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Impresa & Stato n°43

 

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Unificare le procedure per imprese

 
Gli obiettivi del Gruppo di Lavoro sulla Semplificazione Amministrativa, 
nato nel Club delle Grandi Camere Europee.

di
ANNA GIUFFRIDA
Da tempo le Camere di Commercio hanno avvertito l'esigenza di promuovere iniziative congiunte finalizzate ad un reciproco e costruttivo scambio di informazioni ed esperienze, anche al fine di divenire qualificati interlocutori a livello europeo.
Negli ultimi anni tale processo ha condotto alla creazione del "Club Grandi Camere", istituito a Parigi nel giugno del 1993 tra le Camere di Commercio di Amsterdam, Francoforte, Madrid, Milano e Parigi, il cui scopo principale è quello di interpretare e dare risposte concrete alle esigenze delle imprese, favorendone lo sviluppo nell'ambito europeo.
Il Club, sin dal suo inizio, ha inteso promuovere progetti innovativi mirati alla realizzazione di servizi con dimensione europea, assumendosi il delicato ruolo di "policy adviser", attraverso la promulgazione e divulgazione di dichiarazioni e documenti ufficiali. 
Consapevole di rivestire un importante compito per l'intera comunità degli affari, il Club Grandi Camere si è adoperato per conciliare e convogliare le differenti istanze nazionali in proposte politiche unitarie creando, al suo interno, specifici Gruppi di Lavoro cui ha affidato l'implementazione di materie di particolare interesse comune.
Tra queste, una crescente rilevanza strategica per i rapporti tra il sistema camerale e il mondo delle imprese, oltre che per l'intera P.A., ha acquistato la semplificazione legislativa ed amministrativa delle procedure, per la quale è stato istituito - nell'aprile del 1995 - un apposito Gruppo di Lavoro, coordinato dalla Camera di Commercio di Milano.

IL GRUPPO DI SEMPLIFICAZIONE
Il Gruppo di Semplificazione - composto pariteticamente dai rappresentanti di tutti i membri del Club - nasce dalla volontà delle Camere di essere parte attiva nel processo di semplificazione della vita delle imprese; si tratta di un argomento di particolare attualità che impegna fortemente l'Unione Europea, i governi nazionali e tutte le istituzioni di diverso livello territoriale e che, direttamente o indirettamente, permea di sé tutti gli altri.
La concreta semplificazione delle procedure e il conseguente alleggerimento delle formalità permetterà considerevoli risparmi di tempi e costi e consentirà di rinforzare la competitività delle imprese, stimolarne la crescita e favorire l'impiego e l'investimento. 
Il Gruppo di Semplificazione ha inizialmente posto quale obiettivo prioritario il raggiungimento della unificazione delle procedure amministrative relative alla creazione, registrazione e certificazione delle imprese, perseguito attraverso la limitazione delle incombenze burocratiche e l'eliminazione di tutti gli oneri inutili posti a carico delle imprese.
Al fine di comprendere meglio il funzionamento delle singole istituzioni interne e di attivare le sinergie necessarie alla soluzione delle problematiche sottese alle diverse realtà nazionali, il Gruppo ha intrapreso un costante monitoraggio delle procedure di semplificazione legislative ed amministrative dei singoli Paesi, preceduto dall'esame delle relazioni esistenti tra P.A. e imprese nei differenti stati Europei.
Dalle indagini condotte è emersa chiaramente l'impossibilità di addivenire - sic et simpliciter - all'auspicata omogeneizzazione delle procedure amministrative, a causa delle profonde diversità strutturali, operative e legislative dei singoli Paesi. 
Una semplificazione delle procedure veramente utile ed efficace non poteva tradursi nella mera individuazione di un'interfaccia procedurale unica - quale il "C.F.E. Centre de Formalités des Entreprises" francese, che può e deve viceversa rappresentare solo un valido punto di partenza - ma richiede un insieme ben più ampio e raccordato di interventi operativi e legislativi, a livello nazionale e comunitario.
Più opportuno e realistico è parso allora il passaggio ad un differente approccio strategico che, senza trascurare gli obiettivi originali e anzi proprio per garantirne l'effettivo perseguimento, ha configurato quale nuovo ruolo del Gruppo di Lavoro quello di "Osservatorio-Laboratorio" con valenza operativa.
In altre parole, il Gruppo ha avviato un'attenta osservazione della situazione tecnico-operativa interna dei singoli Paesi membri, in termini di semplificazione teorica e pratica (leggi, regolamenti, progetti esistenti, strutture informatiche e non) con l'intento di addivenire, sia pure progressivamente, alla completa unificazione delle procedure.
Il Gruppo di Semplificazione si è trasformato in tal modo in uno strumento conoscitivo indispensabile e necessario per spingere e coordinare le attività legislative ed amministrative dei vari Paesi in direzione di una uniforme semplificazione delle procedure a livello europeo.

E.D.I. E FIRMA ELETTRONICA
In attuazione delle finalità sopra individuate, il Gruppo di Semplificazione ha recentemente concentrato la propria attenzione sulla normativa relativa allo scambio telematico di dati e documenti (E.D.I. - Electronic Data Interchange) e alla firma elettronica, quali efficaci e concreti strumenti di semplificazione la cui applicazione consentirà lo sviluppo di forme di servizi innovativi e con grande valore aggiunto rispetto ai tradizionali strumenti del passato.
Da un punto di vista strettamente operativo, il Gruppo ha realizzato una comparazione delle leggi vigenti nei differenti Paesi del Club, dalla quale è risultato che, sebbene vi sia un generale fervore ed interesse per i temi in oggetto, solo in Germania e in Italia la materia ha trovato una specifica regolamentazione normativa.
In Germania, la "Digital Signature Law", entrata in vigore il 1° agosto 1997, ha riconosciuto valore legale alla firma digitale, fissando i requisiti necessari per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle comunicazioni elettroniche.
Quanto all'Italia, come noto, l'art. 15 comma 2° della legge n. 59 del 15 marzo 1997 - cd. Legge Bassanini 1 - nel quadro di una generale riforma della Pubblica Amministrazione finalizzata alla realizzazione di una effettiva semplificazione amministrativa, ha stabilito la piena validità, a tutti gli effetti di legge, di atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici.
E, proseguendo oltre, la normativa italiana ha sancito la piena equiparazione tra l'efficacia probatoria del documento informatico, munito dei requisiti prescritti, e quella della scrittura privata ex art. 2702 codice civile.
La valenza innovativa della disposizione in oggetto e i suoi riflessi sullo sviluppo dell'E.D.I. e del Commercio Elettronico, quale sua specifica applicazione, sono assolutamente rivoluzionari e testimoniano la raggiunta consapevolezza delle Istituzioni in merito alla fondamentale positività del c.d. "mercato elettronico" e dei vantaggi ad esso inscindibilmente connessi.
Ma se è ormai di incontroversa evidenza l'importanza di andare incontro alle novità e ai benefici che il progresso tecnico e tecnologico può offrire, sia in termini di efficienza, sia in termini di economicità dei servizi resi, è altrettanto univocamente avvertita l'esigenza di risolvere i problemi di sicurezza legati alla circolazione telematica dei dati e delle informazioni.
È questo infatti uno degli aspetti più significativi contemplati dal Regolamento di attuazione - emanato il 31 ottobre dal Consiglio dei Ministri - cui lo stesso articolo 15, 2° co. della legge Bassanini 1 ha demandato la concreta elaborazione dei criteri e delle modalità di formazione, archiviazione e trasmissione telematica dei documenti.

IL RUOLO DELLE CdC
Ed è a questo punto che le Camere di Commercio - attraverso il Gruppo di Semplificazione - entrano in gioco, con la volontà di contribuire alla ricerca delle modalità che possano consentire l'espletamento per via elettronica degli adempimenti delle imprese, assicurandone al contempo la sicurezza e la validità giuridica.
In realtà, le Camere di Commercio sono connotate da diverse condizioni nazionali nell'ambito delle quali rivestono differenti ruoli: da quello di Istituzioni poste a sostegno dello sviluppo delle imprese, a quello di Enti Pubblici ufficialmente riconosciuti, come in Italia, dove presso le Camere di Commercio è istituito l'Ufficio del Registro delle Imprese la cui valenza giuridico-legale è indiscutibile ed unica su tutto il territorio nazionale e consente di poter certificare e garantire l'esistenza e le caratteristiche di ciascuna delle imprese iscritte.
In ogni caso tutte le più importanti Camere di Commercio europee stanno lavorando insieme all'interno di un unico contesto sovranazionale per sviluppare tra le stesse più forti legami ed amplificare le proprie potenzialità, specialmente nel campo dell'attività commerciale al cui servizio, sia pure a differente livello, sono da sempre rivolte.
Suffragate da una collaudata struttura organizzativa, oltre che dalle numerose esperienze maturate nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, le Camere di Commercio si propongono quali Autorità Certificatrici garanti della c.d. "fede pubblica elettronica". 
I compiti loro assegnati si prestano infatti ad una efficace utilizzazione anche nel campo dell'E.D.I. e dei sistemi di certificazione della firma digitale, senza contare che le Camere di Commercio dispongono di un'ampia e dettagliata conoscenza in termini di soluzioni funzionali e tecniche in grado di dare effettività al progetto.
L'importanza e l'attualità della tematica hanno trovato ulteriore conferma nella recente Comunicazione della Commissione Europea che, preannunciando una imminente Direttiva CEE in materia, ha invitato tutti gli Stati membri ad una fattiva collaborazione per la realizzazione di un contesto legislativo uniforme.
Si avverte la necessità di predisporre un piano tecnico e una serie di regole ufficiali che debbano essere mutuamente riconosciute dai differenti Paesi Europei, perché una soluzione frammentaria e non correlata non permetterebbe di raggiungere gli obiettivi di rapidità e basso costo negli scambi a livello mondiale che la comunicazione elettronica può rendere disponibili.
Le Camere di Commercio hanno risposto all'importante invito rivolto dalla Commissione Europea predisponendo - nel corso dell'ultimo meeting del Gruppo di Semplificazione svoltosi a Francoforte il 23 gennaio scorso - un documento comune dal quale si evincono le qualità e caratteristiche strutturali ed operative che consentono loro di assolvere in modo qualificato il ruolo di terze parti fiduciarie, in alternativa o al fianco di altre possibili candidate. 
Le Camere prevedono di presentare alla Commissione Europea la posizione comune espressa nel citato documento nel corso dell'audizione internazionale che si svolgerà il prossimo aprile a Copenhagen - sotto il patrocinio della Direzione Generale XIII - muovendo un primo importante passo per vedere riconosciuta la propria effettiva volontà e capacità di divenire autorità garanti del sistema.
Convinte della propria vocazione internazionalistica e certe di interpretare le rinnovate esigenze delle imprese, le Camere di Commercio continueranno a proporsi quali partecipi e attivi interlocutori nell'evolversi di questo delicato e importantissimo settore al quale si sentono chiamate a dare tutto il proprio sostegno e contributo.