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NORME DI TUTELA PER I NUOVI LAVORI
La tradizionale ripartizione della disciplina lavoristica tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è ritenuta ormai superata. Tra le iniziative di legge volte a introdurre e regolare il c.d. lavoro atipico, quale figura ricomprendente tipologie di lavoro non riconducibili agli schemi tradizionali,  quella più avanti nell’iter parlamentare è il disegno di legge Smuraglia. Esso, attraverso la regolamentazione delle prestazioni inerenti i lavori atipici, intende evitare la tendenza diffusa alla precarizzazione pur nella consapevolezza della necessità di una certa flessibilità. Dopo il recepimento da parte della Commissione Lavoro del Senato degli emendamenti  in ordine alla certificazione, le sanzioni e il campo di applicabilità, presentati dal Governo, è arrivato il momento dell’esame da parte dell’Aula. 
Di seguito riportiamo i punti più significativi del disegno in questione: 
- definizione dei lavori atipici quali «rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinati con l’attività del committente ed aventi ad oggetto prestazioni, rese con autonomia, quantomeno operativa, a fronte di un corrispettivo»; 
- applicazione ai lavori atipici dello Statuto dei lavoratori, della legge sulla parità di trattamento uomo-donna e della legge sulla sicurezza e l’igiene del lavoro; 
- previsione della stipulazione per iscritto dei relativi contratti e individuazione degli aspetti contenutistici essenziali; 
- diritto di preferenza del lavoratore a stipulare un nuovo contratto in caso di risoluzione del rapporto e qualora il committente decida di procedere ad una analoga stipulazione; 
- trattamento di fine rapporto pari al 10% dei compensi complessivamente percepiti, con deroghe in caso di stipulazione di nuovo contratto, di recesso del prestatore senza giustificate ragioni e di recesso da parte del committente per giusta causa; 
- per quanto riguarda il regime fiscale applicabile si rimanda all’art. 49, secondo comma, lettera a) T.U. imposte dirette (cioè alle collaborazioni coordinate e continuative, uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazioni in giornali e riviste, partecipazioni a collegi e commissioni); 
- iscrizione alla gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995; 
- la maternità avrà una disciplina economica ad hoc attraverso la delega al Governo ad emanare l’apposita normativa (è comunque previsto che tale trattamento debba essere almeno pari a quello previsto per artigiane e commercianti); 
- anche alle prestazioni di elevata professionalità e a quelle che si svolgono in luoghi diversi dalla struttura aziendale con l’utilizzo di apparecchiature telematiche (ad es. telelavoro) si applicano le norme sulla forma scritta, sulla risoluzione del rapporto di lavoro, sul regime fiscale e sulla tutela della personalità del lavoratore; 
- le sanzioni previste in caso di inosservanza della normativa in esame sono inflitte dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio; 
- qualora venga accertato che il rapporto di lavoro si caratterizza come subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con la perdita per il committente d’ogni sgravio, agevolazione o beneficio che si trovi a godere; 
- eventuali controversie sorte tra le parti saranno demandate alla competenza del Pretore del lavoro.