Impresa
& Stato n°43
LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
Unificare le procedure
per imprese
Gli obiettivi
del Gruppo di Lavoro sulla Semplificazione Amministrativa,
nato nel Club
delle Grandi Camere Europee.
di
ANNA
GIUFFRIDA
Da
tempo le Camere di Commercio hanno avvertito l'esigenza di promuovere iniziative
congiunte finalizzate ad un reciproco e costruttivo scambio di informazioni
ed esperienze, anche al fine di divenire qualificati interlocutori a livello
europeo.
Negli ultimi anni tale processo
ha condotto alla creazione del "Club Grandi Camere", istituito a Parigi
nel giugno del 1993 tra le Camere di Commercio di Amsterdam, Francoforte,
Madrid, Milano e Parigi, il cui scopo principale è quello di interpretare
e dare risposte concrete alle esigenze delle imprese, favorendone lo sviluppo
nell'ambito europeo.
Il Club, sin dal suo inizio,
ha inteso promuovere progetti innovativi mirati alla realizzazione di servizi
con dimensione europea, assumendosi il delicato ruolo di "policy adviser",
attraverso la promulgazione e divulgazione di dichiarazioni e documenti
ufficiali.
Consapevole di rivestire
un importante compito per l'intera comunità degli affari, il Club
Grandi Camere si è adoperato per conciliare e convogliare le differenti
istanze nazionali in proposte politiche unitarie creando, al suo interno,
specifici Gruppi di Lavoro cui ha affidato l'implementazione di materie
di particolare interesse comune.
Tra queste, una crescente
rilevanza strategica per i rapporti tra il sistema camerale e il mondo
delle imprese, oltre che per l'intera P.A., ha acquistato la semplificazione
legislativa ed amministrativa delle procedure, per la quale è stato
istituito - nell'aprile del 1995 - un apposito Gruppo di Lavoro, coordinato
dalla Camera di Commercio di Milano.
IL GRUPPO DI SEMPLIFICAZIONE
Il Gruppo di Semplificazione
- composto pariteticamente dai rappresentanti di tutti i membri del Club
- nasce dalla volontà delle Camere di essere parte attiva nel processo
di semplificazione della vita delle imprese; si tratta di un argomento
di particolare attualità che impegna fortemente l'Unione Europea,
i governi nazionali e tutte le istituzioni di diverso livello territoriale
e che, direttamente o indirettamente, permea di sé tutti gli altri.
La concreta semplificazione
delle procedure e il conseguente alleggerimento delle formalità
permetterà considerevoli risparmi di tempi e costi e consentirà
di rinforzare la competitività delle imprese, stimolarne la crescita
e favorire l'impiego e l'investimento.
Il Gruppo di Semplificazione
ha inizialmente posto quale obiettivo prioritario il raggiungimento della
unificazione delle procedure amministrative relative alla creazione, registrazione
e certificazione delle imprese, perseguito attraverso la limitazione delle
incombenze burocratiche e l'eliminazione di tutti gli oneri inutili posti
a carico delle imprese.
Al fine di comprendere meglio
il funzionamento delle singole istituzioni interne e di attivare le sinergie
necessarie alla soluzione delle problematiche sottese alle diverse realtà
nazionali, il Gruppo ha intrapreso un costante monitoraggio delle procedure
di semplificazione legislative ed amministrative dei singoli Paesi, preceduto
dall'esame delle relazioni esistenti tra P.A. e imprese nei differenti
stati Europei.
Dalle indagini condotte
è emersa chiaramente l'impossibilità di addivenire - sic
et simpliciter - all'auspicata omogeneizzazione delle procedure amministrative,
a causa delle profonde diversità strutturali, operative e legislative
dei singoli Paesi.
Una semplificazione delle
procedure veramente utile ed efficace non poteva tradursi nella mera individuazione
di un'interfaccia procedurale unica - quale il "C.F.E. Centre de Formalités
des Entreprises" francese, che può e deve viceversa rappresentare
solo un valido punto di partenza - ma richiede un insieme ben più
ampio e raccordato di interventi operativi e legislativi, a livello nazionale
e comunitario.
Più opportuno e realistico
è parso allora il passaggio ad un differente approccio strategico
che, senza trascurare gli obiettivi originali e anzi proprio per garantirne
l'effettivo perseguimento, ha configurato quale nuovo ruolo del Gruppo
di Lavoro quello di "Osservatorio-Laboratorio" con valenza operativa.
In altre parole, il Gruppo
ha avviato un'attenta osservazione della situazione tecnico-operativa interna
dei singoli Paesi membri, in termini di semplificazione teorica e pratica
(leggi, regolamenti, progetti esistenti, strutture informatiche e non)
con l'intento di addivenire, sia pure progressivamente, alla completa unificazione
delle procedure.
Il Gruppo di Semplificazione
si è trasformato in tal modo in uno strumento conoscitivo indispensabile
e necessario per spingere e coordinare le attività legislative ed
amministrative dei vari Paesi in direzione di una uniforme semplificazione
delle procedure a livello europeo.
E.D.I. E FIRMA
ELETTRONICA
In attuazione delle finalità
sopra individuate, il Gruppo di Semplificazione ha recentemente concentrato
la propria attenzione sulla normativa relativa allo scambio telematico
di dati e documenti (E.D.I. - Electronic Data Interchange) e alla firma
elettronica, quali efficaci e concreti strumenti di semplificazione la
cui applicazione consentirà lo sviluppo di forme di servizi innovativi
e con grande valore aggiunto rispetto ai tradizionali strumenti del passato.
Da un punto di vista strettamente
operativo, il Gruppo ha realizzato una comparazione delle leggi vigenti
nei differenti Paesi del Club, dalla quale è risultato che, sebbene
vi sia un generale fervore ed interesse per i temi in oggetto, solo in
Germania e in Italia la materia ha trovato una specifica regolamentazione
normativa.
In Germania, la "Digital
Signature Law", entrata in vigore il 1° agosto 1997, ha riconosciuto
valore legale alla firma digitale, fissando i requisiti necessari per garantire
la sicurezza e l'affidabilità delle comunicazioni elettroniche.
Quanto all'Italia, come
noto, l'art. 15 comma 2° della legge n. 59 del 15 marzo 1997 - cd.
Legge Bassanini 1 - nel quadro di una generale riforma della Pubblica Amministrazione
finalizzata alla realizzazione di una effettiva semplificazione amministrativa,
ha stabilito la piena validità, a tutti gli effetti di legge, di
atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati
con strumenti informatici e telematici.
E, proseguendo oltre, la
normativa italiana ha sancito la piena equiparazione tra l'efficacia probatoria
del documento informatico, munito dei requisiti prescritti, e quella della
scrittura privata ex art. 2702 codice civile.
La valenza innovativa della
disposizione in oggetto e i suoi riflessi sullo sviluppo dell'E.D.I. e
del Commercio Elettronico, quale sua specifica applicazione, sono assolutamente
rivoluzionari e testimoniano la raggiunta consapevolezza delle Istituzioni
in merito alla fondamentale positività del c.d. "mercato elettronico"
e dei vantaggi ad esso inscindibilmente connessi.
Ma se è ormai di
incontroversa evidenza l'importanza di andare incontro alle novità
e ai benefici che il progresso tecnico e tecnologico può offrire,
sia in termini di efficienza, sia in termini di economicità dei
servizi resi, è altrettanto univocamente avvertita l'esigenza di
risolvere i problemi di sicurezza legati alla circolazione telematica dei
dati e delle informazioni.
È questo infatti
uno degli aspetti più significativi contemplati dal Regolamento
di attuazione - emanato il 31 ottobre dal Consiglio dei Ministri - cui
lo stesso articolo 15, 2° co. della legge Bassanini 1 ha demandato
la concreta elaborazione dei criteri e delle modalità di formazione,
archiviazione e trasmissione telematica dei documenti.
IL RUOLO DELLE
CdC
Ed è a questo punto
che le Camere di Commercio - attraverso il Gruppo di Semplificazione -
entrano in gioco, con la volontà di contribuire alla ricerca delle
modalità che possano consentire l'espletamento per via elettronica
degli adempimenti delle imprese, assicurandone al contempo la sicurezza
e la validità giuridica.
In realtà, le Camere
di Commercio sono connotate da diverse condizioni nazionali nell'ambito
delle quali rivestono differenti ruoli: da quello di Istituzioni poste
a sostegno dello sviluppo delle imprese, a quello di Enti Pubblici ufficialmente
riconosciuti, come in Italia, dove presso le Camere di Commercio è
istituito l'Ufficio del Registro delle Imprese la cui valenza giuridico-legale
è indiscutibile ed unica su tutto il territorio nazionale e consente
di poter certificare e garantire l'esistenza e le caratteristiche di ciascuna
delle imprese iscritte.
In ogni caso tutte le più
importanti Camere di Commercio europee stanno lavorando insieme all'interno
di un unico contesto sovranazionale per sviluppare tra le stesse più
forti legami ed amplificare le proprie potenzialità, specialmente
nel campo dell'attività commerciale al cui servizio, sia pure a
differente livello, sono da sempre rivolte.
Suffragate da una collaudata
struttura organizzativa, oltre che dalle numerose esperienze maturate nell'ambito
delle rispettive sfere di competenza, le Camere di Commercio si propongono
quali Autorità Certificatrici garanti della c.d. "fede pubblica
elettronica".
I compiti loro assegnati
si prestano infatti ad una efficace utilizzazione anche nel campo dell'E.D.I.
e dei sistemi di certificazione della firma digitale, senza contare che
le Camere di Commercio dispongono di un'ampia e dettagliata conoscenza
in termini di soluzioni funzionali e tecniche in grado di dare effettività
al progetto.
L'importanza e l'attualità
della tematica hanno trovato ulteriore conferma nella recente Comunicazione
della Commissione Europea che, preannunciando una imminente Direttiva CEE
in materia, ha invitato tutti gli Stati membri ad una fattiva collaborazione
per la realizzazione di un contesto legislativo uniforme.
Si avverte la necessità
di predisporre un piano tecnico e una serie di regole ufficiali che debbano
essere mutuamente riconosciute dai differenti Paesi Europei, perché
una soluzione frammentaria e non correlata non permetterebbe di raggiungere
gli obiettivi di rapidità e basso costo negli scambi a livello mondiale
che la comunicazione elettronica può rendere disponibili.
Le Camere di Commercio hanno
risposto all'importante invito rivolto dalla Commissione Europea predisponendo
- nel corso dell'ultimo meeting del Gruppo di Semplificazione svoltosi
a Francoforte il 23 gennaio scorso - un documento comune dal quale si evincono
le qualità e caratteristiche strutturali ed operative che consentono
loro di assolvere in modo qualificato il ruolo di terze parti fiduciarie,
in alternativa o al fianco di altre possibili candidate.
Le Camere prevedono di presentare
alla Commissione Europea la posizione comune espressa nel citato documento
nel corso dell'audizione internazionale che si svolgerà il prossimo
aprile a Copenhagen - sotto il patrocinio della Direzione Generale XIII
- muovendo un primo importante passo per vedere riconosciuta la propria
effettiva volontà e capacità di divenire autorità
garanti del sistema.
Convinte della propria vocazione
internazionalistica e certe di interpretare le rinnovate esigenze delle
imprese, le Camere di Commercio continueranno a proporsi quali partecipi
e attivi interlocutori nell'evolversi di questo delicato e importantissimo
settore al quale si sentono chiamate a dare tutto il proprio sostegno e
contributo.
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