L’attribuzione
della potestà statutaria costituisce una novità della legge
di riforma 580/93 in quanto conferisce potere decisionale ed autonomia
ad ogni Camera
La legge di riordino delle
Camere di Commercio, che ha definito le Camere “enti autonomi di diritto
pubblico”, ha provveduto tra l’altro, a conferire alle stesse la potestà
statutaria.
È opinione comune
che l’attribuzione di tale potestà costituisce una delle novità
più rilevanti della legge 580 del 1993 e sicuramente l’indice più
significativo e qualificante dell’autonomia concessa alle istituzioni camerali.
Il processo di riconoscimento e di valorizzazione delle autonomie, che
ha caratterizzato in questo decennio l’ordinamento amministrativo italiano,
ha sempre condotto, come sua conseguenza inevitabile e naturale, all’attribuzione
o all’ampliamento della potestà statutaria in capo alle stesse.
In generale, l’ordinamento
degli enti locali prima del processo di riforma era caratterizzato dall’uniformità
delle disposizioni regolatrici – emanate da un’unica fonte centrale – che
non tenevano in alcuna considerazione le caratteristiche intrinseche dei
vari enti.
Il monopolio di creazione
del diritto – nell’ambito delle regole di determinazione dell’attività
degli enti – è progressivamente venuto meno.Sono sorti altri centri
di diritto: dapprima le Regioni, poi, negli anni ’90, i Comuni, le Provincie
e le Camere di Com-mercio. L’attuale proliferazione degli statuti è
perciò il frutto di un processo di delegificazione che ha progressivamente
alleggerito la previsione legislativa ed ha riconosciuto potere decisionale
ad ogni singolo ente.
La legge 580 si inserisce
in questo processo: in quanto legge di principi essa si limita a dettare
una serie di prescrizioni fondamentali, lasciando poi a ciascuna Camera
il compito di disciplinare puntualmente, tramite lo statuto, gli aspetti
più importanti della propria vita.
Lo statuto quale strumento
di autogoverno
L’art. 3 della legge di riordino
stabilisce infatti che lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche
della circoscrizione territoriale di competenza, i principali aspetti dell’organizzazione
e del funzionamento della vita della Camera di Commercio.
Lo statuto camerale assume
così il valore di importante strumento di autogoverno con cui ogni
Camera può tenere conto delle specificità territoriali per
adattare l’ordinamento e la struttura dell’ente alle singole esigenze territoriali.
È evidente allora
come, per cogliere le potenzialità dell’autonomia statutaria, non
si poteva compiere la scelta – allettante in quanto semplice da percorrere
perché avrebbe dato uniformità al sistema – di ricorrere
ad uno statuto tipo per tutte le Camere di Commercio.
Questo avrebbe infatti eliminato
il vantaggio dello strumento, ossia la possibilità di adeguare ciascuna
struttura camerale alle diverse realtà locali, snaturandolo e trasformandolo
in sostanza in un regolamento amministrativo solo proceduralmente più
complesso.
Questa ipotesi è
stata, d’altro canto, esclusa dalla stessa legge 580 che dispone che lo
statuto provveda a disciplinare gli aspetti salienti della vita delle Camere
tenendo conto delle caratteristiche del territorio di competenza.
Anche a Milano ci si è
sforzati di cogliere le opportunità derivanti dalla potestà
statutaria. Obiettivo della commissione di studio istituita su mandato
del Consiglio e composta, oltre che dal presidente e dal segretario generale,
da consiglieri, da amministrativisti, da giuscivilisti e da funzionari
camerali è stato quello di arrivare alla costruzione di uno statuto
realmente adeguato, che fosse la vera e propria “carta costituzionale”
della Camera.
Nei mesi che hanno condotto
alla proposta definitiva di statuto, ci si è sforzati di arrivare
ad un documento in grado di far risaltare il salto di qualità compiuto
dalla Camera con la legge 580, provvedimento che ha esaltato il ruolo della
Camera quale istituzione di raccordo tra impresa e Stato, tra autonomia
e sistema, tra territorio e funzioni, tra rappresentanza generale e rappresentanza
particolare, tra locale e globale.
Era inoltre importante costruire
un testo che riuscisse ad esprimere appieno la volontà del Consiglio
ed avesse un contenuto originale – tagliato sulla specifica realtà
socio-economica in cui la Camera di Commercio di Milano si trova ad operare.
Ci si è dunque prefissi
di rimarcare quelli che erano gli aspetti peculiari della Camera di Commercio
di Milano e si è cercato di definire le sue attribuzioni non solo
come manifestazioni dell’economia e dell’intero territorio su cui l’istituto
camerale milanese esercita la propria competenza, ma anche in quanto rispondenti
all’esigenza di apertura ai mercati internazionali e di inserimento nel
mercato globale propria del sistema delle imprese milanesi.
Nello statuto si trovano
riflessi provvedimenti importanti, che nel corso di questo decennio, hanno
cambiato il volto al sistema amministrativo del nostro Paese (procedimento
amministrativo, divisione dei poteri tra organi politici e funzioni di
gestione, modalità di esercizio delle attività in relazione
ad altri enti pubblici ed in relazioni ai privati, ecc.).
Per un nuovo modello di
decentramento
Senza entrare nel dettaglio
dei suoi contenuti, credo che le parti elaborate in modo più originale
siano quelle dedicate ad alcuni principi e ad alcuni temi di particolare
rilievo quali la natura della Camera, l’autonomia funzionale, le funzioni
ed il principio di sussidiarietà.
La qualifica di ente di
diritto pubblico data dalla legge 580 è stata integrata con un’importante
specificazione: si è definita la Camera “ente autonomo locale funzionale”,
ossia come organismo autonomo che, a differenza dagli enti territoriali,
indirizza la propria attività non nei confronti di una comunità
territoriale, ma in riferimento a determinati obiettivi legati allo sviluppo
delle imprese e del mercato ed alla promozione degli interessi generali
delle imprese stesse.
Nello statuto si è
voluto evidenziare la natura particolare delle Camere, attraverso le quali
si realizza un modello di decentramento – quello delle autonomie funzionali
– diverso da quello degli enti locali territoriali e tenuto in considerazione
per attuare il processo di decentramento innescato dai provvedimenti Bassanini.
Quanto alla connotazione di “locale” occorre fare una precisazione. Nella
legge di riordino vi è un richiamo alla circoscrizione territoriale
di appartenenza; lo statuto ha ripreso il riferimento al territorio, ma
al termine “locale” si è voluto attribuire un significato relativo
alla base dell’organizzazione, non al campo di azione della Camera.
Riferimento dell’attività
della Camera è infatti il mercato, il sistema economico, è
perciò naturale che la crescente globalizzazione dell’economia e
la conseguente operatività delle imprese su territorio extra-provinciale,
o internazionale, conducano ad un orientamento internazionale dell’attività
della Camera stessa. Se per un ente territoriale il territorio rappresenta
un vincolo, per un ente funzionale, come la Camera di Commercio, è
solo il punto di riferimento da cui partire per svolgere le sue funzioni
di sostegno al sistema delle imprese.
Il fondamento dell’azione
camerale
Riguardo alle funzioni, nello
Statuto sono contenute indicazioni generali, non si è voluto entrare
nel dettaglio facendo un’elencazione puntuale dei compiti specifici, ma
si è preferito delineare quella che era la filosofia ispiratrice
dell’azione dell’istituzione camerale milanese. Si è ritenuto importante
non tanto andare ad elencare nello specifico i compiti già attribuiti
dalla legge, quanto citare i principi fondanti l’azione camerale: la delegificazione
e la semplificazione, la sussidiarietà e la complementarietà,
la concorrenza e il mercato, la qualità dell’azione amministrativa;
e ancora evidenziare funzioni innovative come l’accesso al credito, la
formazione imprenditoriale, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione
delle risorse del territorio, la tutela dell’ambiente nell’esercizio dell’attività
di impresa, la promozione della diffusione del commercio elettronico.
Una riflessione a parte
va fatta per le funzioni di regolazione del mercato.
La legge 580 ha rafforzato
le competenze delle Camere di Commercio in materia, si tratta di un segnale
importante, che rispecchia un nuovo modo di intendere il ruolo della pubblica
amministrazione nella società progressivamente recepito anche dal
legislatore italiano.
La concezione dello Stato
amministratore è infatti ormai superata, ma anche quella dello Stato
interventista è ormai in arretramento.
Ciò che i destinatari
dell’azione pubblica – le imprese per le Camere di Commercio – richiedono
allo Stato, e più in generale alle istituzioni pubbliche, è
di svolgere il ruolo di regolatore, di arbitro imparziale, della corretta
osservanza di regole di comportamento necessarie a garantire una convivenza
civile, ma elaborate ora autonomamente – “dall’interno” – dagli stessi
soggetti chiamati ad applicarle e non più imposte dall’esterno,
dalla Pubblica Amministrazione.
Il senso e l’importanza
di questa missione sono stati recepiti nel testo dello statuto dove, nell’articolo
relativo alle finalità e alle attribuzioni, è stato inserito
un comma specifico sulle funzioni di regolazione del mercato. Questi, dunque,
sono i settori di intervento nei quali la Camera di Commercio di Milano
sarà sempre più impegnata in futuro a svolgere la sua azione,
perché è in questi ambiti nuovi che si manifesta forte l’esigenza
di azioni di assistenza e di sostegno da parte delle imprese. Una approfondita
riflessione ha condotto alla redazione di uno specifico articolo relativo
a due temi oggi fortemente richiamati nei provvedimenti di riforma dell’ordinamento
del nostro Paese: la sussidiarietà e la complementarietà.
La discussione teorica che
ha preceduto la redazione dell’articolo relativo a questi due aspetti ha
evidenziato le diverse articolazioni che il concetto di sussidiarietà
assume come criterio per la ripartizione di competenze tra le diverse istituzioni.
Si è infatti identificata
una sussidiarietà di tipo attivo e passivo (riferita alle modalità
di porre in essere determinate azioni che rientrano nelle compentenze di
un ente) di tipo orizzontale (nel rapporto tra amministrazione e società)
o verticale (ossia tra i diversi enti locali, con attenzione alla soddisfazione
delle esigenze dei cittadini presso il livello di governo locale più
vicino).
La sussidiarietà
è un nuovo concetto sul quale si sta concentrando un’attenzione
sempre maggiore nell’ambito dei dibattiti relativi al processo di riforma
della Pubblica Amministrazione, di recente accelerato dai provvedimenti
Bassanini, e che si collega strettamente al concetto di decentramento.
Anche riguardo a questo
aspetto, lo statuto si dimostra molto attento ed evidenzia gli aspetti
di vicinanza all’utente, ben presenti nella filosofia della Camera di Milano
ed attuati mediante la prestazione di servizi di base alle imprese-utenti
presso la propria rete periferica e presso le sedi delle Associazioni degli
interessi organizzati, con il servizio di pre-sportello.
Nella formulazione finale
dell’articolo sono stati evidenziati sia l’aspetto della cooperazione con
gli altri enti che operano sul territorio – con i quali la Camera mira
sempre più a porre in essere sinergie e collaborazioni, sia il concetto
di sussidiarietà orizzontale, verticale ed attiva dell’attività
camerale.
Attività che, in
particolare, ha l’obiettivo di assecondare quelle iniziative che il mercato
è in grado di attuare autonomamente, intervenendo invece con azioni
di sostegno del sistema economico locale laddove il mercato non è
sufficientemente attrezzato per fare da sé.
Considerazioni conclusive
La Camera di Commercio di
Milano ha dunque ora a disposizione uno strumento di autogoverno tagliato
su misura per sé.
L’approvazione dello statuto
rappresenta un passaggio fondamentale, quello di maggior significato, nell’ottica
dell’autonomia degli enti locali. È il coronamento della maturità
istituzionale della Camera.
Perché le indicazioni
ed i contenuti dello statuto trovino una piena e concreta realizzazione
è necessario un forte impegno da parte di tutti coloro che lavorano
all’interno dell’istituzione e continuare nell’azione di collaborazione
con le Associazioni di rappresentanza, con gli altri soggetti del sistema
camerale e con le altre istituzioni territoriali e funzionali.
Segretario
generale della Camera di Commercio di Milano. |