle ditte che avrebbe creato una inutile duplicazione, avvertendo però che le esperienze fatte nella tenuta di tale registro, se da un lato non possono essere dimenticate, dall'altro non possono essere acriticamente estese al Registro delle imprese;
b)-sulla opportunità di completare il Registro delle imprese con sezioni speciali aventi finalità anagrafiche e di pubblicità notizia in cui andranno iscritti i soggetti per i quali il Codice Civile non prevede l'obbligo di iscrizione.
L'esperienza di questi anni ha confermato l'intuizione di molti giuristi che già qualche decennio fa sottolineavano giustamente che la pubblicità notizia é divenuta nel mondo moderno più importante della pubblicità legale;
c)-sulla necessità di coordinare la pubblicità attuata attraverso il Registro delle imprese con quella realizzata attraverso il Busarl e il Busc;
d)-sulla necessità che la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro delle imprese siano attuate secondo tecniche informatiche e che il funzionamento dell'ufficio sia realizzato in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità di tutte le imprese soggette a registrazione
.A mio avviso occorre però che il notariato prenda e faccia prendere consapevolezza che per raggiungere i lodevoli fini che il legislatore si é proposto, in particolare quelli di cui sub. d), é necessario intervenire ulteriormente con un provvedimento a livello di legislazione primaria che modifichi princìpi affermati a livello di Codice Civile; é questo un compito sul quale dovranno essere sensibilizzate anche altre categorie professionali e il mondo accademico.
Senza alcuna pretesa di esaurire un argomento tanto vasto e complesso, ma solo al fine di offrire spunti per ulteriori riflessioni e discussioni, mi soffermo su un tema che a me pare centrale: sul rapporto cioé tra effetto legale e conoscibilità da parte dei terzi.

IL TITOLO: FULCRO DELLA PUBBLICITA'

L'attuale sistema pubblicitario é un sistema basato sul titolo cioé sul documento che viene inserito nel fascicolo e che, per effetto di tale inserzione, diviene pienamente opponibile ai terzi i quali hanno l'onere di prenderne visione ed é sulla base del fascicolo che vengono rilasciate le certificazioni.
La nota di trascrizione é semplicemente lo strumento con il quale si chiede la trascrizione del titolo e non ha, nell'attuale sistema, alcun particolare valore giuridico ai fini della opponibilità ai terzi di quanto in essa contenuto.
L'esperienza ha però dimostrato che gestire un archivio cartaceo con efficienza, oltre certe dimensioni, non é nè possibile nè conveniente e quindi le Camere di Commercio sono giustamente orientate verso sistemi di conservazione dei documenti su dischi ottici che consentono la lettura e la stampa dei documenti.
Ciò porterà ovviamente al venir meno del fascicolo inteso nella sua fisicità che verrà sostituito da una serie di indici di ricerca che sarebbe bene fossero prima discussi e poi definiti anche a livello normativo.
Ma questo tipo di conservazione degli atti se risolve non pochi problemi derivanti dalla gestione di enormi archivi cartacei, non risolve il problema dei tempi necessari alla consultazione.
In altri termini di fronte alla quantità di certificazioni e interrogazioni che verranno presentate a chi é preposto alla tenuta del registro, il pretendere che dette certificazioni siano rilasciate consultando ogni volta quelli che nel sistema cartaceo erano i fascicoli significa rendere impossibile il funzionamento dell'ufficio.
Il dovere consultare questi documenti conservati su dischi ottici non agevolerà il compito, ma, a mio avviso, lo ritarderà e complicherà.
In altri termini, almeno per taluni fatti che più frequentemente sono oggetto di certificazione, é necessario potere legittimamente addivenire a quelli che per intenderci chiamo certificati automatizzati.
Nel momento in cui però si passa da un registro con finalità amministrative a un registro con valore giuridico, mi domando se ciò sia possibile senza modificare i princìpi della opponibilità ai terzi prevedendo che certi fatti siano opponibili ai terzi solo se, oltre a risultare dall'atto di cui si chiede la trascrizione, vengano evidenziati in modi e forme predeterminati attraverso una nota che dovrebbe acquistare una completezza e un valore giuridico che oggi nel sistema del Codice Civile non ha.
Questo consentirebbe di chiedere modalità di presentazione idonee a rendere i documenti di cui si chiede la trascrizione agevolmente intellegibili dai terzi (ad esempio i poteri degli amministratori e procuratori dovrebbero essere, di volta in volta, riportati integralmente senza continui riferimenti ad altri documenti pena l'inopponibilità ai terzi); si dovrebbe inoltre a mio avviso porre a carico di chi richiede la pubblicità l'onere di controllare il modo in cui i dati sono stati inseriti nel sistema; il tutto attraverso una serie di regole giuridicamente vincolanti che, se da un lato complicheranno la vita di chi chiede la pubblicità, dall'altro renderanno questa effettiva e affidabile per i terzi.
Sempre in questa ottica e al fine di incoraggiare la presentazione dei dati non su base cartacea, ma su base ottico-magnetica si potrebbe pensare di prevedere che un atto é opponibile ai terzi solo nel momento in cui diviene effettivamente conoscibile dai terzi stessi.
In questa prospettiva non sarà possibile istituire un moderno ed efficiente Registro delle imprese senza istituzionalizzare, anche mediante modifiche della legislazione primaria, una collaborazione tra chi chiede la pubblicità legale e chi tiene il registro facendo coincidere il momento della opponibilità ai terzi con quello della conoscibilità da parte di questi.
Deve in altri termini attuarsi una rivoluzione copernicana del sistema pubblicitario che metta al centro del sistema la reale e agevole conoscibilità dei dati da parte dei terzi subordinando e condizionando a questa l'effetto legale della pubblicità e quindi l'opponibilità.